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UNIVERSITA' DI BARI

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.87 del 5/11/2002
Ente:UNIVERSITA' DI BARI
Località:-
Codice atto:02E08333
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/12/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 12333 del
9 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Bari avanzate dalle strutture preposte all'attivita'
di ricerca;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna riunitosi in
data 26 luglio 2002;
Vista le delibere adottate dal senato accademico e dal consiglio
di amministrazione nelle rispettive sedute del 29 e del 30 luglio
2002;
Visto il decreto rettorale n. 6346 del 5 agosto 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 agosto 2002 - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" con cui sono stati indetti pubblici concorsi, per
esami, per l'ammissione a sessantatre corsi di dottorato di ricerca
(XVIII ciclo);
Viste le delibere adottate dal consiglio di amministrazione e dal
senato accademico nelle rispettive sedute del 17 e 10/18 settembre
2002;
Preso atto che il nucleo di valutazione, nella riunione
dell'11 ottobre 2002, ha espresso parere favorevole all'attivazione
di ulteriori corsi di dottorato di ricerca;
Vista la nota dell'Universita' degli studi di Lecce del
10 ottobre 2002 con la quale ha comunicato che il consiglio di
amministrazione e il senato accademico, nelle rispettive sedute del
24 settembre 2002 e 3 ottobre 2002, hanno deliberato l'adesione al
dottorato di ricerca in "Tutela dei diritti e ordinamento
giudiziario" con sede amministrativa presso questa Universita' con
l'impegno al finanziamento di una borsa di studio per l'intera durata
del corso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVIII ciclo relativo ai dottorati di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Bari.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, le cui
denominazioni si elencano di seguito con l'indicazione della
struttura di afferenza, delle eventuali sedi consorziate, del numero
dei posti messi a concorso e del numero delle borse di studio
disponibili.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
Le borse assegnate potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate
strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i termini
di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
 
Area 8 - Agraria
 
Dottorato di ricerca in scienze zootecniche, ittiche e
faunistiche.
Posti 4 - n. 2 borse di studio.
Dipartimento di produzione animale.
 
Area 9 - Scienze letterarie, linguistiche e artistiche
 
Dottorato di ricerca in discipline linguistiche, filologiche e
letterarie.
Posti 4 - n. 2 borse di studio.
Dipartimento di linguistica, letteratura e filologia moderna.
Dottorato di ricerca in lusitanistica.
Posti 4 - n. 2 borse di studio (di cui una finanziata
dall'Universita' degli studi di Pisa).
Dipartimento di lingue e letterature romanze e mediterranee.
Sedi consorziate:
Universita' degli studi di Pisa;
Universita' degli studi di Torino;
Universita' degli studi di Siena;
Scuola normale superiore di Pisa.
 
Area 12 - Scienze giuridiche
 
Dottorato di ricerca in diritto pubblico dell'economia.
Posti 4 - n. 2 borse di studio.
Dipartimento di studi europei giuspubblicistici e
storico-economici.
Dottorato di ricerca in tutela dei diritti e ordinamento
giudiziario.
Posti 8 - n. 4 borse di studio (di cui una finanziata
dall'Universita' degli studi di Foggia e una finanziata
dall'Universita' degli studi di Lecce).
Dipartimento di diritto commerciale e processuale.
Sedi consorziate:
Universita' degli studi di Foggia;
Universita' degli studi di Lecce.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea -
vecchio ordinamento, o laurea specialistica - nuovo ordinamento,
ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere,
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione d'equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi di Bari, e redatte, in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere
presentate direttamente o spedite esclusivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, alla direzione amministrativa, dipartimento per gli
studenti e la formazione post-laurea, area formazione post-laurea,
settore I di questa Universita', Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non
residenti in Italia un recapito italiano eletto quale proprio
domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato cui intende concorrere;
e) la cittadinanza;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
i) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini non italiani);
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
l) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu' corsi di studio, ivi compresi i master
universitari;
m) i portatori di handicap ai sensi della legge 5 dicembre
1992, n. 104, devono indicare gli ausili necessari in relazione al
proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Bari nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15
giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta 20 giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
Il termine dei 20 giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera indicata dal candidato.
I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di merito prevale la valutazione della
condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza fruizione
della borsa di studio.
Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca
puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa. Nel
caso di parita' di voti, prevarra' il candidato che concorre per la
prima volta.

                               Art. 7.
Le borse di studio messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato di cui all'art. 1 del presente bando, nonche' quelle
eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso
articolo, vengono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a Euro 7.746,85.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato (anche per un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 8.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a
seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di
dottorato di ricerca, possono chiedere l'iscrizione al corso
medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinati gli assegni.
L'ammissione al corso avverra' previe delibere del collegio dei
docenti del dottorato e del consiglio del dipartimento dove si svolge
l'assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.
Nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro
ateneo, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Universita' di
appartenenza.

                               Art. 9.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni dieci, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) fotocopia del codice fiscale;
c) due fotografie debitamente firmate a tergo;
d) autocertificazione di cittadinanza;
e) autocertificazione relativa al possesso del diploma di
scuola secondaria superiore;
f) autocertificazione relativa alla laurea posseduta con la
relativa votazione;
g) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso;
h) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto della
contemporanea iscrizione a piu' corsi di studio, ivi compresi i
master universitari.
I cittadini non italiani devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti, altresi', a
presentare:
a) dichiarazione di non godere o di non aver goduto di altre
borse di studio (anche per un solo anno), erogate per seguire corsi
di dottorato di ricerca;
b) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
c) dichiarazione di non cumulare le borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.

                              Art. 10.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a Euro 630,08, cosi' suddiviso:
prima rata Euro 268,56 (all'atto di iscrizione). Detto importo
e' comprensivo dell'imposta di bollo virtuale - Autorizz. Int. Fin.
n. 21674 del 16 dicembre 1992.
seconda rata Euro 361,52 (se dovuta va versata entro il mese
di luglio).
L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella soglia
superiore stabilita (Euro 33.569,70).
I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore
al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi.
In ogni caso e' dovuto l'importo di Euro 51,65 quale costo
diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle
Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della L. 210/98 sono esonerati preventivamente
dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

                              Art. 11.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.

                              Art. 13.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile e per infortuni per l'intera durata del
corso per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato,
provvedendo alla stipula della relativa polizza.

                              Art. 14.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti a svolgere
eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore
alla meta' della durata del corso.
Ai sensi del comma 8, dell'art. 4 della legge 210/98, e
dell'apposito regolamento di Ateneo, ai dottorandi puo' essere
affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, nel limite massimo di 50 ore per anno
accademico, che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita'
di formazione alla ricerca e che non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita' italiane.

                              Art. 15.
Al termine di ogni anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione scritta ed eventuale presentazione orale
affinche' il collegio dei docenti, valutata l'assiduita', il profitto
e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo
del corso o puo' proporre al rettore l'esclusione. Il dottorando che
non supera la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con
riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa
deliberazione del collegio dei docenti, sino ad un massimo di un anno
mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento,
salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero
alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi: maternita', servizio
militare ovvero servizio civile e grave e documentata malattia.

                              Art. 16.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' alla normativa
vigente.

                              Art. 17.
Ai fini della legge 675/96 l'Universita' si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse
e strumentali al concorso di che trattasi.

                              Art. 18.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

                              Art. 19.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Bari, 21 ottobre 2002
Il rettore: Girone

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