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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a
scelta, per esami, al grado di primo maresciallo riservato ai
marescialli capi dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 9/7/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E03863
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/8/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione
per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, al
grado di primo maresciallo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito con
legge 31 gennaio 2002, n. 6, il decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 15, il
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno
2002, n. 116, il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con
legge 18 marzo 2003, n. 42, il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, con legge 1° agosto 2003, n. 219 e la
legge 11 agosto 2003, n. 231, tutti concernenti la partecipazione
italiana all'operazione militare internazionale «Enduring Freedom» ed
il personale militare impegnato in Iraq, e la prosecuzione delle
stesse;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Vista la determinazione dirigenziale datata 14 novembre 2003,
n. 3560, con la quale e' stato fissato per l'anno 2003 in
quarantasette unita' il numero delle promozioni da conferire nel
grado di primo maresciallo dell'Esercito mediante concorso;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per titoli di servizio ed esami, al grado di primo maresciallo come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995 e secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo n. 82/2001;
Considerato il foglio n. 3032/082510 del 13 maggio 2004 con il
quale lo Stato maggiore Esercito RAGEP uff. Re.St.Av. ha comunicato
le variazioni da apportare sul bando di concorso in parola;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti
E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di primo maresciallo
riservato ai marescialli capi dell'Esercito che abbiano almeno due
anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2003 e che alla
data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso Istituti legalmente riconosciuti;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a «superiore
alla media» o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre, i requisiti previsti alle
lettere c), d) ed e), accertati secondo le modalita' stabilite
dall'Amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
Posti a concorso
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire a scelta per esami per l'anno 2003 e' di quarantasette
unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2003.
3. I marescialli capi promossi primo maresciallo tramite il
concorso, per titoli di servizio ed esami, seguiranno, nel ruolo, i
marescialli capi promossi al precitato grado apicale con
l'avanzamento a scelta.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
di partecipazione al concorso
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema in allegato «A», devono essere indirizzate al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
II reparto - 5ª divisione e presentate al comando o ente dal quale
gli interessati dipendono, entro il termine di trenta giorni dal
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
Istruttoria della domanda
1. I comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto, di cui all'allegato «A» del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'ente, la data ed
il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande alla firma del
comandante. Le domande presentate fuori termine dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione generale per il personale militare,
che provvedera', con provvedimento motivato, all'esclusione degli
interessati dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi il
comandante dell'ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la
stessa e' stata presentata fuori termine (fac-simile in annesso «1»
all'allegato «A»). Si precisa che la dichiarazione di possesso dei
requisiti di partecipazione, di cui sopra, dovra' essere apposta
anche nel caso di domanda tardiva;
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
l'appropriato documento caratteristico, recante nel frontespizio,
come data di chiusura, quella di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, come
motivo, la seguente dicitura: «Partecipazione all'8° concorso per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo»;
d) custodire copia integrale autenticata del foglio matricolare
dei candidati, completa ed aggiornata di tutte le variazioni previste
nei vari quadri, alla data di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. Detta copia dovra'
essere firmata dall'interessato, per presa visione;
e) far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - II
reparto - 5ª divisione, entro il termine perentorio di dieci giorni
successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, l'originale di tutte le
domande registrate a protocollo;
f) trasmettere alla Direzione generale per il personale
militare - II reparto - 5ª divisione, limitatamente ai nominativi del
personale militare risultato idoneo alle prove scritte, la copia
integrale autenticata del foglio matricolare e il libretto personale
completo ed aggiornato in tutte le sue parti (ovvero copia
autenticata di questo, ove non vi sia disponibilita' dell'originale),
corredato della dichiarazione di completezza, sottoscritta
(controfirmata) dall'interessato. La trasmissione dei detti documenti
deve avvenire entro il termine perentorio di sette giorni dalla data
dell'avvenuta ricezione dell'elenco nominativo del personale sopra
indicato che verra' diramato a cura di questa Direzione generale del
personale militare - II reparto - 5ª divisione, al termine della fase
dell'iter concorsuale relativo alla correzione delle prove scritte;
g) custodire la 2ª copia della domanda;
h) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare - II reparto - 5ª divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c), d),
e) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.

                               Art. 5.
Prove d'esame
1. Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test,
il primo composto da 60 domande a risposta multipla suggerita su
argomenti di cultura generale e il secondo da 30 domande a risposta
libera su materie professionali, secondo il programma in allegato
«B». La documentazione necessaria alla preparazione al test su
materie professionali sara' disponibile sul sito EI-NET dell'Esercito
(http://www.sme.esercito.difesa.it/).
2. Gli esami si svolgeranno il giorno 14 settembre 2004 alle ore
8.30 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno. Eventuali variazioni della sede d'esame e
della data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 3 settembre 2004.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme di servizio e muniti di valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione o la presentazione in
ritardo, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
3. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
4. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in quanto impegnati nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 11 agosto 2003, n. 231, ed, inoltre, impegnati in Iraq,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421 e successivo.

                               Art. 6.
Commissione d'esame
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un brigadier generale o colonnello;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente;
membro: il primo maresciallo piu' anziano in ruolo, non facente
parte come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente,
senza diritto di voto.
La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati «Non
idonei» alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
Reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un
punteggio di 0,50/30;
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnico/militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
Graduatoria
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
Nomina
I vincitori saranno promossi al grado di primo maresciallo con
decorrenza a tutti gli effetti 1° gennaio 2003 subordinatamente alla
verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti richiesti.

                              Art. 10.
Esclusione dal concorso e dalla nomina
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
Disposizioni amministrative e varie
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dagli enti di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
giorni quindici da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al
suo espletamento. I candidati che non si dovessero presentare a
sostenere la prova, senza giustificato motivo, perdono il diritto al
trattamento di missione.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Roma, 1° luglio 2004
Amm. sq. Lucidi
Avverso il presente provvedimento si puo' produrre ricorso al
T.A.R. competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 e successive modifiche di cui all'art. 1 della legge
21 luglio 2000, n. 205, o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da
presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 o 120
giorni dalla data di notifica.

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