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CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di prova di qualificazione, per esami, per l'assunzione a
contratto di dodici collaboratori tecnici addetti al reparto servizi
radiofonici e televisivi.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 9/11/2004
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E07049
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/12/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                  IL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Visto il piano di reclutamento per il triennio 2004-2006,
approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 170 del
27 aprile 2004, resa esecutiva con Decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1107 del 3 maggio 2004;
Visti gli articoli 7, 44, 50, 51, 52, 55 e 58 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del
27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la proposta del Segretario generale, formulata ai sensi del
citato art. 55 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Delibera:
Art. 1.
Posti per i quali e' indetta la prova di qualificazione
1. E' indetta una prova di qualificazione, per esami, per
l'assunzione a contratto di dodici collaboratori tecnici addetti al
reparto servizi radiofonici e televisivi (codice 030).

                               Art. 2.
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.

                               Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni
40;
c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale: diploma di perito industriale
conseguito presso un istituto tecnico, ovvero diploma di maturita'
professionale conseguito presso un istituto professionale,
limitatamente, per entrambi i diplomi citati, agli indirizzi
elettrico, elettronico, elettrotecnico, audiovisivo, informatico,
delle telecomunicazioni. Qualora il richiesto diploma di istruzione
secondaria di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso e'
considerato valido requisito per l'ammissione ove sia stato
dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della
normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale conseguito in Italia. Il provvedimento
di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro
la data di scadenza del termine per la spedizione della domanda di
partecipazione e deve essere allegato, sempre a pena di esclusione,
alla medesima domanda di partecipazione;
d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del Regolamento di
disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

                               Art. 4.
Disciplina dei requisiti per l'ammissione
e dei titoli di preferenza
1. I requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione,
nonche' i titoli di preferenza utili, a parita' di punteggio, nella
formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di
partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione
della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi
per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data
di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di
partecipazione.
2. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, nonche' dei titoli di preferenza
dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento dei
medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita
dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le
modalita' indicati nella richiesta. I termini e le modalita'
stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena
di esclusione. L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei
requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura,
anche successivo alle prove d'esame.
3. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni
documentali, ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini stabiliti.
4. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta
esclusione dalla prova di qualificazione. L'Amministrazione puo'
disporre l'esclusione dalla prova di qualificazione, in tutti i casi
previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura, ovvero
puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione
agli interessati.
5. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione
alla prova di qualificazione.

                               Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla prova di qualificazione e'
redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via della Missione,
n. 8 - 00186 Roma, nonche' all'indirizzo Internet
http://www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve
essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale,
Ufficio per il reclutamento e la formazione, Casella postale 734,
Roma V.R., Piazza San Silvestro, n. 20 - 00187 Roma, esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale. La data di spedizione e' comprovata
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda
deve comunque pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di
pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale ricevente. Il candidato deve indicare
sull'avviso di ricevimento il codice della prova di qualificazione
(030). Alla domanda di partecipazione non deve essere allegato alcun
documento, ad eccezione del provvedimento di equipollenza di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c).
2. L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1
per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dalla
prova di qualificazione. L'Amministrazione tiene conto di
un'eventuale sostituzione della domanda gia' inviata dal candidato
solo se spedita e pervenuta entro i termini e con le medesime
modalita' indicate al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva
della precedente. L'Amministrazione non promuove modifiche,
regolarizzazioni o integrazioni della domanda di partecipazione, ne'
consente modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della medesima
oltre i termini stabiliti dal medesimo comma 1.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve
indicare esclusivamente il codice della prova di qualificazione e i
propri dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo
schema riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, nel
modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione il
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) codice fiscale;
e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di
validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
d'esame;
f) il possesso di ciascuno dei requisiti indicati all'art. 3,
comma 1, lett. a), c), d), e), f); per il requisito di cui all'art.
3, comma 1, lett. c), occorre indicare, altresi', se il titolo di
istruzione sia stato conseguito all'estero;
g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2;
i) l'indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento
postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni relative alla prova di qualificazione e il numero
telefonico completo di prefisso;
l) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione alla prova di qualificazione.
6. I candidati che, per infermita' temporanea, ovvero per
patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), abbiano esigenza di essere assistiti durante le
prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa, con lettera
raccomandata, alla Camera dei deputati, Servizio del personale,
Ufficio per il reclutamento e la formazione, via della Missione, n. 8
- 00186 Roma, dopo la scadenza del termine fissato per l'arrivo delle
domande di partecipazione.
7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non
sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l'utilizzo del
modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite
oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente
articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano
oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del
presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia
dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), nonche' di domande alle
quali il candidato, che abbia conseguito all'estero il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, non abbia allegato il
provvedimento di equipollenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione.

                               Art. 6.
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
all'art. 5, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della
domanda di partecipazione.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'art. 5,
comma 5, lettera i), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione
della domanda di partecipazione.
3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati,
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via della Missione, n. 8 - 00186 Roma, con lettera raccomandata,
qualunque cambiamento del recapito di cui all'art. 5, comma 5,
lettera i). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed
alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito stesso.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 7.
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in una prova
scritta e una prova pratica professionale, e in una prova orale.
2. La prova selettiva consiste in 100 quesiti, a risposta
multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato C. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno
estratti da un volume di cui l'Amministrazione curera' la
pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in
ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.
Ove necessario, per lo svolgimento della prova selettiva i candidati
sono distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della
lettera di inizio delle convocazioni.
3. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la
sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta
errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio
riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati il
primo giorno non festivo seguente a ciascuna giornata di prove,
mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo
del Servizio del personale, via della Missione, n. 8 - 00186 Roma.
4. L'ammissione alla prova scritta e alla prova pratica
professionale e' deliberata al termine della sessione dedicata alla
prova selettiva. Sono ammessi alla prova scritta e alla prova pratica
professionale i candidati che, in base al punteggio riportato nella
prova selettiva, si siano collocati entro l'80° posto. Il predetto
numero di 80 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i
candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di
idoneita'.
5. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova
pratica professionale sara' affisso presso la Camera dei deputati,
albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 8 - 00186
Roma, a partire dalla data che sara' indicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale del quarto venerdi' successivo
all'ultima giornata della prova selettiva. L'affissione dell'elenco
degli ammessi alla prova scritta e alla prova pratica professionale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi.
6. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a 6 quesiti
concernenti elettronica, informatica e telecomunicazioni. Il tempo a
disposizione e' di 2 ore. La prova scritta e' corretta in forma
anonima.
7. La prova pratica professionale consiste nella verifica della
capacita' del candidato di svolgere le attivita' connesse alla
professionalita' di collaboratore tecnico addetto al reparto servizi
radiofonici e televisivi, con riferimento ai procedimenti ed alle
tecniche di ripresa audio e video; al trattamento, alla codifica,
alla registrazione, alla distribuzione e all'archiviazione dei
segnali audio e video; all'installazione, alla regolazione,
all'esercizio e al ripristino semplice dei dispositivi, degli
apparati e dei sistemi impiegati per il complesso delle attivita'
indicate. La prova pratica professionale puo' riguardare anche la
misura di grandezze fisiche che caratterizzano i segnali audio e
video. Il tempo a disposizione e' determinato dalla Commissione
esaminatrice di cui all'art. 8.
8. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i
candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante
sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.
9. La prova scritta e la prova pratica professionale sono
valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
nella prova scritta e nella prova pratica professionale conseguono un
punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in
ciascuna prova.
10. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della Missione, n. 8 - 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 9, comma 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi.
11. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del
candidato, con riferimento alle materie di cui all'allegato C. Nel
corso della prova orale si procede, altresi', alla verifica della
capacita' di utilizzo di un personal computer per l'acquisizione,
elaborazione e gestione di dati e di documenti multimediali
comprendenti suoni, immagini, testi e filmati.
12. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
13. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate
nell'allegato C. La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con
l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.
14. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio della prova scritta e della prova pratica
professionale e il punteggio della prova orale.
15. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
16. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
della prova di qualificazione.
17. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto
della riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1.

                               Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con Decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d'esame; cura
l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla
Commissione stessa, ovvero dall'Amministrazione, per il corretto
svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che
contravvengano alle stesse; determina i criteri di valutazione della
prova scritta e della prova pratica professionale; fissa i termini
necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del
procedimento della prova di qualificazione ai sensi dell'art. 9,
comma 2; approva gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta
e alla prova pratica professionale, nonche' alla prova orale; approva
la graduatoria finale della prova di qualificazione.

                               Art. 9.
Diari d'esame e avvisi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del
15 febbraio 2005, muniti del documento di riconoscimento, in corso di
validita', indicato nella domanda di partecipazione. Nella medesima
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale saranno pubblicate le
informazioni sulla disponibilita' del volume di quesiti di cui
all'art. 7, comma 2, e l'eventuale richiesta della documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai sensi
dell'art. 4, comma 2.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del quarto
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
fornite, insieme con la data a partire dalla quale sara' disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova
pratica professionale, anche le informazioni inerenti il diario delle
medesime prove scritta e pratica professionale, nonche' le
informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale presso la Camera dei deputati, albo del
Servizio del personale, via della Missione, n. 8 - 00186 Roma, e le
informazioni inerenti il diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale assumono valore di notifica a tutti gli effetti e
possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

                              Art. 10.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di reclutamento e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 49 - 00186 Roma. Il ricorso e'
proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del
Servizio del personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma.

                              Art. 11.
Informazioni disponibili sul sito Internet
della Camera dei deputati
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
reclutamento saranno disponibili all'indirizzo Internet
http://www.camera.it. In particolare, saranno disponibili a tale
indirizzo le informazioni concernenti il punteggio riportato nella
prova selettiva, le informazioni concernenti gli elenchi dei
candidati ammessi alle prove scritta e pratica professionale, e alla
prova orale, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale.

                              Art. 12.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura di reclutamento e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla prova di qualificazione.

                              Art. 13.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori della prova di qualificazione ricevono apposito
avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne
l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I vincitori della prova di qualificazione devono presentare,
entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di
decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti
dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data
della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso,
l'Amministrazione provvede ad acquisire d'ufficio i predetti
documenti. Qualora emerga la non veridicita' della dichiarazione
resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.
76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
3. I vincitori chiamati in servizio, subordinatamente all'esito
favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente
all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti, sono assunti a
contratto. Dopo almeno un anno di servizio a contratto, sono
inquadrati nel secondo livello funzionale-retributivo, con la
qualifica di collaboratore tecnico, previo superamento di un concorso
interno riservato, per titoli e per esami.
4. La graduatoria finale rimane aperta per 24 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 27 ottobre 2004
I Deputati Questori:
On. Francesco COLUCCI
On. Edouard BALLAMAN
On. Paola MANZINI
su proposta del Segretario generale: Dott. Ugo Zampetti

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