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BANCA D'ITALIA

Concorso per l'assunzione in esperimento di 30 Vice assistenti

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 20/12/2002
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:02E13106
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1
Requisiti di partecipazione
La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione in
esperimento di 30 Vice assistenti del ruolo unificato. Il concorso e'
riservato a elementi che non hanno tenuto comportamenti incompatibili
con le funzioni da svolgere nell'Istituto.
Sono richiesti i requisiti di seguito indicati.
1. Possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola
media inferiore), o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge,
con un giudizio non inferiore a buono ovvero, qualora il suddetto
titolo sia stato conseguito prima dell'anno scolastico 1965-1966, con
una votazione complessiva media non inferiore a 7.
I titoli di studio conseguiti all'estero o i titoli esteri
conseguiti in Italia devono essere dichiarati equipollenti al
suddetto diploma dall'autorita' italiana competente; dalla
dichiarazione di equipollenza deve risultare altresi', a pena di
esclusione, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per il
predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di
studio conseguito.
2. Eta' non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi da parte di enti
pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere gli ulteriori requisiti che si indicano di seguito.
6. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 -
inclusa l'eventuale equipollenza del titolo di studio - devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; il possesso del requisito di cui al punto 6 viene verificato
durante le prove del concorso; gli altri requisiti devono essere
posseduti alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando nonche' dei titoli
eventualmente dichiarati ai fini della preselezione di cui al
successivo art. 4 in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del
rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando ovvero dei titoli eventualmente
dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 4. Le
eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o
documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita'
giudiziaria.
Con riferimento al requisito della idoneita' fisica alle mansioni
prevista nel presente articolo, si precisa che - ai sensi della legge
28 marzo 1991, n. 120 - la condizione di privo della vista comporta
inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie del grado
indicato. Infatti, l'ambito mansionistico di tale grado e'
prevalentemente caratterizzato dalla gestione di procedure operative
aventi come riferimento macchine o apparecchiature meccaniche,
elettriche o elettroniche per l'utilizzo delle quali e'
indispensabile una normale funzionalita' visiva. Per i soggetti privi
della vista la Banca d'Italia indice specifiche forme di selezione.

                               Art.  2
Riserve
Due dei posti messi a concorso vengono riservati, ai sensi
dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
ai concorrenti che abbiano superato le prove di concorso,
appartenenti, nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
- orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal servizio
per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a
domanda per inabilita'.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva
devono farne espressa menzione nella domanda; nel caso in cui
l'indicazione sia omessa, il titolo non viene preso in
considerazione.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, i posti
messi a riserva e non assegnati sono attribuiti seguendo l'ordine
della graduatoria finale.

                               Art. 3
Domanda di partecipazione Termine per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, a pena di irricevibilita', deve
essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo prestampato -
ovvero una sua fotocopia - allegato al bando di cui e' parte
integrante, in distribuzione presso tutte le Filiali della Banca
d'Italia nonche' presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale in
via Nazionale n. 91 - Roma e del Centro "Donato Menichella" in Largo
Guido Carli n. 1 - Frascati. Non vengono prese in considerazione le
domande redatte in carta libera.
Il bando - completo di modulo di domanda - e' acquisibile anche
dal sito INTERNET della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it".> Il modulo di domanda, a pena di esclusione, deve essere compilato
in ogni sua parte e deve recare la firma autografa del candidato. Le
domande vengono trattate in forma automatizzata. Pertanto non vengono
prese in considerazione eventuali informazioni, ulteriori rispetto a
quelle richieste dal modulo di domanda, che venissero annotate a
margine della domanda stessa ovvero inserite in documenti ad essa
allegati.
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
citato decreto, il possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal
bando di concorso. A tal fine il candidato deve allegare alla
domanda, pena l'esclusione dal concorso, la fotocopia di un proprio
documento d'identita', ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato
decreto. La fotocopia del documento d'identita' deve evidenziare in
particolare che lo stesso e' in corso di validita' ovvero recare la
dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
Il modulo di domanda deve essere spedito per posta a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
del 21 gennaio 2003 all'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia, Servizio Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 -
00184 Roma. La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto
dall'ufficio postale accettante. Per ragioni organizzative il modulo
di domanda deve comunque pervenire entro il 20o giorno successivo a
quello del predetto termine perentorio. A tal fine fa fede il timbro
di protocollo d'arrivo apposto dalla Banca.
Il modulo di domanda puo' anche essere presentato, entro il
termine perentorio del 21 gennaio 2003, direttamente allo sportello
di via Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani del
modulo di domanda viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la
spedizione o la presentazione del modulo di domanda presso le Filiali
della Banca d'Italia.
Per esigenze di carattere organizzativo, non e' ammesso l'inoltro
delle domande di partecipazione via fax.
Non sono tenuti in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - i moduli di domanda:
a) privi della firma autografa ovvero dell'indicazione relativa alla
data di nascita;
b) non recanti alcuna indicazione in ordine al requisito di
partecipazione di cui all'art. 1 punto 1 del bando richiamato ai
punti 1.A e 1.B del modulo stesso;
c) inviati senza la fotocopia di un documento di identita' ovvero
inviati con la fotocopia di un documento non in corso di validita'
priva della dichiarazione che i dati contenuti nel documento non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
d) privi dell'eventuale dichiarazione di equipollenza;
e) spediti o presentati allo sportello oltre il termine perentorio
del 21 gennaio 2003; nonche' quelli che, anche se inoltrati in tempo
utile, pervengono oltre il 20o giorno successivo al predetto termine
perentorio, non assumendo la Banca alcuna responsabilita' per
eventuali ritardi o disguidi postali;
f) inoltrati con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo ai commi 5 e 6;
g) dai quali risulti il mancato possesso dei requisiti prescritti per
la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando.
La Banca non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge
n. 68/1999 i candidati disabili devono indicare - mediante
compilazione del "Quadro A" dell'accluso modulo di domanda - la
necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal
fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, secondo lo
schema del "Quadro A", ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente.
Il "Quadro A", se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valutano la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo
alla specifica condizione di disabilita'. I candidati disabili
possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio
Personale Gestione Risorse - Divisione Concorsi e Assunzioni
(tel. 0647921).
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procede all'annullamento delle prove
dallo stesso sostenute.
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca deve inviare
tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di
quelle relative alla convocazione alla prova scritta e ai risultati
conseguiti nella stessa che vengono effettuate con le modalita'
previste rispettivamente all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 6.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                              vArt.  4
Preselezione per titoli
Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di
partecipazione al concorso superiore alle 8.000 unita', la Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della
procedura selettiva - procedera' a una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 8.000 candidati da ammettere alla prova
scritta di cui al successivo art. 6. A tal fine l'Amministrazione
della Banca provvedera' alla formazione di una graduatoria
preliminare redatta sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti
titoli:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero titolo
equipollente con i seguenti giudizi o votazioni equivalenti:
- buono ovvero voto medio compreso tra 7 e 7.99: punti 1.00;
- distinto ovvero voto medio compreso tra 8 e 8.99: punti
2.00;
- ottimo ovvero voto medio non inferiore a 9: punti 3.00.
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero titolo
equipollente (1) con votazione rientrante nelle seguenti classi di
punteggio:
- da 60/100 a 73/100 ovvero da 36/60 a 44/60: punti 0.25;
- da 74/100 a 86/100 ovvero da 45/60 a 52/60: punti 0.50;
- da 87/100 a 100/100 ovvero da 53/60 a 60/60: punti 0.75.
ovvero in alternativa a detto diploma
esperienza lavorativa non inferiore a 12 mesi nello svolgimento di
mansioni impiegatizie di natura esecutiva maturata con rapporto di
lavoro subordinato presso Amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici,
Autorita' Indipendenti, ovvero aziende o enti privati di durata (2):
- compresa tra 12 e 24 mesi: punti 0.25;
- compresa tra 25 e 36 mesi: punti 0.50;
- superiore a 36 mesi: punti 0.75.
c) attestato relativo alla frequenza con esito positivo di un corso
di lingua straniera (3), tenuto in ambito extra-scolastico, della
durata di almeno 60 ore in una delle seguenti lingue: inglese,
francese, tedesco, spagnolo
ovvero in alternativa a detto attestato
superamento di un esame di lingua straniera (3), in ambito
extra-scolastico ovvero in ambito universitario, in una delle
seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo: punti 0.80;
d) attestato di qualificazione/specializzazione, rilasciato dalle
Regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ovvero da
soggetti autorizzati con provvedimento regionale, relativo alla
frequenza con esito positivo di corsi di formazione della durata non
inferiore a 300 ore, nel campo dei servizi informatizzati o
dell'office automation,
ovvero in alternativa a detto attestato
patente europea del computer (European Computer Driving Licence):
punti 0.85.
I candidati classificati fino all'8.000o posto della graduatoria
preliminare nonche' quelli eventualmente classificati ex aequo in
tale ultima posizione verranno convocati a sostenere la prova scritta
di cui al successivo art. 6.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini
della graduatoria di merito.

                               Art.  5
Convocazione alla prova scritta
I risultati conseguiti da ciascun candidato nell'eventuale
preselezione nonche' l'elenco dei candidati ammessi alla prova
scritta di cui all'art. 6 e il relativo calendario degli esami
vengono resi disponibili mediante affissione presso ciascuna delle
Filiali della Banca d'Italia. L'avvenuta affissione di tali elenchi
viene notificata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" di
uno dei martedi' o venerdi' del mese di aprile 2003. Qualora per
motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e
luogo di svolgimento della prova scritta viene indicata la data della
Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente
pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo
l'affissione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta e il
relativo calendario degli esami vengono, inoltre, resi disponibili
sul sito INTERNET della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it".> La Banca non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti ad
essa estranee e non autorizzate.

                               Art.  6
Prove d'esame
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e una prova
orale e si svolgono a Roma.
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Per la
predisposizione e/o lo svolgimento delle prove, la Commissione puo'
avvalersi di consulenti esterni.
La prova scritta consiste in test articolati su domande a
risposta multipla e prevede:
a) quesiti di cultura generale aventi ad oggetto le materie degli
attuali programmi della scuola secondaria di primo grado;
b) quesiti di tipo attitudinale;
c) quesiti relativi a nozioni di informatica base e di office
automation;
d) quesiti idonei a verificare la conoscenza di una fra le seguenti
lingue straniere a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
La prova scritta viene corretta in forma anonima con l'ausilio di
tecnologia informatica e viene valutata fino a un massimo di 50
punti. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta
esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della
prova.
Sulla base del risultato della prova scritta viene formata una
graduatoria in ordine decrescente di punteggio. Conseguono
l'ammissione alla prova orale i candidati classificati fino al 600o
posto nonche' quelli classificati ex aequo in tale ultima posizione,
che abbiano conseguito un punteggio di almeno 30 punti.
In occasione dello svolgimento della prova scritta viene indicato
il giorno a partire dal quale vengono affissi presso ciascuna delle
Filiali della Banca d'Italia i risultati conseguiti da ciascun
candidato nella prova scritta nonche' l'elenco dei candidati ammessi
alla prova orale e il relativo calendario degli esami. Tale ultimo
elenco viene, inoltre, reso disponibile sul sito INTERNET della Banca
d'Italia "www.bancaditalia.it".> I candidati ammessi a sostenere la prova orale ricevono anche
convocazione scritta con l'indicazione della votazione conseguita e
del calendario d'esame.
La prova orale consiste in un colloquio vertente su argomenti di
cultura generale aventi ad oggetto le materie degli attuali programmi
della scuola secondaria di primo grado e su nozioni di informatica
base e di office automation. La suddetta prova comprende anche una
conversazione nella lingua straniera indicata dal candidato nel
modulo di domanda. La prova viene valutata con l'attribuzione di un
punteggio massimo di 50 punti e si intende superata da parte dei
candidati che conseguono una votazione di almeno 30 punti.
La votazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi
riportati nella prova scritta e nella prova orale. Dei risultati
conseguiti alla prova orale e della votazione complessiva viene data
comunicazione scritta a ciascun candidato.

                               Art.  7
Adempimenti per la partecipazione alle prove d'esame
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art.  8
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta e alla prova
orale di cui all'art. 6.
La Commissione di cui all'art. 6 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito e agli eventuali titoli di preferenza rilevanti
per la Banca d'Italia dichiarati dal candidato nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data la preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia - nel caso di mancata assunzione del servizio
da parte di uno o piu' vincitori - si riserva la facolta' di coprire
i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l'ordine
della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la graduatoria finale per la copertura di eventuali ulteriori
esigenze che si dovessero manifestare entro quattro anni dalla data
di approvazione della stessa.

                               Art. 9
Adempimenti per i concorrenti utilmente classificati
Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai
fini dell'assunzione devono documentare dettagliatamente il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalita' previste nel D.P.R. n. 445/2000 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Nell'ambito della documentazione che deve essere fornita per la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e
di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni relative
all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione
della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza,
ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 10
Visita medica propedeutica all'assunzione
La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi utilmente
classificati nella graduatoria finale a visita medica presso enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie al fine di accertare
l'idoneita' fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo della
provincia di residenza italiana e ritorno secondo le tariffe
ferroviarie della 1a classe ed e' corrisposto un contributo alle
altre spese nella misura forfetaria di euro 77,00 per ogni giornata
di permanenza.

                               Art. 11
Nomina e assegnazione
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati
classificati utilmente nella graduatoria finale e in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. Essi sono nominati,
in esperimento, nel grado di Vice assistente e, se riconosciuti
idonei a giudizio insindacabile della Banca d'Italia, conseguono al
termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, la conferma
nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del provvedimento
di nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole dell'esperimento, esso
e' prorogato, una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina a Vice assistente non puo' essere in
alcun modo condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al D.P.C.M. n. 174/1994, recante norme "sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro"
presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina a Vice assistente, gli interessati devono
assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata,
entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto
termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il termine prescritto, decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Ai neo-assunti compete il rimborso del prezzo del biglietto
pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro assegnata dall'attuale residenza
anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di
attuale residenza all'estero.
I nominati non possono avanzare eventuale domanda di
trasferimento prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nella
residenza assegnata all'atto dell'assunzione.

                               Art. 12
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli assunti, prosegue
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 9, comma 2, del bando sono
trattati - per le finalita' previste dall'art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. n. 135/1999 - allo scopo di accertare il possesso del
requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso. Il
cognome, il nome e la data di nascita dei candidati nonche' il
relativo punteggio conseguito nella preselezione e nella prova
scritta vengono diffusi con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale
Gestione Risorse.

                               Art. 13
Norme richiamate
Il presente bando di concorso tiene conto della legge n. 125/1991
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Roma, 12 dicembre 2002
IL GOVERNATORE: A. Fazio
(1) Ai fini della formazione del punteggio, si terra' conto di un
solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
(2) Ai fini del calcolo della durata complessiva dell'esperienza
lavorativa si precisa che:
la frazione di mese pari o superiore a 16 giorni va considerata
mese intero;
i periodi di esperienza lavorativa maturati presso diversi
datori di lavoro possono essere cumulati solo se aventi singolarmente
durata pari o superiore ai sei mesi.
(3) Ai fini della formazione del punteggio, si terra' conto di un
solo attestato di frequenza in una qualsiasi delle lingue straniere
previste dal bando.

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