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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione al 110 corso
allievi carabinieri effettivi

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.92 del 19/11/1999
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:099E9210
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/12/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
dell'Arma dei carabinieri
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge
28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999,
n. 251;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame scritto, per
l'ammissione al 110 corso di cinquecento allievi carabinieri
effettivi in ferma quadriennale.

                               Art. 2.
R e q u i s i t i
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso
maschile che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il
venteseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia'
effettivamente prestato servizio militare, per un periodo non
inferiore alla durata della leva obbligatoria, il limite massimo di
eta' e' elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;
c) siano celibi o vedovi o, se coniugati, abbiano compiuto ventisei
anni di eta';
d) non si trovino nella posizione di riformato, rivedibile o
dispensato per motivi sanitari;
e) siano in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione
secondaria di primo grado;
f) non siano stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi
militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
g) non siano stati allontanati da istituti di istruzione militari o
delle Forze di polizia per motivi di condotta o attitudine;
h) non siano stati allontanati per motivi di profitto negli studi
da Istituti di istruzione militari o delle Forze di Polizia che
prevedano un livello di scolarita' iniziale di istruzione secondaria
di primo grado;
i) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta, richiesti
dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli
previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382,
risultanti dalle informazioni raccolte;
j) non siano stati condannati per delitti non colposi;
k) abbiano, se minori, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da
entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio
1975 n. 151, o dal tutore.
Tale consenso non e' richiesto a coloro che abbiano gia' concorso
alla leva e siano stati arruolati;
l) non siano stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile
(legge 8 luglio 1998, n. 230).
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti,
fatta eccezione solo per l'eta', fino alla data dell'effettivo
incorporamento.
3. I candidati non dovranno inoltre essere, alla data
dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o
sottoposti a misure di prevenzione ovvero trovarsi in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove ed agli accertamenti.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande, termine e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso - indicante anche
l'eventuale possesso dei titoli riferiti alle maggiorazioni di
punteggio ed alle preferenze previste dall'art. 10 - dovra' essere
redatta esclusivamente su appositi modelli, come da fac-simile in
allegato 1 al presente bando, disponibili presso le stazioni
carabinieri. Solo i residenti all'estero potranno utilizzare un
modello difforme purche' contenente gli stessi dati.
2. La domanda, sottoscritta dall'interessato, dovra' essere
presentata, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, presso:
il reparto di appartenenza per i carabinieri ausiliari in servizio
e gli allievi carabinieri ausiliari;
il comando stazione carabinieri dai rimanenti concorrenti.
Solo i candidati residenti all'estero dovranno inviare la domanda
di arruolamento direttamente al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma,
tramite la competente autorita' diplomatica o consolare.
3. Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche
amministrazioni, nella trasmissione delle domande.
4. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente
ogni variazione di indirizzo al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma.
5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime esplicitamente
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, legge n. 675/1996).

                               Art. 4.
Accertamenti concorsuali
Il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
dell'Arma dei carabinieri procedera' all'accertamento dei requisiti,
all'esame scritto, agli accertamenti dell'efficienza fisica, sanitari
e psicoattitudinali ed a tutte le altre attivita' concorsuali.

                               Art. 5.
Esame scritto
1. I concorrenti saranno sottoposti ad una prova preliminare di
cultura generale, consistente in un test a risposta multipla, da
eseguire in tempo predeterminato.
2. Il risultato conseguito verra' utilizzato per la formazione
della graduatoria unitamente ai punteggi incrementali previsti dal
presente bando.
La prova avra' luogo nel periodo compreso tra il 3 e il 19 febbraio
2000.
La data, l'ora e la localita' di convocazione dei gruppi dei
candidati, in ordine alfabetico, ovvero eventuali rinvii, verranno
indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 18 gennaio 2000.
Tale pubblicazione ha valore di notifica e, comunque, il calendario
potra' essere consultato presso i Comandi stazione Carabinieri.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova
provvedera' il Comando generale - Centro nazionale selezione e
reclutamento. Se la prova avra' contemporaneamente luogo in piu'
sedi, verranno nominati appositi comitati di vigilanza, con
provvedimento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. All'atto della presentazione per la prova scritta tutti gli
aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro di colore nero e
la ricevuta di presentazione della domanda.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti:
a) comunicare tra loro e con le altre persone;
b) portare carta da scrivere, appunti o manoscritti di qualunque
specie;
c) copiare, in tutto o in parte, le risposte relative ai test
somministrati;
d) usare telefoni cellulari e apparati radio ricetrasmittenti.
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta
l'esclusione dalla prova.
6. La correzione dei test, in forma automatizzata, verra'
effettuata presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento.
7. I candidati classificatisi nei primi 4.000 posti della relativa
graduatoria e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente al 4.000 posto saranno dichiarati idonei ed ammessi ai
successivi accertamenti.
8. L'esito della prova verra' comunicato unicamente ai concorrenti
risultati idonei. Pertanto, coloro che non riceveranno comunicazione
entro due mesi dal suo svolgimento debbono considerarsi esclusi dal
concorso.

                               Art. 6.
Prove di efficienza fisica
I candidati classificatisi nei primi 4.000 della graduatoria della
prova scritta di cui al precedente art. 5, nonche' tutti coloro che
avranno raggiunto lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
al 4.000 posto, saranno convocati in Roma presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n. 65, per essere
sottoposti a prove di efficienza fisica, cosi' articolate:
salto in alto (m. 1);
trazioni alla sbarra (n. 2) portando il mento ad una altezza
superiore a quella della sbarra;
esercizi addominali (n. 10).
Qualora il concorrente consegua un risultato al di sotto del minimo
consentito anche in una sola delle prove di efficienza fisica sara'
escluso dal concorso.
Il concorrente dovra' presentarsi munito di:
documento di riconoscimento in corso di validita';
certificato di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui
esercitino medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione del certificato determinera' la non ammissione del
candidato a sostenere le prove di efficienza fisica.
Il concorrente dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo
abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.

                               Art. 7.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti idonei alle prove di cui al precedente art. 6
saranno subito sottoposti, presso il Centro nazionale selezione e
reclutamento, agli accertamenti sanitari di seguito indicati, al fine
di verificare l'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in
qualita' di carabinieri, nonche' il possesso dei seguenti requisiti
fisici:
statura non inferiore a m. 1,65;
perimetro toracico non inferiore a cm 85;
visus naturale superiore o uguale a 10/10 complessivi e non
inferiore a 5/10 nell'occhio che vede meno, con integrita' anatomica
dei mezzi diottrici.
2. Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
infermita' ed imperfezioni previste dal decreto ministeriale 26
marzo 1999 e relativa direttiva tecnica, ritenute causa di non
idoneita' al servizio militare o che prevedano l'attribuzione di un
"coefficiente" uguale o superiore a:
"2" nell'apparato psichico;
"3" per le rimanenti caratteristiche somato-funzionali:
costituzione - CO, apparato cardiocircolatorio - AC, apparato
respiratorio - AR, apparati vari - AV, apparato osteo artro muscolare
superiore - LS, apparato osteo artro muscolare inferiore - LI, vista
- VS, udito - AU (fermi restando i requisiti del presente bando);
imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso un
ospedale militare;
tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme;
imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti alinea,
comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio
quale carabiniere.
3. Detti accertamenti avranno di massima la durata di tre giorni.
4. All'atto della presentazione i candidati potranno esibire
referto da cui risulti l'esito di eventuale esame radiografico del
torace, se effettuato presso organi sanitari militari o strutture
sanitarie pubbliche, entro i tre mesi precedenti la data della visita
medica.
5. Prima di eseguire la visita medica generale, tutti i candidati
saranno sottoposti ai seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
cardiologico;
endocrinologico;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
odontostomatologico;
analisi delle urine completo;
analisi del sangue.
6. A ciascun candidato giudicato idoneo sara' attribuito un
punteggio che terra' conto dell'altezza e delle caratteristiche
somatofunzionali del profilo sanitario posseduto. In particolare, per
ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0, mentre per
ogni coefficiente 1, ad eccezione di quello relativo all'apparato
psichico, sara' attribuito un incremento di 0,30 punti. Per la
statura, sara' attribuito un punteggio pari a 0 per le altezze
inferiori a m 1,75; un punteggio incrementale di 2 per le altezze
comprese tra m 1,75 e m 1,80; un punteggio incrementale di 3 per le
altezze superiori a m 1,80 e fino a m 1,85; un punteggio incrementale
di 4 per le altezze superiori a m 1,85. In ogni caso il punteggio
incrementale massimo non potra' essere superiore a 6,4 punti.
7. L'esito dell'accertamento sanitario verra' comunicato con uno
dei seguenti giudizi:
idoneo con punti .............;
non idoneo, con indicazione della relativa diagnosi.
I concorrenti non idonei verrano esclusi dal concorso.
Coloro i quali non accettino il giudizio, possono chiedere di
essere sottoposti a visita medica di revisione, il successivo giorno
feriale, in altra sede, a cura di un collegio medico presieduto dal
direttore di sanita' del Comando generale dei Carabinieri, il cui
giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.

                               Art. 8.
Accertamento psico-attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari, di massima al quarto
giorno, i candidati verranno sottoposti a verifica della idoneita'
psicoattitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri quale
carabiniere effettivo, con attribuzione di un punteggio incrementale
in relazione alle capacita' attitudinali e intellettive possedute,
fino ad un massimo di punti 14 che concorrera' alla formazione della
graduatoria di merito.
2. L'esito dell'accertamento psico-attitudinale verra' comunicato
al candidato mediante uno dei seguenti giudizi:
"idoneo con punti .............;
"non idoneo".
Tale giudizio e' definitivo.
3. I candidati non idonei saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato
1. I concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 sono esclusi dal concorso, in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o di autorita' da lui delegata.
2. L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.
3. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per l'esame scritto sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso.
4. Analogamente, sara' considerato rinunciatario il concorrente che
non si presenti per sostenere gli accertamenti di efficienza fisica,
sanitario e psicoattitudinale con le modalita' comunicategli
nell'apposita lettera di convocazione. Tuttavia, per questi tre
ultimi accertamenti, in presenza di comprovato e documentato
impedimento, segnalato tempestivamente a mezzo telegramma al Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191
Roma, potra' essere fissata una nuova ed ultima data di
presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
di convocazione dovuta a cause non imputabili a propria inadempienza.

                              Art. 10.
Formazione della graduatoria - Titoli di preferenza
1. Il Centro nazionale di selezione e reclutamento formera' la
graduatoria finale, secondo il punteggio riportato da ciascun
candidato all'esame scritto e agli accertamenti sanitario e
attitudinale, maggiorato dei punteggi incrementali relativi alle
seguenti categorie di titoli:
a) diploma di scuola media superiore: punti 2;
b) posizione di stato durante il servizio militare eventualmente
prestato fino ad un massimo di punti 7 cosi' attribuito:
militari delle Forze armate, appartenenti a Forze di Polizia e
Vigili del fuoco di qualsiasi grado, in servizio o in congedo: punti
1;
carabinieri ausiliari e allievi carabinieri ausiliari in servizio o
in congedo: punti 4;
carabinieri ausiliari in servizio o in congedo che abbiano svolto o
stiano svolgendo la ferma biennale: punti 7.
Detti incrementi verranno aumentati di 0,75 punti a favore dei
militari in possesso del brevetto di paracadutismo militare;
c) decorazioni e benemerenze fino ad un massimo di 2,5 punti, cosi'
attribuito:
2,5 per la medaglia d'oro al valor militare;
2,2 per la medaglia d'oro al valor civile;
2 per la medaglia d'argento al valor militare;
1,5 per la medaglia d'argento al valor civile;
1,5 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,2 per la medaglia di bronzo al valor militare;
1 per la medaglia di bronzo al valor civile;
1 per la croce di guerra al valor militare;
1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto.
2. A parita' di punteggio e' data la precedenza:
a) agli orfani di guerra ed equiparati;
b) ai figli di decorati al valor militare;
c) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito,
al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche'
ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei
carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili
all'attivita' di servizio.
d) al candidato che ha riportato il miglior punteggio in sede di
accertamento psico-attitudinale;
e) al candidato che ha riportato il miglior punteggio in sede di
accertamento sanitario;
f) al candidato che ha riportato il miglior punteggio in sede di
esame scritto;
g) al piu' giovane di eta'.
3. I titoli di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno ritenuti
utili, ai fini della formazione della graduatoria, se:
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
dichiarati dall'aspirante all'atto della presentazione della
domanda in all. 1;
presentati o fatti pervenire a mezzo di lettera raccomandata, entro
quindici giorni dal superamento delle prove psico-attitudinali, di
cui al precedente art. 8, direttamente al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -
Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191
Roma.

                              Art. 11.
Approvazione della graduatoria definitiva
1. Con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la
graduatoria concorsuale e i candidati utilmente collocati nella
medesima, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso,
saranno dichiarati vincitori.
2. I vincitori del concorso, fino al momento dell'incorporamento,
dovranno mantenere il possesso dei requisiti richiesti, cosi' come
previsto dall'art. 2 e, in caso contrario, saranno dichiarati
decaduti, con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, o autorita' da lui delegata.
3. La graduatoria sara' pubblicata nel bollettino ufficiale
dell'Arma dei carabinieri. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

                              Art. 12.
Arruolamento e nomina a carabiniere
1. Con apposita comunicazione, i concorrenti utilmente collocati in
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, saranno invitati
a presentarsi alla Scuola allievi carabinieri di Roma, per la
frequenza del relativo corso di istruzione, che avra' inizio il 18
settembre 2000, presso le sottonotate sedi:
I Btg. allievi di Roma;
II Btg. allievi di Campobasso;
III Btg. allievi di Iglesias.
2. L'ammissione al corso e' subordinata all'autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire mediante plico
raccomandato, direttamente al Comando della Scuola allievi
carabinieri di Roma, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 3 - 00192
Roma, entro il 21 agosto 2000, la seguente documentazione, ovvero
dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge, a tal fine
fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale, a pena di
esclusione dal concorso:
a) copia del foglio di congedo illimitato, per i concorrenti che
abbiano prestato servizio militare;
b) copia del foglio di congedo illimitato provvisorio, per i
concorrenti che abbiano solo concorso alla leva;
c) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;
d) titolo di studio;
e) estratto dell'atto di nascita;
f) certificato di stato libero;
g) certificato di cittadinanza italiana;
h) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti,
solo per i minorenni.
Qualora i certificati indicati alle lettere e), f) e g), siano
rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un
solo atto comprovante fatti, stati e qualita' personali richiesti dai
singoli documenti.
Detti documenti dovranno essere regolarizzati in bollo.
4. L'amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori
prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le
operazioni di incorporamento, nel corso delle quali il competente
dirigente del servizio sanitario verifichera' il mantenimento dei
requisiti fisici.
Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al
servizio nell'Arma. Provvedimenti di non idoneita' o temporanea
inidoneita' comporteranno l'esclusione dal concorso. Gli aspiranti
giudicati fisicamente non idonei che non accettino il giudizio,
possono chiedere di essere sottoposti a visita medica di revisione
che avverra' con le modalita' di cui all'art. 7, n. 7.
5. Gli aspiranti dovranno presentarsi, pena l'esclusione dal
concorso, muniti di:
certificato plurimo delle vaccinazioni, compresa quella
antitubercolare obbligatoria prevista dalla legge n. 1088/1970, per i
soggetti cuti-negativi;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
l'effettuazione (non oltre due mesi prima) dell'accertamento per
markers dell'epatite B e C nonche' il gruppo sanguigno e il fattore
rh;
certificato medico attestante recente accertamento sierologico
della lue, in conformita' di quanto previsto dalla legge n. 837/1956
e successive modificazioni, qualora non abbiano ancora concorso alla
leva.
6. I candidati ammessi che non si presenteranno alla Scuola allievi
carabinieri di Roma entro il termine fissato nella convocazione
saranno considerati rinunciatari e sostituiti nell'ordine di
graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei, ma non vincitori.
Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per
comprovati motivi, da preavvisare tramite stazione dei carabinieri
competente per territorio - a differire la presentazione fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso.
7. I candidati in servizio o in congedo, delle FF.AA. nonche' delle
altre Forze di polizia, accedono al corso in qualita' di allievi
carabinieri, previa implicita rinuncia al grado e alla qualifica
rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso; gli stessi
vengono assunti in forza dalla Scuola allievi carabinieri sotto la
data dell'effettivo incorporamento.
8. Dopo sei mesi dalla data di arruolamento, previo superamento
degli esami, gli allievi carabinieri conseguono il grado di
carabiniere e vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della
graduatoria del corso, con determinazione del comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.

                              Art. 13.
Spese di viaggio
Sono a carico dei candidati provenienti dalla vita civile e di
quelli in congedo le spese per i viaggi connessi alla prova
preliminare, agli accertamenti sanitari e psicoattitudinali, nonche'
all'incorporamento, i quali, muniti di lettera di convocazione,
potranno rivolgersi al distretto militare, alla capitaneria di porto
o al comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino per
fruire della agevolazione ferroviaria derivante dall'applicazione
della tariffa 4.
Gli allievi e/o carabinieri ausiliari dovranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove/accertamenti, nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro nella sede di servizio e, comunque, fino ad un
massimo di cinque giorni. Qualora il concorrente non sostenesse le
prove per cause dipendenti dalla sua volonta', la suddetta licenza
straordinaria sara' computata come licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 9 novembre 1999
Il comandante generale: Siracusa

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