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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 26/3/2004
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:04E01365
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:350
Scadenza:26/4/2004
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modifiche, recante modificazioni al regolamento per il concorso di
ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio
1924, n. 1218;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche,
concernente azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio della professione forense;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche,
recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, regolamento
recante modalita' per l'espletamento della prova preliminare
informatica ai fini della ammissione alla prova scritta del concorso
per uditore giudiziario e successive modifiche;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2000, con il quale sono
stabilite le modalita' tecniche per lo svolgimento della prova
preliminare del concorso per uditore giudiziario;
Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 2000 e 5 giugno 2002, con
i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, si e' disposta l'utilizzabilita'
dell'archivio delle domande formato dalla commissione permanente
prevista all'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, per il concorso per uditore giudiziario;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante modifiche alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario ed in particolare
l'art. 1, comma 1, recante «Aumento del ruolo organico» del personale
della magistratura, l'art. 18 concernente «Reclutamento di uditori
giudiziari» (come modificato dall'art. 19, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 12 del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge 27 dicembre 2002,
n. 284) e l'art. 22 concernente la «Disciplina transitoria»;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2001 che dispone la
prova preliminare ai sensi dell'art. 123-bis del regio decreto del
30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data dell'entrata
in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Viste le delibere del 17 settembre 2003, del 17 marzo 2004 e del
18 marzo 2004 del Consiglio superiore della magistratura;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di
uditore giudiziario.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) sia di condotta incensurabile;
d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza quadriennale di
cui alla legislazione universitaria previgente alla entrata in vigore
del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la
laurea specialistica;
e) abbia compiuto l'eta' di ventuno anni e non superato quella
di quaranta salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo;
per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso
di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';
f) sia fisicamente idoneo all'impiego cui aspira;
g) sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, ai sensi
dell'art. 124, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, cosi' come
sostituito dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

                               Art. 3.
Elevazione del limite di eta'
Il limite di eta' di quarantanni anni, previsto dall'art. 124,
comma 1, dell'ordinamento giudiziario, e' elevato:
a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato entro il
quarantesimo anno di eta'. Detta elevazione del limite di eta' non si
cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano
dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli
ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o
dell'Aeronautica cessati di autorita' o a domanda; per gli ufficiali,
ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli
altri Corpi di polizia.

                               Art. 4.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
compilando l'apposito modulo (modello A) predisposto
dall'Amministrazione, reperibile presso tutte le procure della
Repubblica.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e'
residente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma che precede.
I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato
possono presentare la domanda all'autorita' consolare competente o al
procuratore della Repubblica di Roma.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall'ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il codice fiscale, allegando fotocopia della tessera
rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
4) lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e
la loro data di nascita;
5) l'universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
6) il possesso della cittadinanza italiana;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; (in caso
di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime
l'aspirante dovra' compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al
modello B, allegando la fotocopia del suo documento di identita' ai
sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445);
8) di non aver riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; (in caso
positivo, l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita'
previste al n. 7);
9) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313; (in caso positivo
l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita' previste
al n. 7);
10) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali; (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare
il modello B con le modalita' previste al n. 7);
11) di non aver prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni; (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare il
modello B con le modalita' previste al n. 7);
12) di non essere stati destituiti ovvero licenziati o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento
che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; (in caso
positivo l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita'
previste al n. 7);
13) il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno
superato i quaranta anni di eta' hanno diritto all'elevazione del
predetto limite di eta';
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) l'idoneita' fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;
16) l'eventuale diritto, ai sensi del quinto comma
dell'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
ordinamento giudiziario, all'esonero dalla prova preliminare e
all'ammissione diretta alle prove scritte per coloro che si trovano
in una delle seguenti condizioni:
a) magistrato militare, amministrativo o contabile;
b) procuratore o avvocato dello Stato;
c) idoneo in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza;
d) diplomato alla scuola di specializzazione per le
professioni legali, benche' iscritto al corso di laurea in
giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.
Il diritto all'esonero dalla prova preliminare sussiste anche se
il candidato sia in procinto di conseguire il diploma di
specializzazione di cui alla precedente lettera d) o di acquisire una
delle qualita' di cui alle predette lettere a) b) c), purche' ne
faccia espressa richiesta nella domanda (mod. A), riservandosi di
produrre il relativo titolo, pena l'esclusione dalle prove scritte,
attraverso l'invio al Ministero della giustizia, Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,
Direzione generale dei magistrati, Ufficio III concorsi, via Arenula
n. 70 - Roma, fax n. 06/68897783, di apposita certificazione o
dichiarazione sostitutiva della stessa, attestante il conseguimento
del titolo o della qualita', entro e non oltre la data - antecedente
a quella che sara' fissata per l'inizio delle prove preliminari - che
verra' successivamente indicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno
8 aprile 2005;
17) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova preliminare e le
prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di
partecipazione apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura sanitaria;
18) il luogo di residenza (indirizzo, comune, c.a.p.,
telefono);
19) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al
luogo di residenza;
20) la procura della Repubblica del luogo di residenza o del
diverso luogo indicato come recapito ove si desidera ricevere
eventuali comunicazioni relative al concorso;
21) la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle
ufficiali dell'Unione europea (danese, finnico, francese, greco,
inglese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco).
In calce alle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul relativo
modulo la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le sottoscrizioni non richiedono l'autenticazione.
Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e
identiche del candidato (su fondo bianco, a mezzo busto, formato
tessera), di cui una deve essere, a cura del candidato, applicata su
apposito cartoncino, da ritirare presso la competente procura della
Repubblica. Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta
la foto e la firma del candidato, sul lato posteriore deve essere
apposta l'autenticazione.
Il candidato che presenti personalmente la domanda alla procura
della Repubblica, puo' far autenticare il cartoncino con generalita',
firma e fotografia, a cura dell'ufficio ricevente ai sensi
dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino,
relativa alle generalita', alla firma ed alla fotografia, puo' essere
apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.
Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul
retro, il nome e cognome del candidato e il timbro dell'ufficio
ricevente o del pubblico funzionario incaricato dal sindaco, e la
sigla di colui che ha provveduto all'autentica della foto sul
cartoncino.
I modelli A e B sono allegati al presente decreto.
Il modello B, unitamente alla fotocopia del documento di
identita', ove prodotti, fanno parte integrante della domanda di
partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio
III, via Arenula n. 70 - 00186 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva
segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 4, secondo
comma, del presente decreto;
c) coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto,
sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in
magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema,
durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce inoltre
gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di un lavoro da
parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro
stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro
candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato
reso riconoscibile;
d) coloro che per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di
condotta incensurabile;
e) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati, ovvero
licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati
decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che
l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.

                               Art. 6.
Prova preliminare
La prova preliminare verte su diritto civile, diritto penale e
diritto amministrativo e prevede l'assegnazione ai candidati di
novanta quesiti, di cui trentacinque per la materia civile,
trentacinque per la materia penale, e venti per la materia
amministrativa.
Il candidato dispone di centoventi minuti per l'espletamento
della prova.

                               Art. 7.
Prove concorsuali
La prova scritta verte su due delle seguenti materie:
diritto civile;
diritto penale;
diritto amministrativo;
individuate mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della
prova.
Per lo svolgimento di ciascun tema i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali
dell'Unione europea (danese, finnico, francese, greco, inglese,
olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco).

                               Art. 8.
Commissione esaminatrice e comitati di vigilanza
La commissione esaminatrice, composta secondo quanto previsto
dagli articoli 125-ter e 123-ter, comma 4 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e' nominata con decreto del Ministro della
giustizia, previe delibere del Consiglio superiore della
magistratura.
Nel caso in cui la prova preliminare si svolga in piu' sedi, si
costituisce in ciascuna di esse, con decreto del Ministro, su
delibera del Consiglio superiore della magistratura, un comitato di
vigilanza, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto ministeriale
1° giugno 1998, n. 228, modificato dall'art. 4 del decreto
ministeriale 4 agosto 2000, n. 261.

                               Art. 9.
Disposizioni generali sulla prova preliminare
La prova preliminare e' realizzata con l'ausilio di un sistema
informatizzato.
Per lo svolgimento della prova preliminare non e' richiesta
alcuna conoscenza informatica da parte dei candidati. L'interazione
con il sistema e' limitata, infatti, alla sola azione di toccare lo
schermo su cui e' visualizzata la maschera di presentazione dei
quesiti senza necessita' di utilizzare tastiera o mouse.
La prova e' espletata attraverso l'uso di videoterminali dedicati
ed e' svolta per gruppi di candidati secondo quanto disposto dal
decreto ministeriale, di cui al successivo art. 13, che stabilisce il
diario della prova stessa.
Essa e' basata su un sistema che presenta, su videoterminale,
novanta domande a risposta multipla, estratte dall'archivio dei
quesiti appositamente predisposto dalla competente commissione
permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio
informatico delle domande per la prova preliminare.
Tali domande sono assegnate ai candidati mediante la procedura
automatizzata che opera secondo i criteri e le modalita' stabilite
dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dal decreto
ministeriale 1° giugno 1998, n. 228 - regolamento per l'espletamento
della prova preliminare informatica del concorso per uditore
giudiziario, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto
2000, n. 261.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta', raggruppati per materia, ed in pari numero.
Ciascuno dei quesiti e' presentato facendo seguire alla parola
«QUESITO» il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate
da 1 a 4, delle quali solo una e' esatta; la posizione della risposta
esatta e' determinata dal sistema automatizzato.
Tra le quattro risposte visualizzate, il candidato selezionera'
la risposta ritenuta esatta toccando lo schermo in corrispondenza del
numero della risposta prescelta. Il candidato potra' passare da un
quesito ad un altro mediante il tocco su indici o frecce di
scorrimento che sono evidenziati sullo schermo. Potra' in modo
analogo procedere alla correzione delle risposte.
Nel corso della prova, e fino alla scadenza del termine di cui al
secondo comma dell'art. 6 del presente bando, e' ammessa la
correzione delle risposte.
Il grado di difficolta' di ciascun quesito e il relativo
punteggio di penalizzazione previsto per ciascuna delle risposte
errate od omesse non sono palesi ai candidati nel corso della prova.
Qualora si verifichi il malfunzionamento di una postazione di
lavoro, il candidato interessato puo' usufruire di altra postazione,
da attivare con la stessa smart card personale di cui e' in possesso,
sulla quale il sistema consente, conservando i dati acquisiti, la
prosecuzione della prova dal punto in cui e' stata interrotta,
tenendo conto del tempo gia' utilizzato.
I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono
assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle
risposte, da personale della amministrazione designato dal Ministero
della giustizia.
Dopo ogni sessione, il punteggio conseguito da ciascun candidato
e' memorizzato dal sistema informatico.
E' vietata la formazione di graduatorie parziali.
Il mancato superamento della prova preliminare non da' luogo ad
inidoneita' ai fini di cui all'art. 126, primo comma dell'ordinamento
giudiziario.
Al presente decreto e' allegata una scheda esplicativa
(modello C) in ordine allo svolgimento della prova, relativamente
alla presentazione dei quesiti ed alla indicazione delle risposte
scelte dal candidato.
Lo svolgimento di ogni sessione della prova preliminare e'
preceduto da una dimostrazione esplicativa.

                              Art. 10.
Archivio informatico dei quesiti
L'archivio dei quesiti oggetto della prova preliminare del
concorso e' formato dalla competente commissione permanente di cui
all'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Le domande inserite nell'archivio sono predisposte con esclusivo
riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza delle
risposte e' quella vigente alla data di pubblicazione del presente
bando.
Ogni quesito e' classificato con un grado di difficolta': facile,
medio e difficile.
La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico,
nonche' del grado di difficolta' di ciascuno di essi, e' assicurata
mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 22 giugno 2004.

                              Art. 11.
Modalita' della prova preliminare
Per l'esecuzione della prova ogni candidato ha a disposizione una
singola postazione, separata dalle altre, che viene attivata
inserendo nell'apposito lettore la tessera magnetica personale (smart
card), contenente i dati di riconoscimento dello stesso.
Il cognome, il nome, la data di nascita e la foto a colori del
candidato sono anche riportati in stampa sulla parte esterna della
tessera. La smart card personale, una volta inserita, non dovra'
essere estratta dal lettore se non a conclusione della prova o da
parte del personale tecnico presente in aula per l'ipotesi prevista
dal comma 11 dell'art. 9 del presente decreto; l'eventuale estrazione
comporta il blocco della postazione.
Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova,
la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone
l'attivazione della procedura di assortimento dei quesiti,
selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio
informatico, da assegnare a ciascun candidato.
Al candidato sono sottoposti novanta quesiti ai quali dovra'
rispondere nel tempo massimo di centoventi minuti. Per i portatori di
handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo puo' essere
aumentato fino ad un massimo di trenta minuti.
Per le materie civile e penale sono proposte domande facili in
numero di undici, domande di media difficolta' in numero di
diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia
amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei,
domande di media difficolta' in numero di dieci e domande difficili
in numero di quattro.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di
810.990.
Per ogni domanda omessa od errata viene sottratto quale
penalizzazione il seguente punteggio: 9.001 per la domanda difficile,
9.007 per la domanda di media difficolta', 9.011 per la domanda
facile.
Pertanto il punteggio conseguito da ogni candidato si ottiene
sottraendo al punteggio complessivo di 810.990, 9.001 punti per ogni
risposta omessa od errata a domanda difficile, 9.007 punti per ogni
risposta omessa od errata a domanda di media difficolta', 9.011 punti
per ogni risposta omessa od errata a domanda facile.
Sulla base del punteggio cosi' conseguito si forma la graduatoria
di merito.
Al termine della sessione sara' consegnata ad ogni candidato la
stampa del promemoria della propria prova recante l'indicazione del
numero identificativo del quesito nell'archivio delle domande oggetto
della prova preliminare, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale di cui al precedente art. 10, nonche' il testo integrale
della risposta selezionata o l'eventuale indicazione della risposta
omessa.
Tale promemoria e' siglato da uno dei segretari della commissione
di esame.

                              Art. 12.
Disciplina della prova preliminare
I candidati non possono introdurre alcun oggetto nell'aula in cui
si svolgera' la prova.
In particolare, gli stessi non possono avvalersi, durante la
prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi
natura ne' di qualsiasi supporto cartaceo e di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
E' fatto divieto ai candidati, durante la prova preliminare, di
comunicare, in qualunque modo, tra loro.
Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo
svolgimento della prova preliminare, la commissione di esame o il
comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.
E', inoltre, causa di esclusione dalla prova ogni tentativo
verificato dal sistema di alterare fisicamente la postazione di
lavoro.

                              Art. 13.
Diario della prova preliminare
La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati, la
previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova
preliminare e le ulteriori indicazioni per l'espletamento della
stessa sono stabilite con successivo decreto ministeriale la cui data
di pubblicazione sara' specificata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 24 giugno
2005.
Nella stessa Gazzetta verra' data comunicazione di eventuali
ulteriori provvedimenti organizzatori.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati per i quali il Consiglio superiore della magistratura
ha deliberato che non sussiste il diritto all'esonero di cui
all'art. 4, n. 16, del presente bando, sono convocati a sostenere la
prova preliminare sulla base delle indicazioni contenute nel diario
che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La delibera del Consiglio superiore della magistratura che non
consente l'esonero dalla prova preliminare sara' comunicata ai
singoli candidati interessati.
I candidati tenuti a sostenere la prova preliminare che non si
presenteranno nella sede d'esame nel giorno e nell'ora indicati nel
decreto di cui sopra, dovranno ritenersi esclusi dal concorso.
Qualora sia impossibilitato l'espletamento di una o piu' sessioni
nella giornata programmata, il presidente della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza, stabilisce la data di
rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati
presenti.
I candidati dovranno esibire idonei documenti di identita' per
accedere ai locali ove si svolge la sessione della prova preliminare.
Nel medesimo provvedimento che stabilisce il predetto diario
saranno indicate le date di pubblicazione delle Gazzette Ufficiali -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - riguardanti l'avviso
dell'affissione dei risultati della prova preliminare, l'elenco dei
candidati ammessi alle prove scritte e il diario delle prove scritte
di cui ai successivi articoli 14 e 15.

                              Art. 14.
Graduatoria della prova preliminare ed ammissione alle prove scritte
Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria e'
formata dal sistema informatico sulla base del punteggio assegnato
alle risposte ed e' resa pubblica mediante affissione nei locali del
Ministero della giustizia.
Della data di tale pubblicazione sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - che
sara' indicata nel medesimo decreto con cui e' stabilito il diario
della prova preliminare, di cui al precedente art. 13.
Qualora sia stata disposta l'ammissione con riserva di tutti i
candidati, coloro che, in sede di verifica delle domande di
partecipazione, siano esclusi dal concorso a seguito di delibera del
Consiglio superiore della magistratura, verranno espunti dalla
predetta graduatoria.
All'esito delle predette operazioni, sono ammessi alle prove
scritte candidati in numero pari a cinque volte i posti messi a
concorso.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto
utile della graduatoria.
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, l'ammissione
alle prove scritte e' comunicata mediante pubblicazione del relativo
elenco, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - di cui al precedente art. 13, ultimo comma,
almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove scritte.
In ogni caso sono ammessi alle prove scritte, oltre il previsto
limite numerico dei candidati, gli esonerati dalla prova preliminare
di cui all'art. 4, n. 16, del presente bando, ai quali sara' data la
relativa comunicazione con le modalita' di cui al comma precedente.

                              Art. 15.
Diario delle prove scritte
Le prove scritte avranno luogo in Roma.
Il diario delle prove scritte sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
di cui al precedente art. 13, ultimo comma.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
sia per i candidati esonerati dalla prova preliminare sia per quelli
utilmente collocati nella graduatoria della stessa.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime.

                              Art. 16.
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna materia della prova orale di cui all'art. 7 del presente
bando e, comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa
la prova orale sulla materia di cui alla lettera i) del comma 3 del
citato art. 7, non inferiore a ottantaquattro punti ai sensi
dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
Non sono ammesse frazioni di punto.
Qualora, all'esito delle prove scritte e orali, il numero
complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3
dell'art. 123-ter del regio decreto n. 12/1941, sia inferiore di
oltre un decimo a quello che il bando si proponga di reclutare, e' in
facolta' del Ministro della giustizia, su conforme parere del
Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresi' i
candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in
ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in
ciascuna delle materie della prova orale, come previsto dal comma 4
dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

                              Art. 17.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
e per comprovare il diritto all'elevazione del limite di eta'
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 18, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, accompagnate
dalla fotocopia del proprio documento di identita', devono essere
presentate, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, al
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70 - 00186 Roma,
entro il giorno in cui si sostiene la prova orale.
Dovranno altresi' essere presentate in carta semplice, entro il
suddetto termine ed al medesimo ufficio, le dichiarazioni sostitutive
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sopracitato, comprovanti il diritto all'elevazione del limite di
eta', previsto nell'art. 3 del bando.

                              Art. 18.
Preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a
parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                              Art. 19.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati in base al
numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 18.
La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario,
terminati i lavori, forma la graduatoria, che viene immediatamente
trasmessa per l'approvazione al Consiglio superiore della
magistratura, unitamente alle osservazioni del Ministro della
giustizia.
Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione
della stessa. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e
di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia
entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia; dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura.
La graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia
prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura
per la approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il
quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso
termine il Ministro della giustizia puo' formulare le proprie
osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore
della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed
approva la graduatoria, anche modificandola.

                              Art. 20.
Nomina dei concorrenti vincitori
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i
primi classificati della graduatoria formata, ai sensi dell'art. 127
del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo.

                              Art. 21.
Termini per la presentazione dei documenti
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il
possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con
riferimento alle modalita', con l'invito ad assumere servizio.

                              Art. 22.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale dei magistrati - Ufficio III (concorsi in
magistratura), per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 17 del citato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
magistrati - Ufficio III, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
direttore del suddetto Ufficio III (concorsi in magistratura).
Roma, 23 marzo 2004
Il Ministro: Castelli

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