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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Bando per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in medicina -
anno accademico 2013/2014.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 29/8/2014
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:14E03873
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»,
e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che individua le scuole di
specializzazione, e l'art. 35, comma 2, che prevede che il Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, acquisito il
parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da
assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Universita' e
Ricerca, 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
novembre 2005 n. 285, supplemento ordinario n. 176, relativo al
riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Universita' e
Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006
con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi
delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di organizzazione delle Universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;
Visti i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre 2008 e
successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, relativi
all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa
delle scuole di specializzazione;
Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive
integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le
scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»,
convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare,
l'art. 7;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle
lauree magistrali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 757;
Vista la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936 con la quale il
Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanita' Militare,
ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'a.a.
2013/2014;
Visto il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il
Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e con il Ministero
dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici
specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno
accademico 2013/2014, pari a 8190 unita' e la determinazione del
numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da
assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000,
con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14
settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 2004, n. 271;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del
Servizio sanitario nazionale, puo' essere ammesso alle scuole di
specializzazione, nel limite del 10% in piu' del fabbisogno
complessivo per ciascuna specialita', il personale medico titolare di
rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private
accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle
inserite nella rete formativa della scuola;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
marzo 2007 «Costo contratto formazione specialistica dei medici»;
Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare,
l'art. 21, comma 1, lettera b), con il quale e' stato modificato
l'art. 36, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n.
368/1999 per quanto attiene alle modalita' di accesso alle scuole di
specializzazione in medicina prevedendo in particolare che all'esito
del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale
in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in
ordine di graduatoria;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento
concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368»;
Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione
di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola
di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque
professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza,
individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di
riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area
con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di
specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio,
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 23 luglio 2014, n. 584 di nomina della Commissione
nazionale di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento;
Considerati i criteri specificati dalla Commissione nazionale con
riferimento alla valutazione dei titoli dei candidati;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e, in particolare, l'art.
154, commi 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 1 agosto 2014 n. 595 «Contratti statali per le
specializzazioni mediche a.a. 13/14»;
Visto l'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2014,
n. 105 in cui si prevede che «Le universita' sedi di scuole possono
attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica
finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e
durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti
pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per
i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a
livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i finanziamenti
siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per
il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati
sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universita'
assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del
corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato».
Viste le comunicazioni fatte pervenire dalle Universita' con
riferimento ai contratti a carico di altri finanziamenti pubblici o
privati che si aggiungono ai contratti statali;
Viste le comunicazioni fatte pervenire dalle Regioni Marche,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma
di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Umbria,
Toscana, Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto con riferimento ai
contratti a carico delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige» nonche'
le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito
della formazione medica specialistica di cui alla Legge della
Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 e al relativo
regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;
Vista la Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento 6
febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad agevolare la formazione di
medici specialisti e di personale Infermieristico» e in particolare
gli articoli 3, 4 e 4-bis ;
Vista Legge regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30
gennaio 1998, n. 6 «Interventi volti ad agevolare la formazione di
medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico» e in
particolare l'art. 2;
Vista la Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 della Regione
Veneto «Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali»;

Decreta:


Art. 1


Disposizioni generali


1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina avviene a seguito di
superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal
presente decreto.
Ai fini del presente bando:
a) per «scuola» si intende lo specifico tipo di corso di
specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica,
chirurgica e dei servizi clinici;
b) per «sede» si intende la specifica scuola di una specifica
universita';
c) per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di
scuola;
d) per «ssd» si intende settore scientifico disciplinare;
e) per «Commissione nazionale» si intende la Commissione
nominata con DM 23 luglio 2014, n. 584.

                               Art. 2 


Posti disponibili


1. Per l'a.a. 2013/2014 i posti disponibili per ciascuna scuola
di specializzazione sono quelli indicati nell'Allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto. I posti finanziati
con contratti aggiuntivi dalle Province autonome di Trento e Bolzano,
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Veneto sono
destinati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art.
4, comma 2 e sono assegnati sulla base della graduatoria nazionale.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 105/2014, e' precluso lo
scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.

                               Art. 3 


Posti riservati e in sovrannumero


1. Per l'a.a. 2013/2014, tenuto conto di quanto comunicato dalle
amministrazioni interessate e nei limiti della capacita' ricettiva
delle singole scuole, e' prevista l'assegnazione di posti riservati e
in sovrannumero ai sensi della normativa vigente esclusivamente alle
seguenti categorie:
a) Medici Militari. Possono concorrere per la riserva dei posti
disponibili i candidati in possesso di formale atto di designazione
da parte della Direzione Generale della Sanita' Militare, per un
contingente non superiore al 5% per le esigenze della Sanita'
Militare, individuato nell'ambito della programmazione di cui
all'art. 35, comma 3 del d.lgs. n. 368/1999, d'intesa con il
Ministero della Difesa secondo quanto indicato nell'Allegato 1.
b) Personale medico del SSN. La specifica categoria
destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 368/1999, e' espressamente individuata nel personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso
strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario
Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola. Alla categorie in questione sono stati assegnati i posti
specifici di cui all'Allegato 1 nel rispetto delle maggiori esigenze
espresse dalle singole Regioni e Province autonome. Per essere
ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa
richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5.
2. Il personale appartenente alla categoria di cui al comma 1,
lettera b) deve necessariamente svolgere l'attivita' formativa presso
la sede individuata, durante l'orario ordinario di servizio, con il
consenso della struttura di appartenenza. A tal fine, gli
interessati, nell'ambito della procedura di iscrizione di cui
all'art. 5, devono presentare un atto formale della Direzione
Sanitaria dell'Azienda di appartenenza nel quale vengono esplicitate
le attivita' di servizio svolte dal dipendente e da cui risulti il
consenso della struttura di appartenenza a far svolgere al candidato,
durante l'orario ordinario di servizio, l'attivita' formativa presso
le strutture della scuola di specializzazione. Non e' consentito che
i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso
formativo pratico, a tempo pieno, e le altre attivita' formative
previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto
dell'Azienda/Ente di provenienza, pur se corrispondente alla
specializzazione scelta, in quanto da una corretta interpretazione
della normativa vigente in materia, la maggior parte del percorso
formativo deve svolgersi necessariamente presso l'Ateneo le cui
strutture siano state valutate prioritariamente ai fini
dell'accreditamento. Per una completa e armonica formazione
professionale il medico dipendente e' tenuto a frequentare le diverse
strutture, servizi, settori e attivita' in cui e' articolata la
singola Scuola con modalita' e tempi di frequenza funzionali agli
obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.
3. In conformita' al parere n. 5311/2005 espresso dal Consiglio
di Stato, Sezione Seconda, non possono essere ammessi a partecipare
ai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche
sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del
S.S.N. le seguenti categorie di medici:
a) medici appartenenti a strutture convenzionate con
l'Universita';
b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL;
c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i
quali l'art. 4, comma 2, lettera f) del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 270/2008 prevede l'incompatibilita'
con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui
al decreto legislativo n. 368/1999;
d) medici per i quali e' applicabile l'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale del 9 marzo 2008.

                               Art. 4 


Requisiti di ammissione


1. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di
specializzazione in Medicina e Chirurgia possono partecipare tutti i
candidati che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia
entro la data di presentazione della domanda il cui termine e'
fissato al 30 settembre 2014. Ai fini dell'iscrizione alla Scuola, a
pena di esclusione, e' richiesto il superamento dell'esame di Stato
per l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale entro
la data di inizio delle attivita' didattiche delle Scuole stabilita
al 10 dicembre 2014.
2. Per i contratti regionali finanziati dalla Regione Valle
d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla
Regione Veneto si specifica inoltre che in aggiunta ai requisiti
generali di cui al comma 1 si richiede:
per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta a favore delle Scuole
dell'Universita' di Torino e riportati nell'Allegato 1, il possesso
dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi della Regione Valle
d'Aosta e la residenza presso la stessa Regione da almeno 3 anni;
per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle Scuole delle
Universita' di Verona, Padova e Udine e riportati nell'Allegato 1, il
rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis della Legge
Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad agevolare la
formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico»;
per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle
Universita' di Verona e Padova e riportati nell'Allegato 1, il
possesso dell'attestato di bilinguismo (italiano e tedesco)
rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752 e ss.mm., o di un
attestato equipollente;
per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Regione Veneto a favore delle Scuole delle Universita' di
Verona e Padova e riportati nell'Allegato 1, il possesso della laurea
in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto.
3. I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici
accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con
gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione
all'esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di
riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione
medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda e'
presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Universita' e
Ricerca, entro il termine e con le modalita' previste per i cittadini
italiani dall'art. 5 del presente bando di concorso.
4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non
comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di
laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente
e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del decreto di
riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione
medica rilasciato dal Ministero della Salute, ai sensi della legge
271/2004 sono ammessi al concorso, a parita' di condizioni con gli
italiani.
5. Eventuali medici cittadini extracomunitari che non possiedano
i requisiti previsti dal comma 4 potranno partecipare al concorso ai
sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, previa
verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie, per
posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze
diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri.
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
7. Ogni universita' puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione per:
a. difetto dei requisiti prescritti;
b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio
posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione
del punteggio.
8. Il provvedimento motivato di esclusione sara' comunicato
all'interessato secondo le modalita' previste da ciascuna
universita'.

                               Art. 5 


Domanda di ammissione al concorso nazionale


1. Ciascun candidato si iscrive al concorso per l'ammissione alle
scuole di specializzazione in Medicina esclusivamente in modalita'
on - line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it).
L'iscrizione on line e' attiva dal giorno 1 settembre 2014 e si
chiude inderogabilmente alle ore 15 (GMT+1) del giorno 30 settembre
2014.
2. L'iscrizione al concorso dovra' essere corredata dal pagamento
del contributo di 30,00 euro per ciascuna Scuola di specializzazione.
Il pagamento dovra' essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario sul conto intestato a: Tesoreria provinciale di Roma
succursale Via dei Mille 52, 00185 - Roma - IBAN: IT 48T 01000 03245
348 0 13 2411 00 - Causale: «codice di iscrizione - nome e cognome
del candidato».
La Causale e' generata in automatico dal sistema di iscrizione on
line e va fedelmente riportata nel bonifico bancario. Si ricorda che
nel caso di iscrizione a piu' scuole il sistema genera una causale
per ogni Scuola.
In mancanza dell'indicazione della causale secondo quanto sopra
specificato, l'iscrizione non sara' considerata valida e quindi non
sara' consentita la partecipazione alla prova di ammissione della
Scuola.
3. Al momento dell'iscrizione on line il candidato, attraverso
l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione,
fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono
obbligatori):
Cognome *, Nome *, Paese di nascita *, Provincia di nascita *,
Citta' di nascita *, Data Nascita *, Sesso*, Cittadinanza *, Codice
Fiscale *, email *, Tipo Documento di identita*, Numero Documento *,
Rilasciato da *, Valido dal al*, Residenza: Paese * Provincia *
Localita' * C.A.P. * Indirizzo *, Telefono cellulare.
4. I candidati, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992 e della legge n. 17/99, o dislessici ai sensi della
legge n. 170/2010 possono richiedere l'utilizzo di ausili e/o prove
individualizzate per sostenere le prove di accesso in relazione alla
propria disabilita'. Tale richiesta deve essere indicata nella
compilazione della domanda on line. In relazione alla suddetta
richiesta e dopo la chiusura delle domande sara' richiesto al
candidato di presentare la certificazione relativa allo specifico
handicap rilasciata dalla commissione medica competente per
territorio (in originale o copia autenticata in carta semplice) ai
fini dell'organizzazione della prova.
5. All'atto dell'iscrizione on line il candidato che si e'
laureato in Italia deve contestualmente autocertificare per ciascuna
Scuola per cui intende concorrere le seguenti informazioni:
a) l'Universita' presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e
Chirurgia, indicando altresi' il numero di matricola (facoltativo),
l'anno accademico di conseguimento del titolo, l'ordinamento
didattico di riferimento e il voto di laurea, il possesso o meno
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,
l'eventuale iscrizione ad altra Scuola di specializzazione e anno di
corso;
b) gli esami sostenuti nel corso di laurea di Medicina e
Chirurgia indicando per ciascuno: la denominazione dell'esame, i CFU,
il voto conseguito e il settore o i settori scientifico disciplinari
inclusi nell'insegnamento (o corso integrato). Considerata la diversa
denominazione degli esami tra gli atenei e tenuto conto della diversa
struttura degli stessi nei diversi ordinamenti didattici (ante DM
509/99, DM 509/99, DM 270/04), si prevede che:
Studenti laureati (vecchio ordinamento ante DM 509/99).
Per ciascun esame attraverso l'apposita procedura informatica
deve essere autocertificato:
denominazione dell'insegnamento;
voto ottenuto nell'esame.
Studenti laureati (DM 509/99 o DM 270/04)
Per ciascun esame attraverso l'apposita procedura informatica
deve essere autocertificato:
denominazione dell'esame (tipicamente riferito ad un corso
integrato);
numero di CFU;
voto ottenuto nell'esame;
settore scientifico disciplinare cui si riferisce l'esame e,
nel caso di corsi integrati, l'indicazione dei diversi ssd che
compongono il corso integrato.
c) le Universita' per cui intende concorrere, in ordine di
preferenza, ai fini della graduatoria. Tali preferenze sono
irrevocabili e non integrabili successivamente alla chiusura della
domanda;
d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 per
coloro che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti
aggiuntivi dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione
autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Veneto;
e) ai fini dell'attribuzione del Punteggio di cui all'art. 6,
comma 2, lettera b) punto 3 e' altresi' richiesto di caricare in
formato pdf:
Il frontespizio e l'indice della tesi di laurea e/o di
dottorato e dell'eventuale abstract;
la dichiarazione controfirmata dal Relatore della tesi,
ovvero da una delle seguenti figure: Presidente del Corso di studi,
Direttore del Dipartimento cui afferisce il corso di studi o di
dottorato, Direttore del Corso di Dottorato.
Tale dichiarazione deve attestare:
per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa e
l'indicazione del settore scientifico disciplinare di riferimento
della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della
specifica Scuola secondo quanto indicato nell'Allegato 3, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
per la tesi di dottorato l'indicazione del settore scientifico
disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a
quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato
nell'Allegato 3.
Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai
commi 3, 4 e 5 lettere a) e b), la procedura on line di iscrizione
richiede al candidato l'inserimento dei dati una sola volta anche nel
caso di partecipazione al concorso per piu' Scuole.
6. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso
Universita' straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare
in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati,
nonche' corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla
Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale
documentazione deve riportare:
Voto di laurea, indicando altresi' il voto minimo e massimo del
Paese in cui e' rilasciato il titolo.
Esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto
ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della
denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti.
Tesi di laurea e di dottorato per le quali e' richiesto il
caricamento integrale della tesi in formato pdf.
7. La valutazione dei titoli conseguiti presso Universita'
straniere sara' effettuata dalla Commissione nazionale tenendo
altresi' conto della tabella di conversione di cui all'Allegato 5,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente
bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si
riservano, in ogni fase della stessa, la facolta' di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
atti di notorieta' resi dai candidati, ai sensi della normativa
vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovra' fornire tutti gli
elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in
cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76
DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di
risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procedera'
all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla scuola, al
recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i
contributi universitari versati.
9. Il candidato deve salvare la domanda, stampare la scheda di
sintesi della stessa, firmarla in calce e scansionarla in formato
elettronico (.pdf) unitamente alla fotocopia di un documento di
identita' e della ricevuta del bonifico bancario relativo al
contributo di iscrizione alla prova per ogni Scuola. Il candidato
deve quindi procedere al caricamento del file (.pdf) tramite
l'apposita sezione della procedura telematica. L'iscrizione si
perfeziona esclusivamente con il caricamento del file (.pdf) la cui
dimensione massima non puo' superare 50 MB. In assenza del
caricamento della domanda secondo le modalita' sopra descritte,
l'iscrizione non risultera' valida.
10. Il Ministero non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione dei recapiti.

                               Art. 6 


Punteggio dei titoli e delle prove


1. Il Punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in
graduatoria (massimo 135 punti) e' stabilito in relazione alla somma
del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) e al punteggio
conseguito nella prova (massimo 120 punti).
2. Il Punteggio relativo ai titoli si compone di:
a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti.

=====================================
|  Voto di | |
| laurea |  Punteggio |
+=============+=====================+
|  110 e lode |  2 punti |
+-------------+---------------------+
|  110 |  1,5 punti |
+-------------+---------------------+
|Da 108 a 109 |  1 punto |
+-------------+---------------------+
| Da 105 a107 |  0,5 punti |
+-------------+---------------------+

b) Curriculum - Punteggio massimo 13 punti:
1. Media aritmetica degli esami sostenuti - Punteggio massimo
5 punti:

===========================================
|Media aritmetica dei | |
| voti degli esami | |
| sostenuti | Punteggio |
+=====================+===================+
|Superiore o uguale a | |
| 29,5 punti | 5 punti |
+---------------------+-------------------+
|Superiore o uguale a | |
| 29 punti | 4 punti |
+---------------------+-------------------+
|Superiore o uguale a | |
| 28,5 punti | 3 punti |
+---------------------+-------------------+
|Superiore o uguale a | |
| 28 punti | 2 punti |
+---------------------+-------------------+
|Superiore o uguale a | |
| 27,5 punti | 1 punto |
+---------------------+-------------------+

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto il sistema
calcolera' automaticamente la media aritmetica dei voti ottenuti. Nel
calcolo della media aritmetica il voto 30 e lode viene considerato
pari al voto 30/30. La media aritmetica semplice e' arrotondata alla
prima cifra decimale (es. 28,44 = 28,4; 28,45 = 28,5).
2. Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti
la singola scuola - Punteggio massimo 5 punti.
Il punteggio e' attribuito sulla base delle modalita' indicate
nell'Allegato 2 e secondo i seguenti criteri:

=========================================
| |  Punteggio per |
|  Voto ottenuto | singolo esame |
+=================+=====================+
|  30 o 30 e lode |  1 punto |
+-----------------+---------------------+
|  29 |  0,7 punti |
+-----------------+---------------------+
|  28 |  0,5 punti |
+-----------------+---------------------+
|  27 |  0,2 punti |
+-----------------+---------------------+

3. Altri titoli - massimo 3 punti.
Tale Punteggio non puo' essere attribuito a coloro che alla data
di presentazione della domanda sono gia' in possesso di un diploma di
specializzazione, ovvero che siano gia' titolari di un contratto di
specializzazione da almeno un anno. Il punteggio e' attribuito sulla
base dei seguenti criteri:
1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina afferente a
uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della
tipologia di scuola;
2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina
afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento
della tipologia di scuola.
3. Per la prova di cui all'art. 7 e' attribuito un punteggio
massimo 120 punti cosi' suddivisi:
a) 70 punti per la prima parte della prova, costituita da 70
quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;
b) 30 punti per la seconda parte della prova specifica di Area,
costituita da 30 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola
corretta;
c) 20 punti per la seconda parte della prova specifica di
Scuola, costituita da 10 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1
sola corretta;
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova si tiene
conto dei seguenti criteri:

=====================================================================
| | | | Risposta non |
|  Prova | Risposta esatta | Risposta errata| data |
+=================+=================+================+==============+
|  Prima parte | | | |
| comune (70 | | | |
| quesiti) |  1 punto |  -0,30 punti | 0 punti |
+-----------------+-----------------+----------------+--------------+
|  Seconda parte | | | |
|specifica di Area| | | |
| (30 quesiti) |  1 punto |  -0,30 punti | 0 punti |
+-----------------+-----------------+----------------+--------------+
|  Seconda parte | | | |
| specifica di | | | |
| Scuola (10 | | | |
| quesiti) |  2 punti |  -0,60 punti | 0 punti |
+-----------------+-----------------+----------------+--------------+


                               Art. 7 


Prova di ammissione


1. La prova di ammissione alle Scuole di specializzazione in
Medicina si svolge telematicamente ed e' identica a livello nazionale
con riferimento a ciascuna Scuola.
2. Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

===========================================
|  Prova |  Data |
+=====================+===================+
| Prima parte (Comune |  28 ottobre - |
| a tutte le Scuole) | inizio ore 11.00 |
+---------------------+-------------------+
|  Seconda parte - |  29 ottobre - |
|Scuole di Area medica| inizio ore 11.00 |
+---------------------+-------------------+
|  Seconda parte - | |
| Scuole di Area |  30 ottobre - |
| Chirurgica | inizio ore 11.00 |
+---------------------+-------------------+
|  Seconda parte - | |
| Scuole di Area dei |  31 ottobre - |
| servizi clinici | inizio ore 11.00 |
+---------------------+-------------------+

3. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a
disposizione computer privi di tastiera, non connessi a internet, sui
quali e' possibile operare esclusivamente attraverso un mouse, per
non permettere il passaggio ad altre applicazioni eventualmente
residenti sullo stesso hardware. Il software necessario
all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato
fino al giorno della prova, quando il candidato procede
all'attivazione della sua postazione. Ogni postazione puo' essere
utilizzata da qualsiasi candidato, che autentica la prova attraverso
l'inserimento del proprio codice fiscale; con l'autenticazione la
prova puo' essere attribuita soltanto al candidato. Concluse le
operazioni di salvataggio dei dati sono resi noti i punteggi ottenuti
dai singoli candidati.
4. Per lo svolgimento delle prove di ammissione e' assegnato un
tempo di:
120 minuti per i 70 quesiti della prima parte della prova;
70 minuti per i 30 quesiti della seconda parte della prova
comune per Area;
30 minuti per i 10 quesiti della seconda parte della prova
specifica per singola Scuola.
5. L'elenco delle sedi individuate dal Ministero in cui si
svolgeranno le prove di ammissione verra' pubblicato il giorno 6
ottobre 2014 sul sito www.universitaly.it. Tali sedi saranno
individuate tra le Universita' e le Scuole presenti sul territorio
nazionale in possesso di adeguati standard e dotazioni per lo
svolgimento della prova. Ciascun candidato dovra' presentarsi nella
sede in cui e' stato assegnato. Le informazioni relative
all'indirizzo della sede saranno indicate nell'area riservata del
sito www.universitaly.it
6. Il giorno fissato per ciascuna prova, ogni candidato si
presentera' presso la sede che gli e' stata comunicata dal Ministero
all'orario indicato per ciascuna sede per consentire le procedure di
riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire
idoneo documento di identita' tra quelli indicati nell'art. 35 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino
con codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della
tessera sanitaria.
7. Non saranno ammessi a sostenere le prove di ammissione i
candidati che:
si presenteranno in una sede diversa da quella loro comunicata,
ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito;
non avranno perfezionato l'iscrizione secondo le modalita'
previste dal presente decreto.
8. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono
indicate nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
9. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi
di studio si specifica quanto segue:
a) Prima parte della prova - parte generale (70 quesiti con 4
opzioni di risposta).
I 70 quesiti saranno riferiti ad argomenti caratterizzanti il
corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
A solo titolo esemplificativo per i contenuti della prova si
rinvia al seguente link
http://scuole-specializzazione.miur.it/pdf/2013/Generale.pdf, dove e'
consultabile l'archivio di 5.400 quesiti a risposta multipla,
utilizzato nell'a.a. 2012/13.
b) Seconda parte della prova
Parte di area (30 quesiti con 4 opzioni di risposta)
Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari predefiniti a
livello di area, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un
minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento
alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici. La
valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici e' riferita, in
particolare, alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico
disciplinari fondamentali dell'area di riferimento indicati
nell'allegato 2.
Parte specifica di Scuola (10 quesiti con 4 opzioni di risposta)
Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari predefiniti a
livello di singola scuola, in modo che ad ogni scenario corrispondano
da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare
riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e
analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici
e' riferita, in particolare, alle materie riconducibili ai settori
scientifico disciplinari caratterizzanti di ciascuna Scuola indicati
nell'allegato 2 ed a quelli di riferimento indicati nell'allegato 3.

                               Art. 8 


Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove


1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle scuole
di specializzazione e' definita una graduatoria nazionale per
ciascuna Scuola in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e
non comunitari di cui all'art. 4, commi 3 e 4, secondo l'ordine
decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio
dei titoli e della prova.
2. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha
ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame,
quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella
seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di
ciascuna tipologia di scuola e, in caso di ulteriore parita', il
candidato con minore eta' anagrafica.
3. Per i posti riservati e in sovrannumero ai Medici Militari, al
Personale del Servizio Sanitario Nazionale e ai candidati di cui
all'art. 4, comma 5, si procede all'assegnazione alle sedi in
relazione al numero dei posti disponibili.
4. In caso di rinuncia o mancata iscrizione secondo le modalita'
indicate dal presente bando o mancato superamento dell'esame di Stato
di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo
entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche,
subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando
che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, e'
precluso lo scambio di sede.
5. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di
ciascuna Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo le seguenti
fasi e regole:
a) Il giorno 5 novembre sono pubblicate sul sito riservato le
graduatorie provvisorie nominative di ogni Scuola con l'indicazione
per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in
graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso si
collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i
candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede;
b) Entro le ore 17 del 7 novembre (ovvero entro 2 giorni,
festivi inclusi, dal termine di cui al punto a) per gli scorrimenti
successivi) ciascun candidato in posizione utile su graduatorie di
piu' scuole, tenuto conto del numero di posti disponibili e delle
preferenze di sede, deve optare per una sola graduatoria di scuola,
accedendo all'apposita procedura telematica. Conseguentemente il
candidato decade dalle graduatorie delle altre scuole in cui era
collocato in posizione utile. Qualora il candidato non opti per
alcuna scuola tra quelle in cui e' collocato in posizione utile,
viene automaticamente considerato «rinunciatario» e cancellato da
tutte le graduatorie delle scuole in cui e' collocato in posizione
utile. Restano in attesa e non sono tenuti ad optare i candidati che,
nella graduatoria provvisoria, non si collocano in posizione utile in
alcuna sede tra quelle indicate al momento dell'iscrizione;
c) Il giorno 10 novembre, alla conclusione della fase di cui
alla lettera b), vengono pubblicate le graduatorie aggiornate di ogni
scuola di specializzazione con l'indicazione per ogni candidato della
posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso
e' assegnato (prima preferenza utile) tenendo conto della posizione
in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative
preferenze. Il candidato e' tenuto ad iscriversi presso la sede in
cui risulta assegnato, secondo le procedure amministrative proprie di
ciascuna sede universitaria entro il termine massimo di 4 giorni,
incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il
sabato ed i festivi. In caso di mancato rispetto dei termini, il
candidato decade dal diritto all'iscrizione nella specifica scuola e
non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del
ritardo. A seguito dell'iscrizione il candidato decade
automaticamente da tutte le graduatorie delle scuole per cui ha
concorso;
d) entro il giorno 14 novembre (ovvero entro le ore 12 del
quinto giorno dall'assegnazione di cui alla lettera c) ogni
Universita', mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i
nominativi dei candidati iscritti alla scuola;
e) il 17 novembre il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui
al punto d) procede, in relazione alla posizione in graduatoria ed
alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove graduatorie
provvisorie e si riavviano conseguentemente le procedure indicate dai
punti da b) a d) fino alla chiusura della graduatoria in tempo utile
per l'inizio delle attivita' didattiche;
f) le date dei successivi scorrimenti sono pubblicate
settimanalmente sul sito riservato.
6. Nell'ambito della graduatoria di ciascuna Scuola saranno
altresi' considerate le riserve di posti previste dal presente bando.
7. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna sede e'
disciplinato secondo modalita' definite dalle singole Universita'.
Nell'ambito di tali modalita' sono altresi' indicati:
a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza
delle Scuole;
b) per le Universita' beneficiarie di contratti aggiuntivi
finanziati dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dalla Regione Veneto eventuali obblighi
previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti;

                               Art. 9 


Trattamento economico


1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del
corso, e' corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo.
2. Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso,
e da una parte variabile, differenziata per tipologie di
specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui
importo viene definito con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda e' attualmente
determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione
specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che
non ecceda il 15% di quella fissa, e' determinata in euro 2.300,00
per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre
per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la
stessa e' determinata in euro 3.300,00 annui lordi.
3. Il trattamento economico e' corrisposto dall'Universita' sede
della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed e' comprensivo di
tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia
della quota dei due terzi a carico dell'Universita' che della quota
di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali e'
iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995 n. 885.
5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione
specialistica e' esente dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui
all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico
in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del
trattamento economico limitatamente da un periodo di tempo
complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata
legale del corso.

                               Art. 10 


Copertura Assicurativa


1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n.
368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione
specialistica svolge l'attivita' formativa provvede, con oneri a
proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali,
per la responsabilita' civile contro terzi e gli infortuni connessi
all'attivita' assistenziale svolta dal medico in formazione nelle
proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

                               Art. 11 


Incompatibilita'


1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione e'
incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in
Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo
ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto
dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale,
compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, e' prevista
l'incompatibilita' con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di
specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99.
3. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari di un
posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di aspettativa
senza assegni, come disposto dall'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo n. 368/1999.
4. Al medico con contratto di formazione specialistica per la
durata della formazione a tempo pieno e' inibito l'esercizio di
attivita' libero professionali all'esterno delle strutture
assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto
convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e
istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19,
comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di
medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva,
notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o
integrazioni.
5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di
incompatibilita' e' causa di risoluzione anticipata del contratto di
formazione specialistica.

                               Art. 12 


Informativa ai sensi dell'art. 13
del Codice in materia di protezione dei dati personali


1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'art. 5 del
presente decreto e' finalizzato esclusivamente per tutte le attivita'
connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.
2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito
delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR), e' curato
dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore
e da unita' designate dallo stesso Direttore tra il personale del
medesimo Consorzio.
3. CINECA pubblica sul proprio sito
http://scuole-specializzazione.miur.it, nel rispetto dell'anonimato
dei candidati e in ossequio alla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio
riferito ai singoli prove d'esame, dei titoli e al totale
complessivo, con l'indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da
ciascun candidato.
4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la
pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite
dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito
attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password)
loro assegnate in fase di iscrizione.
5. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio per
l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e
la conseguente assegnazione alla scuola presso una delle Universita'
indicate dal candidato nella domanda di iscrizione. Tali informazioni
sono utilizzate esclusivamente per tutte le attivita' connesse alla
selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione e alla
successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta
l'esclusione della graduatoria.
6. E' titolare del trattamento dei dati, in relazione alla
determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun
codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Universita' e la
Ricerca, cui ciascun candidato puo' rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
7. E' responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato
dal titolare del trattamento dei dati.
8. Sono incaricate del trattamento dei dati unita' di personale
del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: Giannini

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