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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina in servizio permanente
di otto tenenti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico e
di otto tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.32 del 22/4/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02434
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione all'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al precitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare emanata per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la direttiva CGS n. 74 edizione giugno 2002 del Comando
generale delle scuole dell'Aeronautica militare, concernente, tra
l'altro, la selezione attitudinale dei partecipanti ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente, con esclusione dei
ruoli normali dell'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della succitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire le Armi ed i Corpi
dell'Aeronautica militare nei quali avverra' nell'anno 2003 il
reclutamento di personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima di detto personale che potra' essere immesso nei ruoli
normali di ciascun Corpo con le modalita' previste dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), in particolare l'articolo 34;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2003 due concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente
nei ruoli normali, rispettivamente del Corpo del genio aeronautico e
del Corpo sanitario aeronautico;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2003 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a tenente in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di 8 (otto) tenenti nel ruolo normale
del Corpo del genio aeronautico, con riserva di 1 (uno) posto a
favore degli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Aeronautica militare, cosi' ripartiti:
categoria "costruzioni aeronautiche": n. 2;
categoria "infrastrutture e impianti": n. 2;
categoria "chimica": n. 2;
categoria "fisica": n. 2.
Qualora i posti messi a concorso per una o piu' di dette
categorie non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito;
b) concorso per la nomina di 8 (otto) tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico, con riserva di 1 (uno) posto a
favore degli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Aeronautica militare.
2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare in ciascun
concorso, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria
di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
delle disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2003.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono:
a) non aver superato il:
40o anno di eta', se' ufficiali inferiori appartenenti alle
forze di completamento di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215;
32o anno di eta' in tutti gli altri casi.
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea
specialistica:
1) per il concorso per Corpo del genio aeronautico di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), a seconda della categoria:
a) per la categoria "costruzioni aeronautiche": diploma di
laurea specialistica in ingegneria aeronautica, ingegneria
aerospaziale, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica,
ingegneria elettrotecnica, ingegneria elettronica, ingegneria
nucleare, ingegneria chimica, ingegneria delle tecnologie industriali
ad indirizzo meccanico, elettrico, chimico ed economico
organizzativo;
b) per la categoria "infrastrutture e impianti": diploma di
laurea specialistica in ingegneria civile, ingegneria edile,
ingegneria per l'ambiente e il territorio, architettura;
c) per la categoria "chimica": diploma di laurea
specialistica in chimica e chimica industriale;
d) per la categoria "fisica": diploma di laurea in
matematica, in fisica, in matematica e fisica; diploma di laurea
specialistica in astronomia, in informatica; diploma di laurea
specialistica in scienze nautiche rilasciato dall'Istituto
Universitario navale di Napoli.
Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi
anche i diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale,
conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dai diplomi
di laurea specialistica precedentemente indicati. Saranno inoltre
ritenuti validi i diplomi di laurea che, per la partecipazione ai
concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarati
equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli interessati avranno
cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
attestazione di equipollenza ad uno dei diplomi di laurea prescritti
dal presente decreto.
2) per il concorso per il Corpo sanitario aeronautico, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b): diploma di laurea
specialistica in medicina e chirurgia. I concorrenti dovranno inoltre
essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo.
Per entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno infine ritenuti validi i diplomi di laurea conseguiti
all'estero sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, equipollenti ad
uno di quelli prescritti per la partecipazione ai concorsi indetti
con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di
equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di Polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Aeronautica militare, da accertarsi con le
modalita' prescritte dal successivo art. 6;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), nonche'
i requisiti di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla
nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo
iter formativo.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione -
Casella Postale n. 353 - 00187 Roma Centro, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal reparto/ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) il concorso per il quale intende partecipare e, nel caso del
concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, anche
la categoria (una sola in relazione al diploma di laurea posseduto);
b) la lingua straniera - scelta fra inglese, francese, tedesco
o spagnolo, nella quale intenda sostenere la prova orale obbligatoria
di lingua straniera, nonche' l'eventuale seconda lingua straniera,
scelta tra le restanti predette, nella quale intenda sostenere la
prova orale facoltativa;
c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione, via XX settembre 123/A
- 00187 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che
venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
f) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso
di studi universitari seguito, l'universita' presso la quale e' stato
conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata;
g) l'abilitazione all'esercizio della professione,
l'universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data
(solo se concorrente per il Corpo sanitario aeronautico);
h) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se di sesso maschile, agli
obblighi militari;
i) lo stato civile;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
Casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del Codice di
procedura penale. In caso contrario, dovra' indicare in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di
imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione, Casella
Postale 353 - 00187 Roma Centro, qualsiasi variazione della propria
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra;
k) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
Polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) solo se concorrente di sesso maschile:
il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero
ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) solo se militare in servizio o in congedo:
Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
grado, posizione di stato, ruolo/categoria ed eventuale corso
A.U.C. di appartenenza;
data di inizio della ferma o del richiamo e del previsto
congedo (se ufficiale delle forze di completamento dovra' indicare i
periodi di richiamo e l'esigenza per la quale e' stato richiamato);
denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;
n) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente
indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al
concorso;
q) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 11, comma 4;
r) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996;
u) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente
decreto.

                               Art. 4.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) accertamenti sanitari;
b) accertamenti attitudinali;
c) due prove scritte;
d) una prova orale;
e) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Agli accertamenti e alle prove di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, com-ma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (entro il 25 novembre 2003) con il decreto
dirigenziale di cui al successivo art. 10, comma 3, dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
entrambi i Corpi;
b) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per entrambi i Corpi;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
entrambi i Corpi;
d) le commissioni esaminatrici per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli, per la prova orale e per la formazione della
graduatoria, distinte per ciascun concorso.
2. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente del Corpo
sanitario aeronautico, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente,
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
brigadier generale del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente del Corpo
sanitario aeronautico, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare,
segretario.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 2.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
tenente colonnello dell'Aeronautica militare, presidente;
due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
maggiore dell'Aeronautica militare, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare,
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera d)
saranno composte da:
a) per il concorso per la nomina di 8 tenenti nel ruolo normale
del Corpo del genio aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata
aerea o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di
concorso, presidente;
otto ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di
pubblicazione del bando di concorso ovvero docenti o funzionari delle
amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle
materie oggetto del concorso, membri;
un ufficiale superiore in servizio permanente ovvero un
docente o funzionario delle amministrazioni pubbliche o estraneo alle
medesime, esperto nelle materie oggetto del concorso, che potra'
essere diverso in funzione delle categorie previste, membro aggiunto
per la prova orale;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente o funzionario
dell'Amministrazione difesa, di qualifica non inferiore all'ottava,
segretario senza diritto di voto.
b) per il concorso per la nomina di 8 tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico di cui al precedente art. 1,
com-ma 1, lettera b):
un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata
aerea o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di
concorso, presidente;
quattro ufficiali di grado non inferiore a maggiore in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso ovvero docenti o funzionari
delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti
nelle materie oggetto del concorso, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente o funzionario
dell'Amministrazione Difesa di qualifica non inferiore all'ottava,
segretario senza diritto al voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                               Art. 6.
Accertamenti sanitari e attitudinali
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso saranno invitati dalla Direzione generale per
il personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi presso il Centro Aeromedico per la selezione
psicofisiologica dell'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica
militare, ubicato nell'aeroporto militare di Guidonia (Roma), via
Roma s.n.c., per essere sottoposti - con riserva di accertamento dei
requisiti di partecipazione al concorso - ad accertamenti sanitari e
ad accertamenti attitudinali, nonche' alla prova di efficienza fisica
(presumibilmente nella prima meta' del mese di giugno). I concorrenti
- che durante il periodo di permanenza potranno fruire,
compatibilmente con le disponibilita' logistiche esistenti, di vitto
ed alloggio a carico dell'Amministrazione - dovranno presentarsi
muniti dei documenti indicati al successivo comma 2, nonche' di
tenuta ginnica e scarpe da ginnastica per l'effettuazione della prova
di efficienza fisica a cura delle commissioni di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettere a) e c).
Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella lettera
o telegramma di convocazione saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 4a Sezione (numero 06/4827347), sara' valutato ai fini
dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data
diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
2. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
a) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento di tutti
i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali
effettuato da non oltre tre mesi.
La mancata presentazione di detto referto determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
b) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso
femminile);
d) referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione alle prove medesime (se di sesso femminile);
e) esame radiologico standard del torace e relativo referto,
per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
sanitari;
f) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza fisica
di cui al successivo comma 5, lettera b).
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
3. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato
stato di gravidanza, la commissione per gli accertamenti sanitari di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
4. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la gia' citata
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), saranno
volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al
servizio dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Aeronautica:
a) l'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta
dell'"Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare", annesso al decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 marzo 2000, n. 112, e delle direttive della Direzione
generale della Sanita' militare in data 19 aprile 2000, citati nelle
premesse. I concorrenti che durante la visita risultassero non in
possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati
"non idonei" ed esclusi dal concorso.
b) la commissione pratichera' ai concorrenti il seguente
protocollo diagnostico:
1) esame obiettivo generale con valutazione antropometrica;
2) visita cardiologica con eventuali accertamenti strumentali
(ECG a riposo);
3) visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e
funzionali;
4) visita otorinolaringoiatrica con eventuali accertamenti
strumentali e funzionali (audiologia);
5) analisi del sangue comprendente:
emocromo;
azotemia;
glicemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
creatininemia;
transaminasemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
DRUG TEST;
G6PDH;
7) analisi delle urine;
8) visita psichiatrica con test e colloquio;
9) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo quanto indicato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al
protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara'
loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la
nomina e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo
stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo
allegato F al presente decreto;
c) la commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
1) "idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo (del
genio aeronautico o sanitario aeronautico) in servizio permanente";
2) "non idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo
(del genio aeronautico o sanitario aeronautico) in servizio
permanente", con l'indicazione della causa di non idoneita'.
d) saranno giudicati idonei i concorrenti che siano risultati
di statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e a m. 1,61
se di sesso femminile ed ai quali sia stato attribuito, sulla scorta
della citata Direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' Militare, il seguente profilo sanitario
minimo:
 
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 2 2 2 2 2 2 3 3
e) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
f) i concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione - Casella Postale
n. 353 - 00187 - Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica
istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), la quale,
solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
I concorrenti giudicati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
5. Gli accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' dei
concorrenti sotto il profilo attitudinale, cui provvedera' la
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),
consisteranno:
a) nello svolgimento di una serie di prove psico-attitudinali
integrate da un colloquio individuale, allo scopo di valutare:
1) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
2) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
3) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali con riguardo
alla capacita' di ideazione e di valutazione, alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
4) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
5) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
b) nell'effettuazione di una prova di efficienza fisica,
consistente in una corsa piana di metri 800. Il risultato di detta
prova concorrera', unitamente al risultato della prova e del
colloquio di cui alla precedente lettera a), al giudizio di idoneita'
agli accertamenti attitudinali.
I concorrenti di cui al precedente comma 4. lettera f), invece,
saranno sottoposti a detti accertamenti solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
La commissione al termine degli accertamenti attitudinali,
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o non idoneita'. Detto giudizio che sara' comunicato agli
interessati seduta stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
6. Le commissioni per gli accertamenti sanitari, per gli
ulteriori accertamenti sanitari e per gli accertamenti attitudinali
dovranno far pervenire a mezzo corriere alla Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 4a Sezione, via XX settembre, n. 123/A - Roma, i verbali
degli accertamenti entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli stessi.

                               Art. 7.
Prove scritte
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed
attitudinali di cui al precedente art. 6 dovranno sostenere le prove
scritte d'esame secondo il calendario e nelle sedi appresso indicati:
a) concorso per la nomina di 8 tenenti nel ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
3 e 4 luglio 2003, con inizio non prima delle ore 07.30,
presso la Divisione formazione ufficiali/Accademia aeronautica, via
San Gennaro Agnano, 30 - Pozzuoli (Napoli).
b) concorso per la nomina di 8 tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
30 giugno e 1 luglio 2003, con inizio non prima delle ore
08.30, presso la Divisione formazione ufficiali/Accademia
aeronautica, via San Gennaro Agnano, 30 - Pozzuoli (Napoli).
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 13 giugno 2003, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
13 giugno 2003 la pubblicazione di tale avviso potra' essere rinviata
ad una data successiva.
I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza attendere alcun
avviso nella sede e nei giorni sopraindicati entro le ore 07,30
dell'orario ufficiale, muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. I concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti,
dovranno sostenere le seguenti prove:
a) per il concorso per la nomina di 8 tenenti nel ruolo normale
del Corpo del genio aeronautico di cui al precedente art. 1,
com-ma 1, lettera a):
categoria "costruzioni aeronautiche":
1a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Meccanica razionale";
2a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Costruzioni meccaniche".
categoria "infrastrutture e impianti":
1a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Architettura tecnica";
2a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Tecnica delle costruzioni".
categoria "chimica":
1a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Chimica fisica ed inorganica";
2a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Chimica organica".
categoria "fisica":
1a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Matematica";
2a prova: svolgimento nel tempo massimo di otto ore di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Fisica".
I programmi delle materie della prova orale sulle quali
verteranno le prove scritte del concorso sono riportati nell'Allegato
"B", che costituisce parte integrante del presente decreto.
b) per il concorso per la nomina di 8 tenenti del ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera b):
1a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato con quesiti a risposta sintetica che verteranno su
argomenti del programma della prova orale delle materie "Patologia
medica e clinica medica" e "Patologia chirurgica e clinica
chirurgica";
2a prova: consistente in quesiti a risposta multipla
suggerita vertenti sul programma della prova orale delle materie
"Igiene" e "Medicina legale".
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati
dalla commissione e comunicati prima dell'inizio della prova stessa.
I programmi delle materie della prova orale sulle quali
verteranno le prove scritte del concorso sono riportati nell'allegato
C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per ciascuna prova scritta la commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera d., formulera' preventivamente, in adunanza
segreta, tre tracce/questionari concernenti la/le materia/e oggetto
d'esame e le chiudera' in buste sigillate. Prima dell'inizio della
prova uno dei concorrenti sara' invitato a sceglierne una, mediante
sorteggio, contenente la prova da svolgere.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
21/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di cui al successivo art. 10.
6. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per sostenere le
prove orali di cui al successivo art. 9.
7. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 90o giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - via
XX settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941 - 06/4735.3444 -
06/4735.3445, ovvero consultare il sito internet
"www.persomil.difesa.it.">

                               Art. 8.
Valutazione titoli
1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera d), dopo le prove scritte di cui
al precedente art. 7 e prima della relativa correzione, procederanno
alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito
sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione delle prove
orali. I titoli valutabili sono indicati nel gia' citato Allegato "D"
al presente decreto.
2.Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato per ciascun concorso
nel gia' citato Allegato "D". A ciascun concorrente non potra' essere
attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il
complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra
indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domanda di partecipazione al concorso indicato nell'articolo 3, comma
1 e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete
informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni
sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di carattere
tecnico-scientifico formeranno oggetto di eventuale valutazione, a
mente di quanto indicato nel precedente comma 2, solo se allegate
alle domande.
4. Completata la fase di valutazione dei titoli e quella di
valutazione degli elaborati nonche' di identificazione degli autori
degli stessi, la Commissione provvedera' a trasmettere immediatamente
i relativi verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 4a Sezione.

                               Art. 9.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno
invitati dalla Direzione generale per il personale militare a mezzo
lettera raccomandata o telegramma a presentarsi per sostenere la
prova orale.
2. Nella lettera o telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento della
prova di cui al precedente comma 1. Coloro che risulteranno assenti
al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 4, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347), al massimo entro il giorno
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del
motivo dell'assenza.
3. Le modalita' di svolgimento e le materie su cui verteranno le
prove orali, per ciascun concorso sono riportate, rispettivamente,
nei gia' citati allegati B e C al presente decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato il punteggio di almeno 21/30i, utile ai fini della
formazione della rispettiva graduatoria di cui al successivo art. 10.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera nella lingua prescelta,
indicata allo scopo nella domanda medesima.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a
30 alla quale corrispondera' il seguente punteggio:
da 0 a 20,999/30i: punti 0;
da 21,000/30i a 23,999/30i: punti 0,50;
da 24,000/30i a 26,999/30i: punti 0,75;
da 27,000/30i a 30,000/30i: punti 1,00.
7. Le commissioni dovranno far pervenire a mezzo corriere alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione, i verbali delle prove
orali entro il terzo giorno dalla data di completamento delle prove
medesime.

                              Art. 10.
Graduatorie
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva
commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascun concorso e, per quello per il Corpo del genio
aeronautico, anche per ciascuna delle categorie di cui al precedente
art. 1, comma 1.
2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando
per ciascuno:
la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
il punteggio conseguito nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera, calcolato come previsto nel precedente art. 9,
comma 6.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
4. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si terra' conto della
ripartizione dei posti per categorie. In caso di mancata copertura in
tutto o in parte dei posti per insufficienza di concorrenti idonei,
si provvedera' alla devoluzione dei posti con le modalita' previste
nel medesimo art. 1, comma 1.
5. Nel decreto di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, si terra' conto della riserva di
posti prevista a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano
prestato servizio senza demerito nell'Aeronautica militare. Detti
posti, qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella
graduatoria di merito del relativo concorso e secondo l'ordine della
graduatoria medesima.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nel
decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i concorrenti abbiano espressamente dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva
allegata alla medesima.
7. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 2,
del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei
commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive
graduatorie di merito.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it".>

                              Art. 11.
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 7, saranno
nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo
sanitario aeronautico, con anzianita' assoluta nel grado stabilita
nei rispettivi decreti Presidenziali di nomina che saranno
immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto
dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490 e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Aeronautica.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 10, entro 1/12o della durata del
corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 3 e
verra' rideterminata l'anzianita' relativa in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'articolo 25 comma 4 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i
militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale
non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

                              Art. 12.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del gia' citato decreto Presidenziale
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.

                              Art. 13.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 14.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle prove di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti della lettera o del
telegramma di convocazione per gli accertamenti sanitari e
attitudinali, nonche' per le prove orali, potranno rivolgersi al
Distretto militare o alla Capitaneria di porto ovvero ad un Comando
Carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire
della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento degli accertamenti
e delle prove previste dal precedente art. 4 del presente decreto,
nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno detti accertamenti e prove e per il rientro in sede. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.

                              Art. 16.
Profilo di carriera
Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali del Corpo
del genio aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico possono
raggiungere nel rispettivo ruolo il grado vertice di generale
ispettore capo nel numero, con le modalita' e nei tempi previsti
dalla normativa vigente in materia di avanzamento degli ufficiali.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 16 aprile 2003
Il Ten. gen.: D'Arrigo

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