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UNIVERSITA' DI SIENA

Selezioni pubbliche per l'ammissione alle Scuole di dottorato di
ricerca in «oncologia e genetica»

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 24/6/2008
Ente:UNIVERSITA' DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:08E05362
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/9/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 382/80 ed in
particolare gli artt. 67 e successivi;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 ed in particolare gli
articoli 6 ed 8;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 224/99;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale
n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 ed integralmente sostituito con
decreto rettorale n. 1440/2006-07 del 10 agosto 2007;
Vista la nota n. 39267-III/6 del 5 novembre 2007 avente ad oggetto
la «valutazione delle Scuole di dottorato di ricerca per il primo
triennio di attivita» nella quale erano indicate le modalita' per la
valutazione da parte del Comitato scientifico di Ateneo per il
dottorato di ricerca e nella quale si disponeva tra l'altro che le
procedure per il rinnovo dovevano concludersi entro il 6 dicembre
2007, termine poi prorogato al 20 dicembre 2007 con nota del 4
dicembre 2007;
Viste le proposte di rinnovo delle Scuole di dottorato, avanzate
dalle strutture scientifiche per il triennio 2008-2011, i cui dati
sono contenuti nel Sistema informativo per i dottorati di ricerca
online (SIDRO) e la conseguente delibera del Senato accademico del 17
marzo 2008 con la quale e' stata approvata l'attivazione delle Scuole
di dottorato di ricerca per il triennio 2008-2011;
Vista la delibera del Senato accademico del 9 giugno 2008 con la
quale e' stata accolta la richiesta presentata dal Collegio dei
docenti della Scuola di dottorato di ricerca in «oncologia e
genetica» di posticipare al 1° novembre 2008 l'inizio delle attivita'
della SDR e di tenere aperto il bando di ammissione alla Scuola
stessa per un periodo di tre mesi;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto dell'avviso di selezione
Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione alle
sottoelencate Scuole di dottorato attivate presso l'Universita' degli
studi di Siena per l'anno accademico 2008/09. Per ogni Scuola vengono
indicati i connotati essenziali:
 
----> Vedere a pag. 54 <----
 
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. Dette borse saranno conferite solo dopo
il perfezionamento degli atti necessari all'acquisizione delle
risorse previste per l'attivazione delle stesse ed accertati dai
competenti uffici. In tal caso, su specifica richiesta del Collegio
dei docenti, si rendera' possibile aumentare proporzionalmente il
numero dei posti non coperti da borsa di studio. Il numero
complessivo dei posti non potra', comunque, eccedere la capacita'
massima recettiva di ciascuna Scuola.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso
noto anche attraverso l'utilizzo dei consueti supporti informatici.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione alle Scuole di dottorato
di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso di un diploma di laurea conseguito negli ordinamenti
previgenti il decreto ministeriale 509/99 o laurea specialistica
conseguita ai sensi del decreto ministeriale 509/99 o laurea
magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 270/04 o di
un analogo titolo accademico conseguito all'estero, equiparabile per
durata e contenuto al titolo italiano, preventivamente riconosciuto
dalle competenti autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'. In tal caso il
candidato dovra' indicare nella domanda di ammissione, come data di
conseguimento del titolo, la data di emanazione del provvedimento
relativo all'equipollenza e l'universita' italiana che lo ha
predisposto. Nel caso, invece, in cui il titolo non sia gia' stato
dichiarato equipollente, sara' compito del Collegio dei docenti della
Scuola di dottorato, al momento della richiesta di iscrizione degli
eventuali aventi diritto, deliberare sul riconoscimento del titolo
accademico conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione ai
corsi. Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in
possesso del titolo accademico o che lo conseguiranno entro il 31
ottobre 2008.
I candidati in possesso del prescritto titolo di studio non ancora
riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei titoli
accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare tutti
i documenti utili al fine di consentire al Collegio dei docenti di
deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini dell'ammissione
alla Scuola di dottorato prescelta. Tali documenti (fotocopia del
diploma originale del titolo di studio conseguito e certificato di
laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e legalizzati
dalle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e
muniti di idonea dichiarazione di valore «in loco», secondo la
normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle universita' italiane.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovra' essere inoltrata utilizzando la
procedura di iscrizione on-line descritta nelle pagine web
all'indirizzo internet http://dottorati.unisi.it/domande entro e non
oltre il termine perentorio del 20 settembre 2008. A conferma
dell'avvenuta registrazione della domanda verra' automaticamente
prodotto un messaggio di posta elettronica di conferma che sara'
inoltrato al candidato all'indirizzo da lui stesso indicato nel
modulo di domanda. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la
procedura di ammissione on-line, la domanda potra' essere presentata
secondo una delle seguenti modalita':
consegna a mano entro e non oltre le ore 13.00 del 20 settembre
2008 presso l'Ufficio formazione e post-laurea - Sezione dottorati di
ricerca, Scuole di dottorato, MSC, Via dei Termini n. 6 - Siena
(Orario di apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9.00-13.00 - mar/giov
14.30 -16.30).
spedizione postale all'indirizzo: Ufficio formazione e
post-laurea - Sezione dottorati di ricerca, Scuole di dottorato, MSC,
Via dei Termini n. 6 - 53100 Siena. In questo caso la documentazione
dovra' pervenire all'Ufficio protocollo generale di ateneo entro il
giorno 20 settembre 2008. A tal fine fara' fede il timbro di
spedizione postale.
Il modulo per la presentazione della domanda di ammissione in
forma cartacea e' parte integrante del presente bando ed e'
disponibile all'indirizzo internet http://dottorati.unisi.it/domande.> La domanda di ammissione (sia on-line che cartacea) dovra' essere
accompagnata dai documenti utili ai fini della valutazione, qualora
previsti nella specifica tabella (riportata all'art. 1 del bando di
concorso per ogni singola Scuola di dottorato) alla voce «Documenti
utili ai fini della valutazione». Questi ultimi dovranno essere
consegnati o spediti con le stesse modalita' e negli stessi termini
sopra indicati per la consegna/spedizione postale della domanda di
ammissione.
Per coloro che presentano la domanda on-line i documenti per la
valutazione dovranno essere chiusi in una busta sulla quale dovra'
essere applicato il talloncino con i dati identificativi della
domanda ricevuto nel messaggio di posta elettronica di conferma
dell'avvenuta registrazione. Non saranno presi in considerazione
documenti diversi da quelli ritenuti utili secondo il presente bando
ai fini della valutazione o spediti oltre il termine sopra indicato
del 20 settembre 2008.
I candidati, al momento della presentazione della domanda, sono
tenuti ad esprimere l'opzione per una soltanto delle Sezioni previste
nell'ambito della Scuola di dottorato.
Nel caso di invio tramite posta, l'Amministrazione universitaria
declina ogni responsabilita' per la mancata ricezione della
documentazione derivante da responsabilita' di terzi o da cause
tecniche. L'Amministrazione universitaria puo' disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla
selezione per difetto dei requisiti previsti dal presente bando.
Entro 90 giorni dal termine di espletamento del concorso, i candidati
sono tenuti a ritirare presso la Direzione della Scuola di dottorato,
i documenti eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso
tale termine questo Ateneo non sara' piu' responsabile della
conservazione e restituzione della predetta documentazione.

                               Art. 4.
Prove di ammissione
Le date delle prove di esame e la composizione della commissione
incaricata della valutazione dei candidati saranno indicate alla
pagina web http://dottorati.unisi.it/concorsi> Prima dell'esame di ammissione il Collegio dei docenti stabilisce
la ripartizione dei posti e delle borse di studio complessivamente
disponibili tra le Sezioni che compongono la Scuola. Le prove, intese
ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si
svolgeranno con le modalita' indicate nella tabella specifica di
ciascuna Scuola di dottorato. Per sostenere le prove i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La
commissione giudicatrice del concorso, composta da almeno tre docenti
di ruolo, cui potranno essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e
private di ricerca, sara' nominata dal rettore, sentito il Collegio
dei docenti. Essa comprendera' rappresentanti di ogni sezione
costituente la Scuola di dottorato.
I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente
stabiliti dalla commissione in seduta plenaria. L'Amministrazione
universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa. Non saranno inviate convocazioni ai
candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della
commissione giudicatrice. In tal caso le comunicazioni saranno
effettuate ad opera della commissione giudicatrice.

                               Art. 5.
Ammissione ed iscrizione ai corsi
La graduatoria finale e' unica; i posti e le borse di studio
saranno assegnati sulla base delle opzioni espresse dai candidati per
la Sezione da loro prescelta e fino alla concorrenza del numero
stabilito per ciascuna Sezione della Scuola di dottorato. In
corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto,
subentreranno altrettanti candidati, che abbiano optato per la
medesima Sezione, secondo l'ordine della graduatoria . Nel caso in
cui il numero di idonei che abbiano optato per una delle Sezioni sia
inferiore al numero dei posti assegnati alla Sezione stessa, o che
sia inferiore al numero delle borse alla medesima originariamente
destinate, il Collegio dei docenti decidera' a quale delle Sezioni
attribuire i rimanenti posti e/o borse di studio. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie di diverse Scuole di dottorato, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita' nel
concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in
sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi
la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale
sono destinatari di assegni. Possono altresi' essere ammessi in
sovrannumero, previa delibera del Collegio dei docenti e purche'
risultanti idonei nella graduatoria di merito, i cittadini
extracomunitari residenti all'estero, i titolari di borse assegnate
da Ministeri, Enti pubblici di ricerca o da altri soggetti
espressamente ritenuti "qualificati" dal Senato accademico.
I corsi hanno inizio il 1° ottobre o, in alternativa, il 1°
novembre di ciascun anno, secondo quanto proposto dai singoli Collegi
dei docenti e deliberato dal Senato accademico.
E' vietata la contemporanea iscrizione a Scuole di
specializzazione e Scuole di dottorato di ricerca.
Agli iscritti alle Scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la
sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della
frequenza del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati in
medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area
medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea.
Nelle scuole di dottorato di ricerca dell'Area medica il Collegio
dei docenti puo' proporre al senato accademico l'eventuale deroga
alla data di inizio dei corsi limitatamente agli iscritti che debbano
concludere il corso di specializzazione e comunque non oltre il 31
dicembre.
La graduatoria finale di merito di ciascuna scuola di dottorato
sara' consultabile sul sito internet
http://dottorati.unisi.it/graduatoria.> Entro e non oltre il 24 ottobre 2008 i vincitori (con o senza
borsa di studio) dovranno far pervenire (senza ricevere ulteriore
preavviso), pena l'esclusione, all'Ufficio formazione e post laurea -
Sezione dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Siena -
Via dei Termini n. 6 - Siena (orari di apertura al pubblico: lunedi',
mercoledi', venerdi': dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedi' e
giovedi': dalle ore 14.30 alle ore 16.30) la modulistica
appositamente predisposta e disponibile alla pagina web
http://dottorati.unisi.it/accesso:> domanda di iscrizione in carta libera contenente dichiarazioni
sostitutive di certificati ai sensi della normativa vigente;
modulo di accettazione della borsa di studio;
modulo di richiesta della tessera magnetica (badge) per l'accesso
alla mensa universitaria;
modulo di richiesta di attivazione della casella di posta
elettronica universitaria;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.
La modulistica dovra' essere presentata personalmente o spedita
tramite servizio postale, e comunque pervenire entro il 24 ottobre
2008.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto entro
il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
I posti resisi vacanti potranno essere messi a disposizione dei
candidati che abbiano optato per la medesima Sezione, classificatisi
successivamente nella graduatoria di merito, che dovranno
perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro i sei giorni
successivi al ricevimento della comunicazione effettuata per e-mail
da parte dell'Ufficio formazione e post-laurea.
I candidati aventi titolo all'iscrizione in possesso di titolo di
studio accademico straniero, di durata almeno quadriennale, non
ancora riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei
titoli accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno
presentare, unitamente alla domanda di iscrizione al primo anno,
tutti i documenti utili al fine di consentire al Collegio dei docenti
di deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini
dell'ammissione alla Scuola di dottorato prescelta. Tali documenti
(fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito e
certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero e muniti di idonea dichiarazione di valore «in loco»,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane.
I candidati non comunitari aventi titolo all'iscrizione saranno
ammessi ai corsi purche' in regola con le disposizioni vigenti
relative all'ingresso e al soggiorno in Italia e legalmente
soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, del D.Lgs 25 luglio 1998 n.
286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002 n.189) e
dovranno, pertanto, consegnare, unitamente alla domanda di
iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in
corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita'. Se
residenti all'estero, invece, dovranno consegnare la copia del
passaporto, del visto di ingresso e la copia del permesso di
soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente Questura.

                               Art. 6.
Borse di studio
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata
del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a
proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera'
la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando
ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite
dal Collegio dei docenti. L'importo della borsa di studio e'
aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura
pari al cinquanta per cento dell'importo stabilito.
La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili.
In caso di revoca o rinuncia alla borsa di studio, quest'ultima
puo' essere assegnata per la parte residua ad un dottorando dello
stesso ciclo non assegnatario di borsa, previa accettazione del
medesimo, nel rispetto della graduatoria di riferimento.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del
borsista.
Ai sensi dell'art. 6, legge 30 novembre 1989, n. 398 «chi ha gia'
usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo».

                               Art. 7.
Tassa regionale e contributi
Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico dei dottorandi tasse universitarie per l'accesso ai corsi e
per la relativa frequenza. L'Amministrazione universitaria si riserva
comunque di adottare disposizioni diverse in merito.
E' previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale
3 gennaio 2005 n. 4.

                               Art. 8.
Obblighi di frequenza dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
secondo quanto previsto dal regolamento in materia di dottorati di
ricerca consultabile all'indirizzo internet
http://www.unisi.it/santachiara/reg_dottorati.htm> Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa
(professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della
compatibilita' con l'assolvimento degli obblighi previsti per la
formazione di dottore di ricerca e' demandata caso per caso al
Collegio dei docenti.

                               Art. 9.
Master scientifico culturale
Nelle Scuole di dottorato di ricerca che hanno attivato il master
scientifico culturale, al termine del primo anno della Scuola, puo'
essere conferito, a coloro che interrompono definitivamente gli
studi, un "Master scientifico-culturale» (MSC), corrispondente al
master universitario di secondo livello disciplinato dal Regolamento
didattico di Ateneo.

                              Art. 10.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' di
Siena.
Siena, 13 giugno 2008
Il rettore

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