Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Concorso interno, per esami e per titoli, a ott...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per esami e per titoli, a ottantacinque posti per
l'ammissione al terzo corso complementare marescialli della Marina
militare e delle Capitanerie di porto.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 29/10/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E08167
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:85
Scadenza:28/11/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento
della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente "Testo
unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 1 luglio 1938, n. 1368, concernente
"modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1998, concernente
"norme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
della Marina militare" e successiva modificazione;
Vista la pubblicazione SMM 42, concernente le "disposizioni
attuative del regolamento delle scuole sottufficiali della Marina
militare di Taranto e La Maddalena edizione febbraio 1999", dello
Stato Maggiore della Marina militare;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e della Guardia di
finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate";
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998,
n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale n. 57/R in data 5 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142
- 4a serie speciale - dell'11 dicembre 2001 con il quale e' stato
indetto il concorso interno, per titoli ed esami, a n. 108 posti per
l'ammissione al secondo corso complementare allievi marescialli della
Marina militare e della Capitaneria di porto;
Visto il decreto ministeriale n. 4/R20/2002 in data 24 settembre
2002 con il quale e' stata approvata la graduatoria finale di merito
dei candidati, appartenenti al ruolo Sergenti in servizio permanente
della Marina militare e delle Capitanerie di porto idonei al concorso
per l'ammissione al secondo corso complementare allievi marescialli;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 2001 n. 421 convertito con
legge 31 gennaio 2002, n. 6, il decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 15 ed il
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno
2002, n. 116 tutti concernenti, la partecipazione italiana
all'operazione militare internazionale "Enduring Freedom" e la
prosecuzione della stessa;
Visto il messaggio n. 4572 in data 30 aprile 2002 di Nave Euro
con il quale sono stati comunicati i nominativi di coloro che non
avrebbero potuto sostenere la prevista prova di cultura militare in
quanto impegnati nella missione internazionale denominata "Enduring
Freedom";
Considerata, pertanto, l'esigenza di rinviare d'ufficio, al
concorso bandito con il presente decreto ministeriale, i candidati
che non hanno potuto partecipare al citato precedente concorso a
causa dell'impegno nella missione "Enduring Freedom", fermo restando
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal concorso per
il quale hanno presentato domanda;
Visto il foglio n. UGP/1/61536/4/2 del 25 luglio 2002, ed il
foglio n. UGP/74866/4/2 del 25 settembre 2002 con il quale lo Stato
Maggiore della Marina militare - Ufficio generale del personale ha
comunicato gli elementi di programmazione del bando di concorso
interno, per esame e per titoli, per l'ammissione al terzo corso
complementare marescialli della Marina militare e delle Capitanerie
di porto anno 2002/2003;
Visti i fogli n. 72226/UGP/1/4/2 del 17 settembre 2002 e
n. 77761/UGP/1/4/2 del 4 ottobre 2002, con i quali lo Stato Maggiore
della Marina militare - I Reparto - ha determinato il numero dei
posti da mettere a concorso per il terzo concorso interno ruolo
marescialli fissandone la ripartizione in categorie e specialita' ed
il programma della prova d'esame;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, a n. 85
posti per l'ammissione al terzo corso complementare marescialli della
Marina militare e delle Capitanerie di porto, cosi' ripartiti:
a) n. 28 posti riservati a coloro che, alla data di scadenza
del presente bando di concorso, appartengano al ruolo sergenti della
Marina militare e delle Capitanerie di porto;
b) n. 57 posti riservati a coloro che, alla data di scadenza
del presente bando di concorso, appartengano al ruolo volontari di
truppa in servizio permanente della Marina militare e delle
Capitanerie di porto.
I posti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono
ripartiti secondo le categorie e specialita' di seguito indicate:
 
----> Vedere Tabella a pag. 2 della G.U. <----
 
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova scritta di cultura militare basata su un
questionario a risposta multipla;
b) la valutazione dei titoli.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando
valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente;
appartengano alle categorie/specialita' indicate all'art. 1
del presente bando di concorso;
non abbiano superato il 40o anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio
permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio
corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione
disciplinare della "consegna di rigore";
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 4 anni in
servizio permanente;
appartengano alle categorie/specialita' indicate nel presente
bando di concorso;
non abbiano superato il 40o anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio
permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio
corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione
disciplinare della "consegna di rigore";
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2o
grado, conseguito al termine di corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta'
universitarie. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al
termine di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento
del prescritto anno integrativo.
2. Non vanno computati come periodo di servizio i periodi di
detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per
motivi privati.
3. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad
esclusione di quelli previsti al titolo VII della legge 31 luglio
1954, n. 599, che debbono essere posseduti fino alla data di
effettiva presentazione al corso, pena l'esclusione dal concorso con
la procedura prevista dal successivo art. 6.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice, secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2,
rispettivamente riservati agli appartenenti al ruolo sergenti ed al
ruolo volontari di truppa in servizio permanente.
Tale domanda, sottoscritta dall'interessato, indirizzata alla
direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2a
Divisione - 4a Sezione, dovra' essere presentata entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - al
Comando dell'ente o reparto di appartenenza.

                               Art. 4.
 
Compilazione della domanda.
 
1. Il concorrente dovra' compilare correttamente e sottoscrivere
il modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte dovra' essere tempestivamente segnalata al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 2a Divisione - 4a Sezione - via XX Settembre 123/A, 00187
Roma.
2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione).
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti sara' causa
di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla
direzione generale per il personale militare con comunicazione
personale, tramite l'ente o reparto di appartenenza.

                               Art. 5.
 
Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati
 
I Comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire le
domande presentate dai candidati provvedendo a:
1) verificare, in via preliminare, che siano state redatte
secondo lo schema di cui all'allegato 1 (ruolo sergenti) e allegato 2
(ruolo volontari di truppa in servizio permanente);
2) certificarne la data di presentazione e la correttezza dei
dati riportati, apponendo il timbro dell'ente, la data ed il visto
del Comando o ente di appartenenza;
3) allegare copia conforme:
a) della documentazione caratteristica, in ordine
cronologico, relativa al servizio permanente, riferita agli ultimi
quattro anni, comprensiva dell'ultimo documento numerato, compilato
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
(28 novembre 2002), con la causale "per partecipazione al concorso
interno per l'ammissione al 3o corso complementare marescialli della
Marina militare e delle Capitanerie di porto";
b) dei quadri "punizioni ed elogi", anche se negativi, ovvero
una dichiarazione del Comando o ente di appartenenza, relativa a
tutto il periodo del servizio permanente, antecedente la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, riassuntiva
delle punizioni ed elogi, secondo lo schema in allegato 3;
c) esito dell'ultimo corso di formazione professionale
frequentato, relativo all'immissione nel ruolo dei sergenti o al
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;
d) copia del diploma di scuola media di 2o grado di durata
quinquennale posseduto, ovvero dichiarazione sostitutiva del
concorrente che ne attesti il possesso ai sensi dell'art. 46 punto 1
lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Solo per i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al precedente 2o concorso complementare, e, che dallo
stesso non ne siano stati esclusi, i Comandi o enti di appartenenza,
unicamente per la documentazione caratteristica, potranno trasmettere
copia della stessa limitatamente al periodo 11 gennaio 2002 -
28 novembre 2002, essendo i precedenti periodi gia' stati acquisiti
dalla competente 2o Divisione.
5. I suddetti Comandi dovranno far pervenire, con il mezzo piu'
celere, improrogabilmente entro dieci giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione (28 novembre 2002), le domande corredate
della documentazione di cui al predetto punto 3, lettere a), b), c),
e d) e punto 4 alla direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 2a Divisione - 4a Sezione - via XX Settembre 123/A -
00187 Roma (specificando sull'esterno della busta la dizione
"concorso interno per l'ammissione al 3o corso complementare
marescialli della Marina militare e delle Capitanerie di porto").
6. I Comandi, inoltre, dovranno informare tempestivamente la
medesima Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
2a Divisione - 4a Sezione, d'ogni fatto che dovesse intervenire nei
confronti dei candidati durante l'espletamento del concorso e fino
all'eventuale incorporazione per la frequentazione del 3o Corso
complementare (trasferimenti, instaurazione di procedimenti
disciplinari e penali, missioni all'estero, collocamento in congedo,
vincite di altri concorsi, etc.).
Le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno tramite il
Comando o ente di appartenenza.

                               Art. 6.
 
Esclusioni
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi
momento essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale od autorita' da lui delegata.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del direttore generale od autorita' da
lui delegata, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di
vascello ovvero un dirigente civile equiparato, presidente;
b) due ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle
capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore
amministrativo, segretario.
2. La commissione esaminatrice avra' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione dei titoli e della prova concorsuale, comunque sempre nel
rispetto dei principi di massima del presente bando di concorso;
b) definire il questionario della prova d'esame;
c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
d) valutare la prova d'esame;
e) redigere l'elenco dei candidati giudicati "idonei", "non
idonei" e "assenti alla prova scritta" e inviarlo tempestivamente
alla direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2a
Divisione - 4a Sezione;
f) valutare i titoli dei candidati;
g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei
distinte per ruoli, categorie e specialita', sulla base della
valutazione dei titoli e della prova scritta.
3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze
operative determinate dallo Stato maggiore di Forza armata potra'
operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla
commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi
comitati, nominati dalla Direzione generale per il personale
militare.

                               Art. 8.
 
Prova di cultura militare
 
1. I candidati che avranno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti ad una prova di cultura militare, i cui
programmi di studio sono illustrati nell'allegato 4 del presente
bando di concorso, presso la Scuola sottufficiali Marina militare di
Taranto - Viale Jonio snc - San Vito - Taranto.
2. Data e ora di svolgimento di tale prova, verranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale - in data 11 febbraio 2003. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
La suddetta prova di cultura militare, consistente nella
somministrazione di test a risposta multipla, sara' costituita da
n. 80 domande con un punteggio complessivo acquisibile fino ad un
massimo di 100 punti. Le domande potranno avere diversi coefficienti
di valutazione, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla
commissione esaminatrice. La prova si intendera' superata con un
punteggio minimo non inferiore a 50/100.
3. La direzione generale per il personale militare, si riserva la
facolta' di stabilire eventuali ulteriori sessioni di prove per i
candidati di quelle Unita' che nel giorno stabilito per
l'effettuazione della prova scritta di cultura militare si trovino
impegnati in attivita' o in esercitazioni che non consentano lo
svolgimento del concorso. Di tali eventuali ulteriori sessioni di
esami, previa concordanza con MARIUGP, sara' data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 28 febbraio 2003, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
4. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo,
ancorche' dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comporta
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
5. I candidati dovranno presentarsi in divisa ordinaria e muniti
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
6. Ai concorrenti non e' consentito introdurre nell'aula di esame
borse, valigie e bagagli in genere, nonche' detenere od utilizzare
qualsiasi tipo di apparecchio telefonico o ricetrasmittente, ne'
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i
membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza,
nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali
prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla stessa con provvedimento della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
7. I candidati che non si presenteranno in divisa ordinaria e
muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato, saranno
segnalati ai rispettivi comandi per le sanzioni disciplinari del
caso.
8. Non dovranno, presentarsi i candidati che, nel giorno previsto
per la prova, risultassero nella posizione di "temporaneamente non
idoneo al servizio militare incondizionato", ovvero in malattia per
qualsiasi motivo. A tal proposito non verra' trasmessa alcuna
comunicazione.

                               Art. 9.
 
Titoli
 
La commissione di cui all'art. 7, per i soli candidati risultati
idonei alla prova di cultura militare, provvedera' alla valutazione
dei seguenti titoli, con l'assegnazione di un massimo di 18 punti,
secondo i valori appresso indicati:
1. documentazione caratteristica relativa alla permanenza nel
ruolo sergenti o di volontario di truppa in servizio permanente:
punti 0.01 per ogni giorno di servizio prestato nel servizio
permanente con qualifica finale di "Eccellente", o giudizio
corrispondente, riferito al quadriennio antecedente la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
la dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica, dara' luogo a valutazione soltanto se frapposta fra
due documenti con valutazione di "eccellente" oppure, se, qualora
posta all'inizio od alla fine dell'intera documentazione
caratteristica, il documento, rispettivamente, successivo o
precedente risulti con un giudizio di "eccellente";
2. voto riportato nella graduatoria finale dell'ultimo corso di
formazione professionale frequentato per il passaggio nel ruolo
sergenti o nel ruolo volontari di truppa in servizio permanente:
punti 0,5 da 24 a 25,99;
punti 1,5 da 26 a 27,99;
punti 2,5 da 28 a 30,00;
3. punti 1 per i soli candidati appartenenti al ruolo sergenti,
per il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale;
4. punti 1 per il possesso delle seguenti abilitazioni Marina
militare, non cumulabili: "BSM", "O.S.S.A.L.C.", "PARA'", "SMZ",
"NBC", "ELM".

                              Art. 10.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui all'art. 7 formera' due distinte
graduatorie, una per il ruolo sergenti, l'altra per il ruolo
Volontari di truppa in servizio permanente, suddivise per ogni
categoria prevista dal bando di concorso, attribuendo a ciascuno
degli idonei il punteggio derivante dalla somma aritmetica dei punti
attribuiti a ciascun concorrente alla prova scritta ed alla
valutazione dei titoli posseduti. Tale somma aritmetica e'
incrementabile, fino ad un massimo di punti due se il candidato e' in
possesso delle seguenti benemerenze militari e civili:
medaglia d'oro al valore punti 2,00;
medaglia d'argento al valore punti 1,50;
medaglia di bronzo al valore punti 1,00;
encomio solenne punti 0,50;
encomio semplice punti 0,25;
elogio punti 0,20.
Per essere produttivi i titoli di cui sopra devono essere
dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della stessa.
2. Al punteggio finale dovranno essere detratti i seguenti punti
di demerito, in ordine alle sanzioni comminate (riferite a tutto il
servizio permanente e riportate nell'allegato 3) fino alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande:
per ogni rimprovero punti 0,1;
per ogni giorno di consegna semplice punti 0,2;
per ogni giorno di consegna di rigore punti 0,5.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l'ordine delle graduatorie stesse.
4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del direttore generale od autorita' da
lui delegata.
5. A parita' di punteggio sara' data precedenza, nell'ordine, al
piu' giovane di eta', al candidato avente maggior anzianita' di
grado, maggiore anzianita' di servizio nella Marina militare, al
candidato che ha riportato il miglior punteggio nella prova di
cultura militare, al candidato che ha riportato la migliore
valutazione nei titoli.
6. I posti eventualmente non ricoperti potranno essere devoluti
in aumento al 6o corso biennale allievi marescialli della Marina
militare.

                              Art. 11.
 
Concorrenti impiegati nella missione "Enduring Freedom"
 
1. I concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione
al 2o concorso complementare, citato in premessa, e che non hanno
potuto partecipare allo svolgimento dello stesso in quanto impiegati
nella missione internazionale "Enduring Freedom", sono ammessi per
legge a partecipare "in affiancamento" al presente concorso con i
requisiti posseduti all'epoca della scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione del suddetto concorso (10 gennaio 2002)
purche' dagli stessi mantenuti.
Il punteggio conseguito dai predetti candidati nella prova di
cultura militare, qualora conseguano l'idoneita' prevista nel
presente bando di concorso (min. 50/100), sara' sommato alla
valutazione dei titoli.
Il predetto punteggio con gli eventuali incrementi o decrementi
previsti, costituira' il punteggio di merito che, rapportato alla
graduatoria del concorso interno, per esami per titoli, per
l'ammissione al 2o corso complementare allievi marescialli della
Marina militare, citato in premesse, consentira' a coloro i quali
risultino utilmente collocati in graduatoria, di essere nominati
vincitori del concorso e di essere ammessi al corso di qualificazione
e tirocini complementari.
Gli allievi che supereranno il corso di qualificazione ed i
tirocini complementari saranno nominati nel ruolo marescialli ed agli
stessi sara' attribuita, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita'
assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato
domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che occupano
nella relativa graduatoria.
Nel caso in cui i predetti candidati intendano partecipare anche
al 3o concorso complementare, dovranno presentare ulteriore specifica
domanda di partecipazione secondo le modalita' espresse nel presente
bando di concorso con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3,
4 e 5. In tal caso la prova scritta sara' sottoposta ad una duplice
valutazione riferita al 2o ed al 3o corso complementare.

                              Art. 12.
 
Corso di qualificazione e tirocini complementari
 
1. Il corso propedeutico si svolgera' presso Mariscuola Taranto
ed avra' una durata non inferiore a sei mesi.
2. Il personale del ruolo sergenti e volontari di truppa in
servizio permanente vincitore del concorso, ammesso a frequentare il
corso formativo previsto, e' cancellato dai ruoli per assumere la
qualita' di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare
dalla predetta qualita', e' reintegrato nel grado, ferme restando le
dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso
presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Durante la
frequenza del corso, al personale allievo competono, qualora piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
al corso.
3. Gli ammessi al corso dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento e del codice fiscale. Coloro che non si
dovessero presentare presso l'Ente indicato nella lettera di
comunicazione, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i
primi 15 giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono
nella graduatoria di merito relativa a ciascuna categoria.
4. La direzione generale per il personale militare potra'
autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la
presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio corso.
5. Al termine del corso ai frequentatori sara' attribuito un
punteggio in trentesimi, derivante dalla media ponderata del profitto
negli studi e dell'attitudine professionale. I frequentatori che
dovessero risultare insufficienti in attitudine professionale o non
superare in seconda sessione l'esame finale, saranno reintegrati,
ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel
grado e nel ruolo di provenienza di provenienza ed in tal caso la
permanenza presso gli istituti ed i comandi formativi sara'
considerata valida ai fini dell'anzianita' di grado.

                              Art. 13.
 
Immissione in ruolo
 
1. Coloro che supereranno il corso saranno inseriti nel ruolo
marescialli con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina
dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso alimentato dal concorso
esterno conclusosi nell'anno.
2. I candidati immessi nel ruolo marescialli della Marina
militare e delle Capitanerie di porto potranno essere impiegati su
tutto il territorio nazionale e all'estero in base alle esigenze
della Forza armata e del Comando generale del corpo delle Capitanerie
di porto, indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi
all'atto dell'immissione nel ruolo.

                              Art. 14.
 
Posizione amministrativa
 
1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
militare, prevista dal precedente art. 8, potra' essere concessa
dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di
servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di
giorni otto da fruire in un'unica soluzione.
2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo
al suo espletamento.
4. La missione sara' a carico del capitolo 3073 quota MARIUGP.
L'importo liquidato a cura dei competenti organi amministrativi,
dovra' essere comunicato a MARIUGP - 4o Reparto - 1o Ufficio.
5. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la
citata prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati
espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione.
6. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 18 ottobre 2002
 
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Sicurezza
Tenente generale
Simeone

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!