Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. Procedura selettiva, per titoli ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di due
anni, con un'unita' di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, presso il
Centro di eccellenza nella ricerca per lo studio dei meccanismi
molecolari di comunicazione tra cellule: dalla biologia alla clinica
(CEBR).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 27/8/2004
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:04E05126
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/9/2004
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme
sull'autonomia dell'Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
istituisce il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale del comparto Universita'
in vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 19, nonche' il
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto «Universita» per il biennio economico 2000-2001;
Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale e' stato emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico-amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale n. 21 del 31 gennaio 2001 con il
quale e' stato ammesso al cofinanziamento da parte del Ministero il
progetto dell'Universita' degli studi di Genova per la costituzione
di un centro di eccellenza nella ricerca per lo studio dei meccanismi
molecolari di comunicazione tra cellule: dalla biologia alla clinica;
Visto il decreto rettorale n. 54 del 31 dicembre 2001 con il
quale e' stato costituito, presso l'Universita' di Genova, il centro
di eccellenza nella ricerca per lo studio dei meccanismi molecolari
di comunicazione tra cellule: dalla biologia alla clinica (CEBR) ed
e' stato nominato direttore, con compiti di coordinatore scientifico,
il prof. Lorenzo Moretta, professore ordinario, settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, afferente al
Dipartimento di medicina sperimentale;
Visto il verbale del consiglio del centro di eccellenza del
28 giugno 2004, nel quale e' stata deliberata l'assunzione di una
unita' di personale di categoria D, area amministrativa, a tempo
determinato e pieno per la durata di due anni per lo svolgimento
delle seguenti attivita':
supportare lo svolgimento dei progetti di ricerca gia' avviati
e in fase di avvio;
coordinare e monitorare le varie attivita' ai fini di
massimizzare la funzionalita' del centro;
costituire punto di riferimento gestionale per le unita' di
ricerca che operano e sono logisticamente insediate presso il Centro;
svolgere attivita' di raccordo con gli uffici
dell'amministrazione centrale responsabili della gestione contabile;
Vista la dichiarazione contenuta nel suddetto verbale, di
assunzione dell'onere di provvedere alla copertura finanziaria del
contratto di lavoro, mediante trasferimento delle risorse necessarie
dal CEBR al bilancio di Ateneo, anche in caso di inadempimenti e
ritardi nell'erogazione dei finanziamenti;
Vista la richiesta del 13 luglio 2004 del direttore del Centro,
prof. Lorenzo Moretta, individuato come responsabile della
realizzazione dei progetti, di attivazione di una procedura
concorsuale per l'assunzione a tempo determinato dell'unita' di
personale in parola, nella quale vengono illustrati i progetti di
ricerca del Centro, le finalita' di ricerca prefissate per le quali
ha ottenuto il cofinanziamento, e le attivita' di alta formazione e i
rapporti di collaborazione attivati con varie Universita' italiane e
straniere ed enti pubblici e privati, che hanno portato alla stipula
ed al finanziamento di numerosi contratti di durata pluriennale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. E' indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
per la durata di due anni, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del
C.C.N.L., con un'unita' di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per i motivi
indicati in premessa, presso il Centro di eccellenza nella ricerca
per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule:
dalla biologia alla clinica (CEBR).
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall'art. 2 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e'
soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in
carta semplice, su apposito modello - allegato A che fa parte
integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso la
sede dell'amministrazione centrale, via Balbi n. 5, ovvero al
seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato A - fac simile della domanda purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
servizio dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle 15, il venerdi' dalle ore 10 alle 13. Il servizio rilascera'
apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure selettive
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso della laurea ovvero del titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in
base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
i) quanto richiesto dal programma d'esame, di cui al successivo
art. 5, in merito alla conoscenza della lingua straniera.
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
12. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda, una
fotocopia non autenticata di un documento di identita' e, tutti i
titoli che ritiene utili ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le
copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda
possono altresi' essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo B
allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun
titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende
dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo
stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
14. Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali
certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo B allegato).
15. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
16. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
17. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
18. Ai titoli di cui al comma precedente redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
19. Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, debbono essere
allegate alla domanda e corredate da elenco, e possono essere
prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. Per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di
seguito riportato: «Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per
ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari
alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina
grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica».
20. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua
diversa da quella/e prevista/e nelle prove della procedura selettiva
cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme
al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
21. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
22. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
23. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
24. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il
mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipende
dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Titoli valutabili
 
1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, alla valutazione dei
titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un
massimo di punti 9), ulteriore punteggio per attivita' svolte presso
l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3), fino
a un massimo di punti: 12;
b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori, fino a un massimo di punti: 6;
c) altri titoli a giudizio della commissione: specializzazioni
post laurea, compresi master, dottorato ecc., attestati di
qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni,
fino a un massimo di punti: 12.
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto
le prove scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata
dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'Albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una prova scritta ed una prova orale.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
prova scritta: la prova consistera' in domande a risposta
sintetica, da effettuarsi con l'uso dei mezzi informatici, su
argomenti riguardanti:
principali fonti di finanziamento per la ricerca scientifica
sia pubblica che privata; aspetti convenzionali e sistemi di gestione
e rendicontazione di progetti di ricerca; cenni relativi alla
normativa del decreto-legge n. 626/1994 e successive modifiche con
particolare riferimento alla sicurezza nei laboratori di ricerca,
procedure di archiviazione di dati clinici ai fini anche di
elaborazioni statistiche, regolamento del dottorato di ricerca,
regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, regolamento
d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
dell'Universita' degli studi di Genova (www.miur.it,
www.unige.it/ricerca
, www.unige.it/regolamenti);
prova orale: la prova vertera' su argomenti oggetto della prova
scritta, e sullo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova (www.
unige.it/regolamenti
); comprendera' altresi' l'accertamento della
conoscenza approfondita delle lingue inglese e francese.
2. I candidati possono consultare soltanto i testi autorizzati
dalla commissione e i dizionari.
3. Il calendario della prova e' comunicato ai singoli candidati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni
prima dell'inizio della medesima.
4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
5. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la
sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 6.
 
Nomina della commissione esaminatrice Formazione ed approvazione
della graduatoria
 
1. La commissione esaminatrice della procedura selettiva e'
nominata con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.
2. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione
forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi'
suddivisi:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova orale;
30 punti per i titoli.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nelle prove scritte un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.
4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
a) punti conseguiti nella prova scritta;
b) punti conseguiti nella prova orale;
c) punti attribuiti ai titoli.
5. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo
accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all'Albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La
graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
9. Qualora, nel corso di validita' della graduatoria, si
verificasse la necessita' di procedere ad ulteriori assunzioni a
tempo determinato, anche per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui ha avuto origine il presente bando, l'amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
 
1. L'assunzione in servizio del vincitore e' condizionata al
trasferimento delle risorse necessarie dal bilancio dei Centri di
servizio di Ateneo e centri di eccellenza al bilancio dell'Ateneo
nonche' subordinata alle disposizioni legislative in materia di
reclutamento di personale presso le Universita'. Stante le suddette
condizioni l'amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio.
2. Il candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data
stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla
graduatoria. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
5. E' in ogni caso condizione risolutiva del rapporto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l'impossibilita' sopravvenuta da parte
del Centro di perseguire le finalita' per le quali e' stato
costituito, nonche' l'eventuale scadenza della durata del Centro
prevista dall'art. 5 del decreto rettorale n. 54 del 31 dicembre
2001.
6. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
7. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico
previsto per la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto
Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste. Detto trattamento gravera' sui fondi messi
a disposizione dal Centro, cosi' come indicato in premessa.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un
medico militare attestante l'idoneita' fisica. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso e al normale e regolare rendimento
di lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei
mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero
alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi
debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono gestiti dall'Universita' degli studi di
Genova e trattati ai sensi del regolamento in materia approvato con
decreto rettorale n. 194 del 1° luglio 2001.

                              Art. 10.
 
Restituzione della documentazione presentata
 
1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente
l'affissione all'albo dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
2. L'interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi
personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

                              Art. 11.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel regolamento, nonche' le disposizioni
previste dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto Universita' e dalle norme vigente in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
Genova, 5 agosto 2004
Il direttore amministrativo: Bodrato

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