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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi undici
tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei
carabinieri. Anno 2022.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.52 del 1/7/2022
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:22E08264
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:31/7/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre
2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018, con il quale
e' stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022 - 2025 (legge di bilancio 2022);
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 664-bis, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli Ufficiali del
ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti
disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con
riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i
militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli
appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessita' di soddisfare specifiche esigenze
dell'Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale
e agroalimentare mediante l'indizione, per l'anno 2022, di un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di Ufficiali in
servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 153266 del 13 maggio 2022
con la quale il I Reparto Personale dello Stato Maggiore della
difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l'emissione del
bando in questione per l'anno 2022;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una eventuale prova di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre
che, per motivi di economicita' e speditezza dell'azione
amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle
domande presentate, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di
selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione
della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a venti
volte quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di
selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, Reg.ne Succ.
n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi 11 (undici) tenenti in servizio permanente nel ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti:
a) n. 9 (nove) posti, per i cittadini italiani che alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto;
b) n. 2 (due) posti, per i militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati,
Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori,
Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori,
Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell'ultimo
biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e che alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto.
2. Dei 9 (nove) posti a concorso, di cui al precedente comma 1,
lettera a), del presente articolo, 1 (uno) e' riservato al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio. Il posto riservato,
eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei,
sara' devoluto agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) del presente articolo potranno subire modifiche, fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di
merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell'Arma dei
carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo
forestale.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista
data relativa al possesso dei requisiti, dei titoli di merito e dei
titoli di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nel sito internet «www.carabinieri.it»,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i cittadini che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel
successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se appartenenti all'Arma dei carabinieri
ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;
2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle
forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali
di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
3) 50° anno di eta', se militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti,
Appuntati e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori
dell'Arma stessa;
4) 32° anno di eta', se non appartenenti alle precedenti
categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti
alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico
appresso indicate:
scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
scienze e tecnologie alimentari (LM-70);
scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);
scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75);
scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
architettura del paesaggio (LM-03);
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-04);
giurisprudenza (LMG-01);
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
ingegneria civile (LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
ingegneria della sicurezza (LM-26);
ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35);
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
biologia (LM-6);
biotecnologie agrarie (LM-7);
scienze della natura (LM-60);
scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
scienze geofisiche (LM-79).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento
di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla
professione in territorio nazionale sara' sufficiente presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di
presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello
Stato, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare,
a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psicofisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale
(solo se militari in servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo
se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero, in caso di rapporto informativo, un giudizio
equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.
230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni
disciplinari registrate a matricola;
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso formativo biennale sono subordinati al riconoscimento del
possesso:
a) dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e i
requisiti di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino
alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente del ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario munirsi, per tempo, di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS), precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticatosi nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di partecipazione al concorso;
posta elettronica certificata (PEC) da cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve
dichiarare:
a) a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che
la domanda di partecipazione puo' essere presentata solo per una
delle lettere di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se ne e'
in possesso, anche il proprio domicilio digitale. Se cittadino
italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima
residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il
concorrente dovra' segnalare, altresi', all'indirizzo e-mail
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuta condotta incensurabile;
h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna;
i) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso,
all'indirizzo e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a
Ufficiale in servizio permanente;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di Complemento o
Ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio del
corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali
in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare:
1) se Ufficiale di Complemento, la data di fine del servizio
di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se Ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha
maturato l'anno di servizio;
3) se Ufficiale delle Forze di Completamento, i richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato;
n) il Centro documentale (ex Distretto militare) o il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione
territoriale del personale della regione aerea competente per
territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione
in relazione alla residenza;
o) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);
p) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua;
q) l'eventuale possesso di certificazione di conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema
STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages -
CEFR», risultanti da attestato in corso di validita' rilasciato da
«ente certificatore» riconosciuto dal Ministero dell'istruzione in
corso di validita';
r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 9;
s) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle
previste al precedente art. 2, comma 1., lettera d), la durata legale
del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso cui e'
stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento
e il voto riportato;
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. Altresi',
per il candidato gia' abilitato alla professione in territorio
nazionale sara' sufficiente presentare un'autocertificazione di
iscrizione all'Albo nazionale professionale.
t) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione,
l'universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
u) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
v) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 6;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
x) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, al regolamento (UE) 2016/679 del garante per la
protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione
di una nuova che dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La
predetta documentazione potra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui al
successivo art. 8, salvo eventuali successive modifiche della
procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di
notifica per tutti i concorrenti, sul sito www.carabinieri.it
nell'area
dedicata al concorso.
11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' sottoscritte e inviate
nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi,
risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. Copia delle
domande di partecipazione regolarmente presentate dai militari in
servizio dovranno essere consegnate al Comando di appartenenza per le
finalita' di cui al successivo comma 14.
12. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
13. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto
l'accertata natura mendace delle dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
14. Il concorrente, se militare in servizio, dovra' consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 4.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Reparti/Enti/Comandi, cui sono in forza i concorrenti, alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dovranno inoltrare al rispettivo Comando
di Corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate
dagli interessati;
b) documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o
rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di
documentazione caratteristica per «partecipazione al concorso, per
titoli ed esami, per la nomina a Tenente in servizio permanente nel
ruolo Forestale»;
c) foglio matricolare.
I Comandi di Corpo, all'atto della ricezione di copia della
domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2,
comma 1, comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento
eventuali candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale
tempestiva esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui al
successivo art. 7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del
mancato svolgimento della stessa con le modalita' di cui al citato
art. 7, comma 2.
Per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri la
trasmissione di detta documentazione potra' avvenire avvalendosi
dell'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni).
Per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze
armate/Corpi armati dello Stato, la trasmissione della medesima
documentazione potra' avvenire attraverso l'invio tramite posta
certificata all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero
spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119 - CAP 00191 Roma oppure a
mezzo corriere.
2. Per i concorrenti attualmente in congedo che nella domanda di
partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio
militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1
sara' acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio
concorsi e contenzioso.

                               Art. 5 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psicofisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione pubblica.
2. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno assenti
al momento dell'inizio delle prove e accertamenti, di cui al
precedente comma 1, saranno considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6.
3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al precedente comma 1 del presente articolo; per contro,
provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che
dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede
di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
4. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 -
dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi
dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,
sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure
del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte
saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente
bando e secondo le modalita' che saranno eventualmente indicate con
apposita determinazione dirigenziale.

                               Art. 6 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di
preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di
merito, per le prove orali per la prova facoltativa di lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito
con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione puo' essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche
ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.) presidente;
b) due o piu' Ufficiali medici, in servizio presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.);
b) Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e
Ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del
presente articolo, possono avvalersi per la parte di rispettiva
competenza del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma dei
carabinieri e della collaborazione di personale specialistico,
tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.

                               Art. 7 

Eventuale prova di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso a un'eventuale prova di preselezione.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le
modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di
svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante
avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun
candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova
nel precitato sito.
3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara'
data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova di
preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sara'
ritenuto opportuno effettuarla.
4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione pubblica, della ricevuta attestante
la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di
partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a inchiostro
indelebile nero. Se la prova verra' svolta in piu' di una sessione
non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabato e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni.
5. Argomenti, modalita' di svolgimento e calcolo del punteggio
della prova sono riportati nell'Allegato «A», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. La prova si svolgera' secondo le specifiche norme tecniche
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento in applicazione dell'art. 2, comma 1,
lettera g) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
citato nelle premesse e, per quanto applicabili, secondo gli articoli
13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
7. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della
prova la commissione formera', sulla scorta di quanto disposto al
precedente art. 1 comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie
provvisorie, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi
alle prove scritte di cui al successivo art. 8.
8. Saranno ammessi alle prove scritte, nell'ordine della
graduatoria provvisoria, di cui sopra:
n. 180, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a);
n. 40, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b).
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che
nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
9. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
precedente comma 8, saranno resi noti agli interessati a partire dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nel sito web «www.carabinieri.it», ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935.
10. Ciascun candidato potra' formulare, entro i 3 giorni
successivi a quello di pubblicazione del questionario
somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio
modulo di risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it
dedicata
al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti
della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione
esaminatrice.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. I concorrenti che avranno superato la prova di preselezione
(qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali non sara' comunicata
l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia
avuto luogo) dovranno sostenere due prove scritte, una di cultura
generale, l'altra, vertente su argomenti, riportati nell'Allegato «A»
che costituisce parte integrante del presente decreto inerenti le
funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, in materia di tutela
forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse.
2. La presentazione dei candidati a tali prove dovra' avvenire
secondo le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la
sede di svolgimento che saranno rese note ai concorrenti mediante
avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle
prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
9, ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso
(qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti
a presentarsi, per sostenere le prove scritte, portando al seguito un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica, una penna a
sfera a inchiostro indelebile nero, nonche' (qualora la prova di
preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la
presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di
partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09.30 non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra'
effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito bagagli, dizionari, appunti, carta per
scrivere, pubblicazioni varie e qualsiasi tipo di strumento
elettronico.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la
consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice.
5. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.
6. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di
merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici
e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi
noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui al successivo
art. 9, comma 1.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e
attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalita'
e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento,
che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel
sito web www.carabinieri.it e, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo,
all'atto della presentazione per l'effettuazione della prima prova
scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno
consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
quanto gia' indicato nella domanda di partecipazione. Con le stesse
modalita' potranno essere consegnate le pubblicazioni
tecnico-scientifiche. Al fine di favorire l'opera di catalogazione e
valutazione da parte della commissione esaminatrice, la
documentazione probatoria e/o le pubblicazioni dovranno essere
consegnate in separati raccoglitori e riepilogate in un apposito
elenco. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita'
indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data
medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa
ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di
servizio e professionali nonche' quelli relativi alle certificazioni
di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo di
10 punti cosi' ripartiti:
a. titoli di servizio:
1) servizio prestato presso Enti/Reparti specializzati nella
tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell'Arma dei
carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5
punti;
2) servizio prestato nell'Arma dei carabinieri diverso da
quello di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti;
3) servizio militare, con esclusione del periodo di leva
obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino a 1 punto;
b. titoli di studio e professionali:
1) voto della laurea magistrale richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a 3 punti;
2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca
e altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline
agrarie e forestali e della biodiversita': fino a 3 punti;
3) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e
riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e
contributi nelle materie elencate all'allegato A, punto 3 «seconda
prova scritta», con esclusione delle tesi di laurea, di
specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto.
4) abilitazione all'esercizio della professione, afferente ad
uno dei titoli di studio richiesti come requisito di partecipazione:
0,5 punti.
Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e
contributi prodotte in collaborazione, la valutabilita' della
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare
l'apporto dei singoli autori.
c. certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG
NATO, in corso di validita':
per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
2) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo secondo il livello di conoscenza
correlato al «Common European frame work of Reference for languages -
CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti dal
Ministero dell'istruzione:
per le lingue inglese e francese fino ad un massimo di 2,00
cosi' ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi'
ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli
sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di
certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio
solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei a entrambe le prove scritte. A
tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito
della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera m).

                               Art. 10 

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e le indicazioni
circa la data e l'orario, che saranno rese note ai concorrenti
mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1.
2. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e per i
candidati affetti da patologie/lesioni che ne impediscono o limitino
gravemente la mobilita'. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto
giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
concorsuale per la prima ipotesi, sanitaria, rilasciata da struttura
pubblica o privata accreditata con il SSN, per la seconda ipotesi. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte sulla scorta
delle disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con
provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia),
muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre
all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del
documento) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica rilasciato per una delle discipline sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso). Il certificato medico sportivo
in parola, presentato dal candidato, dovra' essere obbligatoriamente
«in corso di validita'» (e tale documento comunque deve avere
validita' annuale). La mancata presentazione ovvero la constatata
irregolarita' di detto referto di tale certificato comportera'
l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in
quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento, entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel
computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per lo svolgimento in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 11. La mancata presentazione o validita'
di detto referto comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal
concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte alle prove di efficienza fisica e agli
accertamenti psicofisici e attitudinali ai sensi della normativa
vigente, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di
temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere
revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere la
prova orale e quella facoltativa di lingua straniera
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione,
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di una sola delle prove,
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal
concorso.
6. Il superamento di tutte le prove determinera' il giudizio di
idoneita' con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale
secondo le modalita' indicate nella tabella riportata nel citato
Allegato «B».

                               Art. 11 

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell'Arma dei
carabinieri.
2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata, sulla
scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, nonche' secondo le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1°
settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
L'accertamento dell'idoneita' sara' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto
previsto nel precedente art. 10, comma 2 per i concorrenti che non
siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti,
dei certificati e referti di cui al comma 4 del presente articolo in
ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da
parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il
SSN in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione
in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo
antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
psicofisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti
documenti, in originale o in copia con originale in visione,
rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato
«C», che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli
interessati, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante lo stato di salute;
d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni
antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e'
da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art.
10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN (in
quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento);
e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse
e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio);
f) elettrocardiogramma refertato;
g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
h) esami ematochimici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatinemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) esame delle urine standard e del sedimento.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il SSN. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La
mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami
strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quello di cui alla
lettera a) del presente comma, comportera' l'esclusione dagli
accertamenti psicofisici e, quindi, dal concorso.
5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)
disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli
accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica;
e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle
prove somministrate in aula);
f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul
medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa). I candidati dovranno rilasciare la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) visita ginecologica;
j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico -
legale.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente
decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
10, comma 3.
7. Gli accertamenti psicofisici verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei
carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di idoneita' psicofisica;
b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche
(PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3.
La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell'enzima
G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale (AV),
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;
c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei
militari in servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita'
al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata
la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello
indicato al precedente comma 7, lettera b);
c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse;
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla
frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente
del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
La commissione per gli accertamenti psicofisici giudichera'
altresi' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi e o altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando
di concorso. Il regolamento e le norme tecniche discendenti saranno
pubblicate sul sito www.carabinieri.it
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la
prevista idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
psicofisici, che sara' comunicato per iscritto a ciascun concorrente,
e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.

                               Art. 12 

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli
accertamenti attitudinali, svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1°
settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi utili ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulle
capacita' di ragionamento, il carattere, la struttura personologica
del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico
percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e delle prove citate, hanno una valenza anche ai fini degli
accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di
riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella
«relazione psicologica» i cui esiti, vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma 5, composta
da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente,
valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un
ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi
di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o inidoneita' in
merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal profilo,
alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
all'assunzione delle discendenti responsabilita' e, in una
prospettiva piu' immediata, alla capacita' di rimodulare il proprio
assetto comportamentale in funzione di un proficuo adattamento al
particolare contesto scolastico-addestrativo.
3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto
previsto nel precedente art. 10, comma 2.
4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto
agli interessati e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui al precedente art.
10, comma 3.

                               Art. 13 

Prove orali

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico - professionale.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati
nel citato Allegato «A», saranno resi noti, mediante avviso
consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto
previsto nel precedente art. 10, comma 2.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato il voto minimo di almeno 18/30.

                               Art. 14 

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 4 e che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una
soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati
dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con
le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2.
2. Detta prova sara' effettuata con le modalita' indicate al
punto 5 dell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del
presente decreto, e si precisa che non saranno ammesse nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

                               Art. 15 

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in relazione ai posti a concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b). Dette graduatorie saranno formate
secondo l'ordine dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente,
calcolato sommando:
a) il voto riportato nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di
merito;
c) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di
efficienza fisica;
d) il voto riportato nella prova orale;
e) l'eventuale punteggio riportato nella prova facoltativa di
lingua straniera.
2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti
alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A
parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto
sara' pubblicato, nel sito web «www.difesa.it».
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3 saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.

                               Art. 16 

Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio
permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri -.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato:
a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del corso formativo di cui al successivo
comma 4, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni
momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste
dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro
della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita' di
cui al successivo comma 11, del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere
servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737-bis, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di
durata non inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola Ufficiali
dell'Arma - via Aurelia n. 511 - Roma - per la frequenza del corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione pubblica e della tessera sanitaria.
6. All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio
del corso stesso, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento
volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il
reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il referto analitico
attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD) rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai
corsi da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il
SSN, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione
in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento. Gli Ufficiali riconosciuti affetti da carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione
conforme al modello riportato nell'allegato E. Inoltre, saranno
sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale,
secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di
protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali
al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16
maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima
dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i
vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di
inidoneita' al servizio militare.
8. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del
predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai
sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. I candidati nominati vincitori sono obbligati a presentarsi il
giorno di prevista convocazione. Qualora gli stessi, per cause di
forza maggiore, non possano ottemperare tempestivamente alla
convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista
presentazione, alla Scuola Ufficiali dell'Arma - via Aurelia n. 511 -
Roma - (scufrepcorsi@carabinieri.it) e al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri che, riconosciuta
la validita' della motivazione prospettata, potra' concedere al
candidato un differimento dalla data di presentazione, che in nessun
caso, potra' essere superiore ai quindici giorni dall'inizio del
corso formativo. Il provvedimento di differimento dovra' essere
inviato al candidato e per conoscenza anche alla Direzione generale
per il personale militare.
I candidati qualora non facciano pervenire, entro 48
(quarantotto) ore comunicazioni al riguardo saranno considerati
rinunciatari e non saranno ammessi al corso formativo.
10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per
rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
11. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base al punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso.
12. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
13. Agli Ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.

                               Art. 17 

Accertamento dei requisiti

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1 ai fini dell'accertamento dei
requisiti di cui al precedente art. 2, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, all'uopo delegato
dalla Direzione generale per il personale militare, provvedera' a
chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del
concorso, nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 18 

Esclusioni.

1. L'Amministrazione della difesa potra' escludere in ogni
momento dal concorso qualsiasi concorrente che non si atterra'
durante lo svolgimento delle prove scritte agli adempimenti previsti
dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, che non sara' ritenuto in possesso dei
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al presente
decreto e stabiliti dal precedente art. 2, nonche' escludere i
medesimi dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato durante il corso stesso.
2. L'Amministrazione della difesa puo', inoltre, con
provvedimento motivato, dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo la nomina.

                               Art. 19 

Spese di viaggio. Licenza.

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 20 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il Titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, Titolare del trattamento.

                               Art. 21 

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it»,
preferibilmente secondo il modello in allegato F.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 15 giugno 2022

Il direttore generale: Vittiglio

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