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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per esami, per l'ammissione di quarantanove allievi
al primo anno del 184o corso dell'Accademia militare di Modena.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.4 del 15/1/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E00268
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/2/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente
l'ordinamento degli Istituti militari;
Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme
sull'ammissione all'Accademia militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, in particolare l'art. 20, comma
3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per
l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella
misura massima del 30% dei posti disponibili;
Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione della
disposizione sopracitata, due distinti concorsi per l'ammissione di
243 allievi al primo anno del 184o corso dell'Accademia militare di
Modena, uno per 49 posti, d'ora in avanti identificato come concorso
"interno", riservato ai sergenti in servizio permanente, ai volontari
in servizio permanente ed a quelli in ferma breve con almeno dodici
mesi di servizio, uno per 194 posti, d'ora in avanti identificato
come concorso "pubblico", per concorrenti diversi da quelli
appartenenti alle precitate categorie, sempreche' in possesso dei
requisiti prescritti dal relativo bando di concorso;
Ravvisata comunque l'opportunita' di prevedere che i posti
eventualmente non ricoperti nel concorso "interno" indetto con il
presente decreto, possano essere portati in aumento a quelli
disponibili nel concorso "pubblico";
Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso "interno" alle
prove concorsuali successive a quella di selezione culturale venga
ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei
ruoli normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2002 il
reclutamento del personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere al primo anno del 184o
corso dell'Accademia militare di Modena nell'anno accademico
2002/2003;
Considerato che, nel rispetto di detta aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari
dell'Accademia militare e' opportuno prevedere che tra i concorrenti
da ammettere alle prove concorsuali successive a quella di selezione
culturale nel numero di volta in volta indicato nel presente decreto
quelli di sesso femminile non superino detta percentuale;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della
sicurezza";
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente
approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
applicazione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso "interno", per esami, per l'ammissione
di 49 allievi al primo anno del 184 corso dell'Accademia militare di
Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
31 posti per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
4 posti per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
4 posti per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
6 posti per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
4 posti per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i
motivi indicati nelle premesse al personale militare sia di sesso
maschile che di sesso femminile in servizio in qualita' di sergente,
di volontario in servizio permanente o di volontario in ferma breve,
quest'ultimo con servizio di durata pari o superiore a dodici mesi
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
indicato al successivo art. 4, comma 1. Pertanto, le disposizioni del
presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite al predetto personale di entrambi i sessi.
3. Il reclutamento di personale femminile, comunque, non potra'
superare l'aliquota percentuale del 20 % dei posti messi a concorso
indicata nel decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle
premesse. Pertanto, i posti disponibili per detto personale,
calcolati per ciascun corso in base alla suddetta aliquota
percentuale, sono 10, cosi' ripartiti:
6 posti per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
1 posto per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito;
1 posto per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
1 posto per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
1 posto per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Pertanto, in nessun caso personale militare di sesso femminile
potra' essere ammesso al primo anno del 184o corso in numero
superiore a quello sopra indicato, anche se collocato in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11.
4. I militari cui e' riservato il concorso potranno indicare
nella domanda di partecipazione solo l'ordine di preferita
assegnazione ai citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di
preferenza verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di
indicazione dei cinque corsi di cui al precedente comma 1 del
presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi sara' stabilita,
come indicato nel successivo art. 11, comma 6, all'atto del
completamento delle attivita' di ammissione alla frequenza del primo
anno del 184o corso.
5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui sara' resa
pubblica la graduatoria di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno
successivo, biennale, di laurea specialistica in scienze strategiche
- negli indirizzi tecnico, politico-organizzativo o amministrativo;
gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale,
di laurea specialistica in ingegneria, negli indirizzi stabiliti
dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
gli ammessi al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno un corso di studi universitari finalizzato al
conseguimento della laurea specialistica in Medicina e chirurgia.
L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
Inoltre:
i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
8. Nel concorso di cui al precedente comma 1, il numero dei posti
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
relativa graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o
Corpo.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
I concorrenti devono:
a) essere sergenti, volontari in servizio permanente o
volontari in ferma breve dell'Esercito, questi ultimi con non meno di
dodici mesi di servizio alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al
successivo art. 3, comma 1, del presente decreto;
b) non aver superato alla data del 31 ottobre 2002:
il ventiduesimo anno di eta' se di sesso maschile, cioe'
essere nati non prima del 31 ottobre 1980;
il venticinquesimo anno di eta' se di sesso femminile, cioe'
essere nati non prima del 31 ottobre 1977.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni;
c) essere cittadini italiani;
d) essere celibi/nubili ovvero vedovi/vedove, anche se con
figli a carico. Tale requisito non e' richiesto ai militari delle
predette categorie con piu' di tre anni di servizio;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
g) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2001/2002 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1, della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dal successivo art. 6.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487, 9 maggio 1994, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e g), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 3. I requisiti medesimi devono
essere mantenuti fino alla ammissione in Accademia e per tutta la
durata dell'iter formativo.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
firmata per esteso dal militare. La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso;
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, al comando del reparto/ente di appartenenza. Detto comando,
dopo aver apposto sulla domanda il visto di avvenuta presentazione,
provvedera' a trasmettere al Ministero della difesa direzione
generale per il personale militare 1o Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 1a sezione presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti 2 - 06034
Foligno, a mezzo fax (n. 0742/342208) immediatamente l'elenco
nominativo dei militari alle loro dipendenze che abbiano presentato
la domanda e, improrogabilmente, entro il terzo giorno dalla data di
presentazione, a mezzo posta o corriere, le domande di partecipazione
al concorso in originale, custodendone una copia.
I militari impiegati all'estero, che abbiano titolo a partecipare
al concorso di cui al precedente art. 1, del presente decreto,
dovranno presentare, entro il termine sopra indicato, la domanda al
comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione, custodendone una copia.
In tutti i casi per la data di presentazione fara' fede la data
di assunzione a protocollo della domanda da parte del comando del
reparto/ente ricevente.
2. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al
precedente art. 1 del presente decreto, contrassegnando con
numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda di cui al gia' citato Allegato "A";
c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico, impegnandosi a comunicare
tempestivamente a mezzo telegramma ogni variazione dello stesso al
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare I
reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a sezione presso il
centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno.
L'amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore;
e) la propria posizione militare, con data di inizio del
servizio, grado, denominazione ed indirizzo del reparto/ente presso
il quale presta servizio. Le comunicazioni inerenti al concorso
saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla
precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del
comando di appartenenza. In tal caso quest'ultimo dovra' esserne
comunque informato a cura del militare;
f) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2001/2002.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Ministero della difesa direzione generale per il
personale militare I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali -
1a sezione - presso il centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno - l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
g) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444, del codice di procedura penale, di non aver
in corso procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa Direzione generale per il personale militare I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 1a sezione presso il centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto dell'ammissione in
Accademia;
j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato F, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
k) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi della legge n. 675/1996;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
accertamento attitudinale;
prova orale di matematica;
prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti all'atto della formazione delle
graduatorie di ammissione al corso di cui al successivo art. 14,
comma 1, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in
tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
 
Prova di selezione culturale
 
1. La prova di selezione culturale avra' luogo, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a) presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, viale
Mezzetti n. 2 - Foligno, secondo il seguente calendario:
4 marzo 2002, ore 14,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "ABA" e "IZZ";
5 marzo 2002, ore 14,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "JAA" e "ZUZ".
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
Il giorno 18 marzo 2002, alle ore 14,30, potra' aver luogo una
eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non avessero
potuto presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di
carattere operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal
comandante di Corpo alla Direzione generale per il personale militare
I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 1a sezione presso
il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno a mezzo fax (n. 0742/342208).
2. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella
somministrazione di almeno cento quesiti a risposta multipla,
predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno,
inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il
completamento di frasi, la grammatica, la sintassi, sinonimi e
contrari e deduzioni logiche.
3. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i
concorrenti si dovranno presentare alle ore 13,30 dell'orario
ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, ultimo
capoverso, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso.
4. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
19 febbraio 2002, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 19 febbraio 2002 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
5. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova di selezione
culturale, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero e di
documento d'identita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,
in corso di validita'.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato G, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
7. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente e' pari a 30 punti. Sulla base dei punteggi conseguiti
dai concorrenti la Commissione di cui al successivo art. 10, comma 1,
lettera a), provvedera' a formare la graduatoria per individuare i
concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il
punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 7 ed 11.
8. Notizie circa l'esito della prova di selezione culturale
potranno essere richieste, non prima del giorno 24 marzo 2002, al
Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare
ufficio relazioni con il pubblico (tel. 06/4735.5941). Ciascun
concorrente potra' avere inoltre notizia dell'esito della prova da
lui sostenuta consultando, a partire dalla data suindicata, il sito
internet "www.perso mil.difesa.it".

                               Art. 6.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Saranno ammessi all'accertamento attitudinale, finalizzato a
valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche, i primi 294
concorrenti della graduatoria di cui al precedente art. 5, comma 7.
Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato quelli di sesso
femminile non potranno superare la percentuale del 20% fissata nel
decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle premesse.
Pertanto, in nessun caso potranno essere ammessi all'accertamento
attitudinale piu' di 59 concorrenti di sesso femminile.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella
graduatoria di merito.
2. Detto accertamento, che avra' luogo presso Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, verra' condotto,
secondo le direttive tecniche emanate dall'Agenzia di selezione e
reclutamento dello Stato maggiore dell'Esercito, dalla commissione
indicata nel successivo art. 10, comma 1, lettera b).
La convocazione a detta prova sara' data a mezzo lettera
raccomandata o telegramma tramite il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
3. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro,
dovranno esibire:
una attestazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo
il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, concernente il superamento delle prove di
efficienza operativa previste dalla circolare SME ufficio D.A.R.
n. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
una certificazione medica, redatta dal dirigente del servizio
sanitario del reparto/ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di Corpo, secondo il modello in allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto, attestante il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato.
La mancata presentazione anche di una sola delle predette
attestazioni/certificazioni determinera' l'esclusione del concorrente
dal concorso.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
5. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo di 3 punti, che sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 7 ed 11.
6. I concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal
concorso.

                               Art. 7.
 
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento di cui al
precedente art. 6, saranno iscritti, a cura della commissione di cui
al successivo art. 10, comma 1, lettera a), in una graduatoria
formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di
selezione culturale e nell'accertamento attitudinale.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al
precedente comma 1 saranno convocati alla prova orale, che avra'
luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno, i primi 147. Dei concorrenti nel numero
massimo sopra indicato quelli di sesso femminile non potranno
superare la percentuale del 20% fissata nel decreto ministeriale
6 settembre 2001, citato nelle premesse. Pertanto, in nessun caso
potranno essere ammessi alla prova orale piu' di 29 concorrenti di
sesso femminile.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a
parita' di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia' citato
allegato F al presente decreto.
5. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato G al presente
decreto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova a mezzo fax alla direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 1a Sezione presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742/342208), sara' valutato
ai fini dell'eventuale riconvocazione.
7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato G al presente decreto.
9. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo art. 11:
da 0/30i a 17,999/30i = 0;
da 18/30i a 20,999/30i = 0,50;
da 21/30i a 23,999/30i = 1,00;
da 24/30i a 26,999/30i = ,75;
da 27/30i a 30/30i = 2,00.

                               Art. 8.
 
Documenti
 
1. All'atto della presentazione presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti
all'accertamento attitudinale, i concorrenti dovranno esibire le
certificazioni indicate nel precedente art. 6, comma 3.
2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in accademia
militare i vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti
documenti:
fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
scheda o libretto sanitario.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
Infine, a seconda del proprio stato, dovranno rilasciare, una
delle seguenti dichiarazioni:
se sergenti o volontari in servizio permanente: dichiarazione
(modello in allegato D) di rinuncia al grado rivestito, necessaria
per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, rispettivamente, ai
sensi dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e
dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, ovvero
dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve: dichiarazione (modello in allegato
E) di rinuncia al grado rivestito e contestuale richiesta di
proscioglimento dalla ferma volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
allievi, qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in servizio
permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di
provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno:
sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno accademico
2002/2003 presso alcuna Universita'.

                               Art. 9.
 
Spese di viaggio
 
1. I concorrenti fruiranno del certificato di viaggio
limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno le prove previste dal precedente art. 4
del presente decreto e per il rientro in sede.

                              Art. 10.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
la commissione esaminatrice per la prova di selezione
culturale, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
la commissione per l'accertamento attitudinale;
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
un docente di materie letterarie, membro;
due docenti di matematica, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
"C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto a
voto.
3. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia clinica che abbia seguito apposito corso di formazione in
tecniche di indagine psicodiagnostica;
un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, laureato in psicologia.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado, ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno.

                              Art. 11.
 
Graduatorie finali di ammissione ai corsi
 
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' al
termine della prova orale di cui al precedente art. 7 saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 10,
comma 1, lettera a), nella graduatoria generale di merito di
ammissione al 184o corso.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nell'accertamento attitudinale, nella prova orale di
matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nella
prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. A parita' di merito, nella graduatoria si terra' conto dei
titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso indicati nel gia' citato allegato F al
presente decreto.
4. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito ne
saranno ammessi alla frequenza del 184o corso i primi 49, di cui non
piu' di 10 di sesso femminile.
5. Successivamente, potra' conseguire l'ammissione al predetto
corso, secondo l'ordine della graduatoria e ferma restando la
limitazione indicata nel precedente comma 4 per i concorrenti di
sesso femminile, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti
all'appello del primo giorno che saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei
giorni di frequenza.
6. Completata la fase di ammissione al corso, come precisato nel
precedente comma 5, non potendosi piu' procedere all'ammissione di
ulteriori concorrenti idonei, la Commissione esaminatrice provvedera'
a ripartire gli allievi tra i corsi di cui all'art. 1 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata
graduatoria e dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella
domanda di partecipazione al concorso. Detti allievi saranno cosi'
ripartiti:
31 per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, di cui non piu' di 6 di sesso
femminile;
4 posti per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
di cui non piu' di 1 di sesso femminile;
4 posti per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di
cui non piu' di 1 di sesso femminile;
6 posti per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito di cui
non piu' di 1 di sesso femminile;
4 posti per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito di cui non piu' di 1 di sesso femminile.
Stante l'autonomia delle graduatorie formate per ciascun corso,
non sara' consentito il transito di un allievo a corso diverso da
quello al quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non
accetti la suddetta assegnazione sara' considerato rinunciatario
all'ammissione al corso e rinviato dall'Istituto.
7. Completata la fase di assegnazione ai corsi come indicato nel
precedente comma 6, i posti che in uno o piu' dei corsi dovessero
rimanere non ricoperti per qualsiasi motivo verranno portati in
aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso
"pubblico".
8. Le graduatorie generali di merito formate dalla commissione
esaminatrice, trasmesse dal Comando dell'Accademia militare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare, saranno approvate con decreto dirigenziale.
9. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso per il Corpo
degli ingegneri dell'Esercito saranno ripartiti, in base alla
graduatoria di merito del concorso, negli indirizzi stabiliti dallo
Stato maggiore dell'Esercito secondo le esigenze della Forza armata.
Il concorrente che non accetti la suddetta assegnazione sara'
considerato rinunciatario al corso e rinviato dall'Istituto.

                              Art. 12.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande
di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
4. All'atto dell'ammissione in Accademia i vincitori del concorso
saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di verificarne
il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. Gli allievi di
sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza (mediante analisi sulle urine).

                              Art. 13.
 
Esclusione dal concorso
 
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che
non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso all'Accademia militare.

                              Art. 14.
 
Vincoli di servizio - disposizioni varie
 
1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di
allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e
dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come
militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto.
2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti
che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto
della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come
prescritto dal successivo art. 16.

                              Art. 15.
 
Trattamento economico degli allievi
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dal ruolo dei sergenti e dai
volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
compete un assegno personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a
progressione di carriera.

                              Art. 16.
 
Nomina a sottotenente
 
1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, del Corpo
sanitario dell'Esercito e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito
saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza,
sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare
corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale.
2. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione
assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno e successivamente trasferiti al Comando
dell'Accademia militare per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2002
Il Ten. Gen.: Simeone

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