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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 92 (novantadue)
guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
della Marina militare - Anno 2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 3/12/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E09540
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la definizione delle corrispondenze tra corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
speciali della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3,
comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in
particolare l'art. 22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
delle legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che possono conseguire la nomina a
guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
della Marina;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2003 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
effettivo dei ruoli speciali della Marina:
a) concorso a trentuno posti nel Corpo di Stato Maggiore, di
cui sedici riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
b) concorso a diciotto posti nel Corpo del genio navale, di cui
nove riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
c) concorso a dodici posti nel Corpo delle armi navali, di cui
sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
d) concorso a due posti nel Corpo sanitario militare marittimo,
di cui uno riservato ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
e) concorso a dodici posti nel Corpo di commissariato militare
marittimo, di cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
f) concorso a diciassette posti nel Corpo delle capitanerie di
porto, di cui nove riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, i
posti riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli
eventualmente non ricoperti per insufficienza di sottufficiali idonei
verranno devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2003.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, possono partecipare:
a) per il corpo di appartenenza:
ufficiali di complemento della Marina che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 3 stiano prestando servizio di prima nomina;
ufficiali di complemento della Marina che alla predetta data
risultino vincolati alla ferma biennale non rinnovabile di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero in congedo
dopo aver prestato servizio in detta ferma per tutta o parte della
durata prevista. Tali ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento
al grado superiore, non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita';
b) sottufficiali inquadrati alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3 nel
ruolo dei marescialli della Marina, appartenenti ad una delle
categorie e delle specialita' previste nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi;
c) per il solo corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita',
il personale di sesso maschile o femminile giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente dei ruoli normali della Marina che, qualora in
servizio, non abbia riportato un giudizio di non idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno.
Tuttavia, il personale di sesso femminile potra' conseguire la
nomina a guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale nel
corpo per il quale abbia concorso trovandosi nelle predette
condizioni entro i limiti numerici appresso indicati per ciascun
concorso, calcolati ai sensi del decreto ministeriale 4 luglio 2002,
citato nelle premesse:
sei nel concorso per il Corpo di Stato Maggiore, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
quattro nel concorso per il Corpo del genio navale, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
due nel concorso per il Corpo delle armi navali, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c);
uno nel concorso per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d);
quattro nel concorso per il Corpo di commissariato militare
marittimo, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e);
cinque nel concorso per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f);
d) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare.
2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il 40esimo anno di eta', se appartenenti
alla categoria dei marescialli di cui al precedente comma 1,
lettera b), il 32esimo anno di eta', se appartenenti alle altre
categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi di
loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
3. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo
art. 8.
4. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
5. I requisiti di cui ai precedenti comma 2, lettere a), c), d)
ed e), comma 3 e comma 4, dovranno essere inoltre mantenuti fino
all'atto del conferimento della nomina e per tutta la durata del
corso applicativo.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione - Doveri dei reparti/enti
1. Le domande di partecipazione, redatte dai concorrenti in
conformita' all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, devono essere spedite al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - Casella postale 353 -
00187 Roma centro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Il personale in servizio puo', in alternativa alla spedizione
della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (come
indicato al precedente comma 1), presentare la stessa nel termine
sopraindicato al comando del reparto/ente di appartenenza. Questo
dovra' apporre in calce alla domanda il visto e la data di
presentazione della medesima e dovra' provvedere a trasmetterla al
suindicato indirizzo improrogabilmente entro il terzo giorno dalla
data di presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del
comando ricevente.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, corpo/categoria/specialita/corso di appartenenza,
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, di indicare
anche un recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati deve essere segnalata nel modo
piu' celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
2a sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, ovvero via fax
al numero 06/4827347.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice penale. In caso contrario dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione -
Casella postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo;
f) titolo di studio conseguito con relativo voto, tra quelli di
cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c);
g) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7;
h) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'allegato D che costituisce parte integrante del presente
decreto;
i) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il corpo di appartenenza;
j) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 12.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Le domande non redatte in conformita' a quanto indicato dal
presente decreto non saranno prese in considerazione.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente, comma 3, lettere f), g) ed h), anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
7. Il personale in servizio, qualora intenda spedire la domanda
di partecipazione al concorso con raccomandata con avviso di
ricevimento dovra' in ogni caso fare apporre sulla medesima il visto
del comando del reparto/ente di appartenenza.
8. Detto comando, preso atto della domanda di partecipazione al
concorso del dipendente, dovra' compilare una dettagliata nota
informativa sul concorrente utilizzando una "Scheda valutativa - mod.
B" senza numero, compilata in ogni sua parte anche se non sono
trascorsi i termini minimi per la compilazione previsti per tale
scheda, senza qualifica finale, redatta per "Partecipazione al
concorso ruoli speciali della Marina - anno 2003".
Tale documento valutativo, compilato alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, dovra' pervenire, a cura
del predetto comando, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali - 2a sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui sopra.
La mancata ricezione di detta documentazione nei termini
sopraindicati potra' determinare l'esclusione del concorrente dal
concorso.

                               Art. 4.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo
art. 11, comma 2 (entro il 15 luglio 2003), dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.

                               Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per le prove orali e per la formazione della graduatoria
generale di merito, distinta per ciascun corpo;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
tutti i corpi;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti i corpi;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i corpi.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre
anni, di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno
appartenente allo stesso corpo per il quale viene indetto il
concorso, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale C, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del
corpo sanitario militare marittimo, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di
cui al precedente comma 4.

                               Art. 6.
Prove scritte
Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 le prove
scritte consisteranno in:
a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6
ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politicogeografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti
previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati
nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di
Livorno - Viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
a) per il concorso a trentuno posti di guardiamarina in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di Stato
Maggiore, nei giorni 11 e 12 febbraio 2003, con inizio non prima
delle ore 8;
b) per il concorso a diciotto posti di guardiamarina in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo del genio
navale, nei giorni 13 e 14 febbraio 2003, con inizio non prima delle
ore 8;
c) per il concorso a dodici posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle armi navali,
nei giorni 18 e 19 febbraio 2003, con inizio non prima delle ore 8;
d) per il concorso a due posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo, nei giorni 11 e 12 febbraio 2003, con inizio non prima
delle ore 8;
e) per il concorso a dodici posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di commissariato
militare marittimo, nei giorni 18 e 19 febbraio 2003, con inizio non
prima delle ore 8;
f) per il concorso a diciasette posti di guardiamarina in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto, nei giorni 13 e 14 febbraio 2003, con inizio
non prima delle ore 8.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 28 gennaio 2003. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
del 28 gennaio 2003 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede,
entro le ore 7,30 dei giorni prescritti, muniti di copia della
domanda di partecipazione al concorso ovvero della ricevuta della
raccomandata con cui e' stata spedita la medesima, nonche' di carta
di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Essi dovranno portare una penna ad inchiostro indelebile nero o
blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
Per la prova di cultura tecnico-professionale ciascuna traccia
dovra' contenere almeno tre domande per ogni materia d'esame.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
6. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma -
tel. 0647355941/3445/3444

                               Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio: massimo punti 4 (quattro).
La commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite
nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti informativi relativi all'ultimo triennio di servizio,
rapportando il voto corrispondente al giudizio al periodo di
valutazione e tenendo conto dei seguenti valori:
1) nella media, punti 0;
2) superiore alla media, punti 2,00;
3) eccellente, punti 4,00.
b) titoli di studio posseduti in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4
(quattro). Non formeranno oggetto di valutazione per i partecipanti
al concorso per il Corpo sanitario militare marittimo ne' il diploma
di infermiere professionale ne' il diploma universitario di
infermiere.
1) diploma:
fino a 42/60esimi, ovvero fino a 70/100esimi, punti 0;
da 43/60esimi, a 48/60esimi, ovvero da 71/100esimi, a
80/100esimi, punti 0,50;
da 49/60esimi, a 54/60esimi, ovvero da 81/100esimi, a
90/100esimi punti 1,00;
da 55/60esimi, a 60/60esimi, ovvero da 91/100esimi, a
100/100esimi, punti 1,35;
2) diploma universitario:
fino a 91/110esimi, punti 1,50;
da 92/110esimi, a 105/110esimi, punti 2,00;
da 106/110esimi, a 110/110esimi, punti 2,50;
3) laurea:
fino a 91/110esimi, punti 3,00;
da 92/110esimi, a 105/110esimi, punti 3,50;
da 106/110esimi a 110/110esimi, punti 4,00;
c) altri titoli e benemerenze: massimo punti 2 (due):
1) per brevetti e/o specializzazioni in corso di validita',
previsti dall'allegato A alla pubblicazione SMM 36, edizione 1972, e
dal Foglio d'ordini della Marina militare n. 16 del 22 febbraio 1997,
sara' attribuito un punteggio di punti 0,50 per ciascun
brevetto/specializzazione, fino ad un massimo di punti 1,50;
2) per benemerenze saranno attribuiti i seguenti punteggi:
medaglia d'oro al valore, punti 2,00;
medaglia d'argento al valore, punti 1,50;
medaglia di bronzo al valore, punti 1,00;
encomio solenne, punti 0,50;
encomio semplice, punti 0,25.
Il punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria di
titoli di cui al presente comma, non potra' comunque superare il
punteggio massimo per la medesima indicato.

                               Art. 8.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici e attitudinali presso il
centro unico di selezione della Marina militare di Ancona,
presumibilmente tra la seconda meta' del mese di aprile e la prima
meta' del mese di maggio 2003 (durata presunta giorni tre). A tal
fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
Essi dovranno presentarsi alle ore 7,30 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti all'espletamento dei
compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
speciali della Marina sara' accertata dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 4:
a) all'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre
i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata, non anteriore a tre mesi,
attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite B e
C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione agli accertamenti;
2) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
3) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale accertamento strumentale presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private convenzionate, entro i tre mesi precedenti
la data della visita medica;
4) eventuale referto di ecografia pelvica in data non
anteriore a due mesi (solo se concorrenti di sesso femminile di cui
al precedente art. 2, comma 1, lettera c);
b) sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, della
circolare applicativa della Direzione generale della sanita' militare
n. 495/00/ML-13/68 in data 19 aprile 2000 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, detta
commissione dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti:
1) dati somatici. Statura non inferiore a m 1,65 ne'
superiore a m 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; statura
minima non inferiore a m 1,61 ne' superiore a m 1,91 per i
concorrenti di sesso femminile di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera c);
2) apparato visivo.
Corpo di Stato Maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per
l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e
asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole
di Ishihara.
Altri Corpi (GN, AN, SAN, CM, CP): visus corretto non inferiore a
10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il
vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia, l'astigmatismo miopico composto, l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di unita' navale valgono
gli stessi requisiti previsti per il Corpo di Stato Maggiore;
3) apparato uditivo.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Puo' essere tollerata una perdita
uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e
l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB
pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000/8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista;
4) dentatura.
La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati;
c) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto di cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
convenzionate. Il concorrente di sesso femminile di cui al precedente
art. 2, comma 1, lettera c), qualora non esibisca detto referto, al
solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, dovra' produrre un test di gravidanza in data non
anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la concorrente
dovra' essere sottoposta, al fine sopra indicato, al test di
gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale;
d) la commissione provvedera' a definire per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle
caratteristiche somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti
fisici suindicati;
e) saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati;
f) saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina;
g) la commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina", con indicazione del profilo sanitario;
"non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina", con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati "non
idonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati;
h) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso;
i) i concorrenti giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola
via fax al numero 06/4827347, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 5, la quale, solo
qualora lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
j) non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
k) in caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato;
l) in caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare.
m) i concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera i) o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
3. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 3, attraverso lo
svolgimento di una serie di prove di personalita' integrate da un
colloquio individuale, allo scopo di valutare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' affettiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' emozionale, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente motivato,
sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo.
4. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 9.
Prova orale
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, i
concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari e
psico-attitudinali saranno ammessi a sostenere una prova orale di
cultura generale e tecnico-professionale, della durata minima di
venti minuti. Essa vertera' su argomenti previsti dai programmi
riportati nel gia' citato allegato C al presente decreto.
2. La prova orale si svolgera' presso l'Accademia navale di
Livorno, presumibilmente nel mese di giugno 2003. A tal fine i
concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero
presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove e di
conclusione della procedura concorsuale nel termine indicato nel
precedente art. 4, comma 2, l'accoglimento di eventuali domande di
riconvocazione ad altra data dei concorrenti che, per documentate
cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale
nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax
06/4827347) entro il giorno della prova, inviando documentazione
probatoria dei motivi dell'assenza.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30esimi.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15
minuti, che sara' svolta con le seguenti modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al
voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi'
determinato:
fino a 20/30esimi: 0 punti;
21/30esimi: 0,05 punti;
22/30esimi: 0,10 punti;
23/30esimi: 0,15 punti;
24/30esimi: 0,20 punti;
25/30esimi: 0,25 punti;
26/30esimi: 0,30 punti;
27/30esimi: 0,35 punti;
28/30esimi: 0,40 punti;
29/30esimi: 0,45 punti;
30/30esimi: 0,50 punti.

                              Art. 10.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda, per le prove scritte, e della lettera o telegramma di
convocazione, per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
nonche' per le prove orali, potranno rivolgersi alla Capitaneria di
porto o al Distretto militare ovvero ad un Comando carabinieri, per
ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione
ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti di cui al
precedente art. 4, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nella sede di servizio.

                              Art. 11.
Graduatorie
1. Le graduatorie degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui
al precedente art. 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio riportato in ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con decreti dirigenziali/interdirigenziali. I
decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel
giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi
saranno inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito Internet "www.persomil.difesa.it".> 3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'art. 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di concorrenti
idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 1,
comma 2.
4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al al
gia' citato allegato D al presente decreto.

                              Art. 12.
Nomina
1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente art. 11
saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto
- nominati, con riserva, guardiamarina in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale del rispettivo corpo con anzianita'
assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno
immediatamente esecutivi.
2. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui alle premesse - saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'ufficio generale del
personale della Marina.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 11, entro 1/12o della
durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
4. Il concorrente di sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio permanente del ruolo speciale della marina che, trovandosi
nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 4,
ferma restando la anzianita' assoluta di nomina.
6. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso
applicativo si procedera' alla revoca della nomina ed al
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati:
a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in
congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma
eventualmente contratta;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.

                              Art. 13.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 14.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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