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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"

Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di tre posti di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"
Località:Urbino  (PU)
Codice atto:099E7185
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:14/10/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Veduto lo statuto vigente della Universita', approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Veduto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Veduto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 2
aprile 1987, n. 158;
Veduta la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Veduto la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Veduta la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Veduta la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Veduto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Veduta la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Veduto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Veduta la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Veduti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999 concernenti la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
Veduta la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Veduto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vedute le richieste di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di ricercatore universitario deliberate dai
consigli di facolta';
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' trovano
disponibilita' nei rispettivi organici e godono della relativa
copertura finanziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente in data 28 e 29 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
Tipologia concorsuale
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di tre posti di ricercatore universitario per le
sottoindicate facolta' e settori scientifico-disciplinari:
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare: P02B
Economia e gestione delle imprese - posti n. 1
Economia e gestione dell'innovazione aziendale
Economia e gestione delle imprese
Economia e gestione delle imprese commerciali
Economia e gestione delle imprese di comunicazione
Economia e gestione delle imprese di servizi
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
Economia e gestione delle imprese di trasporto
Economia e gestione delle imprese industriali
Economia e gestione delle imprese internazionali
Economia e gestione delle imprese turistiche
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia e tecnica della comunicazione aziendale
Economia e tecnica della pubblicita'
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Marketing internazionale
Strategie di impresa
Tecnica industriale e commerciale
Per quanto riguarda la tipologia di impegno scientifico e didattico
richiesta si dara' particolare rilievo alla preparazione scientifica
e all'attitudine didattica nella disciplina di economia e gestione
delle imprese, con particolare riferimento alle tematiche dei sistemi
di impresa e dei processi di sviluppo locale.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
La prova orale accertera' anche la conoscenza della lingua inglese.
Facolta' di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L21Y Slavistica - posti n. 1
Didattica della lingua russa
Filologia slava
Letteratura russa contemporanea
Lingua bulgara
Lingua ceca
Lingua e letteratura bielo-russa
Lingua e letteratura bulgara
Lingua e letteratura ceca
Lingua e letteratura ceca e slovacca
Lingua e letteratura macedone
Lingua e letteratura polacca
Lingua e letteratura russa
Lingua e letteratura serbo-croata
Lingua e letteratura slava ecclesiastica
Lingua e letteratura slovacca
Lingue e letteratura slovena
Lingua e letteratura ucraina
Lingua polacca
Lingua russa
Lingua serbo-croata
Lingua slovena
Lingue e letterature slave
Linguistica russa
Linguistica slava
Paleografia cirillica e glagolitica
Slavistica
Storia della cultura russa
Storia della lingua bulgara
Storia della lingua ceca
Storia della lingua polacca
Storia della lingua russa
Storia della lingua serbo-croata
Storia della lingua slovena
Per quanto riguarda la tipologia di impegno scientifico e didattico
richiesta si dara' particolare rilievo a:
formazione e produzione scientifica nella filologia slava di
tradizione classica, con competenze di paleografia glagolitica e
cirillica;
attivita' di ricerca anche archivistica nell'ambito storico
culturale slavo-ecclesiastico.
Inoltre, costituira' titolo preferenziale la produzione scientifica
in piu' lingue slave, nonche' la conoscenza specifica delle
principali lingue balcaniche (greco moderno, albanese e rumeno, oltre
alle lingue slave).
Particolare rilievo verra' dato a precedenti esperienze di
insegnamento nella filologia slava e nelle lingue slave meridionali.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
La prova orale accertera' anche la conoscenza della lingua inglese.
Facolta' di farmacia
Settore scientifico-disciplinare: B01B Fisica - posti n. 1
Archeometria
Biofisica
Esercitazioni di fisica sperimentale
Fisica
Fisica biologica
Fisica biomedica
Fisica medica
Fisica sanitaria
Fisica sperimentale
Laboratorio di biofisica
Laboratorio di fisica
Metodi fisici della biologia
Metodologie fisiche per i beni culturali
Proprieta' strutturali della materia biologica
Radioprotezione
Strumentazione fisica per medicina e biologia
Tecniche fisiche per diagnostica biomedica
Per quanto riguarda la tipologia di impegno scientifico e didattico
e' richiesta esperienza pregressa nel campo della biofisica.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
Non possono partecipare, in qualita' di candidati, i professori
ordinari, associati ed i ricercatori universitari di ruolo inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare o in uno di quelli ad
esso affini: B01A.
La prova orale accertera' anche la conoscenza della lingua inglese.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
Tuttavia, non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori
universitari di ruolo inquadrati nello stesso settore
scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la
procedura o nei settori affini ove previsti nell'art. 1 del presente
decreto;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa o altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda.

                               Art. 3.
Modalita' per la presentazione della domanda
Le domande di ammissione al concorso formulate secondo l'allegato
A, fornito anche per via telematica (http: //www.uniurb.it/
concorsi/home/htm
), redatte in carta semplice ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, ed indirizzate al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Urbino - Ufficio del personale
docente, via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino (vedi allegato A),
dovranno essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale.
A tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio postale
accettante.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slittera'
al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione al concorso potranno, altresi', essere
consegnate a mano, in via Puccinotti, 25, Urbino tutti i giorni dalle
ore 9 alle ore 13 ed il martedi' ed il giovedi' dalle ore 15 alle ore
16. Il giorno di scadenza dei termini per la consegna della domanda,
la stessa dovra' essere consegnata, a pena di esclusione, entro le
ore 12.
Nella busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione
oltre alle proprie generalita' anche il concorso al quale intende
partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del settore
scientifico-disciplinare).
Coloro che intendano partecipare a piu' concorsi dovranno
presentare distinte domande facendo menzione in ciascuna di esse
degli altri concorsi ai quali hanno chiesto di essere ammessi.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana secondo le modalita' previste dal presente articolo.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato ha presentato
domanda.
Nella domanda i candidati italiani e comunitari dovranno
chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale) e
dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di essere
equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica, o cittadino della Unione europea;
2) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato
comunitario di provenienza;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali precisando il comune
e, indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia o ricercatore universitario inquadrato nello stesso
settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di
partecipazione o in uno dei settori affini indicati, ove previsti,
nell'art. 1 del presente bando;
8) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta";
9) di scegliere per la prova orale la/e seguente/i lingua/e
straniera/e .....................................................;
10) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i
cittadini stranieri);
11) di avere/non avere presentato domande per altre valutazioni
comparative.
La mancata indicazione dei dati contenuti nei precedenti punti 2,
6, 7, 8 comporta esclusione dal concorso.
Il candidato cittadino extracomunitario dovra', altresi',
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita':
1) la cittadinanza di cui sia in possesso;
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda tutti i candidati, inoltre, dovranno indicare il
domicilio eletto ai fini del concorso nonche' un recapito telefonico
e, se posseduta, l'e-mail.
I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del
precedente capoverso dovra' essere data tempestiva informazione
all'ufficio cui la domanda di partecipazione al concorso e' stata
inoltrata.
L'Universita' degli studi di Urbino non assume alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario o per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancante oppure tardiva
comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni
relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza
comporta, altresi', esenzione di responsabilita' nel caso di mancata
accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata a.r., nel
luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.
Alla domanda di partecipazione per la valutazione comparativa
dovranno essere allegati:
un curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita'
clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i
quali e' richiesto;
titoli ritenuti utili ai fini della procedura in un'unica copia;
pubblicazioni che saranno presentate secondo le modalita' previste
dal successivo art. 4;
un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione dei titoli;
un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione delle
pubblicazioni (in numero non superiore, ove previsto, dal precedente
art. 1);
un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni
devono essere datati e firmati dal candidato.
I titoli possono, altresi', essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la semplificazione delle
certificazioni amministrative consentita dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
utilizzando allegato B allegato al presente bando.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali,
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono
produrre titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
A qualunque certificato redatto in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a titoli e certificati gia'
presentati per altre procedure di valutazione comparativa.

                               Art. 4.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate o consegnate a mano in plico separato all'ufficio personale
docente dell'Universita' degli studi di Urbino - Via Puccinotti, 25 -
61029 Urbino, entro lo stesso termine di presentazione della domanda
e devono essere in misura non superiore a quanto stabilito nel
precedente art. 1 del presente bando (ove previsto). Non saranno
prese in considerazione le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il
termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Sui plichi contenenti le
pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "pubblicazioni
valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario" e
devono essere indicati chiaramente la facolta' ed il titolo del
settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, il nome e l'indirizzo.
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata ovvero in carta semplice, purche' corredate da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale, ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998, si attesti la conformita' all'originale di quanto
presentato nonche' la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori.
La dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni
inviate in copia.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se
essa e' una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco e spagnolo; altrimenti dovranno essere tradotte in una delle
predette lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni
compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito
il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma
precedente.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. L'assolvimento di tali
obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla
domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

                               Art. 5.
Esclusione dalla procedura di valutazione comparativa
L'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa per difetto
dei requisiti e' disposta, in qualunque momento della procedura, con
decreto motivato del rettore. In particolare, non saranno prese in
considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere
prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato.

                               Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti della commissione giudicatrice i
professori che hanno conseguito la nomina ad ordinario, i professori
associati ed i ricercatori universitari che hanno conseguito la
conferma.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari ed associati e deve afferire al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso
in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo,
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario
nazionale.
I componenti elettivi sono rappresentati da un professore ordinario
se la facolta' ha designato un professore associato ovvero da un
professore associato se la facolta' ha designato un professore
ordinario, nonche' da un ricercatore confermato eletti tra i
professori di ruolo e ricercatori in servizio presso altro ateneo. A
parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza, a
parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Se la causa di
ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.
Il rigetto della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa successiva di ricusazione.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi. La commissione deve concludere i suoi lavori
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per non piu'
di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti e che non sia stato nominato a far
parte di altre commissioni giudicatrici.

                               Art. 7.
Prove di esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, possono predeterminare eventuali criteri
integrativi di quelli indicati nel successivo capoverso; in questo
caso li consegnano al responsabile del procedimento il quale ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta'
che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione prende in considerazione i
seguenti criteri:
a) prioritariamente originalita' ed innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico;
b) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero in settori scientifico-disciplinari
affini;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazioni.
Per i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente nelle
valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' integrativa in campo clinico relativamente ai
settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di
ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati sostengono due prove scritte una delle quali
sostituibile con una prova pratica ed una prova orale.
La prova orale e' pubblica.
La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare.
La seconda prova scritta (sostituibile con un prova pratica)
consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente ad
oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore disciplinare con
particolare riferimento alla tipologia di impegno scientifico e
didattico indicata all'art. 1 del presente decreto.
La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e
specifici del settore disciplinare, sulla discussione delle prove
scritte e degli eventuali titoli. La prova orale accertera', ove
previsto, anche la conoscenza delle lingue di cui all'art. 1 del
presente decreto per i settoriscientifico-disciplinari nello stesso
indicati.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli
interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso ai
candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.
Per sostenere le suddette prove il candidato dovra' essere munito,
con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
1) carta d'identita';
2) passaporto;
3) patente automobilistica;
4) libretto ferroviario;
5) tessera postale;
6) porto d'armi.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono lo stesso
punteggio, sara' preferito il candidato con eta' anagrafica minore.

                               Art. 8.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il candidato dichiarato
vincitore. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro
il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa deve completare i lavori.
La nomina e' disposta con decreto rettorale a decorrere dal 1
novembre successivo.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo.
La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 9.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' degli
studi di Urbino, entro tre mesi dall'epletamento del concorso.
Trascorso tale termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 10.
Documenti di rito
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa, riceveranno comunicazione dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, devono far pervenire la seguente documentazione:
a) certificato medico in bollo (di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato
dall'unita' sanitaria locale o da un medico militare, provinciale o
ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
1) data e luogo di nascita;
2) godimento dei diritti civili e politici; i cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli
Stati membi dell'Unione europea;
4) di non aver riportato condanne penali nello Stato di cui sono
cittadini ed in quello italiano; in caso contrario i vincitori
dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza
dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa (anche se e' stata
concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione, ecc., ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi);
5) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
6) la posizione di impiego alle dipendenze dello Stato, delle
provincie e dei comuni, o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ex art.
8, legge n. 311/1958;
7) il numero del codice fiscale;
8) la composizione del nucleo familiare.
La dichiarazione relativa al punto 2) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Per coloro che gia' siano dipendenti di una amministrazione
pubblica, un'attestazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipende, da cui risulti che si trova in attivita' di servizio con
l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data
dell'attestazione stessa.
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo'
essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
I cittadini extracomunitari, vincitori delle procedure di
valutazione comparativa, dovranno presentare o far pervenire entro il
termine sopraindicato i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificazione attestante la cittadinanza;
3) certificato equipollente al certificato generale giudiziale
rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato
straniero e' cittadino. Il candidato straniero se risiede in Italia,
oltre al certificato anzidetto, dovra' presentare dichiarazione
sostitutiva del certificato generale rilasciato dal casellario
giudiziale italiano;
4) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria
locale o da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del
comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni
che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con
l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve
contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
5) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
procedura. Il certificato di cui al punto 5) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi
devono essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari
italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998 possono utilizzare lo strumento dell'autocertificazione
soltanto coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a quei
fatti, stati e qualita' che possono essere convalidati da soggetti
pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori
della presente procedura comparativa sono considerati validi a titolo
definitivo, fatta salva la possibilita', da parte dell'Universita'
degli studi di Urbino, di procedere ad idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi; l'amministrazione,
qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle
dichiarazione puo' richiedere direttamente la necessaria
documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato entro
quindici giorni dalla richiesta.
Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere
escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato
verra' denunciato ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice
penale per attestazioni mendaci.

                              Art. 11.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale
e decorre dal 1 novembre successivo.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni
di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione
nazionale, composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed
un associato confermato.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' confermato
nel ruolo dei ricercatori confermati con diritto al relativo
trattamento economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra'
essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del
quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la
proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
ricercatore cessera' di appartenere al ruolo.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle
disposizioni di cui all'art. 10, l'Universita' degli studi di Urbino
- Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino, quale titolare dei dati inerenti
al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti
nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione
dell'attivita' concorsuale e che lo stesso avverra' con utilizzo di
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
L'ufficio precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento
dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di
rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

                              Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento e' il dott. Gianluca Antonelli
assistente amministrativo di questa amministrazione (tel.
0722/305476; fax 0722/305410; e-mail: g.antonelli uniurb.it)
Il presente bando di valutazione comparativa sara' inoltrato al
Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".

                              Art. 14.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Urbino, 26 agosto 1999
Il rettore: Bo
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