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MINISTERO DELL'INTERNO
Avvio del procedimento finalizzato all'assunzione di
milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.21 del 15/3/2019 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 19E02888 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Atti correlati: | Atto 19E06717 (G.U. n.45 del 7/6/2019) Atto 19E09476 (G.U. n.64 del 13/8/2019) Atto 19E04738 (G.U. n.32 del 23/4/2019) Atto 19E08353 (G.U. n.56 del 16/7/2019) Atto 19E06717 (G.U. n.45 del 7/6/2019) Atto 19E04738 (G.U. n.32 del 23/4/2019) Atto 19E08353 (G.U. n.56 del 16/7/2019) Atto 19E09476 (G.U. n.64 del 13/8/2019) |
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IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
della Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6 e
6-bis, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'art. 33, e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 6, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
nella parte in cui prevede le qualita' morali e di condotta di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia e protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visti gli articoli 703 e 2049 del decreto legislativo 5 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1,
comma 287, lettera b), e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
che autorizza l'assunzione di un massimo di milleottocentocinquantuno
allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della
graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di
Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18
maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26
maggio 2017, come modificato con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 27 ottobre 2017;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1,
commi 381, 384, e 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, concernente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»,
e, in particolare, l'art. 1;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio
2017 recante bando di concorso pubblico per l'assunzione di
ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza del 23 ottobre 2017, e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, recante elevazione dei posti del concorso di cui
al citato bando a complessivi millecentottantadue della Polizia di
Stato;
Visto il decreto del direttore centrale per le risorse umane n.
333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, e, in particolare, l'art.
1, recante approvazione della graduatoria della prova scritta del
citato concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre
allievi agenti della Polizia di Stato;
Visto il decreto del direttore centrale per le risorse umane n.
333-B/12D.2.17/12217 del 28 maggio 2018, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento
straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2018, recante
approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei
vincitori del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di
ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato,
successivamente elevati a millecentottantadue, aperto ai cittadini
italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella
Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del
bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi
millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato, indetti
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 40 del 26 maggio 2017;
Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, recante scorrimento
integrale della graduatoria del concorso di cui al citato concorso
pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della
Polizia di Stato, per complessivi quattrocentocinquantanove posti,
corrispondenti ai candidati idonei che hanno riportato una votazione
superiore a 9,50/10, ferme restando le riserve previste dalla
normativa vigente in favore dei soggetti in possesso dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni;
Considerato il numero delle cessazioni valide ai fini delle nuove
assunzioni intervenute nel corso dell'anno 2018;
Considerata l'esigenza di determinare il contingente degli
allievi agenti da assumere nella massima misura consentita dalla
normativa vigente, dovendosi incrementare i dispositivi per i servizi
di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze
di contrasto alle immigrazioni irregolari e di prevenzione del
terrorismo internazionale;
Considerata la necessita', ai fini dell'assunzione di cui al
comma 2-bis dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 135/2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, per il
successivo avvio al previsto corso di formazione, di procedere con la
massima possibile sollecitudine alle attivita' di verifica di cui
alle lettere b) e c) di tale comma 2-bis, allo scopo di individuare i
soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti
previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
335/1982, e successive modificazioni, e, in particolare, di quelli di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni, come attuato
dall'art. 1 del regolamento di cui al citato decreto del Ministro
dell'interno n. 103/2018, che fissa il limite massimo di eta' di
ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione fino ad un massimo
di tre anni, per il servizio militare prestato, prevista dall'art.
2049 del Codice dell'ordinamento militare, e di quelli di cui alla
lettera d) del medesimo art. 6, comma 1, richiedente il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente
l'iscrizione ai corsi universitari;
Ritenuto di procedere, secondo i principi di efficacia,
efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa di cui all'art.
1 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, alla verifica
del possesso dei citati requisiti attinenti all'eta' e al titolo di
studio con riferimento a un numero di soggetti interessati da
determinarsi nella misura necessaria a garantire il raggiungimento
del contingente da assumere;
Ritenuto di procedere con successivo decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza alla
convocazione dei soggetti interessati, ove in possesso dei suddetti
requisiti, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.
335/1982, e successive modificazioni;
Considerato che, anche alla luce dei citati principi di
efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa e
delle riferite esigenze di celerita', risulta particolarmente gravoso
eseguire, nei riguardi dei numerosi soggetti interessati,
comunicazioni personali di avvio del citato procedimento di
assunzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e
successive modificazioni;
Ritenuto pertanto, di doversi procedere, ai sensi del comma 2 del
citato art. 8 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni,
mediante avviso pubblico contenuto nel presente decreto, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Decreta:
Art. 1
Determinazione del contingente
di allievi agenti da assumere
1. Il contingente di allievi agenti da assumere ai sensi
dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, e' determinato in
milleottocentocinquantuno unita'.
2. Di tali unita', dieci sono riservate a soggetti in possesso
dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e
successive modificazioni, di livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai
corsi universitari, fermi restando i requisiti previsti per
l'assunzione nella Polizia di Stato.
Art. 2
Avvio del procedimento
e relativa comunicazione
1. Con il presente decreto e' dato avvio al procedimento di
individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per
allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui
all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12/2019.
2. Il presente decreto ha valore di notifica nei confronti dei
soggetti interessati e costituisce comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n.
241/1990.
3. Ai fini di cui al comma 2:
a) l'amministrazione competente e' il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) il procedimento ha ad oggetto l'individuazione dei soggetti
da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di
Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12/2019;
c) l'ufficio responsabile e' l'Ufficio attivita' concorsuali
della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
d) il responsabile del procedimento e' il direttore
dell'Ufficio di cui alla lettera c);
e) il procedimento si concludera' entro il termine del giorno 2
agosto 2019, con la convocazione dei soggetti interessati per l'avvio
al previsto corso di formazione, mediante decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (tale pubblicazione avra' valore
di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti
interessati);
f) i soggetti interessati dal procedimento hanno la
possibilita' di prendere visione degli atti, con i limiti previsti
dalla legge sul diritto di accesso, mediante apposita istanza
all'ufficio responsabile, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge n. 241/1990, e successive modificazioni.
Art. 3
Soggetti interessati dalla verifica del possesso dei requisiti
attinenti all'eta' e al titolo di studio
1. La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6,
comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 335/1982, e successive modificazioni, e' effettuata nei riguardi
degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di
Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a
garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti
della Polizia di Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione, le verifiche
sono effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella
fascia 9,50-8,875 decimi, secondo la graduatoria della prova scritta
approvata con l'art. 1 del decreto del direttore centrale per le
risorse umane n. 333-8/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, del
concorso di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2, per fascia di voto, in ordine
decrescente, sono individuati, ciascuno con il codice identificativo
rispettivamente attribuito al momento dell'accettazione della domanda
di partecipazione al concorso di cui al comma 1, tra quelli indicati
nelle seguenti Tabelle, pubblicate in apposita sezione, accessibile
dalla homepage, del sito web istituzionale www.poliziadistato.it che
elencano i soggetti che, sulla base delle informazioni fornite nella
suddetta domanda di partecipazione al concorso:
a) risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta'
e al titolo di studio (Tabella A);
b) sono esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto
limite di eta' anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice
dell'ordinamento militare (Tabella B);
c) non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura
di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica
di cui all'art. 4 (Tabella C).
4. Qualora, al termine dell'espletamento delle verifiche di cui
al presente articolo, il numero dei soggetti interessati in possesso
dei requisiti non risulti sufficiente a garantire l'assunzione di
milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato,
l'ufficio responsabile procedera' allo svolgimento delle medesime
verifiche nei riguardi di ulteriori contingenti di soggetti
interessati, per fascia di voto, in ordine decrescente.
5. Restano salve le riserve previste in favore dei soggetti in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive
modificazioni.
6. I soggetti interessati che, per qualsiasi ragione, non
risultassero piu' in possesso del codice identificativo di cui al
comma 3 del presente articolo potranno farne richiesta con le
modalita' di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 4
Procedura di verifica del possesso dei requisiti attinenti all'eta' e
al titolo di studio, nonche' dell'attestato di bilinguismo
1. I soggetti interessati di cui all'art. 3, comma 3, lettera c)
(Tabella C), dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante:
a) l'eventuale avvenuta prestazione del servizio militare, a
cui consegue, ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento
militare, la possibilita' di elevazione del limite di eta' (non aver
compiuto il ventiseiesimo anno di eta' alla data del 1° gennaio 2019)
in misura corrispondente alla durata del servizio prestato, fino ad
un massimo di tre anni;
b) il possesso, alla data del 1° gennaio 2019, del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai
corsi universitari.
2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma l e' redatta
mediante compilazione esatta del modello di cui all'Allegato 1, da
produrre entro le ore 14,00 del giorno 16 aprile 2019 (termine da
osservarsi a pena di sospensione dell'istruttoria amministrativa),
alternativamente:
a) mediante invio in formato .pdf - con posta elettronica
certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato -
all'indirizzo PEC dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it con copia
fronte/retro della carta d'identita' (o altro documento di
identificazione in corso di validita'), secondo le modalita' indicate
pubblicate in apposita sezione, accessibile dalla homepage, del sito
web istituzionale www.poliziadistato.it (non saranno accettate
comunicazioni inviate mediante posta elettronica non certificata o da
PEC non personalmente intestata all'interessato);
b) mediante consegna presso l'ufficio del personale della
questura della provincia di residenza dichiarata nella domanda di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 1, ovvero, se
diversa, della provincia di residenza alla data di pubblicazione del
presente decreto.
3. I soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di
Stato di cui in premessa, qualora in possesso, alla data del 1°
gennaio 2019, dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 1,
dovranno farne pervenire dichiarazione sostitutiva, con le modalita'
indicate al comma 2 del presente articolo, a pena del mancato
riconoscimento di tali titoli di riserva.
Art. 5
Soggetti interessati dall'accertamento dei requisiti di efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. Con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 1, saranno convocati per
l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive
modificazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, recante
calendario delle convocazioni agli accertamenti, individuera' ciascun
soggetto con il rispettivo codice identificativo di cui all'art. 3,
comma 3, e sara' pubblicato il giorno 23 aprile 2019 sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it con avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avra' valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti interessati.
3. Gli interessati in possesso alla data del 1° gennaio 2019 di
uno o piu' titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente
dovranno consegnare, in formato cartaceo, la documentazione
attestante tale possesso, oppure apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione, secondo il modello di cui all'Allegato 2,
inderogabilmente nel giorno di svolgimento dell'accertamento
dell'efficienza fisica, a pena del mancato riconoscimento dei
suddetti titoli.
4. Qualora dagli accertamenti di cui al presente articolo il
numero dei soggetti in possesso dei requisiti non risulti sufficiente
a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti
della Polizia di Stato, l'ufficio responsabile procedera' allo
svolgimento delle medesime verifiche nei riguardi di ulteriori
contingenti di soggetti interessati, per fascia di voto, in ordine
decrescente, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma
5.
Art. 6
Modalita' di accertamento dell'efficienza fisica
1. I soggetti interessati, ai fini dello svolgimento
dell'accertamento dell'efficienza fisica, dovranno presentarsi muniti
di carta d'identita' (o altro documento di identificazione in corso
di validita') e di idoneo abbigliamento sportivo nel luogo, nel
giorno e nell'ora per ciascuno stabiliti. Essi dovranno consegnare, a
pena di esclusione, un certificato di idoneita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al decreto del
Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive
modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche
o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in
medicina dello sport.
2. Una commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica,
composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da
un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato,
nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato
«Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di
direttore tecnico, sottoporra' i soggetti interessati
all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente nei seguenti
esercizi ginnici, da superare in sequenza:
=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+====================+===========+========+=========================+
| | | Tempo | |
| | Tempo max | max | |
| Corsa 1000 m | 3'55" | 4'55" | / |
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
| Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi |
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
| Sollevamento alla | | | Continuativi (max 2 |
| sbarra | n. 5 | n. 2 | minuti) |
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
3. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
ginnici di cui al comma 2 determinera' l'esclusione del soggetto
interessato per inidoneita', con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel
giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento
dell'efficienza fisica saranno esclusi dal procedimento con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 7
Modalita' di accertamento dell'idoneita' fisica e psichica
1. Una commissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica e
psichica, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e
da quattro medici principali della Polizia di Stato, sottoporra' i
soggetti interessati, risultati idonei all'accertamento di cui
all'art. 6 del presente decreto, agli accertamenti fisici e psichici
di cui al presente articolo. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente
ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
2. L'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica consiste in un
esame clinico generale e in prove strumentali e di laboratorio, oltre
che nell'esame della documentazione sanitaria di cui al comma 3.
3. I soggetti interessati, all'atto della presentazione ai
predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di
riconoscimento in corso di validita' e, a pena di esclusione, la
seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre
mesi a quella della sua presentazione:
a) certificato anamnestico, secondo il modello di cui
all'Allegato 3, sottoscritto dal medico di fiducia e
dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In
proposito, l'interessato potra' produrre documentazione sanitaria
relativa agli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai
fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
effettuati presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.,
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici, effettuati presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. E' facolta' della commissione di cui al comma 1 disporre, ai
fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione
di esami di laboratorio o indagini strumentali, nonche' richiedere al
soggetto interessato la produzione di certificati sanitari ritenuti
utili.
5. La commissione di cui al comma 1 accerta il possesso dei
seguenti requisiti, la cui mancanza costituisce causa di inidoneita':
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per gli
interessati di sesso maschile, e non inferiore al 12% e non superiore
al 30% per le interessate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per gli interessati
di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le interessate di
sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40% per gli
interessati di sesso maschile, e non inferiore al 28% per le
interessate di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio
che vede meno, e un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
6. Costituiscono cause di inidoneita' anche le imperfezioni e le
infermita' elencate nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale
n. 198/2003.
7. I giudizi della commissione di cui al comma 1 sono definitivi
e comportano, in caso di inidoneita' dell'interessato, l'esclusione
dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel
giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica saranno esclusi dal procedimento con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 8
Modalita' di accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. Una commissione di selettori per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, composta da un funzionario della Polizia di Stato
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a
primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari
della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario
capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari
tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo
della carriera dei funzionari di Polizia in possesso
dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale,
sottoporra' i soggetti interessati, risultati idonei agli
accertamenti di cui all'art. 7, all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale di cui al presente articolo. Le funzioni di segretario
della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli
ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con
qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
2. Gli accertamenti attitudinali, diretti ad accertare
l'idoneita' del soggetto interessato allo svolgimento dei compiti
connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da
rivestire, consistono in una serie di test, sia collettivi sia
individuali, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati
e approvati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, nonche' in un colloquio con un componente
della suddetta commissione. Su richiesta di quest'ultimo, la
commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede
collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio
sia risultato negativo, quest'ultimo sara' ripetuto in sede
collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimera'
sull'idoneita' del soggetto interessato.
3. I giudizi della commissione di cui al comma l sono definitivi
e comportano, in caso di inidoneita' dell'interessato, l'esclusione
dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Gli interessati che non si siano presentati nel luogo, nel
giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali
saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 9
Avvio al corso di formazione per allievi agenti
1. 1 soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, individuati nel numero di
milleottocentocinquantuno unita', sono convocati per l'avvio al
prescritto corso di formazione mediante il decreto di cui all'art. 2,
comma 3, lettera e).
2. Saranno dichiarati decaduti dalla nomina ad allievo agente
della Polizia di Stato i soggetti interessati che, senza giustificato
motivo, non si presentino nella sede e nel termine rispettivamente
assegnati per la frequenza del suddetto corso di formazione, e al
loro posto saranno chiamati altri interessati in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, secondo l'ordine
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico
per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia
di Stato, ferme restando le riserve previste in favore dei soggetti
in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive
modificazioni.
3. Al termine della fase residenziale del corso di formazione,
gli agenti in prova della Polizia di Stato saranno assegnati in sedi
di servizio non situate nella rispettiva provincia di origine, ne' in
quella di residenza ne' in quelle limitrofe. Ai fini di cui al primo
periodo, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione
Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla Regione
Lazio.
Art. 10
Help desk
1. I soggetti interessati possono rivolgersi, esclusivamente per
richieste di informazioni:
a) all'indirizzo di posta elettronica
concorsi.1851agenti2019@interno.it
b) ai numeri di telefono 06/46575154 06/46575155, dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Art. 11
Trattamento dei dati personali e diritto di accesso
1. I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno
raccolti per le finalita' di gestione del procedimento di cui
all'art. 2, comma 1, e trattati mediante una banca dati automatizzata
presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio
attivita' concorsuali.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
procedimento di cui al comma 1 o della posizione giuridico-economica
dei soggetti interessati.
3. Si applicano, anche ai fini dell'esercizio dei diritti
riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, le previsioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente,
potranno essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - all'indirizzo PEC
dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
e disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il direttore centrale per le risorse umane e' incaricato
dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato, con valore di notifica a
tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.
Roma, 13 marzo 2019
Il Capo della Polizia: Gabrielli
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