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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro
dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 3/9/2019
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Località:Nazionale
Codice atto:19E10250
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/10/2019
Atti correlati:Atto 19E16149 (G.U. n.100 del 20/12/2019)

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari generali, delle risorse umane e strumentali
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 28, relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente di seconda fascia;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni ed integrazioni, contenente le norme di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 42
abrogante l'obbligo del certificato di idoneita' all'assunzione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale cosi' come modificato dal
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio per
l'assunzione nelle PP.AA. centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Vista le legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il
comma 45 dell'art. 4 che ha stabilito il versamento di un diritto di
segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai
concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il comma 669 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
che autorizza il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento, a
decorrere dall'anno 2019 e nei limiti della vigente dotazione
organica, di un numero massimo di cinquantasette unita' di personale,
dotate di competenze professionali di natura amministrativa,
giuridica e contabile, di cui cinque dirigenti di seconda fascia;
Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione prot.
n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le
quali e' stato concesso a questo Ministero il reclutamento in
autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la
denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell'Area I
dipendente dalle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto
Ministeri»;
Attivata la procedura di mobilita' di cui all'art. 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, procedura che, ai sensi del comma
2-bis del citato decreto, deve essere attivata dalle amministrazioni
pubbliche prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico;
Considerata la vigente disciplina di legge in materia di
equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico di durata normale
di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora
denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per la
laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico della
durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti
per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo presso il Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari di seguito denominato ICQRF.
2. I vincitori verranno assegnati agli Uffici territoriali o
centrali dell'ICQRF che risulteranno vacanti al momento
dell'assunzione.
3. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato al
personale di ruolo dell'ICQRF in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3.
4. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne
devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 6.
5. Il posto riservato, qualora non coperto, e' assegnato agli
altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.

                               Art. 2 


Titoli di preferenza


1. In materia di titoli di preferenza si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva.

                               Art. 3 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea (DL), oppure laurea specialistica (LS),
oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da Universita' statali e
non statali accreditate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. I titoli accademici rilasciati
dalle Universita' straniere saranno considerati utili purche'
riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine,
nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di
esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equiparazione al corrispondente titoli di studio rilasciato
dalle Universita' italiane in base alla normativa vigente. Le
equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la
presentazione delle domande;
d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM),
oppure diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento, come descritti
al punto c), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o,
se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e',
altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle
amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
2) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea;
4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
e) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire;
f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile ai
sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 3/1957, ovvero licenziati ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano
riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati
che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica
amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per
l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.

                               Art. 5 


Termine e modalita' di presentazione della domanda


1. Il candidato dovra' compilare e inviare la domanda di
partecipazione al concorso per via telematica, entro il termine
indicato al comma 5, utilizzando l'applicazione informatica
accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, all'indirizzo www.politicheagricole.it
2. Non e' ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
3. Al termine delle attivita' di compilazione e di invio della
domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di
posta elettronica generato in automatico dall'applicazione
informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda.
Entro il termine di presentazione della domanda l'applicazione
informatica consente di modificare, anche piu' volte, i dati gia'
inseriti; in ogni caso l'applicazione conservera' per ogni singolo
candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione
piu' recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda
di partecipazione al concorso e' attestata dall'applicazione
informatica. Allo scadere del termine indicato al comma 5,
l'applicazione informatica non permettera' piu' alcuna modifica al
modulo elettronico di compilazione/invio della domanda.
4. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovra'
accedere nuovamente all'applicazione informatica per effettuare la
stampa della propria domanda che dovra' essere conservata per essere
poi esibita e sottoscritta al momento dell'identificazione per
l'effettuazione della prima prova d'esame, oppure dell'eventuale
prova preselettiva, unitamente alla copia del bonifico (riportante
anche gli elementi identificativi) di avvenuto pagamento dei diritti
di segreteria di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera q).
5. La domanda dovra' essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso
relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la
presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato
di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera
prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore
23,59 dell'ultimo giorno utile.
6. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con
modalita' diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione
dalla procedura concorsuale.

                               Art. 6 


Domanda di partecipazione


1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione deve
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato estero
di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,
comune, codice di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero le
ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero il
motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quali
requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente art.
3, con l'indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, della
data in cui e' stato conseguito e degli estremi dell'eventuale
provvedimento di equiparazione;
k) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel
precedente art. 3, comma 1, lettera d), precisando:
se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di
appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale
possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, fornendone i relativi estremi, e se sia stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione 3) l'ufficio o l'amministrazione
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo
internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative,
indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio;
n) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei
periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
o) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente
bando;
p) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame;
q) gli estremi della ricevuta del bonifico (numero CRO)
relativo al pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo
comma 5 del presente articolo;
r) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
3. Nella domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il
domicilio (se diverso dalla residenza) presso il quale ciascun
candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso,
unitamente ad un recapito telefonico, un indirizzo di posta
elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC). I candidati,
inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di
indirizzo e/o domicilio presso il quale si intende ricevere le
comunicazioni del concorso intervenuta successivamente all'inoltro
della domanda di partecipazione, a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it oppure a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali - Ufficio AGRET V Gestione risorse umane e polo
economico e finanziario - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
5. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4, comma
45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto di
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura. L'importo e' fissato in 15,00 euro da versare mediante
bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT 87J 01000 03245 350 0 17
3590 06 - Roma succursale, intestato alla Tesoreria dello Stato
«Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo», art. 6 «Altre entrate
di carattere straordinario» - cap. 3590, capo XVII con la causale
«Partecipazione concorso n. 4 posti dirigenti di seconda fascia -
ICQRF» ed indicando il proprio codice fiscale.
6. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.

                               Art. 7 


Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati


1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale
individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
2. Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali - Ufficio AGRET V Gestione risorse umane e polo
economico e finanziario - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre i venti
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica
autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo al trattamento dei dati sensibili. Tale
dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita'
determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed
assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira'
all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata
online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.

                               Art. 8 


Diario delle prove scritte o preselettiva: comunicazioni ai candidati


1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 19 novembre 2019 verra' dato avviso
delle modalita', della sede, della data e dell'ora di svolgimento
delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive o del
loro eventuale rinvio.
2. Le medesime informazioni, come anche le altre comunicazioni,
saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, mediante pubblicazione al portale accessibile al
seguente indirizzo web: www.politicheagricole.it
Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sempre
dal suddetto indirizzo all'interno dell'area riservata predisposta,
utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.

                               Art. 9 


Commissione esaminatrice


1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
esaminatrice.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi le mille unita', la commissione, con successivo
decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.

                               Art. 10 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di adeguate
conoscenze in materie giuridico-amministrative, di economia e
politica agraria, di frodi nel settore agroalimentare e fondamenti di
agronomia, zootecnia, coltivazioni erbacee ed arboree ed industrie
agrarie, nonche' della capacita' ed attitudine all'analisi, sintesi e
risoluzioni di problematiche afferenti le funzioni dirigenziali, con
particolare riferimento alle questioni agricole e del contrasto alle
frodi agroalimentari, unitamente alla conoscenza della lingua inglese
e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
piu' diffuse.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata
sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di un
elaborato riguardante le produzioni agroalimentari e la relativa
legislazione, sia nazionale che europea che internazionale.
3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione, consistera' nella redazione di un elaborato vertente
sulla risoluzione di un caso pratico in ambito
giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo, con riferimento
a questioni riguardanti l'attivita' istituzionale del
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ivi compresi gli
aspetti sanzionatori e di controllo delle produzioni agroalimentari.
4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
6. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che
abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle
prove scritte.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo
raccomandata A.R., oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso
il portale accessibile al seguente indirizzo web:
www.politicheagricole.it all'interno dell'area riservata predisposta
per ciascun candidato, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in
cui devono sostenere la prova stessa.
9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove scritte, sulle seguenti materie: a) economia e politica
agraria; b) politica agricola comune, anche con riferimento alle
principali organizzazioni comuni di mercato; c) legislazione in
materia di prodotti di qualita' registrata (DOP/IGP e agricoltura
biologica); d) diritto amministrativo; e) contabilita' di stato; f)
diritto penale, anche con riferimento alla legislazione speciale in
materia agroalimentare; g) scienza dell'amministrazione; h)
organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
10. Nell'ambito della prova orale e' prevista la valutazione
della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura,
traduzione e conversazione. Nell'ambito della prova orale viene,
altresi', accertata la conoscenza, da parte del candidato,
dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune
impiego.
11. La prova orale si intende superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 11 


Punteggio


1. La commissione dispone, complessivamente, di 300 punti.
2. I punti sono cosi' ripartiti:
a) 100 punti per la prima prova scritta;
b) 100 punti per la seconda prova scritta;
c) 100 punti per la prova orale.

                               Art. 12 


Prova di preselezione


1. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a cento,
si rendera' necessario effettuare una prova preselettiva che
consistera' nella somministrazione di sessanta quesiti, vertenti
sulle discipline previste per le prove scritte indicate nell'art. l0,
da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti. Ciascun quesito
consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una
e' esatta.
2. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata
assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate.
3. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione alle prove scritte.
3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», viene
resa nota la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dell'elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita',
del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse.
Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati
sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'
ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

                               Art. 13 


Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova
preselettiva


1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei
quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti,
aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione
delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla
validazione dei quesiti.
2. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/ informatizzati.
3. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
4. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.

                               Art. 14 


Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale
di merito


1. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha
valore ai fini della votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai
benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo -
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli
affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti
con le regioni e gli enti territoriali - Ufficio AGRET V Gestione
risorse umane e polo economico e finanziario - via XX Settembre, n.
20 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ne sia
gia' in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad altre
pubbliche amministrazioni, purche' l'Amministrazione e l'Ufficio
presso cui la relativa documentazione e' depositata siano
individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella
domanda.
3. Non sono valutati titoli di preferenza la cui documentazione
non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
4. Il direttore generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali, al termine dei lavori della commissione esaminatrice,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore
generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 15 


Costituzione del rapporto di lavoro


1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sez. B)
ICQRF, ai sensi della normativa vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art.
18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale,
sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono
confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra
pubblica amministrazione.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

                               Art. 16 


Accesso agli atti del concorso


1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del decreto
ministeriale n. 31297 del 10 ottobre 2013, l'accesso alla
documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in
relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui
fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

                               Art. 17 


Ricorsi


1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale,
rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

                               Art. 18 


Informativa sul trattamento dei dati personali


1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le
modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati
personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state
indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie
finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso una
banca dati automatizzata del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e
strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali -
via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, per l'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero delle
politiche agricole alimentari forestali e del turismo con sede legale
in Roma, via XX Settembre 20 - 00187 Roma; il responsabile del
trattamento e' il dirigente dell'ufficio AGRET V. Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione
individuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo nell'ambito della procedura medesima.
4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso.
5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.

                               Art. 19 


Norme di salvaguardia


1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo si riserva la facolta' di annullare o revocare il
presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del
concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei
posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei
vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o
imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' all'interno del sito
istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.

Roma, 9 agosto 2019

Il direttore generale: Pruneddu

 

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