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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: @ nunzia intervieni30/08/2012 23:02:26
ma se è una cafona che offende tutti. Leggiti qualche post. Non solo è cafona ma ha anche molti problemi e non sa scrivere in italiano (chissà che le ha dato la laurea e le permette di insegnare).
"Io credo che il 22 novembre crolla tutto dappertutto e..."

Io credo che il 22 novembre CROLLI tutto dappertutto e....

Da: Sput-nick30/08/2012 23:02:30
X libretto e curiosità: andate forte, siamo una bella squadra!
Buonasera da R-DS. Per la rubrica "Scoviamo sul web e pubblichiamo", ecco a voi un articolo interessante sulla questione dell'incompatibilità in Calabria. Buona lettura.
Ma prima di salutarci, l'adagio calabrese del giorno: "dammi tempu 'ca ti perciu"!, che, tradotto in latino per Evak è: gutta cavat lapidem...Buona lettura


CONCORSO DS CALABRIA: LA SPINOSA QUESTIONE DELL'INCOMPATIBILITÀ




Tecnica della scuola

Non accenna a scemare l'attenzione del mondo della scuola verso il concorso per dirigenti scolastici.

L'attenzione dei candidati esclusi dagli orali, che dopo aver speso anni di studio e investito enormi quantità di energie e di denaro per prepararsi ad affrontare due scritti, si sono visti tagliati fuori da un meccanismo di selezione illogico e perverso, da una sorta di roulette che ha punito compiti corretti e ha premiato compiti infarciti di errori.

L'attenzione dei tanti candidati ammessi all'orale che, dopo aver superato una preselezione e due prove scritte, si sono sentiti dire in sede di colloquio di non avere la stoffa del dirigente scolastico e sono stati gettati nella fossa comune dei "bocciati". L'attenzione, poi,di quanti stanno seguendo gli esami orali e raccontano perplessi di una "misteriosa" scatola contenente i foglietti delle domande da estrarre, la quale pare continui ad apparire e scomparire tra un colloquio e l'altro.

L'attenzione, inoltre, dell'Associazione Docenti Italiani che ha duramente criticato il concorso per le palesi difformità e discrasie nei criteri di valutazione adottati dalle diverse regioni.

L'attenzione dell'associazione professionale sindacale Anief che ha stigmatizzato l'intera procedura concorsuale, fin dalla preselezione, giudicata "inefficace" e "indegna" di un Paese civile.

L'attenzione, infine, dell'Associazione Nazionale Presidi che ancora, nonostante tutto, si affanna ostinatamente a difendere il funzionamento della macchina concorsuale, inviando ai superstiti delle varie fasi della selezione e-mail in cui li invita a contribuire in solido a bloccare i numerosi ricorsi che mirano a far saltare in aria il concorso.

Infatti, la selezione per il reclutamento di dirigenti scolastici, in Calabria, è stata aspramente criticata per una tutta una serie di ragioni, tra cui la disparità di trattamento nella sorveglianza durante le prove scritte, i noti errori nella traccia, la mancata esclusione dal concorso di candidati che sarebbero stati sorpresi a copiare, le incongruenze della griglia di correzione, i tempi di correzione troppo ristretti, i plagi e gli strafalcioni riscontrati in alcuni elaborati di candidati ammessi, le illogiche modalità di valutazione adottate.

Ultimamente, al centro dell'attenzione c'è la spinosa questione dell'"incompatibilità" del presidente Antonio Viscomi. Ha destato, infatti, grande scalpore il fatto che circa quattordici corsisti, che nel marzo 2011 hanno frequentato un corso di perfezionamento, a pagamento, di cui è stato responsabile scientifico il prof. Antonio Viscomi, siano stati successivamente ritrovati nell'elenco degli ammessi all'orale del concorso, presieduto proprio da Viscomi.

In definitiva, il prof. Viscomi avrebbe accettato a suo tempo l'incarico di presidente del concorso, benché tra i partecipanti ci fossero diversi corsisti del perfezionamento in "dirigenza scolastica" organizzato dallo stesso Viscomi pochi mesi prima. Sempre ammesso che i candidati presenti nei due elenchi (pubblicati su internet) siano effettivamente gli stessi e che non si tratti di un improbabile caso di omonimia.

La presunta incompatibilità, insieme agli altri presunti vizi formali e irregolarità procedurali, se venissero accertati dall'autorità giudiziaria, potrebbero essere causa di annullamento del concorso.

Come riferisce l'Anief in una nota del 4/6/2012, perfino dal Parlamento è giunto "un appello alla cautela nella nomina dei presunti vincitori del concorso che potrebbe essere dichiarati decaduti dai tribunali, con grave pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione".

Già, in tal senso, si è registrato un precedente provvedimento in Molise, dove il Tribunale amministrativo regionale ha considerato fondato il motivo dell'incompatibilità di un membro della Commissione che aveva ricoperto in passato incarichi sindacali, accogliendo la domanda cautelare dei ricorrenti e sospendendo l'efficacia degli atti.


Sulla questione giuridica dell'incompatibilità vorrei condividere con i colleghi una disamina di Mario Fiorentino, pubblicata da Diritto.it, sulle possibili situazioni di conflitto che possono scaturire dai rapporti tra commissario e candidato, e sui possibili risvolti di natura penale.

"2. La normativa applicabile in materia di incompatibilità. I principi espressi dal Consiglio di Stato con riguardo ai rapporti tra candidato e commissario (il criterio sintomatico).

Sebbene la vigente legislazione ordinaria non contempli una specifica disciplina sulle cause di incompatibilità nei pubblici concorsi, per pacifica giurisprudenza, sono applicabili (per lo più analogicamente) tutte le norme previste a tutela dei fondamentali precetti di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.; art. 51 c.p.c.; art. 36 c.p.p.; art.19 R.D. 12 del 1941, etc.), precetti in relazione alla cui essenziale importanza la stessa Consulta è intervenuta più volte, evidenziandone la stretta connessione funzionale con i valori di eguaglianza (art. 3 Cost.), di pari condizioni di tutti i cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.), di efficienza ed indipendenza dell'azione amministrativa (art. 97 e 98 Cost.)[4].

Segnatamente, per quanto concerne i « rapporti » tra i componenti delle commissioni di concorso e i candidati, principio ormai consolidato è che deve farsi applicazione dell'art. 51 del Codice di procedura civile, sicché la ricorrenza di una causa di incompatibilità, ivi prevista, comporta l'obbligo di astensione del componente (o dei componenti) della commissione e, in caso di violazione di detto obbligo, l'illegittimità degli atti concorsuali[5].

Come prima si accennava, in ordine all'effettivo ambito di operatività di detta disciplina (ad onta di soluzioni ermeneutiche formalistiche e restrittive, che bene potrebbero essere favorite dal carattere «tassativo» dell'elenco di cui all'art. 51 c.p.c.), un particolare ruolo è stato svolto dal massimo organo della giustizia amministrativa attraverso la formulazione del criterio sintomatico di incompatibilità.

In base ad esso sussiste l'incompatibilità quando « i rapporti personali » fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il « sospetto » che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo[6].

Si comprende appieno l'importanza di detto criterio.

In base ad esso, infatti, anche quando il legame che corre tra commissario e candidato non sia tale da essere icto oculi riconducibile entro i casi tassativi di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c., sussisterà, comunque, l'incompatibilità se tale rapporto sarà idoneo a generare (anche solo) il sospetto di parzialità, cioè (per volere mutuare un linguaggio più consono al diritto penale) se esso esporrà a pericolo (lesione potenziale e non effettiva) il bene giuridico protetto dall'ordinamento (appunto, l'imparzialità e il buon andamento della P.A.)[7].

Il massimo organo della giustizia amministrativa ha in tal senso specificato che in presenza dei legami testé accennati, idonei a radicare il sospetto di parzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche « il solo pericolo » di una compromissione dell'imparzialità di giudizio[8].

In tal caso, l'effetto invalidante della procedura si verifica sulla base del mero giudizio in astratto ed ex ante circa gli effetti potenzialmente distorsivi del sospetto del difetto di imparzialità, ricollegato alla situazione specificata dal Legislatore e dai principi generali cristallizzati dall'art. 97 della Carta fondamentale, senza che assuma rilievo alcuno il profilo fattuale ex post dell'esito inquinante in concreto sortito[9]. Anzi, è stato ulteriormente precisato che viene a porsi in posizione di incompatibilità il soggetto, chiamato a provvedere sia come autorità monocratica sia quale membro di un organo collegiale, che risulti portatore di un proprio interesse, e ciò anche quando la determinazione adottata non avrebbe potuto conseguire altro apprezzabile esito o perfino quando la scelta sia, in concreto, la più utile ed opportuna per l'interesse pubblico[10].

3. Applicazioni concrete del c.d. criterio sintomatico.

Non facile risulta comprendere la reale incidenza del criterio sintomatico di incompatibilità teorizzato dalla giurisprudenza, probabilmente a causa dell'evidente (ed inevitabile) genericità della formula con cui esso viene sovente richiamato (la si ripropone per comodità di lettura): « sussiste l'incompatibilità (oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge) quando i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (prima ipotesi) ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo (seconda ipotesi)»[11].

Tale formula, infatti, nonostante preveda due distinte ipotesi, alternative tra loro, non indica dei parametri certi, capaci di chiarire - in concreto - quali rapporti, tra commissario e candidato, siano «tali» da generare il «sospetto» radicante l'incompatibilità[12].

Quando i rapporti possono dirsi «più saldi» di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo? Quando «i rapporti personali» fra esaminatore ed esaminando sono «tali» da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali? Ai fini dell'incompatibilità, ad esempio, si richiede l'esistenza di «rapporti formali» di colleganza? Occorre, inoltre, che tali rapporti rivestano sempre natura «patrimoniale»?

A tali quesiti si cercherà di rispondere scandagliando i principali casi esaminati dalla giurisprudenza.

3.1. Si prescinde dal carattere « formale » dei legami.

Un primo dato che si evince dall'analisi della casistica giurisprudenziale è quello secondo il quale, ai fini dell'applicazione del criterio sintomatico, non è indispensabile l'esistenza di rapporti di «formale colleganza».

Ciò in quanto la natura del giudizio che il Giudice amministrativo è chiamato a compiere, al fine di verificare la sussistenza dell'incompatibilità dell'organo, è quella propria di una prognosi di pericolo concreto e non può, perciò, reputarsi (sempre) sufficiente il vaglio dei soli legami formali che involgono i soggetti interessati alla vicenda concorsuale.

Sulla base dei principi generali espressi, invero, la giurisprudenza ha ritenuto operante l'obbligo di astensione non solo nei casi in cui candidato e commissario fossero legati da rapporti professionali stabili e formalmente instaurati (v., ad es., la congiunta partecipazione ad associazione professionale medica)[13], ma anche quando il sospetto del difetto di imparzialità fosse generato da un complesso di elementi diversi, ciascuno dei quali, di per sé, non autonomamente considerabile come (sufficiente) causa di incompatibilità (in quanto non integrante legame «formale» di collaborazione)[14].

Tale impostazione, volta, da un canto, a svincolare l'indagine del giudice da parametri formali e, dall'altro, a valorizzare le circostanze concretamente evidenziabili, è stata seguita dal Consiglio di Stato in una nota ed esemplare decisione (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 162), relativa ad una procedura concorsuale per «Dirigente ricercatore» presso il Consiglio Nazionale Ricerche, dove, nonostante tra candidata e commissario non fosse scorgibile un «formale» rapporto di collaborazione professionale (alla stregua di quello sopra menzionato), né altri rapporti diretti e patrimonialmente rilevanti, era stata comunque accertata l'esistenza di un vero e proprio «sodalizio professionale», desumendola, appunto, dall'interdipendenza di un variegato complesso di elementi (ciascuno dei quali, di per sé, non costituente causa di incompatibilità): pubblicazioni compiute in collaborazione e sotto l'influenza scientifica del commissario, presenza della candidata a due commissioni di studio presiedute dal commissario presso il C.N.R. e un ministero, attività didattica compiuta dalla candidata presso il Corso tenuto da Docenti già allievi del Commissario ed operanti presso il dipartimento da lui diretto, etc..

Tutti elementi - a detta del Giudice - «che non è possibile, come preteso dagli appellanti principali, isolare ed esaminare separatamente, ma che, se considerati unitariamente, investendo le sfere di modificazione del servizio, della riconversione dell'attività di ricerca, dell'attività didattica, dell'attività scientifica organizzata anche in gruppo, delle commissioni di studio presso la pubblica amministrazione, delle interazioni e sinergie nell'approccio monografico, sono indicativi per l'appunto non del mero rapporto che di regola intercorre tra maestro e allievo, ma di un autentico sodalizio professionale che, se trasposto in una sede concorsuale in forma di rapporto esaminatore esaminanda, là dove più si impone l'esigenza di un vaglio neutrale, è tale da esporre a rischio, in sé ed agli occhi dei consociati, l'interesse pubblico all'imparzialità delle valutazioni»[15]â

â3.3. Quando il rapporto non genera un «sufficiente» sospetto: i rapporti di collaborazione saltuaria od occasionale, la collaborazione ad attività meramente intellettuali.

Un ulteriore dato che emerge dall'analisi giurisprudenziale è quello dell'irrilevanza, ai fini dell'incompatibilità, dei rapporti di collaborazione «saltuaria» od «occasionale», sempre se considerati nella loro individualità.

Così, sono stati esclusi dal novero dei casi di incompatibilità di cui si tratta i rapporti relativi a pregressa, e comunque episodica, non qualificata e assolutamente marginale, collaborazione presso sedi universitarie[18]: è questo il caso esaminato da Cons. Stato, VI, 5 maggio 1998 n. 631, secondo cui la mera circostanza che il candidato sia stato designato dal commissario a componente di un comitato organizzatore di un congresso scientifico o che il commissario avesse all'uopo redatto una lettera «credenziale» di presentazione, non prova l'esistenza di rapporti idonei a generare un legame professionale o di vita stabile o comunque tali da attestare un sufficiente sospetto di parzialità.

Parimenti, si è escluso che costituisca fonte di incompatibilità la realizzazione in collaborazione di lavori scritti pubblicati[19]: è il caso esaminato da Cons. Stato, VI, 24 ottobre 2002, n. 5879, secondo cui, stante l'estrema diffusione dei lavori pubblicati svolti in collaborazione fra più autori (con la presenza sistematica di un componente «eminente»), il fatto che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere è irrilevante, non ritenendosi idonea a radicare l'obbligo di astensione la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale (cui siano estranei interessi patrimoniali)[20].

Ancora sono state ritenute irrilevanti ulteriori forme di collaborazione professionale di carattere occasionale o saltuario[21]: si consideri, al riguardo, la fattispecie esaminata da Cons. Stato, VI, 8 maggio 2001, n. 2589, che ha escluso che la collaborazione non continuativa, ma occasionale, in équipe possa generare rapporti tali da radicare lo stato di incompatibilità del commissario.

Si è escluso, infine, che possa determinare l'obbligo di astensione il mero rapporto tra maestro e allievo, nei limiti innanzi specificati (concorsi per soli titoli)[22].

3.4. In conclusione: la « stabilità » del legame come presupposto (necessario e sufficiente) del criterio sintomatico; l'irrilevanza della natura (patrimoniale o non patrimoniale) del rapporto.

Alla luce dei casi in concreto esaminati dalla giurisprudenza, appare ora più facile stabilire quando una relazione, intercorrente tra candidato e commissario, possa generare il «sospetto» che lo stesso concorrente sia stato favorito nell'espletamento delle prove concorsuali e, pertanto (in applicazione del criterio sintomatico utilizzato dal Consiglio di Stato), quando essa sia idonea a radicare l'incompatibilità dell'organo giudicante.

Se deve escludersi che rilevino rapporti professionali occasionali, non caratterizzati dal requisito della stabilità (ad es., e come già visto, episodiche esperienze di lavoro in équipe o di collaborazioni non qualificate e pregresse presso strutture universitarie; realizzazione di lavori scritti o di pubblicazioni in collaborazione, etc.), sembrano, invece, integrare l'obbligo di astensione innanzitutto i legami (rectius: i sodalizi) professionali o di vita stabili, sia che essi risulti0no da atti formalmente perfezionati (è il caso della fattispecie dell'associazione professionale sopra richiamata) sia che essi siano desumibili da elementi o rapporti (che, sia pure non suscettivi di radicare incompatibilità se considerati «atomisticamente», siano reputati) idonei a configurare la fattispecie del iudexsuspectus se valutati nella loro unitarietà ed interdipendenza (è il caso della fattispecie, sopra ricordata, del concorso per Dirigente per ricercatore, esaminata da Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1994, n. 162).

La stabilità (e/o la sistematicità) del legame, dunque, si pone come requisito necessario (e, come vedremo, anche sufficiente) affinché possa operare il criterio sintomatico di incompatibilità[23].

Alle stesse conclusioni non si perviene, invece, per quanto riguarda la «natura patrimoniale» del rapporto.

Invero, appare possibile sostenere che la «patrimonialità» dell'attività esercitata in comune tra candidato e commissario non costituisca un requisito alla cui presenza ancorare indefettibilmente l'operatività dell'obbligo di astensione.

Questo non solo perché la stessa giurisprudenza, sovente, nel tentativo di specificare i casi entro cui opera il criterio sintomatico in esame, allude al carattere patrimoniale del rapporto in modo meramente esemplificativo[24], ma anche perché, si ritiene, il giudizio di incompatibilità deve essere incentrato (non sulla natura del vincolo, patrimoniale o non patrimoniale, quanto) sulla concreta idoneità perturbatrice che lo stesso legame esplica rispetto alla terzietà e neutralità dell'organo giudicante. D'altronde, è causa di incompatibilità ogni rapporto tale da «â esporre a rischio, agli occhi dei consociati, l'interesse pubblico all'imparzialità delle valutazioniâ» (Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1994, n. 162), come, ad esempio, i legami di carattere affettivo: si pensi alla convivenza more uxorio che rileva ex art. 51 n 2 c.p.c. o allo stesso rapporto di «commensalità abituale» ivi citato.

Tale soluzione, inoltre, sembra rivelarsi del tutto conforme con gli orientamenti della Suprema Corte, la quale intende per « interesse personale » (in presenza del quale il Pubblico agente ha l'obbligo di astenersi, anche ai sensi dell'art. 323 c.p.) ogni interesse, anche non economico e del tutto affettivo, così come l'interesse di favorire taluno per ottenere una situazione di vantaggio nella sfera delle proprie relazioni sociali ed amicali[25], o comunque ogni altro vantaggio anche solamente di ordine morale[26].

Ai fini del criterio sintomatico, rileveranno, dunque, sia i «sodalizi professionali» (formali o di fatto) sia ogni altro rapporto non patrimoniale «di vita» stabile tra commissario e candidato.

3.5. L'irrilevanza della «buona fede» del commissario e della «prova della resistenza».

Stanti i rapporti che generano l'incompatibilità del commissario, l'obbligo di astensione opererà oggettivamente. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito come in tal caso a nulla rilevi la «buona fede» del soggetto incompatibile[27] e sia, comunque, parimenti irrilevante ogni qualsivoglia «prova della resistenza».

Si è invero aderito alla tesi secondo cui la mera presenza del soggetto incompatibile deve essere presuntivamente considerata quale fonte di perturbazione del processo logico valutativo che è alla base del giudizio a cui è chiamato l'organo (monocratico o, nel caso della prova della resistenza, collegiale)[28].

Tali affermazioni, del resto, sembrano in linea con i principi sopra richiamati, secondo cui è sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il solo «pericolo» di una compromissione dell'imparzialità di giudizio.

4. Risvolti di natura penale: i recenti chiarimenti della Suprema Corte in ordine all'obbligo generale di astensione ex art. 323 c.p. .

La presenza di un interesse personale nella procedura concorsuale, oltre a rilevare sotto il profilo della validità della stessa, può invero assumere importanza anche nell'ambito del diritto penale, ai sensi dell'art. 323 del Codice.

Recentemente, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta al fine di chiarire i rapporti tra l'obbligo di astensione sancito dall'art. 323 c.p. e le altre norme extrapenali vigenti in materia[29].

In tale occasione, i giudici di legittimità hanno precisato che l'art. 323 cod. pen., nel sancire l'obbligo di astensione «âin presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiuntoâ», ha creato un dovere generale di astensione riguardante ogni pubblico agente che si trovi in conflitto d'interessi (fermo restando che l'elemento oggettivo del reato è integrato anche dalla mancata astensione non determinata da un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma da un diverso interesse che sia -  altrove - normativamente indicato).

La Corte ha cioè chiarito che l'espressione «âomettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescrittiâ» deve essere letta nel senso che l'art. 323 c.p. ricollega l'obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative:

1) quella dell'obbligo di carattere generale, derivante dall'esistenza, appunto, di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;

2) quella della verificazione dei singoli casi in cui l'obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate secondo il noto meccanismo dell'«incorporazione».

Tale richiamo - esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione - delinea, perciò, un sistema in cui l'ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente «abrogante» che esclude ogni possibile contrasto. Ciò nel senso che - secondo la Cassazione - in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà» di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene «abrogata» e sostituita dall'«obbligo» di astensione derivante, appunto, dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto (ipotesi che si verifica, ad es., con riferimento all'articolo 52 del C.p.p., che prevede la «facoltà» di astensione del pubblico ministero quando esistono gravi ragioni di convenienza, giacché, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, detta facoltà di astensione, ai fini che interessano, è abrogata e sostituita dall'obbligo di astensione; analogamente, v. art. 51, secondo comma, c.p.c.).

Al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 323 c.p., non è dunque necessario che un siffatto obbligo sia previsto dalle specifiche norme di settore che disciplinano l'attività svolta dal pubblico agente, potendo ravvisarsene la fonte, direttamente, nel precetto generale contemplato dall'art. 323 c.p., ogni qualvolta questi sia portatore di un interesse personale[30].

Tale interpretazione rileva sommamente nei pubblici concorsi laddove, a rigore (ferma restando la possibilità che il reato venga integrato attraverso altre violazioni di legge o di regolamento che non siano quelle previste in materia di incompatibilità), mancando una disciplina specifica, l'obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. non potrebbe rilevare sotto il profilo penale, stante il divieto di analogia in malam partem (ex art. 25, secondo comma Cost., 14 Disp. prel.) vigente, appunto, nella materia delle incriminazioni".


Antonella Mongiardo




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Posted by flccosenza on 8 giugno 2012 in NEWS and tagged Concorso dirigente.

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Da: Sput-nick30/08/2012 23:04:44
...nel post precedente...Scusate il codazzo

Da: x Luigi Luigi30/08/2012 23:06:23
che deve esprimersi con sentenza ( fino ad ora sono solo ordinanze emanate sulle richieste cautelari) e decidere se l'incompatibilità, e gli altri rilievi di illegittimità, sono reali o meno.
Il TAR aveva escluso il fumus rigettanto la richiesta di sospensiva, ilCDS ha riconosciuto il fumus...
Pertanto il TAR deve ben argomentare sul perchè secondo lui l'incompatibilità non c'è ( qualora assuma questa posizione) visto che il CDS ha ravvisato apprezzabili profili di fumus.
Spero di esserti stata utile.

Da: curiosità30/08/2012 23:22:03
@ Sput-nick
Siamo una squadra fortissima.

Da: VENDETTA30/08/2012 23:23:51
state tranquilli ragazzi è fatta , il concorso è da fare nuovamente, ma questa volta a modo ns

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Da: Luigi Luigi 30/08/2012 23:23:51
utilissima grazie .....

Da: libretto (la redazione)30/08/2012 23:24:34
x sput: domani anche i "colleghi" della Gazzetta del sud si occuperanno della vicenda.
Nell'altro forum il solito 21/21 afferma che i cavilli giuridici, o quisquilie e pinzellacchere (cartoon mago merlino), non saranno presi in considerazione dal Tar calabro. Il medesimo è pronto a mettersi alla testa dei meritevoli vincitori calabresi per risalire lo stivale con l'obiettivo di occupare le poltrone lasciate libere dagli "imbroglioni" lombardi.
Passo e chiudo.

Da: VENDETTA30/08/2012 23:26:46
ancora ricordo lo sguardo cattivo della ferrigno, che ne dite possiamo chiedere anche il riarcimento dei danni morali?



sembravano blindati, ma la Calabria vera oggi ha vinto

brindate ragazzi è la vittoria della verità.

Da: Luigi Luigi 30/08/2012 23:30:25
Concorso Calabria;
stavo aspettando la nomina a giorni e ora mi dite che rischio di dover rifare il concorso?

Da: x Luigi Luigi30/08/2012 23:35:23
Ma se  iposti sono 0 che nomina stavi aspettando?

Da: sostegno30/08/2012 23:43:15
.......una nomina qualsiasi!

Da: uomini o caporali30/08/2012 23:48:47
..........una nomina "a prescindere"

Da: @Vendetta31/08/2012 00:02:46
Bravo,esiste un'armonia di fondo che poi mette a posto le cose, la giustizia trionferà. Non mollare!

Da: @luigi31/08/2012 00:34:25
La cosiddetta nominescion.....

Da: uomini o caporali31/08/2012 00:50:02
Nominescion è molto bella.
Complimenti!

Da: Kant Eva31/08/2012 07:12:14
@scettico
Come vedi le mie fonti sono MOLTO attendibili!

Da: Luigi Luigi 31/08/2012 07:23:26
Concorso Calabria

buongiorno
ma siete sicuri che i posti in calabria sono zero, io ho altre notizie

Da: VENDETTA31/08/2012 07:36:08
Il Consiglio di Stato sospende anche il concorso Ds in Calabria


di L.F.
30/08/2012
Arriva una tegola anche sul chiacchieratissimo concorso a dirigente scolastico calabrese.Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare numero di registro 201203371 del 29 agosto 2012, ha di fatto sospeso il concorso DS in Calabria. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare avanzata con l'appello (ricorso numero: 5603/2012) ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Il motivo di ricorso, che è stato accolto dal CdS riguarda il ruolo del professor Viscomi, presidente della commissione esaminatrice e già presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, frequentato anche da dirigenti con funzioni vicarie poi ammessi al concorso.
In sostanza il presidente di commissione esaminatrice del concorso DS in Calabria ha rivestito, prima di accettare la presidenza della commissione di concorso Ds, il ruolo di preparatore esperto di un corso di perfezionamento svolto da docenti che hanno partecipato allo stesso concorso. Poiché questo potrebbe risultare illegittimo, giusta è stato l'intervento di sospensione per consentire di entrare nel merito.
Le conseguenze di questa sospensione non sono tragiche come quelle del caso Lombardia, in quanto in Calabria per l'anno 2012/2013 non sono previste immissioni in ruolo.

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Da: VENDETTA31/08/2012 07:38:26
ieri qualche vincitore mi ha detto che ero pazzo, che non era vro niente , che ignoranti pensate dovevano fare i ds e ignorano tutto qullo che noi non caaci gli abbiao contestato

Da: VENDETTA31/08/2012 07:45:55
ragazzi oganizzeremo una mega pizza , tutti dovete partecipare.
Grazie USR per gli errori che avete commesso , ho capito ancora di più che si deve credere nelle cose che si amano.
avete sbagliato tutto .
solo la preselezione è stata gestita bene in calabria, il resto schifo totale avevano  mio parere una scelta ben definita i quanto hanno bocciato allorale persone molto competenti e invece hanno fatto passare gente che ignora la differenza tra credito formativo e credito scolstico ma vi rendete conto

Da: @ VENDETTA31/08/2012 08:40:57
"....il concorso è da fare nuovamente...."



Scusa, cosa vuol dire che il concorso viene annullato ab origine e che anche chi non ha superato la preselettiva può ripeterlo?

Mi rispondi per favore ?

Da: libretto (la redazione)31/08/2012 08:41:45
R-DS: la tormentata vicenda del concorso calabrese  finisce sulle prime pagine della stampa locale. Oggi la prima pagina della Gazzetta, di Calabria Ora e del Quotidiano parlano dell'ordinanza del CDS.
Si prevedono molte polemiche e duri attacchi ai ricorsisti ma, come per la situazione lombarda, la colpa ancora una volta è di chi organizza i concorsi con faciloneria e in spregio delle più elementari regole di imparzialità.

Da: @ tutti31/08/2012 08:45:25
ora tocca al Lazio

Da: a: mi rispondi per favore?31/08/2012 08:47:17
Fare delle previsioni in questa fase è azzardato. Se il TAR dovesse riconoscere l'incompatibilità a cadere sarebbero le prove scritte e non la preselettiva.

Da: a vendetta31/08/2012 08:48:11
hanno anche bocciato gente che si ostina a scrivere :
1) soggetto singolare e predicato plurale ( grazie USR per gli errori che avete commesso )

2) sintassi disarticolata (avevano  mio parere una scelta ben definita)

3) ortografia sconosciuta (allorale )

4) punteggiatura completamente ignorata (l resto schifo totale avevano  mio parere una scelta ben definita i quanto hanno bocciato allorale persone molto competenti e invece hanno fatto passare gente che ignora la differenza tra credito formativo e credito scolstico ma vi rendete conto)

5) evidenti segni di squilibrio (che ignoranti pensate dovevano fare i ds e ignorano tutto qullo che noi non caaci gli abbiao contestato)

il tutto desumibile in appena 10 righe di scritto!

Da: x nunzia 7331/08/2012 08:51:20

Carissima, non tener conto di chi ti offende.
Vai avanti con le tue previsioni e comunicacele sempre.
Non ho passato la preselettiva ma spero davvero di poter rientrare per poter dimostrare che sono in possesso sia delle conoscenze che delle competenze necessarie per poter svolgere questa funzione .

Grazie !

Da: PER a: mi rispondi per favore?31/08/2012 08:54:38

Dimentichi un particolare molto importante e non trascurabile:
la preselettiva è piena di errori ed irregolarità.

Il concorso dovrà essere annullato ab origine .

Da: @ a vendetta31/08/2012 09:02:54
Hanno anche promosso (senza alcuna volontà di difendere l'indifendibile) chi ha scritto nell'elaborato:
1. il DS presiede il CDI
2. dell'Piano dell'offerta formativa
3.il Preside dirigeva la scuola elementare
ecc. ecc.
Il tutto in un campione di elaborati pari al 25% (50) degli ammessi.
Resta il mistero di cosa contenessero gli altri non dati in visione.
Come hanno fatto??????

Da: 22 novembre 201231/08/2012 09:08:19
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