>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

PARLIAMO SOLO DI DIRITTO
45 messaggi, letto 4913 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2

Da: Silvio Pellicos friend06/09/2007 13:56:00
per quel poco che ne so io la giurisprudenza più recente ammette il risarcimento dei danni anche per violazione di interessi legittimi sia oppositivi che pretensivi, ma solo in determinati casi. Infatti, come statuito dalla Corte di Cass. con la sent. 500/1999, a prescindere dalla qualificazione giuridica (diritto soggettivo o interesse legittimo, non mera aspettativa) ciò che rileva ai fini del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., è la perdita nel patrimonio del soggetto del "bene della vita" cui il diritto o interesse legittimo leso si correla. di conseguenza se l'annullamento del provvedimento (ad esempio una gara di appalto aggiudicata ad un soggetto che non aveva i requisiti per partecipare) è sufficiente a satisfare il ricorrente, allora non si procede al risarcimento danni. Nel caso contrario (ad esempio l'appalto è  già stato eseguito) l'annullamento dell'aggiudicazione non è sufficiente a soddisfare la perdita subita ad esempio dalla ditta che sulla base di criteri matematici di aggiudicazione sarebbe stata di sicuro quella che avrebbe dovuto effettuare la fornitura, il lavoro o il servizio oggetto dell'appalto.

Da: sissi06/09/2007 15:06:32
Grazie per le dotte illuminazioni!

Da: LaCasa06/09/2007 15:28:23
Mi sembra di capire, dall'ultimo intervento, che sia assunto come pacifico che "l'annullamento del provvedimento illegittimo, se non immediatamente satisfattivo delle pretese del ricorrente, da adito alla richiesta di risarcimento del danno patito".
In realtà, la stessa Cass. SS.UU sent.500/99 e da ultimo Cass. Civile Sezione III, Sent. 13061/07, afferma che "la responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dellâemissione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta e alla sua qualificabilità in termini di colpa".
Or dunque, la mera e tempestiva impugnazione del provvedimento illegittimo (ed il conseguente annullamento) rappresenta condizione NECESSARIA (sempre che si consideri ancora esistente la pregiudiziale amministrativa, ormai piu' volte messa in discussione negli ultimi anni dalla giurisprudenza della Cassazione, anche se difesa a spada tratta dal Consiglio di Stato) MA NON SUFFICIENTE a garantire tutela satisfattiva ai titolari di interessi legittimi pretensivi, rimasti incisi dal provvedimento annullato.
E questo perchè la mera dichiarazione d'illegittimità non comporta un automatico e conseguenziale riconoscimento della colpa della P.A

Da: dubbio06/09/2007 16:17:06
per La Casa: concordo pienamente, ma crdo che nessuno di noi pensasse ad una situazione di risarcimento senza apposita domanda in tal senso. empre in riferimento alla tua considerazione mi piacerebbe che ci soffermassimo sulla pregiudiziale. Voglio dire, che ne pensate in realtà? Vorrei che al di là della copiosa e incerta giurisprudenza in materia, esprimessimo le nostre opinioni, possibilmente suffragate da basi normative. Io di primo acchito continuo a essere (indegnamente) concorde con il CdS, in quanto mi sembra che un'abolizione totale della pregiudiziale svuoti completamente il nostro sistema di giustizia amministrativa che, per quanto evoluto rispetto a quello che, citando, ho chiamato giudizio sull'atto, ha finito per assumere connotati propri. Certo nel diritto tutto può evolvere in direzioni diverse da quelle iniziali, ma se non vado errato il "doppio binario" della giustizia ha un riferimento costituzionale ben preciso che non può essere disapplicato senza minare il sistema. In secondo luogo mi sembra molto pertinente il problema, posto alla base del favor per la pregiudiziale amministrativa, dei diversi termini di decadenza cui è sottoposto il giudizio amministrativo (60 giorni) rispetto all'azione di fronte al GO.  Si sostiene infatti che, se non vi fosse bisogno di ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo per ottenere la tutela risarcitoria, allora l'ordinamento consentirebbe di fare derivare conseguenze assolutamente diverse dalle diverse strategie processuali della parte (ricorrente). In sostanza, se scelgo di chiedere l'annullamento dell'atto ho 60 giorni ed una tutela risarcitoria "gestita " dal GA, se invece lo ritengo più conveniente, o solo se mi "dimentico" di impugnare l'atto posso agire con molta calma, secondo alcuni davanti al GO ecc. Che ne pensate?

Da: LaCasa06/09/2007 17:15:46
Sul primo punto:
se vi va di perdere un po' di tempo a leggere il contenuto della Sent. Cass.13061/07 (già richiamata), emergerà palmarmente che, anche in presenza di un provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo ed annullato, NON è detto che la domanda di risarcimento presentata dal destinatario del provvedimento sia accolta. Per il giudice ordinario, infatti, il nodo da sciogliere sarà: sussiste l'elemento colpa nel comportamento della P.A oppure no? Ebbene, l'annullamento dell'atto NON FA presumere la colpa, per cui nel giudizio risarcitorio (successivo a quello demolitorio dell'atto illegittimo) instaurato a domanda, la parte potrebbe anche non vedersi riconoscere l'utilità concreta per la quale aveva ricorso!!!!!!

Sul secondo punto:
mi sembra di poter dire che con la cancellazione della pregiudiziale, si assisterebbe ad un passaggio da un riparto di giurisdizione tra g.o e g.a basato sulla CAUSA PETENDI (natura della posizione giuridica che si assume violata: diritto soggettivo/g.o o interesse legittimo/g.a) ad uno basato sul PETITUM (natura del provvedimento richiesto al giudice: risarcimento/g.o o annullamento atto/g.a), che finirebbe con lo svuotare sostanzialmente l'effettività e forse la ragione stessa dell'esistenza della giustizia amministrativa.

Da: Silvio Pellicos friend06/09/2007 17:35:04
per LaCasa: chiarissimo come sempre, complimenti davvero.
"anche in presenza di un provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo ed annullato, NON è detto che la domanda di risarcimento presentata dal destinatario del provvedimento sia accolta."
Concordo pienamente con te.
permettimi di aggiungere che se ad esempio il provvedimento è annullato o revocato per carenza di fondi, è stata riconosciuta la responsabilità precontrattuale della PA (1337-1338 c.c.) che non si è comportata da corretto contraente disattendendo il legittimo affidamento del privato, non avendo verificato prima tale mancanza di copertura finanziaria.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: LaCasa06/09/2007 19:12:23
La massima che occorre estrapolare dall'ultimo intervento è la seguente: "la mancata soddisfazione dellâinteresse pretensivo della/e ditta/e partecipante/i alla gara d'appalto, si collega ad una condotta colposa dellâAmministrazione?"
Se l'Amministrazione (stazione appaltante) non procede allâaggiudicazione, ad esempio, per erroneità nella valutazione dellâofferta tecnica o dei requisiti di partecipazione o ancora per non aver verificato la copertura finanziaria, integra gli estremi di un comportamento COLPOSO, che da adito alla pretesa risarcitoria.
Se viceversa, la mancata aggiudicazione poggia sul riscontro di un dato OGGETTIVO e CASUALE (es. esiguita' del numero dei concorrenti che avevano partecipato alla gara, non predeterminabile prima dell'esperimento della procedura) non riconducibile ad omissioni della stazione appaltante quanto alla divulgazione del bando, cio' escluderà la responsabilità risarcitoria.

Sul punto, vi invito a consultare la sent. 1842/07 del Cons.Stato che, pur confermando l'annullamento del provvedimento amministrativo (decreto del direttore amministrativo di un'Università che non approvava il verbale di aggiudicazione provvisoria di una gara d'appalto, per "inadeguatezza dell'offerta"), escludeva il diritto al risarcimento in capo al ricorrente in quanto (testualmente): "...La determinazione di non procedere allâ aggiudicazione, per dar luogo ad una nuova selezione sulla base di un maggior numero di offerte, non viola quindi le regole di correttezza, imparzialità, buon andamento cui deve conformarsi lâesercizio dellâ azione amministrativa, e ciò esclude che possa avere ingresso la domanda di risarcimento per la mancata aggiudicazione della fornitura allâodierna appellante nella qualità di seconda in graduatoria una volta accertata lâinadeguatezza sotto il profilo tecnico dellâofferta del concorrente collocato al primo posto".



Da: Monica12/09/2007 19:40:06
Scusate se mi inserisco in questo modo, ho letto le vostre discquisizioni e vi devo dire che mi siete stati molto utili mi avete chiarito alcune cose.
Con questo messaggio voglio riportare il thread in prima pagina sperando che sia di buon auspicio affinchè non finsca nel nulla.

Da: dubbio12/09/2007 21:55:28
mi permetto di inserire una discussione in questo tread, perchè vorrei sucitare un dibattito su un argomento nient'affatto scontato. Secondo voi qual'è la portata innovativa del comma 1bis dell'art. 1 della L. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005?

Da: Monica13/09/2007 00:12:29
In base al comma in commento l'applicazione del diritto pubblico devâessere espressamente prevista dal sistema normativo; altrimenti le  PP.AA. agiscono applicando il diritto privato, sulla base della capacità giuridica generale ad esse riconosciuta.
In passato, l'applicazione del diritto pubblico era la regola generale per le PP.AA.; l'applicazione del diritto privato era lâeccezione applicabile solo ai casi espressamente previsti dalla legge.
Il suddetto principio era considerato superato, prima dell'entrata in vigore della l. 15/05, nella prassi delle PP.AA., dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Il  comma 1bis dell'art. 1 della L. 241/90, quindi, ribadisce e conferma un principio che già pacificamente veniva reputato superato.
(mi sono rifatta ad un convegno fatto a Cagliari da Cerulli Irelli)

Da: dubbio13/09/2007 08:32:33
sono sostanzialmente concorde. il motivo dell'apertura della discussione è che, a mio parere, la portata del comma in questione è stata sopravvalutata rispetto a quella che ha. A mio parere infatti, la portata innovatrice è molto compromessa (per fortuna per conto mio) dalla necessità di un atto amministrativo precedente che ha natura sostanzialmente amministrativa che pertanto riporta la scelata tra modulo amministrativo classico e modulo privatistico nell'ambito amministrativistico stesso.

Da: Silvio Pellicos friend13/09/2007 09:05:14
ciao a tutti. riporto questo passaggio tratto dai quaderni della scuola superiore del M.I.:
4) diritto pubblico e diritto privato
Nelle nuove norme sembrano fronteggiarsi due diverse concezioni dei rapporti
tra diritto pubblico e diritto privato: lâuna basata sulla separazione, lâaltra basata
sullâintegrazione.
La prima concezione è quella che emerge dal nuovo comma 1-bis dellâart. 1
della legge 241, che stabilisce che, a determinate condizioni (per emanare atti non
autoritativi e salvo che la legge disponga diversamente), la pubblica amministrazione
«agisce secondo le norme di diritto privato». Deve ovviamente ritenersi, a contrario,
che, quando si tratti di emanare atti autoritativi, le amministrazioni devono agire
secondo il diritto pubblico. È una norma che segue una moda e si basa su unâillusione
(quella che il diritto privato sia più âparitarioâ del diritto amministrativo). Una norma di
difficile interpretazione, che usa un linguaggio ambiguo (in particolare nel riferimento
allâ«autoritatività») e rimarrà probabilmente inapplicata, per lâimpossibilità di
interpretarla in modo da farle produrre effetti concreti.
A parte tutto ciò, è evidente che la norma si basa sullâidea che diritto pubblico e
diritto privato siano due mondi distinti e non comunicanti. Il legislatore, quindi, ha
ignorato tutti gli sviluppi ai quali si è assistito negli ultimi anni, con diversi fenomeni di
privatizzazione e di esternalizzazione accompagnati dallâapplicazione di principi
pubblicistici ai soggetti privatizzati e alle attività esternalizzate. E ha rinnegato gli sforzi
compiuti dalla giurisprudenza per estendere garanzie pubblicistiche allâattività di
interesse pubblico svolta da soggetti privati.

Da: dubbio13/09/2007 12:59:13
come al solito aggiornatissimo spf

Da: Silvio Pellicos friend13/09/2007 13:25:07
ho scopiazzato qualcosa per non dire troppe "cassate".

Da: Silvio Pellicos friend14/09/2007 22:41:23
quale è la causa nella cessione del credito (1260-1267 c.c.)?
grazie a chi vorrà rispondere

Pagina: 1, 2


Torna al forum