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Concorso Ispettore Superiore PdS 2026
1846 messaggi, letto 133504 volte

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Da: Pavloviano13/04/2025 21:36:27
Un tema, tra i più discussi e controversi del diritto processuale amministrativo, riguarda gli strumenti giuridici che il legislatore ha previsto per assicurare forme di controllo giurisdizionale sulle decisioni del giudice amministrativo di ultima istanza.

La giustizia amministrativa, come è noto, si compone soltanto di due gradi di giudizio, ammettendo il ricorso alla Suprema Corte soltanto per motivi inerenti la giurisdizione: il primo trova esecuzione dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed il secondo, relativo all'eventuale attività di controllo sulle decisioni del giudice di prime cure, viene costituzionalmente garantito dal Consiglio di Stato che, nelle sue tre sezioni giurisdizionali, svolge funzioni di giudice di appello.

L'art. 111 comma 8 della Costituzione, enunciando il principio giuridico in base al quale contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione soltanto per motivi inerenti la giurisdizione, stabilisce, unitamente al successivo art. 113, i limiti esterni del ricorso senza, tuttavia,  disciplinarne i limiti sostanziali e procedurali interni.

Il tema è altresì disciplinato sia dall'art. 362 del codice di procedura civile, sia dagli artt. 91, 110 e 111 del codice di procedura amministrativa che, non prevedendo l'abrogazione dell'art. 48 del Testo Unico del Consiglio di Stato (r.d. n. 1054 del 1924), rafforza, di fatto, il contenuto dell'art. 111 della Costituzione, statuendo che le decisioni pronunciate in sede giurisdizionale possano essere impugnate con ricorso per Cassazione soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione, con le ordinanze del 13 giugno 2006 nn. 13659 e 13660 e con le sentenze a Sez. Unite del 20 dicembre 2008, n. 30254, n. 2242 del 6 febbraio 2015 ed infine con la sentenza a Sez. Unite n. 31226 del 29 dicembre 2017, ha avviato un processo interpretativo c.d. "dinamico o evolutivo" del concetto di giurisdizione e, ammettendo il sindacato della Corte di Cassazione anche per gli "errores in procedendo e in iudicando" relativi al contrasto di giudicato con pronunce di Corti sovranazionali, ha cercato di superare la rigidità dei "soli motivi inerenti alla giurisdizione", previsti dall'Assemblea costituente nell'ottavo comma dell'art. 111 della Carta Costituzionale,

Con la sentenza n. 6 del 24 gennaio 2018, i Giudici delle leggi hanno stabilito la non idoneità degli errores in procedendo e in iudicando a giustificare il ricorso alla Corte di Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, confermando, pertanto, la scelta di fondo dei Costituenti.

Indice
1. Evoluzione storica della giurisdizione amministrativa
2. Analisi esegetica dei termini lessicali utilizzati dal legislatore
3. La giurisdizione amministrativa: il sindacato sui limiti esterni svolto dalle SS.UU.
4. L'interpretazione "dinamica o funzionale" dei principi costituzionali ed il superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa
5. La conferma del Giudice delle leggi al pluralismo delle giurisdizioni
1. Evoluzione storica della giurisdizione amministrativa  

Al fine di comprendere meglio le limitazioni del sindacato della Suprema Corte sulle sentenze del Consiglio di Stato appare utile rappresentare, brevemente, le origini dell'istituto.

Inizialmente i conflitti giuridici tra il Tribunale del Contenzioso Amministrativo e il giudice ordinario o la pubblica amministrazione venivano risolti, ai sensi della legge sarda n. 3780 del 1859, con l'emissione di un decreto del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato che allora svolgeva soltanto funzioni consultive; la ratio legis era quella di tutelare la pubblica amministrazione dalle eventuali ingerenze del potere giudiziario.

In seguito, la legge n. 2248/1865 all. E, abolendo i Tribunali del contenzioso amministrativo e istituendo la giurisdizione unica, modificò la predetta legge sarda,  la cui applicazione venne limitata alla risoluzione dei conflitti tra il giudice ordinario e la pubblica amministrazione stabilendo che, ai sensi dell'art. 10 all. D del medesimo disposto legislativo, non fosse più il Re ma il Consiglio di Stato l'organo amministrativo di vertice deputato alla risoluzione dei conflitti tra giudice ordinario e pubblica amministrazione[1].

L'evoluzione storica della giurisdizione amministrativa continuò con la legge n. 3761 del 1877 che, all'art. 3 comma 3, assegnò "esclusivamente alle Sezioni di Cassazione istituite in Roma" il compito di decidere sui conflitti tra giudici ordinari e giudici speciali e di dichiarare la nullità delle sentenze dei giudici speciali nel caso di "incompetenza".

Il predetto dettato normativo stabiliva che spettava alla Corte di Cassazione "giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere".

Alla Cassazione venne pertanto conferito il compito di vigilare sul rispetto dei confini giurisdizionali tra giudici speciali e giudici ordinari e tra i giudici speciali e giudici ordinari con la pubblica amministrazione, al fine di impedire invasioni di campo da parte dei giudici speciali nel territorio giuridico assegnato al potere giudiziario ordinario, al potere amministrativo e al potere legislativo.

Decisamente importante fu la legge n. 62 del 1907 che, affrontando la questione della natura giurisdizionale o amministrativa della IV Sezione del Consiglio di Stato riconobbe formalmente il carattere giurisdizionale della stessa introducendo la distinzione tra sezioni consultive e sezioni giurisdizionali oltre ad istituire la V Sezione del Consiglio di Stato, alla quale vennero riconosciute sia funzioni giurisdizionali, sia una competenza sui ricorsi con sindacato esteso al merito che erano stati esclusi dalla competenza della IV Sezione.

Il medesimo disposto legislativo stabilì l'impugnabilità delle decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto "per assoluto difetto di giurisdizione", concetto giuridico riformulato in seguito dal Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato (art. 48 del r.d. n. 1054 del 1924), anche se la rara ipotesi del concetto giuridico di "assoluto difetto di giurisdizione", coincideva con l'ipotesi di "eccesso di potere dei giudici speciali" previsto dall'art. 3 comma 3 della legge n. 3761 del 1877; tale innovazione normativa venne in seguito utilizzata dal legislatore anche nel Testo Unico n. 638 del 1907.

Come già detto, i principi contenuti nella legge n. 62 del 1907 furono ribaditi dal legislatore all'art. 48 del r.d. n. 1054 del 26.6.1924,  nel  quale stabiliva che le decisioni del Consiglio di Stato "pronunciate in sede giurisdizionale possono agli effetti della legge 31.3.1877 n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato".

L'evoluzione normativa dei limiti della giurisdizione amministrativa continuò con la trasfusione dei principi contenuti nella legge 3761 del 1877 nel codice di procedura civile del 1942, laddove, all'art. 362 comma 1, ancora oggi in vigore, il legislatore stabilì la possibilità di impugnare, con ricorso per Cassazione, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, "per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso".

Nel 1946, anche l'assemblea costituente, stabilì, all'art. 111 comma 8 del dettato costituzionale, che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti era ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione per "i soli motivi inerenti alla giurisdizione"[2], indicando, unitamente al successivo art. 113, i limiti esterni del ricorso.

L'ammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione per i soli motivi inerenti la giurisdizione veniva in seguito confermata dalla legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, che oltre a prevedere l'istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali, all'art. 36 (in seguito abrogato dal D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010), confermava il principio che contro le decisioni pronunciate in secondo grado dal Consiglio di Stato era ammesso il "ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione".

Il predetto orientamento giuridico sull'impugnabilità delle decisioni del Consiglio di Stato trovò conferma nel decreto legislativo del 24 dicembre 2003 n. 373, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in merito all'esercizio, nell'ambito  regionale, delle funzioni esercitate dal Consiglio di Stato.

L'anzidetto disposto legislativo, all'art. 10 comma 2, prevedeva che contro le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa, "era ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione"

L'ammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione per i soli motivi inerenti la giurisdizione trovò conferma anche nel Codice del Processo Amministrativo n. 104 del 2 luglio 2010, laddove, agli artt. 91 e 110, adottando l'art. 111 comma 8 del dettato Costituzionale,  sanciva che il ricorso alla Corte di Cassazione, avverso le sentenze del Consiglio di Stato, era ammesso "per i soli motivi inerenti alla giurisdizione". 

Ricordiamo, infine, che il medesimo principio giuridico è stato attuato dal Codice di giustizia contabile n. 174 del 2016 che, all'art. 177 c. 1, stabilisce i limiti del sindacato della Corte  di Cassazione sulle decisioni della Corte dei Conti.
Rispondi

Da: Pavloviano13/04/2025 21:37:43
Promesso, studia, non fare come con il concorso papocchio, che poi devi richiamare i sponsor per dare la solita aggiustatina
Rispondi

Da: Promosso per meriti calabresi13/04/2025 22:02:41
Mi spiace deluderti, ma il fatto che non si possa impugnare una sentenza del Consiglio di Stato in Cassazione non significa che faccia giurisprudenza in senso tecnico.
Solo la Corte di Cassazione ha funzione nomofilattica per legge (art. 65 R.D. 12/1941, n. 12), cioè il compito di garantire l'uniforme interpretazione della legge.
Il Consiglio di Stato chiude il giudizio amministrativo, sì, ma le sue decisioni non hanno valore vincolante per altri giudici, nemmeno per i TAR (che spesso le seguono, ma per prassi, non per obbligo).
Nemmeno l'Adunanza Plenaria del CdS è paragonabile alle Sezioni Unite della Cassazione.
Quindi no, la definitività della sentenza non fa giurisprudenza tecnica.
Altrimenti anche la sanzione per divieto di sosta, una volta confermata, diventerebbe fonte di diritto.

Caro Pavloviano, apri il ruolino e chiediti perché sei finito così in basso! A risentirci!
Rispondi

Da: Pavloviano13/04/2025 22:20:19
Ok, mi arrendo, a questo punto ogni argomentazione con te non ha più senso... Più confusione di così sinceramente non l'ho mai riscontrata, forse in qualche camera di sicurezza alle 2 di notte.
Ciao stammi bene
Rispondi

Da: Promosso per meriti calabresi13/04/2025 22:35:19
Hai ragione: certe confusioni si sentono davvero solo nelle camere di sicurezza alle 2 di notte.
Solo che lì, almeno, c'è chi ha la scusa dell'orario e delle circostanze.
Qui invece si pretende di fare teoria giuridica confondendo la definitività di una sentenza con la produzione di diritto.
Buona serata… e magari, prima della prossima lezione, un ripasso della normativa ci sta.
Rispondi

Da: Pavloviano13/04/2025 22:43:05
Va bene, va bene, tranquillo...ma a ferie come stai? 🤣
Rispondi

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Da: Calippo78 14/04/2025 08:03:39
Ma perché non vi scambiate il numero?

Così vi fate delle belle lunghe chiacchierate

Qua tutti giuristi e poi hanno paura di confrontarsi in un concorso vero..
Rispondi

Da: Pavloviano14/04/2025 08:13:38
Concordo, infatti sfido anche te ( che vinceresti un concorso vero a mani basse, ne sono sicuro) a comprendere le nefandezze giuridiche di promesso.
Poi per il numero sono a disposizione anche tua.
Ciao
Rispondi

Da: Stella77714/04/2025 10:22:44
Buongiorno, ma dopo i due concorsi previsti, lo scrutinio per Isp Sup sarà sempre comparativo con obbligo dei 2/3 IUS  e permanenza 8 anni a Capo?
Grazie
Rispondi

Da: DURA LEX SED LEX14/04/2025 10:33:08
@Promosso per meriti calabresi ma ancora ti sforzi con quell'analfabeta? Questo è uno che è diventato vice Sovrintendente con le crocette e poi riordinato con lancio coriandoli ad ispettore senza aver mai aperto un libro. L'unico sforzo è stato fare la domandina.
Lo vedi che non sa nemmeno scrivere? Questa gente se non era per mamma polizia stava raccogliendo cartoni.
Fai come me, non lo rispondo memmeno più.
Dare importanza agli analfabeti è una perdita di tempo.
Rispondi

Da: DURA LEX SED LEX14/04/2025 11:05:53
Quando L'IGNORANZA indossa una divisa ed una serie di riordini le regalano una qualifica ... L'IGNORANZA si crede cultura.
Quando poi L'IGNORANZA raggiunge la pensione, L'IGNORANZA si dispera e va in depressione.
Rispondi

Da: DURA LEX SED LEX14/04/2025 11:25:09
@promosso per meriti calabresi ... questo analfabeta non sa nemmeno cos'è la giurisprudenza e la giurisprudenza vincolante.
Per lui il IX e X sono parecchi, noi che abbiamo superato con schede ed orali abbiamo avuto le procedure semplificate.
Vedi che risponde a tutti dispensato cultura?
L'unico che merita il grado e lui che per diventare ispettore ha solo compilato una domandina restando nello stesso ufficio.
Vuoi perdere tempo con un poveraccio che vive di gradi e non conta nulla nella vita civile? È 11 corso coriandoli cinesi, tanto basta

Fai come me, non lo rispondo nemmeno più.
Rispondi

Da: DURA LEX SED LEX14/04/2025 11:25:22
@promosso per meriti calabresi ... questo analfabeta non sa nemmeno cos'è la giurisprudenza e la giurisprudenza vincolante.
Per lui il IX e X sono papocchi, noi che abbiamo superato con schede ed orali abbiamo avuto le procedure semplificate.
Vedi che risponde a tutti dispensato cultura?
L'unico che merita il grado e lui che per diventare ispettore ha solo compilato una domandina restando nello stesso ufficio.
Vuoi perdere tempo con un poveraccio che vive di gradi e non conta nulla nella vita civile? È 11 corso coriandoli cinesi, tanto basta

Fai come me, non lo rispondo nemmeno più.
Rispondi

Da: Pavloviano14/04/2025 11:28:36
Per dura lesso e promesso, ma le ferie il Dirigente ve le controlla? State in uno stato psicofisico pericoloso....
Rispondi

Da: Scusate un attimo14/04/2025 14:42:24
Scusate, solo per capire. Sento più di qualcuno lamentarsi perché pretende di avere diritto a diventare ispettore superiore solo perché ha frequentato un corso da ispettore precedente dove era prevista una prova scritta e una orale, o perché ha frequentato un corso più lungo degli altri. Ma chi ha sostenuto decine e decine di esami nelle materie giuridiche come può esimersi dal sorridere? La logica è che se stai prima nel ruolino devi rimanerci perché nessuno deve superarti anche se non hai i titoli previsti dal concorso? Ma perché non ve la prendete una laurea se è così semplice? Detto questo, sono perfettamente consapevole che ci sono fior di ispettori anche solo col diploma, e non lo dico in maniera ironica.
Rispondi

Da: Serpico capitolino14/04/2025 14:55:07
Il problema lo ha creato l'amministrazione dando il grado nel riordino con la semplice domandina.
Adesso questi analfabeti che non hanno mai superato alcuna prova credono di avere il diritto di avanzare con altre semplici domandine. È chiara l'ignoranza ed il rispetto delle regole, no?
Il IX così vituperato, anche se ha tra le sue fila qualche "furbetto" ha dovuto comunque sostenere orali con estrazione delle domande a caso e prove psicoattitudinali.
Il X la stessa cosa oltre a 18 mesi di corso.
Nel riordino chi ha avuto procedure semplificate ha dovuto comunque aprire libri per studiare.

Fa ridere questo personaggio del 11 corso che ha solo fatto la domandina e si è ritrovato ispettore, ergendosi a censore.
Hanno ragione i colleghi nikname dura l'ex, tridentum e promosso per meriti nell'attacco a questo analfabeta che il grado lo ha avuto regalato.
Come se dice dalle mie farti .... fatte na scopata che te passa
Rispondi

Da: DURA LEX SED LEX14/04/2025 15:04:55
@serpico capitolino capito come siamo messi?
Questo abalfabeta del 11 prossimo alla pensione, ispettore a coriandoli senza aver mai superato nessuna prova, si prodiga anche a dare lezioni a tutti.
Scorri e vedi che personaggio ... da circo

Rispondi

Da: Pavloviano14/04/2025 16:42:50
Ecco bravi, se avete le capacità scorrete, troverete solo  proposte di fare un concorso serio oppure uno scrutinio, ma tant'è...
Vedete dura lesso, promesso e serpe, il fatto che vi accanite così con tanto astio è proprio perché mi state dando ragione sotto sotto... Vi mascherate dietro uno pseudo concorso (ma che non deve far alcun scavalco 🤣🤣) però se qualcuno osa suggerire di farlo con prove scritte e titoli impazzite..
Chi è ora il co@@ne?

Ed ora in ordine con barba e capelli, anche tu serpico capitolino (immagino 🤣) datti una sistemata su..
Rispondi

Da: Pavloviano14/04/2025 16:44:31
Ecco bravi, se avete le capacità scorrete, troverete solo  proposte di fare un concorso serio oppure uno scrutinio, ma tant'è...
Vedete dura lesso, promesso e serpe, il fatto che vi accanite così con tanto astio è proprio perché mi state dando ragione sotto sotto... Vi mascherate dietro uno pseudo concorso (ma che non deve far alcun scavalco 🤣🤣) però se qualcuno osa suggerire di farlo con prove scritte e titoli impazzite..
Chi è ora il co@@ne?

Ed ora in ordine con barba e capelli, anche tu serpico capitolino (immagino 🤣) datti una sistemata su..
Rispondi

Da: Pavloviano14/04/2025 16:47:36
E poi dura lesso, analfabeta ci sarà quello scrosta camini di tuo padre, vista l'opera d'arte che ha creato con te...
Rispondi

Da: 17simo sul campo14/04/2025 19:37:56
Io l'ho fatti nel 2000 sei mesi alla scuola e per vent'anni, senza grado, ho dovuto fare l'ispettore per aspettarti...
Alla fine si ha sempre tutti ragione, addá campá cient ann 'a polizia
Rispondi

Da: Serpico capitolino14/04/2025 20:06:57
11 corso coriandolati
Prova scritta NO ... Prova orale NO ... Corso NO
Perdita sede NO
Solo ed unicamente domandina ....
Analfabeta apri iblibri e superato un concorso. I gradi in faccia ti lasciano dove sei ... sguazzare nell'analfabetosmo
Rispondi

Da: Tridentum14/04/2025 20:16:03
Ma questo videoispettore posticcio, con i pentagoni a truffa del 11 corso ancora pontifica qui sopra.
Erano 4 giorni che non vi leggevo.
Ma cosa vuole? Diventare vice questore a forza di domandine e riordini?
Caspita ... e dateglielo il grado che questo se gli fanno le psicotecniche non lo cacciano, lo ricoverano.
Anzi no, l'11 non ha nemmeno fatto le psicoattitudinali.
Poveraccio.
@dura lex sed lex
@Serpico capitolino
@Promosso per meriti calabresi
Questo è un legge 180 col grado cinese. Lasciatelo perdere
Rispondi

Da: Diablo199314/04/2025 20:29:03
Buonasera, volevo chiedere, dopo questi due concorsi, ad oggi si conoscono le modalità di accesso a Isp.Sup. se per merito comparativo, esame scritto e/o orale, quiz, ecc...
Grazie
Rispondi

Da: Pavloviano14/04/2025 21:49:16
Tredenti calmati che ancora devi capire il soggolo come si monta sulla tesa...
Rispondi

Da: Serpico capitolino14/04/2025 23:41:59
@dura lex però i videoispettori miralanza del 11 hanno il titolo informatico per aver fatto domandina e corso al PC.
Questo qui non fa testo, la domanda gliel'avrà fatta qualche collega d'ufficio 😀
È troppo deficiente
Rispondi

Da: DURA LEX SED LEX14/04/2025 23:45:11
Infatti. È troppo videoispettore cinese.
Vabbe ma tanto i videoispettori cimesi del 11 corso sono tutti prossimi alla pensione.
A breve si levano dai coglioni e vanno a vedere i cantieri
Rispondi

Da: Tridentum14/04/2025 23:50:55
Ma lasciatelo perdere. È uno sfigato che vive di questo per sentirsi qualcuno.
Nemmeno un concorso è riuscito a vincere. È 11 corso videoispettore a punti
I gradi glieli hanno lanciati in faccia.
Questi poveracci vanno compiatiti.
Notte colleghi
Rispondi

Da: Serpico capitolino15/04/2025 02:52:21
@Tridentum notte a te, io sto a fa 1/7 capotreno Volanti.
Comunque me fate ammazza de risate Co sto poveraccio
Vo fa il sostituto o il sups con i coriandoli.
Se crede che per l'11 corso è sempre a domanda e gradi nfaccia. A mbecille 😀 😃
Rispondi

Da: Diablo199315/04/2025 06:27:38
Buongiorno, volevo chiedere, dopo questi due concorsi, ad oggi si conoscono le modalità di accesso a Isp.Sup. se per merito comparativo, esame scritto e/o orale, quiz, ecc...
Grazie
Rispondi

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