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Da: vincitrice19/02/2010 15:49:42
ricomincia il tam tam...prima marzo, poi aprile, poi maggio ora giugno...vabbè facciamo entro il 2010 così non sbaglia nessuno

Da: Guerra finanziaria19/02/2010 16:23:01
Più che di una vera guerra si tratta di una gara, e siamo ai nastri di partenza: è la gara degli emittenti. Altrove potrete leggere ciò che è successo (dopo che sarà successo), qui vorrei provare a raccontarvi cosa sta per accadere.
Questo post tira le fila di molti discorsi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, in apparenza in modo disorganico, ma come vedrete (aprendo i link) erano tutti pezzi dello stesso mosaico.

Qualche tempo fa vi ho parlato della situazione greca e dei suoi effetti sul rapporto euro-dollaro, erano i prodromi di ciò che accade oggi: dopo la firma del trattato di Lisbona, in UK hanno smarrito qualunque forma di influenza sulla BCE e sullâeuro. E questo è un importante pezzo del puzzle. Infatti la situazione oggi è la seguente: enormi masse di debito pubblico necessitano di sottoscrittori e ciascun Stato (e le imprese) deve cercare di convincere i risparmiatori a sottoscrivere le sue obbligazioni, e non quelle della âconcorrenzaâ. I risparmi interni di ciascun Paese non sono sufficienti a coprire lâesigenza di finanziamento, occorrono anche denari stranieri e questo complica le cose (sarebbe facile dirottare per legge i capitali dei propri cittadini sul proprio debito, chiudendosi in una perniciosa autarchia).
La forma più cruenta e brutale della concorrenza degli emittenti obbligazionari è quella sui tassi: immaginate gli Stati che, come delle banche online, si strappano âclientiâ offrendo tassi via via crescenti. Eâ però un gioco molto pericoloso: pagare elevati interessi per quei Paesi che hanno masse rilevanti di debito potrebbe comportare lâimpossibilità di rientro dalla situazione di emergenza o addirittura lâallargamento del debito perché gli interessi superano le entrate, portando lo Stato in deficit finanziario ed in una spirale irreversibile. Dunque prima di arrivare alla fase cruenta e pericolosa si intraprende unâaltra strada, ovvero quella che sta iniziando ora: anziché offrire sempre di più ai sottoscrittori si tenta di screditare gli altri offerenti, ispirandosi ad un vecchio B-movie italiano âLui è peggio di meâ.
Ed eccoci qui, con -fino a qualche settimana fa- USA e UK che affondano nei debiti e con valute strutturalmente deboli, in declino, in svalutazione progressiva, mentre dellâeuro si parla insistentemente come dellâunica concreta alternativa al dollaro quale moneta universalmente riconosciuta per gli scambi internazionali. Con lâaiuto dei CDS e di una buona campagna mediatica USA e UK hanno iniziato a spostare la pubblica preoccupazione sullâeuro, facendoci discutere sulla sua tenuta, sulla sua solidità, sulla possibile disgregazione dellâarea, sul default di Grecia o Spagna (e ancora nessuno parla dellâItalia che per dimensione del PIL e parametri sballati rappresenta unâottima carta per chi vuole speculare contro lâeuro) ecc.. al mercato le incertezze non piacciono e così il denaro si sposta dalle obbligazioni in euro a quelle in dollari. Con il recupero del dollaro si dà anche un messaggio ai grandi detentori di debito americano: âi vostri investimenti non si svalutano, continuate a comprare i nostri titoliâ.
Inoltre la difficile gestione della politica economica comunitaria, con una moneta unica e 27 ministri dellâeconomia, lascia parecchie perplessità sulle forme dellâintervento di aiuto alla Grecia, offrendo il fianco alla subdolo gioco anglosassone: invitare al tavolo della BCE il FMI, che è un organismo internazionale, ma di fatto sotto il controllo anglosassone. In questo modo potrebbero mettere il becco nelle decisioni del âconcorrenzaâ.
LâEuropa per ora dà risposte deboli, limitandosi a rassicurare i mercati sul fatto che -Grecia a parte- non ci sono pericoli di contagi o effetto domino. Lâarrivo del FMI è uno âspettroâ che aleggia da tempo.
Mentre Dubai, dopo il presunto âsalvataggioâ di novembre, è giunta alle corde chiedendo ai propri creditori un accordo di taglio del debito (default tecnico) occorre evitare che i mercati puntino la speculazione su uno dei PIIGS: lâimpennata dei CDS farebbe aumentare il costo della protezione per chi sottoscrive le obbligazioni, costringendo lâemittente ad aumentare il tasso offerto per compensare il maggior costo della copertura, portando la situazione su una brutta china.
Gli USA nel 2010 hanno 2000 miliardi$ di titoli in scadenza da riemettere più 1500 miliardi$ di deficit da coprire, i loro cittadini hanno iniziato a risparmiare qualcosa ma la loro capacità non arriva a coprire un terzo di quelle esigenze, dunque è necessario continuare a richiamare il denaro cinese (che sta calando drasticamente), giapponese (il nuovo governo ha annunciato che interromperà gli acquisti di treasury americani), russo (anche qui è stato annunciato lo stop) e dei sempre più importanti paesi OPEC. Altrove, in proporzioni diverse, câè il medesimo problema: tutti gli stati vogliono denaro per coprire i loro debiti, ma non câè in circolazione denaro sufficiente per tutti.
Conseguenze: altro denaro verrà stampato (portando inflazione a venire, vedremo in che forma), qualche default distruggerà debito sul mercato, le altre forme di investimento verranno ordinatamente disincentivate per indurre la maggior massa possibile di denaro verso i titoli governativi, le grandi imprese che -a differenza delle PMI- hanno aggirato il credit crunch emettendo pesantemente obbligazioni corporate nel 2008-2009 dovranno togliere il disturbo e tornare a chiedere i soldi alle banche invece che al mercato, aprendo un fronte che diverrà caldo, finché le banche non riprenderanno ad erogare credito, e le banche potranno farlo solo ritirando dal mercato la liquidità che vi hanno dirottato (e che era stata fornita loro per sostenere lâeconomiaâ).
In tutta questa grossissima partita che si sta giocando sul nostro futuro, e che per ora si svolge a colpi di fango gettato gli uni sugli altri, i Paesi con poco debito e comunque al di fuori di questi giochi vedranno le loro valute rivalutarsi. Finché il titolo di Stato nellâopinione comune rappresenterà un bene rifugio è piuttosto probabile che venga indotta una nuova fase di avversione al rischio, funzionale a diversi degli aspetti sopracitati, dunque potrebbe avere ulteriori fiammate a rialzo anche lâoro. Stiamo probabilmente per entrare nella fase più difficile, soprattutto se la debole semi-convinzione de âla crisi è finita e stiamo ripartendoâ dovesse caracollare.

Da: spingitori di cavalieri19/02/2010 16:33:36
17, 35, 46, 69, 3, 12, 28

giocatevi questi numeri...
è l'unica speranza che ci rimane.. giocare al lotto..

dai che ce la "facete"

Da: PAPPI19/02/2010 16:37:31
non ci resta che piangere!!

Da: Giuda Ben-Hur19/02/2010 16:43:43
ma sempre a lagnarvi state?
Non siete uomini ma chiaviche.

Da: LUMBARD19/02/2010 16:47:16
         

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Da: massimo19/02/2010 16:59:45
spingitori di cavalieri è il nick più bello di tutti

Da: spingitori di cavalieri19/02/2010 17:01:42
minchia Giuda.. tu invece devi essere proprio un duro!!!!

Da: PAPPI19/02/2010 17:01:53
non mi lamento.....è solo questa situazione di incertezza !!!!!sono passati mesi enotizie a dir pocp altalenanti!!!basta!

Da: ...19/02/2010 17:04:55
GIUDA DI DURO C'HA SOLO I DENTI!!!

Da: Quelli della DG19/02/2010 17:06:31
Giuda mi raccomando fatti riconoscere alla manifestazione che vogliamo vedere in faccia un coglioncello montato come te

Da: x ...19/02/2010 17:07:59
e le emorroidi!!

Da: x IDONEI: BUONE NOTIZIE GIURISPRUDENZIALI19/02/2010 18:13:06
Obbligatorietà del ricorso alle graduatorie concorsuali ancora valida ed efficaci per le nuove assunzioni

Consiglio di Stato - Sentenza 10 febbraio 2010 , n. 668 


In forza del  principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), le Amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine all' an della assunzione, ma non invece in ordine al quomodo della stessa. In altri termini, le Amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico in cui la decisione - se del caso su sollecitazione dell'interessato - deve essere presa, far luogo alla copertura del posto (o dei posti) in pianta organica a mezzo di nuova assunzione (tanto più che la decisione non è scevra da conseguenze sul piano finanziario, ed è oggi peraltro condizionata, a seguito della introduzione del cd blocco delle assunzioni, da un procedimento di programmazione delle assunzioni e da un meccanismo di previa autorizzazione). Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, l'Amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale (sempre che, si badi, vi sia piena corrispondenza tra profili professionali e non soccorrano particolari ragioni da esplicitare nella determinazione di indire comunque un nuovo concorso).

Tale opzione si configura come la più corretta ai fini della realizzazione dellâinteresse pubblico, giacché evita unâ inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato. In merito va infatti considerato che, a fronte delle spese necessarie allâesperimento di una nuova procedura concorsuale, non sussiste alcuna garanzia che i soggetti risultati idonei nella nuova selezione offrano maggiori garanzie professionali rispetto a quelli utilmente collocati nella graduatoria relativa alla precedente procedura selettiva.

Ciò perché tra i soggetti idonei di una determinata tornata concorsuale (da una parte) e (dall'altra) i vincitori di una tornata successiva, non può porsi in linea di principio una distinzione qualitativa di tipo meritocratico (dato che non può escludersi in linea di principio che gli idonei possano aver ottenuto punteggi di merito più alti di quelli che si andrebbero ad assegnare ai futuri vincitori) e che quindi tra le distinte categorie di soggetti non può essere fatta ex ante - e cioè prima della indizione di una eventuale nuova selezione concorsuale - alcuna differenziazione fondata sul merito.

Oltre a ciò il ricorso obbligatorio alla precedente graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace offre maggiori garanzie in ordine alla necessaria ottemperanza ai fondamentali doveri di imparzialità e  trasparenza dell'agire amministrativo, la cui effettività verrebbe messa in dubbio dalla scelta di consentire alla Amministrazione di scegliere liberamente la modalità della nuova assunzione (in particolare, tra l'utilizzazione di una graduatoria ancora valida e una nuova indizione concorsuale), tanto più che i nominativi dei soggetti idonei sono noti alla Amministrazione, di tal che la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza.

In questo ordine di idee si colloca la reiterata scelta del legislatore di prorogare la validità delle graduatorie concorsuale a mezzo di continui interventi normativi (soltanto alcuni dei quali sono stati dianzi richiamati), al fine evidente di consentirne la utilizzazione (e non di obliterarla), e di evitare in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato.
_______________________________

N. 668/2010 Reg. Dec.

N. 10037/2004 Reg. Ric.

N. 10252/2004 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10037 del 2004, proposto da:

Università degli studi di Lecce , in persona  del Rettore legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio  dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Il signor S. C., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso L. G. in Roma, via ...omissis...;

Sul ricorso numero di registro generale 10252 del 2004, proposto da:

Università degli studi di Lecce , in persona  del Rettore legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio  dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Il signor S. C., rappresentato e difeso in giudizio  dall'avv. Nicola Flascassovitti, con domicilio eletto presso Nicola Flascassovitti in Roma, via Mantegazza, 24;

per la riforma

quanto al ricorso n. 10037 del 2004:

della sentenza del Tar Puglia - Lecce :sezione I n. 04933/2004, resa tra le parti, concernente annullamento di concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di funzionario amministrativo

quanto al ricorso n. 10252 del 2004:

della sentenza del Tar Puglia - Lecce :sezione I n. 04932/2004, resa tra le parti, concernente diniego di assunzione in ruolo.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie  difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Manzi per delega di Flascassoviti e l'Avv. dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con i ricorsi in appello di cui in epigrafe l'Università degli studi di Lecce impugna le sentenze del Tar per la Puglia, sez. di Lecce , n. 4932/04 e n. 4933/04 con la prima delle quali è stato annullato il diniego rettorale di assunzione in servizio dall'odierno appellato C. e, con la seconda pronuncia, è stato annullato il concorso ad 1 posto di bandito dall'Università di Lecce  con decreto del Rettore n. 1955/99.

Deduce l'Università appellante, con identici motivi di doglianza in entrambi i gravami, che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto sussistente l'obbligo, da parte dell'università, di assumere in ruolo il signor C., quale soggetto idoneo di precedente tornata concorsuale bandita per l'assunzione di un funzionario di VIII^ qualifica (con mansioni di elaborazione dati).

Assume l'appellante che la graduatoria concorsuale in cui figurava il signor C., approvata il 30 dicembre 1995, doveva ritenersi ormai scaduta all'epoca di indizione del nuovo concorso (28.10.1999), e che in ogni caso anche in base alla giurisprudenza amministrativa la posizione del soggetto idoneo in precedente concorso non poteva legittimamente qualificarsi alla stregua di vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, residuando in tale senso ampi margini di discrezionalità in capo alla Amministrazione. Di qui la richiesta di riforma delle impugnate sentenze e di reiezione, in accoglimento degli appelli, dei ricorsi di primo grado proposti dal signor C..

Si è costituito in giudizio  il signor S. C. per resistere ai ricorsi in appello e per chiederne, prima ancora della loro reiezione nel merito, la declaratoria di inammissibilità, per aver l'Amministrazione universitaria prodotto due mezzi di gravame sostanzialmente speculari (salvo la irrilevante correzione apportata manualmente nell'epigrafe dei distinti mezzi riguardo alla indicazione delle due sentenze impugnate). Evidenzia l'appellato che dal contenuto degli atti di appello si ricava che in realtà ad essere gravata - nonostante la correzione manuale di cui si è detto - è la sola sentenza n. 4933/04 (che ha deciso il ricorso avverso la nuova indizione concorsuale), con il che dovrebbe ritenersi passata in giudicato la pronuncia n. 4932/04; con la ulteriore conseguenza che non potrebbe ritenersi sussistere l'interesse dell'Università a coltivare il mezzo all'esame (riguardante la indizione del nuovo concorso) una volta che è stato definitivamente acclarato, con sentenza passata in giudicato, il diritto alla assunzione del signor C..

All'udienza del 18 dicembre 2009 i ricorsi in appello sono stati trattenuti per la decisione.

Anzitutto deve essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe dato che gli stessi, benché rivolti avverso sentenze distinte, ripropongono identiche questioni di diritto; pertanto, attesa la connessione oggettiva e soggettiva delle cause e le evidenti ragioni di economia processuale, è senz'altro opportuno che la definizione dei ricorsi in appello (peraltro dal contenuto speculare) avvenga con un'unica decisione.

In secondo luogo, il Collegio osserva che si può prescindere dall'esame della questione di inammissibilità degli appelli, sollevata prima di ogni altra difesa dall'appellato signor C., attesa la infondatezza nel merito delle censure articolate con gli appelli in esame.

La questione centrale, già decisa dal Tar in senso favorevole alla parte privata e che qui viene al riesame del Collegio, può scindersi schematicamente in due distinti profili, tra loro strettamente connessi, sussumibili nei seguenti quesiti: a) se la graduatoria del concorso nella quale il signor S. C. rivestiva la qualità di idoneo non vincitore, era ancora valida ed efficace all'epoca in cui l'interessato ha chiesto alla Amministrazione universitaria la sua assunzione per scorrimento della predetta graduatoria; b) se in capo a tale ultimo ente sussisteva un obbligo giuridico, ovvero una semplice facoltà, di attingere alla predetta graduatoria per la copertura di posti in organico resisi vacanti nella medesima qualifica.

Ritiene il Collegio che ad entrambi i quesiti deve essere data risposta affermativa.

Quanto al primo profilo è sufficiente riportare la sequela degli interventi normativi che hanno via via prorogato, nello spazio temporale oggetto di interesse in questa sede, la validità delle graduatorie concorsuali ai fini dell'assunzione dei dipendenti pubblici.

Orbene, si è detto che la graduatoria in cui figura l'appellato è stata approvata con decreto rettorale n. 386 del 30.12.1995. Pertanto, la predetta graduatoria è rimasta assoggettata dapprima alla disciplina della legge 28.12.1995 n. 549 (art. 1, comma 4), la quale nel prevedere che le disposizioni di cui all'art. 22 commi 7,8,9, primo e secondo periodo,10,11 e 12 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998, ha prorogato fino a tale ultima data la validità delle graduatorie concorsuali (già contemplate dal richiamato art. 22 comma 8 l. cit.); inoltre, poichè la successiva legge 23.12.1999 n. 488 (art. 20) ha prorogato fino al 31 dicembre 2000 le graduatorie valide al 31 dicembre 1998, è da ritenersi che sia alla data in cui il signor C. ha chiesto di essere assunto - dicembre 1997 - sia alla data in cui l'Università ha opposto il gravato diniego - febbraio 1998 - la graduatoria concorsuale in cui egli figuarava tra i soggetti idonei risultava valida ed efficace. Peraltro, tale soluzione in ordine alla vigenza della graduatoria concorsuale in cui era collocato il signor C. non muta, come rimarcato dalla difesa dell'appellato, quale che sia l'iniziale termine di durata della graduatoria medesima, questione sulla quale sono state prospettate contrastanti ricostruzioni ad opera delle parti in causa (disputandosi se la stessa dovesse avere durata di 18 mesi, come previsto - prima della modifica del 30.10.2001 - dal Regolamento interno dell'Università di Lecce  o di 24 mesi, come previsto dall'art. 23 comma 4 della l. 29.1.1986 n. 23).

Si tratta ora di verificare se l'Università aveva un obbligo giuridico di assumere in servizio il signor C. ovvero se residuavano in capo alla stessa margini di apprezzamento discrezionale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della citata legge 29 gennaio 1986 n. 23, entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili saranno nominati gli idonei dei concorsi già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.

Senonchè, anche a prescindere da una tale previsione speciale, che indica la utilizzazione delle graduatorie degli idonei quale strada maestra per soddisfare le esigenze di provvista di nuovo personale, va qui richiamato l' orientamento giurisprudenziale più recente, a parer del Collegio meritevole di piena condivisione, in tema di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ai fini della assunzione dei soggetti che vi compaiono quali idonei.

Orbene, in forza di tale orientamento, le Amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine all' della assunzione, ma non invece in ordine al  della stessa. In altri termini, le Amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico in cui la decisione - se del caso su sollecitazione dell'interessato - deve essere presa, far luogo alla copertura del posto (o dei posti) in pianta organica a mezzo di nuova assunzione (tanto più che la decisione non è scevra da conseguenze sul piano finanziario, ed è oggi peraltro condizionata, a seguito della introduzione del cd blocco delle assunzioni, da un procedimento di programmazione delle assunzioni e da un meccanismo di previa autorizzazione). Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, l'Amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale (sempre che, si badi, vi sia piena corrispondenza tra profili professionali e non soccorrano particolari ragioni da esplicitare nella determinazione di indire comunque un nuovo concorso).

A parer del Collegio, tale soluzione è imposta dal rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.).

Ed invero, poichè tra i soggetti idonei di una determinata tornata concorsuale (da una parte) e (dall'altra) i vincitori di una tornata successiva, non può porsi in linea di principio una distinzione qualitativa di tipo meritocratico (dato che non può escludersi in linea di principio che gli idonei possano aver ottenuto punteggi di merito più alti di quelli che si andrebbero ad assegnare ai futuri vincitori) e che quindi tra le distinte categorie di soggetti non può essere fatta ex ante - e cioè prima della indizione di una eventuale nuova selezione concorsuale - alcuna differenziazione fondata sul merito, è giocoforza ritenere che, quanto alle modalità della assunzione, il modus operandi della Amministrazione deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici sottesi: 1) alla reiterata scelta del legislatore di prorogare la validità delle graduatorie concorsuale a mezzo di continui interventi normativi (soltanto alcuni dei quali sono stati dianzi richiamati), al fine evidente di consentirne la utilizzazione (e non di obliterarla), e di evitare in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato; 2) alla necessità che sia assicurata la imparzialità e la trasparenza dell'agire amministrativo, che verrebbe messa in dubbio dalla scelta di consentire alla Amministrazione di scegliere liberamente la modalità della nuova assunzione (in particolare, tra l'utilizzazione di una graduatoria ancora valida e una nuova indizione concorsuale), tanto più che i nominativi dei soggetti idonei sono noti alla Amministrazione, di tal che la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza.

Ora, facendo applicazione dei suddetti principi al caso che ci occupa, in cui l'opzione per la utilizzazione delle graduatorie ai fini della assunzione è vieppiù frutto - come anticipato - di espressa scelta normativa, ne viene che l'Amministrazione universitaria leccese non aveva motivo di denegare l'assunzione dell'originario ricorrente, dato che la necessità di far luogo alla assunzione di nuovo personale nella qualifica posseduta dal signor C. era stata espressamente affermata dalla stessa Università vuoi a mezzo della nota del 3.3.97 vuoi, per fatti concludenti, dalle reiterate assunzioni di personale a tempo determinato (tra le quali quelle in favore dello stesso appellato), vuoi infine dalla successiva indizione del concorso (pur esso gravato in primo grado dal signor C.) ad un posto per personale di 8^ qualifica (di elaborazione dati).

Né in senso contrario potrebbe rilevare che alla data (ottobre 1999) in cui tale ultimo concorso è stato bandito la graduatoria in cui si trovava il signor C. era scaduta. Al proposito vale rilevare che a tale epoca il signor C. aveva già impugnato, assumendone la pretestuosità, il primigenio diniego di assunzione, di tal che la successiva indizione del concorso è elemento che conforta la ricostruzione del ricorrente di primo grado attesa la sua valenza indiziaria in ordine alla effettiva necessità dell'università di assumere nuovo personale; l'atto inditivo dunque non rileva per la sua illegittimità intrinseca ma piuttosto per la sua già indicata portata indiziaria di atto rivelatore della volontà della Amministrazione, inconciliabile con il diniego opposto all'originario ricorrente, di coprire nuovi posti in pianta organica. Peraltro, non è senza rilievo che, come non si è mancato di osservare, la successiva legge 23.12.1999 n. 488 (art. 20) ha prorogato con effetto retroattivo fino al 31 dicembre 2000 le graduatorie valide al 31 dicembre 1998 (dunque anche quella in cui il signor C. si trovava in posizione utile per essere assunto in ruolo); circostanza questa che l'Università avrebbe dovuto considerare a fronte delle insistenze della parte privata (che come detto aveva già impugnato ed ottenuto la sospensiva sull'originario diniego), senza che in tale direzione potesse far velo il già pubblicato bando relativo alla nuova tornata concorsuale.

Da ultimo è appena il caso di soggiungere che non appare utile argomento a sostegno delle tesi difensive della appellante Università il richiamo al precedente di questo Consiglio di Stato n. 1068/98, relativo alla distinta fattispecie del concorso a primo dirigente.

In puntuale attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 34 cit., l'articolo 81, primo comma, d.P.R. n. 287 del 1992 ha disciplinato espressamente il concorso speciale per titoli e colloquio integrativo per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di primo dirigente. Ma è evidente che in tal caso la opzione espressa del legislatore per il concorso quale modalità ordinaria di copertura dei posti resisi vacanti in organico è frutto di una insindacabile scelta legislativa, non derogabile in favore di altre forme di assunzione in ruolo del personale; di talchè tale precedente giurisprudenziale, al di là di ogni diversa considerazione circa la sua portata non vincolante, non potrebbe essere utilmente richiamato per suffragare la tesi della necessaria opzione concorsuale quale modalità per la copertura di posti in settori diversi da quello disciplinato dalla richiamata normativa speciale in cui, per quanto detto, la (all'epoca) vigente disciplina normativa - art. 23 4^ comma cit.- imponeva all'Università la copertura dei posti vacanti in organico a mezzo della utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide.

In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi illegittimo, come correttamente rilevato dal primo giudice, il diniego di assunzione opposto dalla Università di Lecce  sulla istanza a suo tempo prodotta dal ricorrente di primo grado; di talchè anche la successiva indizione di un nuovo concorso va ritenuta illegittima per invalidità derivata dalla illegittimità del primo diniego. Le gravate sentenze del Tar meritano, pertanto, piena conferma.

Né in senso contrario potrebbe rilevare che alla data (ottobre 1999) in cui tale ultimo concorso è stato bandito la graduatoria in cui si trovava il signor C. era scaduta. Al proposito vale rilevare che a tale epoca il signor C. aveva già impugnato, assumendone la pretestuosità, il primigenio diniego di assunzione, di tal che la successiva indizione del concorso è elemento che conforta la ricostruzione del ricorrente di primo grado attesa la sua valenza indiziaria in ordine alla effettiva necessità dell'università di assumere nuovo personale; l'atto inditivo dunque non rileva per la sua illegittimità intrinseca ma piuttosto per la sua già indicata portata indiziaria di atto rivelatore della volontà della Amministrazione, inconciliabile con il diniego opposto all'originario ricorrente, di coprire nuovi posti in pianta organica. Peraltro, non è senza rilievo che, come non si è mancato di osservare, la successiva legge 23.12.1999 n. 488 (art. 20) ha prorogato con effetto retroattivo fino al 31 dicembre 2000 le graduatorie valide al 31 dicembre 1998 (dunque anche quella in cui il signor C. si trovava in posizione utile per essere assunto in ruolo); circostanza questa che l'Università avrebbe dovuto considerare a fronte delle insistenze della parte privata (che come detto aveva già impugnato ed ottenuto la sospensiva sull'originario diniego), senza che in tale direzione potesse far velo il già pubblicato bando relativo alla nuova tornata concorsuale.

Da ultimo è appena il caso di soggiungere che non appare utile argomento a sostegno delle tesi difensive della appellante Università il richiamo al precedente di questo Consiglio di Stato n. 1068/98, relativo alla distinta fattispecie del concorso a primo dirigente.

In puntuale attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 34 cit., l'articolo 81, primo comma, d.P.R. n. 287 del 1992 ha disciplinato espressamente il concorso speciale per titoli e colloquio integrativo per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di primo dirigente. Ma è evidente che in tal caso la opzione espressa del legislatore per il concorso quale modalità ordinaria di copertura dei posti resisi vacanti in organico è frutto di una insindacabile scelta legislativa, non derogabile in favore di altre forme di assunzione in ruolo del personale; di talchè tale precedente giurisprudenziale, al di là di ogni diversa considerazione circa la sua portata non vincolante, non potrebbe essere utilmente richiamato per suffragare la tesi della necessaria opzione concorsuale quale modalità per la copertura di posti in settori diversi da quello disciplinato dalla richiamata normativa speciale in cui, per quanto detto, la (all'epoca) vigente disciplina normativa - art. 23 4^ comma cit.- imponeva all'Università la copertura dei posti vacanti in organico a mezzo della utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide.

In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi illegittimo, come correttamente rilevato dal primo giudice, il diniego di assunzione opposto dalla Università di Lecce  sulla istanza a suo tempo prodotta dal ricorrente di primo grado; di talchè anche la successiva indizione di un nuovo concorso va ritenuta illegittima per invalidità derivata dalla illegittimità del primo diniego. Le gravate sentenze del Tar meritano, pertanto, piena conferma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello in epigrafe, li respinge, previa loro riunione.

Condanna l'appellante Università al pagamento in favore dell'appellato C. delle spese e competenze del giudizio , che liquida per entrambi gli appelli in complessivi Euro 5.000,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

- Giuseppe Barbagallo - Presidente

- Aldo Fera - Consigliere

- Maurizio Meschino - Consigliere

- Manfredo Atzeni - Consigliere

- Giulio Castriota Scanderbeg - Consigliere, Estensore



IL PRESIDENTE

Giuseppe Barbagallo

L'ESTENSORE

Giulio Castriota Scanderbeg


Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Da: PER TUTTI19/02/2010 19:22:01
G.U. pubblicata ...avviso nada de nada......sempre più lontane le assunzioni..

Da: licia19/02/2010 19:22:05
ATTO CAMERA
INTERPELLANZA 2/00612
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 280 del 09/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: NASTRI GAETANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 09/02/2010
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00612
presentata da
GAETANO NASTRI
martedì 9 febbraio 2010, seduta n.280

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:

secondo un rapporto pubblicato recentemente dal quotidiano: il Corriere della sera, sui dati dell'attività di vigilanza svolta dagli ispettori dell'Inps dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009 nel nostro Paese, risulterebbe che dal controllo di 100.591 aziende, nel 79 per cento di esse sono state riscontrate irregolarità;

in particolare nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, sono stati accertati il maggior numero di falsi lavoratori, e gli stessi ispettori hanno inoltre quantificato in 1 miliardo e 253 milioni di euro i contributi evasi, specificando che nel settore agricolo l'ammontare non dichiarato all'erario è pari a 295 milioni di euro;

il medesimo rapporto descrive inoltre uno scenario preoccupante e negativo, indicando che se un'impresa su sei risulta in «nero» tra quelle controllate nella regione Piemonte, una su nove in Lombardia e una su sei in Emilia Romagna, ed in particolare nei cantieri edili, risulterebbero lavoratori in «nero» per oltre 2 mila in Liguria, 5 mila in Emilia e Lombardia e oltre 6 mila in Piemonte, nel sud Italia la situazione desta maggiore allarme, in quanto la percentuale dei falsi braccianti agricoli si concentrerebbe per il 99,15 nella cinque regioni ovvero: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

appare evidente che nonostante l'impegno e gli sforzi che gli ispettori dell'Inps compiono quotidianamente nell'arginare l'illegalità che caratterizza il fenomeno dei lavoratori cosiddetti in nero, attraverso i controlli alle aziende in tutte le regioni d'Italia, l'organico complessivo degli stessi dirigenti ministeriali preposti alle ispezioni e alle verifiche, risulterebbe carente e sottodimensionato;

lo stesso Presidente dell'Inps, come riportato dal medesimo articolo pubblicato dal suddetto quotidiano, ha infatti denunciato l'insufficienza degli ispettori, causato dall'esodo verso la pensione di molti di essi, nonché dal blocco delle assunzioni anche per i concorsi già espletati nel 2006, che hanno in definitiva portato l'organico degli ispettori da 1.588 a 1.380, a cui si aggiungono altri 200 che nell'anno in corso andranno in pensione;

dal 2011 di conseguenza per tentare di contrastare il grave e preoccupante fenomeno dei lavoratori in «nero» e quindi dell'economia sommersa (valutata tra il 17 per cento e il 25 per cento del Pil) in Italia con oltre 4 milioni di imprese, saranno a disposizione poco più di un migliaio di ispettori previdenziali -:

se corrispondano al vero i numeri e le percentuali riportate in premessa e pubblicati dal rapporto del quotidiano suindicato, sul fenomeno delle aziende irregolari e dei lavoratori cosiddetti «in nero»;

in caso affermativo, quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda intraprendere al fine di contrastare il fenomeno delle irregolarità che caratterizza le false assunzioni nelle imprese e nelle aziende nel nostro Paese;

se non intenda, potenziare ulteriormente l'organico effettivo degli ispettori dell'Inps, in considerazione del segnale di pericolo, lanciato dallo stesso presidente dell'Istituto, sulla carenza dei funzionari preposti alle ispezioni nelle aziende in particolare nel settore agricolo ed edile, la cui insufficienza rischia di innescare un fenomeno negativo e penalizzante per la nostra economia e per l'intero Paese.

(2-00612) «Nastri».

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=21643&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27ispettori%27+|+%27inps%27+|+%27INTERPELLANZA%27

Da: 19/02/2010 19:37:56
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Per_i_Giornalisti/Rassegna_Stampa/Indice_Cronologico/2010/Febbraio/10/Sicurezza_del_lavoro/info-1276890287.jsp

Da: dal sito inail19/02/2010 19:39:58
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N1276890287/PUDN3.pdf

notare l'annotazione in fondo alla pagina

Da: be19/02/2010 19:40:00
cosa c'è nel sito?non vedo niente

Da: be19/02/2010 19:41:05
scusa, ma cosa c'è???

Da: x TUTTI19/02/2010 19:46:17
444 unità ispettive inps x il 2010: perseveriamo a scrivere alle redazioni dei quotidiani nazionali e ai parlamentari...individualmente o collegialmente...magari non otterremo nulla di più x questo anno...ma proviamoci lo stesso...

Da: x dal sito inail19/02/2010 19:50:31
l'annotazione è del 10.2, mentre il 15 è stata pubblicata in g.u. l'autorizzazione ad assumere...

Da: dal sito inail19/02/2010 19:53:41
in coda all'articolo dell'avvenire del 10 febbraio 2010 sembra esserci una considerazione
di chi fa la rassegna stampa inail
la riporto sotto



"contro il lavoro nero occorrerebbero più controlli, ma è bloccata l'assunzione dei 296 vincitori del concorso bandito nel 2007 dall'inps.
si punta a una deroga"



Da: dal sito inail19/02/2010 19:58:28
quindi chi ha fatto l'annotazione non era a conoscenza
dell'autorizzazione in itinere.
sembra strano anche perchè l'inail era interessata
alla stessa autorizzazione e che era già di pubblico dominio.

quel si punta a una deroga fa venire dubbi.

Da: ovvio19/02/2010 20:06:18
lasciate perdere quell'articolo, è vecchio !!!non facciamoci seghe mentali inutili...

Da: roby19/02/2010 20:13:06
io ve lo dicevo in tempi non sospetti che le cose sono messe malissimo

Da: roby19/02/2010 20:19:13
X FOTO: TU SEI FUORI DSAL GIOCO DA UN BEL PO'. SEI SOLO IDONEA.

Da: idoneo20/02/2010 10:23:18
oltre ad essere vecchio, quell'articolo è pieno d inesattezze...a cominciare dal numero dei partecipanti alla preselezione, che è stato superiore a 12.000

Da: scusate20/02/2010 10:27:14
ma qual'è il contratto collettivo che gli ispettori andranno a firmare??

Da: idoneo20/02/2010 10:32:14
da quando in qua gli isp. firmano contratti collettivi?? ahahah

Da: scusate20/02/2010 10:35:24
quando firmeranno il contratto, comunque si terrà come base un contratto collettivo..o sbaglio...quello degli enti pubblici non economici

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