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Commissario di Polizia 2010, 80 posti
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| Da: alice | 11/10/2010 16:54:20 |
| io l'ho messa, con il ragionamento che fa il fiore, ora se vuoi crederci o meno è un tuo problema!! | |
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| Da: salentina doc | 11/10/2010 16:55:49 |
| un medico (pubblico ufficiale) puo invocare lo stato di necessità? se si.. in quale occasione? | |
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| Da: Maigret x salentina doc | 11/10/2010 17:10:45 |
| Ma io non capisco questa cosa del medico cosa centri...qui si parlava di pubblica autorità, e credo che la professoressa intendesse per pubblica autorità quella che insieme alle altre caratteristiche base avesse anche quella della forza coercitiva...il medico non mi pare rientri | |
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| Da: astrolfo | 11/10/2010 17:12:40 |
| Credo che il 99,9% dei partecipanti non abbiano menzionato questo art. 17. Penso inoltre che parlarne non era necessario per costriìuire un buon tema. La traccia richiedeva di rapportare l'esercizio extra-ordinem dei poteri della pubblica autorità con la scriminante dello stato di necessità. In tal senso bastava dire che solitamente l'esercizio di questi poteri ricade nella causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere. Citare la scriminante speciale dell'articolo 17, quindi, non era indispensabile, essendo un altro il nodo cruciale del tema. Quei pochissimi che l'hanno citato (sempre che ci siano) hanno sicuramente fatto bene, ma, ripeto, il punto era un altro. Io ho impostato il mio tema dicendo, partendo da un dato letterale, e cioè l'estensione dell'art. 54 alle persone giuridiche. Poi, come tanti, ho trattato dell'art. 54, secondo comma, ponendomi il problema dell'applicazione a chi (avendo un particolare dovere di esporsi) soccorre in necessità lo Stato. Detto ciò ho fatto alcuni esempi, e ho risolto la questione facendo leva sulla comparazione dei principi di carattere costituzionale. Ho cercato di argomentare molto le mie tesi. Credo che andava risolta in questo modo la tematica; credo anche che qualsivoglia diversa soluzione, purché logicamente motivata, potesse andar bene. Au revoir! | |
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| Da: Tex | 11/10/2010 17:12:59 |
| Numero ufficio nostro concorso? Thanks | |
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| Da: diab | 11/10/2010 17:18:18 |
| quello è un adempimento di un dovere previsto da legge.e poi il Fiandaca ne parla benissimo quando fa l'esempio dei nocs.vattelo a rileggere | |
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| Da: concorsista......x x tutti | 11/10/2010 17:20:23 |
| tutti state disquisendo sui doveri della Pubblica Autorità...il dovere di esporsi etc....ma il cuore del problema era il potere non il dovere ecmq è inutile fare elucubrazioni mentali sterili....fra 15 giorni sapremo. | |
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| Da: Maigret x astrolfo e gli altri | 11/10/2010 17:33:38 |
| Astrolfo sono assolutamente daccordo con te che la menzione dell'art 17 costituisce un optional molto buono ma pur sempre un optional e che la chiave del tema era fare un buon ragionamento giuridico sulla questio posta... Cmq io non so perchè molti di voi non hanno preso in considerazione l'art 53(uso legittimo delle armi..uso della forza si potrebbe dire?)... Nel senso che mentre l'art 54 farebbe riferimento in via generica a qualsivoglia reazione, l'art 53, che nello specifico si riferisce ai pubblici ufficiali ed è interessante vedere che anche grazie ad una recente innovazione legislativa i casi in cui i pubblici ufficiali possono adoperare la forza sono tassativamente elencati, e l'articolo all'ultimo comma rimanda alla legge per i casi residuali. L'affermazione del principio di stretta legalità che rinvia direttamente alla parte della costituzione sui diritti e libertà e all'art 13 cost. Tale combinato disposto dell'art 53, 54 cp e 13 ess cost sembrerebbe mettere in evidenza una differenza sostanziale tra la reazione allo stato di necessità libera da parte dei privati e vincolata da parte dei Pubbl poteri, ed escluderebbe dunque una possibile richiamo da parte delle pubbl autorità all'art 54 come inteso da quest'ultimo. Non solo, anche la ratio dell'art 54 dovrebbe escludere a priori un'applicazione ai pubblici poteri, dato che quest'articolo sancisce il riconoscimento entro certi limiti da parte dell'ord giuridico delle spinte egoistiche che possono muovere l'azione del singolo cittadino, cosa che sarebbe da escludere riferendosi alla pubbl autorità che nell'esecizio delle sue funzioni può determinarsi solo perseguendo finalità pubbliche e mai personali, anche in certi casi estremi. Inoltre la corte cost ha più volte stabilito(soprattutto in sede di giudizio della legittimità costituzionale delle odinanze di necessità e urgenza del prefetto) che la pubbl autorità non può mai violare i diritti e le libertà degli individui costituzionalmente garantiti sulla base di situazioni straordinarie di necessità ed urgenza, anche laddove vi fossero seri pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. | |
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| Da: ... | 11/10/2010 17:40:07 |
| ma il segnale orario dov'è finito? | |
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| Da: AMMINISTRATIVO | 11/10/2010 17:43:50 |
| MA SEI SICURO CHE HANNO INIZIATO A CORREGGERE DA AMMINISTRATIVO | |
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| Da: l''art. 17 non c''entra nulla | 11/10/2010 18:04:48 |
| l'art. 17 non c'entra nulla (può solo essere una citazione colta che dimostra una preparazione sulle scriminanti speciali). non c'entra perchè quell'articolo riguarda una scriminante speciale (e, quindi, siamo fuori dalla scriminante comune dello stato di necessità) che serve per ricomprendere sotto una causa di non punibilità condotte che altrimenti non ricadrebbero sotto la giustificazione dell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p. inoltre quella dell'art. 17 riguarda l'area delle operazioni sottocopertura di natura non giudiziaria (si badi bene quelle giudiziarie sono elencate all'art. 9 l. 146/2006 e altre leggi speciali tipo art. 97 dpr 309/1990) e quindi siamo fuori dall'area coperta dall'art. 54 c.p. perchè non si verte in ambito di stato di necessità nè proprio nè altrui (c.d. soccorso) quanto piuttosto nell'area del finalismo preventivo a tutela dell'ordine democratico. invece l'oggetto principale era il soccorso di necessità, invocato dagli operatori di polizia che per salvare la vita di altri soggetti (ad esempio ostaggi in fin di vita) commettono reati contro la persona nei confronti di soggetti indagati e sottoposti a restrizione personale. reati che non possono essere scriminati in quanto per il principio di legalità e per l'art. 55 cpp l'autorità è tenuta a rispettare le cc.dd. regole dello stato di diritto posto a tutela dei consociati. infine prima della legislazione speciale che ha previsto speciali cause di giustificazione (tipo art. 97 dpr 309/90) la giurisprudenza escludeva l'applicabilità dell'art. 51 c.p. , ma in casi eccezionali riconosceva l'art. 54 ( stato di necessitò proprio e non soccorso) agli agenti infiltrati che erano costretti a commettere reati per salvare se stessi da atti di ripercussione. il problema tuttavia è superato dalla legislazione speciale (stupefacenti, pornografia, riciclaggio, terrorismo, ecc.) che ha ben disciplinato i poteri della polizia (intesa in senso lato). | |
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| Da: comm. logatto | 11/10/2010 19:38:16 |
| ragazzi, ora sono tutti bravi a trattare l'argomento, ma non prendiamoci in giro, era una traccia davvero difficile! Sia perchè non trattata quasi da nessuna parte, sia perchè qualunque conclusione è assolutamente opinabile... è una traccia data per spezzare le gambe, d'altro lato anche le altre due di penale non erano per niente semplici... Ora molti diranno di no ma è così!!! Ce lo siamo detti TUTTI in sede di concorso, poi a distanza di giorni è facile tornare sul forum e scrivere minchiate!!! COndivito purtroppo quanto detto da qualcuno, con una traccia del genere la commissione fa veramente quello che vuole Personalmente credo di aver fatto una discreta cacata... a meno che tra le cavolate che mi sono inventato non ci sia qualche colpo di genio di cui non mi sono accorto... | |
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| Da: x comm logatto | 11/10/2010 19:43:23 |
| sono d'accordo con te, ora siamo tutti bravi a scrivere trattati sull'argomento, ma il giono del tema se non ci spiegava di che cavolo dovevamo parlare non sapevamo nemmeno da dove iniziare... la traccia era veramente complicata e tra l'altro su molti libri non è nemmeno trattata (v. GAROFOLI, tanto osannato) | |
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| Da: x l''art. 17 non c''entra nulla | 11/10/2010 20:13:49 |
| ecco...adesso sarai tu a decidree cosa andava scritto e cosa no...ma fammi il piacere!!!ora perchè non l'hai messo tu non vuol dire mica che non c'entra nulla...non sai neanche come andava inserito nel tema!! | |
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| Da: velvet | 11/10/2010 20:25:25 |
| che bella soddisfazione non aver studiato dal Garofoli.. | |
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| Da: x velvet | 11/10/2010 20:31:09 |
| su che libri hai studiato? | |
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| Da: x velvet | 11/10/2010 21:00:05 |
| la cosa che ci stupisce di te velvet è il fatto che un geniaccio del tuo calibro a 31 anni sia ancora disoccupato e sia "costretto" a concorrere per un misero posto da commissario...cmq se cercassi un lavoro sarò ben lieto di assumerti nella mia piccola azienda... uno con le tue capacità non va sprecato. | |
| Rispondi | |
| Da: Homer Simpson | 11/10/2010 21:14:07 |
| X non ho parole. Sentendomi chiamato in causa (coda di paglia??? Un pò si!!! :D) ti rispondo. Ho acceso il computer, sono uscito senza spegnere il com, sono tornato alle 01:45, ho guardato curiosamente il forum, ho scritto a tempo perso sul forum. Detto ciò, ricordati l'undicesimo comandamento: "fatti i c.... tuoi"!!! Ovviamente lo dico bonariamente ;). X tutti. Continuo a credere che indipendentemente dalla sentenza del 1970 che in molti hanno riportato (ma che io non sapevo), indipendentemente da riferimenti normativi vari ed eventuali, la seconda parte era fattibile con il semplice ragionamento. Non dico per prendere 30, ma per un onesto 21 si. Si poteva anche scrivere che - per assurdo - lo Stato può invocare lo stato di necessità in ogni situazione possibile e immaginabile....Chi avesse sostenuto tale tesi e fosse riuscito a motivarla giuridicamente, avrebbe fatto un buon tema. | |
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| Da: arslan | 11/10/2010 21:44:12 |
| ragazzi la sol è semplice (anche se c sono arrivato dopo 4 ore e un membro della commissione ma ha deto ok): l'art 54 nn si applica x il disposto del secondo comma e per l'esistenza dell'adempimento del dovere ex 51. Lo stato di necessità di cui al 54 è norma costitutiva della stessa scriminante e opera esclusivamente tra privati. Il soccorso difensivo, dunque, con riferimento ai poteri dell'autorità deve essere sempre previsto da specifiche disposizioni legislative. Ciò perchè deve essere il frutto di un attento bilanciamento operato dal legislatore in virtù del fatto che vengono in rilievo sia l'interesse di un terzo estraneo che la particolare incisività dei pubblici poteri. | |
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| Da: arslan | 11/10/2010 21:45:53 |
| ho scrtto di fretta: volevo dire mi ha detto ok | |
| Rispondi | |
| Da: velvet | 11/10/2010 21:50:05 |
| ancora cn sta storia che ho 31 anni...ma non è vero!! | |
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| Da: velvet | 11/10/2010 22:07:08 |
| cmq per chi lo vuole sapere ho fatto il Fiandaca, che indubbiamente mi ha dato la forma mentis adatta per affrontare al meglio la traccia. poi ho usato alcune dispense varie, nonchè sentenze delle ssuu varie.. | |
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| Da: velvet | 11/10/2010 22:12:48 |
| come è sta storia della sentenza del 1970??? chi è che se l'è inventata?? | |
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| Da: Psss...... | 11/10/2010 22:15:24 |
| Se uno i temi li sa fare,li fa da trenta da dove studia studia...mi fai ridere,è la preparazione solida ed il talento che conta...sono una persona magnanima ed ho voluto rispondere ad una miserevole provocazione...che pena... | |
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| Da: Germano Mosconi | 11/10/2010 22:32:54 |
| senza le maiuscole, SENZA I PUNTI!!! | |
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| Da: franz | 11/10/2010 22:42:49 |
| tra quanto finiscono di correggere più o meno? | |
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| Da: velvet | 11/10/2010 22:49:49 |
| il 27 ottobre | |
| Rispondi | |
| Da: germano mosconi 2 | 11/10/2010 22:50:51 |
| e non si capisce un cazzo... portana la #######.Me par che i le fasa aposta. di chi l'era quel telefono che sonava in aula; ### can | |
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| Da: x tutti | 11/10/2010 23:04:00 |
| chi di voi ha espressamente menzionatyo l'agente provocatore e il caso moro nel tema di penale??? | |
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| Da: Homer Simpson | 12/10/2010 00:13:02 |
| x velvet girava in aula la voce incontrollata di una sentenza del 1970 riguardante i nocs. Inizialmente sembrava una cosa di poca rilevanza, poi ho visto uno della commissione parlare con altri ragazzi, ho aguzzato l'udito (non ero vicinissimo....Poi ogni piccolo aiuto poteva servire) e il soggetto in questione ha confermato che era quello il punto focale. Spero non sia decisiva e continuo con la mia idea/speranza che bastava ragionarci sopra e non scrivere cazzate. | |
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