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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: X nono3425/03/2013 11:28:44
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Da: Nono3425/03/2013 11:32:33
devo ridere?! :/

Da: dariavig25/03/2013 11:59:51
anche io penso che sia del pm e non giudice di pace

Da: sa sa x ritrij25/03/2013 12:04:51
in ogni caso di reati del gd.p ovviamente sia a querela di parte o d'ufficio è uguale le indagini sono compiute dalla polizia giudiziaria e alla fine delle stesse quindi nei 4 mesi la p.g riferisce al p.m.
Invece in quelle del tribunale in composizione monocratico la polizia giudiziaria deve darne comunicazione immediata al p.m.
QUANTO SCRITTO SOPRA era per distinguere quali siano di competenza dell'uno e quali dell'altro

Da: sa sa per daria25/03/2013 12:10:43
che centra la competenza del reato è del g.d.p mica il p.m,quest'ultimo  ha competenza sulle indagini che in caso di reati del giudice di pace  vengono condotte dalla polizia giudiziaria e poi dopo i 4 mesi riferisce al pm il quale può ordinare altre indagini o dare direttive.La lesione lieve in caso di ebrezza media è del g.d.p solo quelle dell'ebrezza grave sono del tribunale

Da: sa sa x ritrij25/03/2013 12:20:52
e comunque si qualunque tipo di lesioni in caso di ebrezza in violazione delle norme stradali è d'ufficio e non a querela ma la cosa non cambia nel senso che se non è ebrezza grave le indagino sno della p.g che deve compierle in 4 mesi e poi riferire al p.m

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Da: sa sa25/03/2013 12:38:38
per quanto riguarda invece nello specifico la comunicazione della notizia di reato in caso di lesioni di competenza del g.g.p è da concludere nel senso che c'è l'obbligo di trasmettee le comunicazioni per quelle non perseguibili d'ufficio in relazione a cui si stiano svolgendo attività d'indagini;l'obbligo di trasmettere tutte le comunicazioni di reato perseguibili d'ufficio comunque acquisite e ricevute; E IL non obbligo di trasmettere le comunicazioni d notizie di reato non perseguibili d'ufficio quando non si siano compiute attività d'indagini.

Da: tulps25/03/2013 12:43:32
Negli ultimi anni sono state molte le fonti normative che si sono rincorse per stabilire il titolo necessario all'apertura di un esercizio di somministrazione: anche su questo blog sono state riportate tali incertezze, in quanto una normativa non troppo chiara ha favorito l'affastellarsi di opinioni dottrinarie e giurisprudenziali diverse tra loro. In particolare, il D.Lgs. 59/2010, sembrava aver portato ordine sul punto, stabilendo che per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fosse necessaria un'autorizzazione vera e propria, rientrando tale tipologia di licenze tra quelle di polizia disciplinate dal T.U.L.P.S.: l'opinione era stata riportata sul blog anche su un recente articolo.

Eppure, sulla vicenda il legislatore è tornato alla fine dell'anno 2012, prendendo posizione netta sul punto e stabilendo che per l'apertura di esercizi di somministrazione è sufficiente una semplice S.C.I.A., salvo in quei casi in cui l'area interessata dall'impianto del nuovo esercizio di somministrazione sia soggetta a particolare tutela per finalità di sicurezza pubblica o per esigenze di tutela del patrimonio storico e artistico. Il decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147, infatti, specificamente modifica punti fondamentali del D.Lgs. 59/2010 e  dispone che lo strumento della S.C.I.A. è quello privilegiato per l'apertura degli esercizi di somministrazione e che tutte le altre pratiche autorizzatorie inerenti il settore del commercio sono soggette all'istituto del silenzio-assenso.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione, le nuove norme non modificano il D.Lgs. n. 59/2010 per quanto concerne il possesso dei requisiti morali e professionali. In particolare, per quanto riguarda i requisiti professionali, questi devono consistere, alternativamente in: a) l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di trento e Bolzano; b) l'aver prestato nel quinquennio precedente la propria opera per due anni, anche non continuativi, presso imprese di somministrazione di alimenti e bevande o aver svolto, per il medesimo periodo di tempo, tale genere di attività in proprio; c) essere in possesso di un titolo di studio, almeno di scuola media secondaria, il cui corso di studi prevedesse l'insegnamento di materie attinenti al commercio.

Per quanto la disposizione di legge citata sia chiara, si prevede che non mancheranno problemi di interpretazione e di coordinamento con le norme del T.U.L.P.S. (in particolare, dall'art. 86) e dell'art. 19 Legge n. 241/90, in quanto la licenza di somministrazione alimenti e bevande è definita dal T.U.L.P.S. come un autorizzazione di polizia, che non potrebbe essere rilasciata con semplice S.C.I.A., ai sensi del comma 1 art. 19 Legge n. 241/90.

Da: sa sa25/03/2013 12:49:52
con riferimento a quanto ho scritto sopra c'è da dire comunque che alla fine ogni procura fa come vuole perchè alcuni comunicano la notizia di reato altre invece ne danno comuniczione solo alla fine dell'ultimo atto investigativo e comunque entro i 4 mesi, quindi stiamo sempre li la dove la legge non esprime espressamente come si deve procedere ognuno fa come vuole l'unica cosa certa è che le indagini sono condotte solo e d esclusivamente dalla p.g

Da: X sasa25/03/2013 13:10:10
Ma cosa dici, question parlava di reati attinenti il Cds e l'art 220 parla chiaro: IN OGNI CASO DI REATO STRADALE L'ORGANO DI POLIZIa STRADALE ACCERTATORE AVVISA SENZA RITARDO IL PM Altro che 4 mesi

Da: federica 7925/03/2013 13:28:48
in caso di incidente con o senza danni alle persone , se il conducente risulta in guida in stato di ebrezza c'è l'informativa all'autorità giudiziaria , e la competenza per i reati del cds compreso lo stato di ebrezza (medio come lo chiamate voi) è comunque del tribunale monocratico...se dalla guida in stato di ebrezza si è venuto a provocare un incidente le sanzioni (penali) raddoppiano... non c'entra niente il giudice di pace e la notizia di reato va data senza ritardo , nonchè i verbali di sequestro del veicolo ad esempio (se di proprietà del conducente ) vanno trasmessi al pm entro 48 ore....
tribunale monocratico no giudice di pace...

Da: federica 7925/03/2013 13:35:00
in caso di incidente con o senza danni alle persone , se il conducente risulta in guida in stato di ebrezza c'è l'informativa all'autorità giudiziaria , e la competenza per i reati del cds compreso lo stato di ebrezza (medio come lo chiamate voi) è comunque del tribunale monocratico...se dalla guida in stato di ebrezza si è venuto a provocare un incidente le sanzioni (penali) raddoppiano... non c'entra niente il giudice di pace e la notizia di reato va data senza ritardo , nonchè i verbali di sequestro del veicolo ad esempio (se di proprietà del conducente ) vanno trasmessi al pm entro 48 ore....
tribunale monocratico no giudice di pace...

Da: aiaia 25/03/2013 13:44:30
Per federica
Si concordo nei casi di guida ebbrezza media  e grave ,con o senza incidente, la notizia di reato va trasmessa senza ritadro,anche oralmente, al pm poiche' la competenza e' del tribunale monocratico.non e' vero invece quello che ha scritto qualcuno che ebbrezza lieve e' di competenza del gdp.quella non costituisce proprio reato,e' violazione amministrativa: sanzione pecuniaria da 527 euro, sospensione patente da 3 a 6 mm, 10 pp decutrati

Da: glocar25/03/2013 13:44:30
art 186 c.d.s. comma 2 ter "Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica." confermo quanto detto da federica 79........!!!

Da: glocar25/03/2013 13:46:53
ops è vero nel 2 a) siamo nell'ambito della sanzione amministrativa e nn del reato........pardon!

Da: aiaia 25/03/2013 13:54:02
Come state messi con lo studio? Io dire che sono arrivata alla frutta e' dire poco!!!

Da: federica 7925/03/2013 14:08:52
la storia dei 4 mesi, riguarda la chiusura delle indagini preliminari per quei reati di competenza del giudice di pace,,, cioè, entro 4 mesi si chiudono le indagini preliminari, e la pg (anche senza ausilio del pm) manda il fascicolo al giudice di pace....ma mi raccomando, parliamo solo dei reati di competenza del giudice di pace... (quello che dico va preso con le pinze , perchè lo dico da autodidatta)

Da: sa sa25/03/2013 14:12:27
ma che cavolo dici te se sono di competenza del gdp ,è la polizia giudiziaria che compie le indagini nel termine di 4 mesi anche se si tratta di lesioni in violazione al codice della strada,ovviamente nell'omicidio colposo e nelle lesioni gravi  in condizone di ebrezza grave no perchè sono del tribunale

Da: sa sax federica25/03/2013 14:28:43
quello che hai scritto te sulle indagini è vero e a questo si accompagna una relazione che è un atto riassuntivo dell'indagine e contiene anche la notizia di reato in cui sono indicate le norme violate ,prima di allora il pm non ne viene a conoscenza tant'è che  il p.m provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito di questa relazione conclusiva della p.g che deve essere inviata entro 4 mesi.

Da: emilius 25/03/2013 14:32:15
X aiaia

Io con lo studio ehm......diciamo che ho delle ottime basi per il prossimo concorso del 2016.....

Da: X sasa25/03/2013 14:40:57
OGNI NOTIZIA DI REATO VA TRASMESSA SENZA RITARDO AL PM ART 220 CDS. IL PENALE X L'EBREZZA E' DI TASSO SUPERIORE A 0,8

Da: sa sa25/03/2013 14:52:09
lo so benissimo quello che dici te anche perchè superiore a 0,8 è media ed ebrezza media e grave sono penali,misa che stiamo parlando di due cose differenti io ti sto parlando di lesioni prodotte da un incidente stradale a prescindere dall'ebrezza se sono di competenza del g.dp in quanto lievi la comunicazione va data entro 4 mesi,se si tratta di quelle gravi di competenza del tribunale va data subito.
Poi ovvio che se sono causate da uno in stato d'ebrezza media o grave essendo questi 2 reati di competenza del tribunale sono assorbite in questo e quindi comunicazione immediata al p.m.
Ma ripeto se si tratta di lesioni a prescindere dall'ebrezza sono di competenza del g.d.p e qui è la p.g che con la relazione conclusiva da comunicazione al pm anche della notizia di reato entro 4 mesi.
L'art 220 lo conosco

Da: Eh allora25/03/2013 14:56:31
Scusate quindi ad ogni incidente con feriti lievi si attiva la pg e il giudice di pace sentenzia?? Quindi se io tampono e provoco un colpo di frusta e' penale? Ma vi siete bevuti il cervello?

Da: Esterno225/03/2013 15:01:36
Ragazzi, poveraccio chi vi vuole seguire.... Non si capisce assolutamente nulla potete spiegare bene ve lo chiedo per favore ! Altrimenti si crea solo confusione grazie

Da: sa sax eh allora25/03/2013 15:02:57
si è cosi ogni volta in cui vi siano lesioni si attiva un procedimento penale ovviamente se si tratta di lesioni perseguibili a querela per andare avanti devi presentare questa

Da: federica 7925/03/2013 15:06:33
no, vai tranquilla, in caso di lesioni lievi è a discrezione dell'infortunato farti una querela (di competenza del giudice di pace ) e non c'è un fascicolo di indagine ma è una cosa tra tè e l'infortunato,,,se le lesioni superano i 40 giorni o danno rischio per la vita allora non sie  esclude l'applicazione del codice penale e si dà notizia di reato

Da: michi 85 x sa sa25/03/2013 15:10:43
Sa sa durante la prova scritta anch io ho sentito quel fatto che una della commissione si alzo e disse il fatto di stare tranquilli ma allora e vero

Da: Esterno225/03/2013 15:12:20
Quindi in caso di lesioni lievi non c'e informativa al pm secondo l'art 220 solo xche sono perseguibili a querela di parte?? Invece per ogni reato non perseguibile a querela di parte si applica il 220 Cds? Ossia i reati stradali più gravi e la guida in stato di ebrezza ecc

Da: Certo che....25/03/2013 15:14:50
La chiarezza ve la sete scordata a casa!!!

Da: tiè....25/03/2013 15:43:01
Uno dei principali compiti della Polizia locale è individuabile nel rilievo degli incidenti stradali con
e senza feriti. La differenza tra incidenti stradali con e senza feriti non è semplicemente formale ma
è anche sostanziale in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, trovano applicazione, oltre
che le norme del procedimento amministrativo, anche le norme del procedimento penale in quanto
dall'evento deriva un vero e proprio reato individuabile nelle "lesioni colpose" (o omicidio colposo
nel caso di incidente con esiti mortali) perseguibile a "querela di parte" (chiaramente non nel caso
di omicidio ove la perseguibilità penale è d'ufficio). Ciò significa che per aversi la chiamata a
rispondere anche "penalmente" (condanna) e non solo civilmente (risarcimento del danno) del
responsabile, è necessario un formale atto denominato querela da parte della persona offesa
(l'infortunato) presentabile in qualunque posto di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia
Locale) entro tre mesi dal fatto. E' comunque consigliabile nel caso vi fosse l'intenzione di sporgere
querela presentarsi direttamente presso il Comando del Corpo di Polizia direttamente intervenuto. 
Per tale motivo i rapporti d'incidente stradale con feriti non possono essere ritirati senza il nulla osta
della Procura, proprio perché sottoposti al segreto istruttorio.
Il diritto di querela è comunque un diritto disponibile della parte offesa a cui la persona può
rinunciare o implicitamente - facendo trascorrere inutilmente il termine di tre mesi- oppure
espressamente in qualunque momento presentando rinuncia alla querela. Dal momento in cui tutti i
soggetti (tutti gli infortunati) presentano la rinuncia gli atti divengono conseguentemente visionabili
dalle parti non essendoci più l'interesse da parte dell'ente di tenere secretati gli atti. 

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