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Ingegnere - 87 posti
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Da: rent80 28/04/2014 12:52:04
ma qualcuno ha notizie dei 12 ingg che secondo il piano assunzionale dello scorso dicembre dovrebbero essere assunti?

Da: krissie978 29/04/2014 10:45:00
Non è stato assunto nessuno

Da: piersi  -banned!-19/05/2014 13:34:49
Qualcuno ha trovato qualcosa riguardo a questa cosa nell'albo pretorio del comune di Roma?

TAR LAZIO
Sezione II
(GU Parte Seconda n.58 del 17-5-2014)  
       Notifica per pubblici proclami - Ricorso R. G. 3802/14


  Con ricorso R.G. 3802/14 l'ing. Stefano Cirelli ha proposto gravame
contro il comune di Roma e Mariani  Sara  per  l'annullamento  previa
sospensiva:
    1) della determinazione dirigenziale n. 72 del 16-1-2014  recante
l'approvazione  della  graduatoria  finale  relativa  alla  procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta da Roma Capitale per
il conferimento di n. 87 posti nel profilo professionale di ingegnere
categoria D (posizione economica DD - famiglia tecnica;
    2) del bando con il quale l'amministrazione comunale  ha  indetto
la suddetta procedura selettiva;
    3) del regolamento in materia di accessi agli impieghi  approvato
con delibera di G.C. n. 424 del  22-12-2009  e  di  ogni  altro  atto
presupposto e conseguente.
  Motivi di  impugnazione:  violazione  e  falsa  applicazione  degli
articoli 7 e 8 DPR 487/1994 e art. 35 e 70 del decreto legislativo n.
165/2001. violazione dell'articolo 7 del bando di concorso violazione
e falsa applicazione dell'art.  19  del  regolamento  in  materia  di
accesso agli impieghi presso il comune di Roma, eccesso di potere per
difetto di motivazione  e  di  istruttoria,  sviamento,  illogicita',
contraddittorieta', manifesta ingiustizia,  travisamento  dei  fatti,
difetto di presupposti, perplessita' dell'azione amministrativa.
  In particolare il ricorrente ha denunciato  l'illegittimita'  della
procedura  concorsuale  per   aver   l'amministrazione   erroneamente
applicato nella redazione della graduatoria di  merito,  il  criterio
della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti nelle due  prove
scritte  con  quello  relativo  alla  prova  orale  ed  al  punteggio
conseguito per i titoli,  anziche'  utilizzare  il  diverso  criterio
della somma della media dei punteggi conseguiti nelle  singole  prove
scritte con il punteggio conseguito nella prova orale e per i titoli,
previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 8 comma 4
del D.P.R. n. 487/94. Ha poi contestato il computo dei titoli che  e'
stato valutato per 10/10, rispetto alle prove d'esame e non per  3/10
come previsto dal citato DPR 487/94 e dal regolamento  per  l'accesso
agli impieghi.
  Con ordinanza n. 1793/2014 del registro provvedimenti cautelari  il
Tribunale  ha  disposto  l'integrazione   del   contraddittorio   nei
confronti di tutti  i  candidati  collocati  in  graduatoria  con  la
notifica  per  pubblici  proclami  tramite  la  pubblicazione   sulla
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  di  un  estratto  del
ricorso introduttivo e della ordinanza e tramite la pubblicazione del
ricorso nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale di Roma
Capitale.
    Roma, 12 maggio 2014

Da: krissie978 19/05/2014 14:39:17
Ma questa da dove è estratta?

Da: piersi  -banned!-20/05/2014 09:31:16
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-17&atto.codiceRedazionale=TS14ABA6249%20%20%20%20

Da: krissie978 20/05/2014 12:15:19
Thanx ;)

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Da: arcfranco 22/05/2014 11:03:14
e mi sa che quanto sopra vale pure per gli Architetti.

Stiamo ad aspettare e vediamo cosa accade.

Ciao

Da: angeb 29/05/2014 12:34:57
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW650098&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode

Da: piersi  -banned!-03/06/2014 09:31:23
Dal sito dell'albo pretorio on line
Notifica ricorso (media, incidenza titoli) promosso da Cirelli

http://www.comune.roma.it/servizi/albonet/jsp/albo/Dettaglio.jsp?idAtto=119873&protocolloPrecedente=&annoRepertorio=0&progressivoRepertorio=0&repPrincipale=

Atto: 119873
Repertorio: 2014/17007
Ufficio Proponente: TRIBUNALE REGIONALE DEL LAZIO
Tipologia: Procedimenti GiudiziariSintesi:RICHIESTA DI AFFISSIONE DELL'AVVOCATO PROIETTI LIVIO,DEL RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA DELLA D.D.N.72/2014 BANDO AMMINISTRAZIONE COMUNALE,REGOLAMENTO GIUNTA N.424 DEL 2009 E OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO O CONSEGUENZA DEI PRECEDENTI.
Data Pubblicazione: 30/05/2014
Data Scadenza: 01/07/2014Protocollo: 

Da: capunzorosaria 11/06/2014 12:49:55

- Messaggio eliminato -

Da: piersi  -banned!-30/06/2014 07:51:05
N. 06611/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08634/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8634 del 2013, proposto da:
Caterina Papi, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Coccoli, Mario Sanino e Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino, in Roma, viale Parioli n. 180;

contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Sportelli, elettivamente domiciliato presso gli uffici, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di
Roberto Vannata, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio, in Roma, via Taranto n. 18;
Giulio Del Buono, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Asciano e Renato Botrugno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Renato Botrugno, in Roma, via Ottaviano n. 9;
Francesca Carboni, Valentina Copat, Elisabetta Maffioli, Luca Mercuri, Claudia Cecamore, Francesca De Caprariis, Irma Della Giovampaola, Francesca Boldrighini, di cui al ricorso introduttivo e altri, come da atto di integrazione del contraddittorio in atti, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
con il ricorso principale
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale- Dipartimento risorse umane- Ufficio concorsi n. 2189 del 9.9.2013 di approvazione in via definitiva della graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 14 posti nel profilo professionale di curatore archeologo - Categoria D (pos. ec. D1) - Famiglia - Cultura - Turismo e Sport;
- per quanto possa occorrere, del bando di indizione della procedura di cui sopra e, in particolare, dell'articolo 7 nella parte in cui dispone che "la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove di esame";
- per quanto possa occorrere, del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22.12.2009 e, in particolare, dell'articolo 19, rubricato "formazione ed approvazione della graduatoria", nella parte in cui prevede che "la commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle varie prove di esame…";
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;


e con il ricorso indicidentale proposto da Vannata Roberto
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale- Dipartimento risorse umane- Ufficio concorsi n. 2189 del 9.9.2013 di approvazione in via definitiva della graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 14 posti nel profilo professionale di curatore archeologo - Categoria D (pos. ec. D1) - Famiglia - Cultura - Turismo e Sport;
- dei verbali della commissione esaminatrice per i quali è formulata espressamente riserva di motivi aggiunti;
- del bando di indizione della procedura di cui sopra e, in particolare, degli articoli 3 e 6, rubricati rispettivamente "valutazione dei titoli" e "ammissione alla prova orale", nella parte in cui hanno previsto il sistema di attribuzione del punteggio per titoli;
- per quanto possa occorrere, del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22.12.2009 e, in particolare, degli articoli 10 e 11, rubricati rispettivamente "valutazione dei titoli" e "classificazione e valutazione delle prove di esame";
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;


Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Roberto Vannata e di Giulio Del Buono;
Visto il ricorso incidentale di Roberto Vannata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
La ricorrente dott.ssa Caterina Papi - collocatasi al posto n. 19 della graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di punti n. 26,20 e quindi in posizione non utile ai fini dell'assunzione - ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale- Dipartimento risorse umane- Ufficio concorsi n. 2189 del 9.9.2013 - con la quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 14 posti nel profilo professionale di curatore archeologo - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia - Cultura - Turismo e Sport- nonché gli atti e provvedimenti presupposti, ossia il bando di indizione della procedura di cui sopra e, in particolare, l'articolo 7 nella parte in cui dispone che "la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove di esame" e il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22.12.2009 e, in particolare, l'articolo 19, rubricato "formazione ed approvazione della graduatoria", nella parte in cui prevede che "la commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle varie prove di esame…".
Ne ha dedotto l'illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 487/1994, degli articoli 35 e 70 del d.lgs. n. 165/2001 e per eccesso di potere per violazione dell'articolo 7 del bando di indizione della procedura e dell'articolo 19 del regolamento di disciplina per l'accesso nonché per difetto di idonea motivazione e di istruttoria, per sviamento di potere, per illogicità, per contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti e per confusione e perplessità dell'azione amministrativa.
La ricorrente sostiene che l'amministrazione, per procedere alla formazione della graduatoria, ha erroneamente utilizzato il criterio della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove scritte con il punteggio relativo alla prova orale e con il punteggio relativo ai titoli posseduti, anziché utilizzare il diverso criterio - previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 487/1994 e applicabile a tutti i concorsi per l'accesso al pubblico impiego, ivi compresi quelli banditi dagli enti locali, indipendentemente dal fatto che si tratti di concorsi per esami o (come nel caso in esame) per titoli ed esami - della somma tra la media dei punteggi ottenuti nelle prove scritte, il punteggio relativo alla prova orale e il punteggio relativo ai titoli posseduti e che il criterio previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994 non è incompatibile con la disposizione dell'art. 7 del bando di concorso, che a sua volta ricalca la disposizione dell'art. 19 del regolamento in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma (di seguito denominato "regolamento comunale"), fermo restando che - laddove si dovesse ritenere che tali disposizioni prevedono il diverso criterio utilizzato dall'amministrazione comunale per la formazione della graduatoria, le stesse sono illegittime per violazione del combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994 e degli articoli 35, comma 7, e 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165/2001; ha infine rilevato che la mancata applicazione del criterio previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994 ha determinato una grave lesione della sua sfera giuridica perché, se l'amministrazione avesse applicato tale criterio, la stessa avrebbe ottenuto un punteggio complessivo pari a 19,10 - risultante dalla sommatoria di 5 punti per i titoli posseduti, 7,10 punti per la media dei voti conseguiti all'esito delle prove scritte (7,00 punti per la prima prova scritta e 7,20 punti per la seconda prova scritta) e 7,00 punti per la prova orale - e nella graduatoria formulata in applicazione del predetto criterio sarebbe risultata collocata al dodicesimo posto, ossia in posizione utile per l'assunzione.
A sostegno della propria tesi ha richiamato un recente precedente negli esatti termini della sezione, ossia la sentenza n. 6488/2013 dell'1.7.2013, resa su una procedura selettiva di Roma Capitale che è stata bandita contestualmente alla procedura che interessa, insieme ad altre 20 procedure concernenti profili professionali diversi.
Roma capitale si è costituita in giudizio in data 27.9.2013 con comparsa di mera forma.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio i controinteressati dott. Del Buono e Vannata, rispettivamente in data 10.10.2013 e 14.10.2013; il dott. Vannata - il quale si è collocato nella graduatoria definitiva di cui trattasi al posto n. 14 e, pertanto, all'ultimo posto utile ai fini dell'assunzione- in particolare, ha contestualmente proposto ricorso incidentale, notificato in data 10.10.2013 e depositato il successivo 14.10.2013, con il quale ha impugnato i medesimi provvedimenti di cui al ricorso principale nonché distinti articoli sia del bando della procedura che del regolamento comunale, deducendone l'illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 487/1994 e per eccesso di potere per violazione degli articoli 10 e 11 del regolamento di disciplina per l'accesso nonché per difetto dei presupposti, per sviamento di potere, per illogicità, per contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti e per violazione di tutti i principi in materia di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 48771994 emergerebbe, da un lato, che il punteggio delle prove scritte e delle prove orali nonché dei titoli posseduti dovrebbe essere espresso in trentesimi, salva la possibilità di ricorso a formule equivalenti, e che il superamento della prova conseguirebbe al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30 sia per l'una che per l'altra tipologia di prova e, dall'altro, che ai titoli posseduti non potrebbe essere attribuito un punteggio superiore ai 10/30, con la conseguenza che il peso dei titoli rispetto alle prove scritte ed orali, che sarebbe stato predeterminato dal legislatore in modo vincolato, non potrebbe superare un terzo del punteggio massimo attribuito a ciascuna tipologia di prova, scritta o orale e che, quindi, ai titoli posseduti si finirebbe per attribuirebbe un peso massimo pari a 1/7 del punteggio complessivo massimo attribuibile a seguito della sommatoria delle tre voci (media delle prove scritte + prova orale+ titoli).
Il bando di concorso, di contro, avrebbe indicato il punteggio attribuibile alle prove nonché ai titoli in decimi invece che in trentesimi, ma, mentre con riferimento alle prove scritte ed orali sarebbe stata rispettata l'equivalenza richiesta dalla norma di riferimento, ossia l'articolo 7 del d.P.R. n. 487/1994, invece, con riferimento ai titoli posseduti, il bando avrebbe errato poiché, limitandosi ad indicare il punteggio massimo attribuibile per la predetta voce in n. 10 punti, attesa la base espressa in decimi invece che in trentesimi, non avrebbe tenuto conto del peso dei titoli rispetto alle prove concorsuali come predeterminato vincolativamente nell'indicato nel d.P.R. n. 487/1994 all'articolo 8, con la conseguenza che i titoli, nella sostanza, hanno finito per assumere un peso, pari (al massimo) ad 1/3 del punteggio complessivo massimo derivante dalla sommatoria delle tre diverse voci, e, quindi, decisamente superiore all'indicato 1/7 di cui in precedenza.
In definitiva - anche in conseguenza dell'erronea formulazione del bando della procedura, che non avrebbe riportato pedissequamente l'espressione "o equivalente" invece contenuta nella corrispondente normativa di cui al regolamento comunale in materia, ossia negli articoli 10 e 11 richiamati - la commissione ha finito per non applicare la predetta equivalenza, utilizzando conseguentemente due diversi coefficienti di valutazione per i titoli e per le prove scritte ed orali e falsando, per quanto di interesse in questa sede, in particolare, proprio l'incidenza dei titoli rispetto alle prove concorsuali.
Qualora la commissione avesse, invece, utilizzato il coefficiente legislativo prioritario, rappresentato appunto dai trentesimi, rispettando, così, il limite massimo del punteggio attribuibile ai titoli posseduti di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 487/1994 espressamente indicato in modo puntuale in 10/30, ne sarebbe conseguito che, dalla riformulazione della graduatoria secondo l'indicato criterio, in applicazione altresì del criterio della media del punteggio attribuito alle due prove scritte come invocato nel ricorso principale, la ricorrente si sarebbe venuta a posizionare al posto n. 30 della graduatoria definitiva, e, quindi in posizione deteriore a quella attuale, ossia al posto n. 19 e pertanto ancora meno utile ai fini dell'assunzione, con la conseguenza della mancanza di un interesse concreto ed attuale a supporto del predetto ricorso che diverrebbe, conseguentemente, inammissibile.
Con la memoria del 17.10.2013 Roma Capitale ha argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso principale e ha, altresì, depositato documentazione integrativa in data 4.11.2013.
La ricorrente e il controinteressato, con le successive numerose ed articolate memorie difensive, depositate rispettivamente nelle date, quanto alla prima, del 18.10.2013 e del 31.10.2013, e, quanto al secondo, del 19.10.2013, del 30.10.2013 e del 5.11.2013, hanno sostanzialmente ribadito le proprie contrapposte posizioni in ordine alla tematica che interessa, argomentandole ancora più diffusamente.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 18.10.2013 con la quale ha controdedotto insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il controinteressato e ricorrente in via incidentale Vannata ha depositato memoria di replica in data 19.10.2013 e documentazione integrativa in data 22.10.2013.
Hanno fatto seguito ulteriori depositi difensivi delle parti in vista dllela camera di consiglio del 6.11.2013.
Con l'ordinanza n. 10975/2013 del 19.12.2013 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con fissazione dell'udienza di trattazione del merito alla data del 21.5.2014.
Di seguito la ricorrente ha chiesto, con l'istanza del 9.1.2014, di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami e con l'ordinanza n. 1174/2014 del 30.1.2014 il Collegio ha dato la propria autorizzazione con fissazione contestuale dei termini di deposito in giudizio della prova dell'intervenuta integrazione.
La ricorrente ha provveduto in data 19.2.2014 e 4.3.2014.
Il controinteressato ricorrente incidentale ha provveduto, a sua volta, a depositare gli originali dell'intervenuta notificazione del predetto ricorso in data 24.1.2014.
Alla pubblica udienza del 21.5.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
1 - Il ricorso incidentale è infondato nel merito e il ricorso principale, sostenuto da un adeguato interesse a ricorrere, è invece fondato, per le considerazioni tutte che seguono.
2 - Si prendono le mosse, nella trattazione dei ricorsi di cui trattasi, in via prioritaria, proprio dal ricorso incidentale atteso che il suo eventuale accoglimento per fondatezza nel merito della censura articolata determinerebbe, come necessaria conseguenza, l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse concreto ed attuale da parte della ricorrente principale, in quanto, pur facendo applicazione del criterio della sommatoria della media delle due prove scritte, della prova orale e dei titoli posseduti, come propugnato da quest'ultima nel detto ricorso, qualora, ritenuta la fondatezza nel merito altresì del ricorso incidentale, si facesse applicazione, congiuntamente, del criterio di valutazione dei titoli posseduti, sostenuto dal controinteressato-ricorrente incidentale, incentrato sull'individuazione di un punteggio massimo attribuibile a questi pari a 10/30 - con la conseguente incidenza dei titoli rispetto al punteggio complessivo massimo attribuibile alle tre voci che interessano nella misura massima di 1/7 - ne deriverebbe che, nella graduatoria definitiva così riformulata, la ricorrente verrebbe effettivamente a posizionarsi al posto n. 30 e, quindi, in posizione sempre non utile ai fini dell'assunzione in servizio e, addirittura, ancora maggiormente deteriore della posizione attuale.
Si premette, ancora, che l'interesse alla proposizione del ricorso incidentale non può ritenersi coevo e contestuale alla pubblicazione del bando, ma deve ritenersi sorto nel momento in cui, con il ricorso principale, si è chiesta, nella sostanza, una modificazione dell'ordine della graduatoria; è, infatti, soltanto in tale momento che viene posta in discussione la posizione di vantaggio acquisita dal controinteressato e, quindi, è esclusivamente in tale momento che si è attualizzato l'interesse incidentale dello stesso a fare valere l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, ossia della graduatoria definitiva e dei presupposti bando della selezione e regolamento comunale in materia.
E la funzione che il ricorso incidentale assolve nel processo amministrativo da impugnazione va individuata nell'inserimento nel giudizio di un thema decidendum nuovo che risulti subordinato all'accoglimento del ricorso principale, oppure tendente a paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale, introducendo una ragione ostativa all'accoglimento delle censure svolte con esso. Nel primo caso il ricorrente incidentale impugna lo stesso atto oggetto del ricorso principale per una parte diversa e proponendo censure diverse rispetto a quelle proposte con il ricorso principale (ed è questo lo schema più ricorrente di tale tipo di impugnativa), mentre nel secondo caso l'iniziativa incidentale può essere rivolta alla caducazione di un atto diverso da quello impugnato con il ricorso principale, purché esista una stretta connessione tra i due provvedimenti, dovendosi, comunque, trattare di atto che non si iscriva in un ambito autonomo rispetto al rapporto cui mette capo l'atto oggetto del ricorso principale.
Nella specie detta connessione, ad avviso del Collegio, deve ritenersi sussistente, in quanto l'atto impugnato in via principale è l'atto di approvazione della graduatoria, mentre gli atti impugnati con il ricorso incidentale sono il bando di concorso e il regolamento comunale, ma limitatamente ad articoli non censurati dalla ricorrente con il ricorso principale e, comunque, atti che sono parte integrante della procedura concorsuale, e che, se ritenuti illegittimi in questa sede e conseguentemente annullati, farebbero venir meno l'interesse della ricorrente principale, rendendo il ricorso stesso inammissibile.
L'articolo 7 del d.P.R. n. 487/1994 dispone, quanto alle prove scritte, che "i voti sono espressi di norma in trentesimi…conseguono l'ammissione … in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente…"; il successivo articolo 8 dispone, invece, che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente…".
Il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22.12.2009 e, in particolare, degli articoli 10 e 11, rubricati rispettivamente "Valutazione dei titoli" e "Classificazione e valutazione delle prove di esame", dispongono, a loro volta, testualmente che "Per i titoli di servizio, cultura e vari non può, comunque, essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente." e che "4. Il superamento delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità di almeno 7/10 o equivalente".
L'articolo 3 del bando della procedura, rubricato "Valutazione dei titoli", dispone, poi, che "Per i titoli di servizio, cultura e vari, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10."; il successivo articolo 6, rubricato "Ammissione alla prova orale", dispone a sua volta che "Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.".
Si prendono le mosse del discorso dalla premessa che il combinato disposto degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 487/1994 trova applicazione anche con riferimento alle procedure indette dagli anti locali.
E, infatti, il giudice d'appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1 febbraio 2010, n. 397) ha puntualmente analizzato i rapporti tra la potestà regolamentare degli enti locali e la normativa statale pervenendo alle seguenti conclusioni, che, in questa sede, si richiamano testualmente in quanto condivise in pieno da parte del Collegio.
«Per ciò che attiene alla definizione delle procedure per le assunzioni e per il reclutamento prevista nei commi terzo e quarto dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, il coordinamento fra la normativa statale e la potestà regolamentare degli Enti locali non appare insensibile alla modifica dell'ordinamento del pubblico impiego introdotto con il testo unico di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
Secondo le disposizioni dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti, nell'esercizio della potestà regolamentare, a definire le procedure per le assunzioni con riferimento ai principi della legge statale - rectius all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 - e ad applicare il D.P.R. n. 487/1994 in via sussidiaria alle procedure di reclutamento, in mancanza, cioè di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa.
La disposizione aveva una sua coerenza logica sotto il vigore del D.Lgs. n. 29/1993, il cui art. 36 regolava il solo reclutamento (assunzioni agli impieghi) del personale nelle amministrazioni pubbliche: con il regolamento, gli enti locali potevano adattare alle proprie esigenze organizzative le modalità di accesso all'impiego nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 36 per l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni (concorso pubblico, selezione, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, chiamata numerica degli iscritti), ferma restando la loro piena potestà regolamentare nelle materie non disciplinate dalla legge statale, fra cui la procedura di reclutamento, applicabile perciò in via sussidiaria, in mancanza di esercizio della potestà regolamentare.
Con l'abrogazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 29/1993 seguita al testo unico sul pubblico impiego del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 35 ha stabilito sia i principi propri dell'accesso all'impiego secondo le tipologie previste nel precedente art. 36 D.Lgs. n. 29/1993, sia quelli applicabili alle procedure proprie del reclutamento.
Nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, anche siffatti procedimenti sono stati riservati al regolamento degli Enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali". Nella nuova norma non è più ripetuta però la riserva esclusiva al regolamento degli Enti delle procedure concorsuali con applicazione in via sussidiaria del D.P.R. n. 487/1994. Compare invece, all'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti".
"Fra i principi stabiliti dal terzo comma della disposizione in esame, che ricalcano quelli previsti dall'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, figura anche quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
La disposizione dell'art. 35, che prevale senz'altro su quella dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, sia con riferimento al criterio strettamente temporale che con riguardo al criterio logico-sistematico, data la valenza del D.Lgs. n. 165/2001 all'intero pubblico impiego, supera perciò - chiaramente ancorché implicitamente - la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali per ricondurla ai principi di oggettività e trasparenza propri del D.P.R. n. 487/1994.
Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c. del D.Lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti della disciplina applicabile al reclutamento: in disparte la difficoltà di riferire espressamente la norma anche agli ordinamenti locali, anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal D.P.R. n. 487/1994.
Sono così superati tutti gli argomenti diretti a dimostrare la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita agli enti locali prima dall'art. 6 della legge n. 127/1997 e poi dal nuovo assetto costituzionale introdotto dalla l. cost. n. 2/2001. Il rinvio del settimo comma dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 - specifico per le procedure concorsuali negli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, rappresenta il limite della potestà regolamentare. Gli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.".
E che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio dell'attribuzione del punteggio massimo per i titoli posseduti dai candidati si desume non solo dal carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487/1994, ma anche dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite.
Tanto premesso deve, altresì, rilevarsi che "Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli, vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove.
In tale tipologia di concorso l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale, è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva." (cfr. nei termini Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922).
Si tratta, allora, all'evidenza di verificare quale sia effettivamente l'incidenza dei predetti titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale.
Si premette che evidentemente l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali e che, atteso che il bando deve indicare i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli (e che, in ogni caso, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente), é opportuno che la distribuzione e ponderazione del punteggio tra le varie categorie di titoli avvenga in modo equilibrato evitando, quindi, sbilanciamenti a favore di una piuttosto che di un'altra.
In sostanza, il Collegio ritiene che laddove sia prevista una prova concorsuale per titoli ed esami, la distribuzione di punteggio all'interno debba essere proporzionata e idonea a selezionare un numero idoneo di candidati senza che possa essere individuata, con la concreta applicazione dei criteri di distribuzione del punteggio, una illogica prevalenza dei titoli o delle prove, così da trasformare il concorso, solo formalmente per entrambe le tipologie di prove, per soli titoli o per soli esami.
Si premette ancora che i titoli valutabili vengono generalmente classificati in tre categorie, ossia a) i titoli di servizio - in cui rientrano i servizi idonei a dimostrare competenza e capacità in relazione al posto messo a concorso -, b) i titoli di studio - in cui rientrano i titoli di studio e culturali che abbiano una connessione con il posto messo a concorso, ma non il titolo richiesto ai fini dell'ammissione al concorso, che è valutabile solo in relazione al voto riportato - e c) i titoli vari, tra cui rientrano il curriculum professionale, gli encomi e le pubblicazioni.
Si ritiene che il comma 2 dell'articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell'esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all'interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall'altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio.
Un ulteriore indice interpretativo nella direzione indicata si ricava dalla disciplina previgente di cui al d.P.R. n. 686 del 3.5.1957, "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.", il quale all'articolo 9, rubricato "Esito delle prove di esame.", disponeva che "Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale." E al successivo articolo 10, rubricato "Concorsi per esami e per titoli.", disponeva che "Nei casi in cui gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono che l'ammissione a determinate carriere avviene in base a concorso per esami e per titoli, i regolamenti delle Amministrazioni stesse possono determinare le categorie dei titoli valutabili e stabilire le norme relative alla documentazione dei titoli stessi. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.".
Premessa la differenza del coefficiente adottato, ossia i decimi invece che i trentesimi e la non espressa ammissibilità di una formulazione equivalente, tuttavia, è agevole notare il parallelismo delle norme da ultimo richiamate con le corrispondenti norme del d.P.R. n. 487/1994 quanto al punto di specifico interesse in questa sede; e, infatti, anche qui è indicato il punteggio minimo di ciascuna prova scritta ed orale (per la prova scritta il riferimento è effettuato alla media in caso di pluralità di prove scritte) in 7/10 ed il punteggio massimo attribuibile ai titoli in 3/10. E la giurisprudenza che si è occupata di rilevare l'effettiva incidenza percentuale dei titoli rispetto al punteggio complessivo massimo risultante dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti alle diverse prove concorsuali, ha avuto modo di specificare che "A norma dell'art. 10 d. p. r. 3 maggio 1957, n. 686, recante il regolamento di esecuzione del testo unico sugli impiegati civili dello stato approvato con d. p. r. 10 gennaio 1957, n. 3, legittimamente la commissione giudicatrice di un pubblico concorso dispone la suddivisione del punteggio complessivo in parti eguali tra titoli e prove d'esame." (Cons. Giust. Amm. Sic., 28-05-1985, n. 69). Secondo il predetto orientamento, che in questa sede si condivide appieno, pertanto, si riconosce in modo puntuale e non revocabile in dubbio, che l'incidenza percentuale dei titoli è esattamente pari a quella delle altre prove di esame considerate nel loro complesso.
Peraltro, nel caso in cui si accedesse all'interpretazione avanzata dal ricorrente incidentale, ne conseguirebbe che ai titoli dovrebbe attribuirsi una incidenza percentuale sul punteggio complessivo non superiore ad un 1/7, ossia di un 1/3 del punteggio massimo attribuito a ciascuna singola prova, scritta e orale, decisamente non proporzionato ad un'equilibrata ripartizione tra le diverse voci.
Deve, pertanto, ritenersi che la modificazione introdotta dal d.P.R. n. 487/1994 rispetto al previgente d.P.R. n. 686/1957, abbia avuto come finalità proprio quella di riequilibrare i punteggi attribuiti da un lato ai titoli e dall'altro alle prove di esame, mettendo sullo stesso piano i titoli e ciascuna delle due prove scritte ed orali singolarmente considerate, mentre in precedenza i titoli valevano quanto le prove scritte ed orali considerate insieme, portando, appunto, la percentuale di incidenza dei titoli da ½ a 1/3.
D'altronde, sebbene in epoca remota, la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimere il medesimo principio anche con riferimento alla norma che interessa nello specifico in questa sede, statuendo che "Ai sensi dell'art. 8 comma 2 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in sede di valutazione dei titoli prodotti dal candidato partecipante ad un pubblico concorso, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; pertanto, la prescritta tassatività riguarda la proporzione che il punteggio attribuito ai titoli può avere sul punteggio complessivo e non la sua necessaria espressione in trentesimi." (T.A.R. Sardegna, 23-12-1997, n. 1930).
Sebbene non espressamente, inoltre, il predetto principio è stato, altresì, in tempi più recenti, confermato dal Consiglio di Stato in sede di parere reso su ricorso straordinario laddove, di contro alla censura avente ad oggetto proprio l'omessa applicazione dell'art. 8, comma 2 del d.P.R. n. 487/1994, e la violazione di legge per essere stato disatteso il principio della tassatività della proporzione che il punteggio attribuito ai titoli può avere sul punteggio finale complessivo, secondo cui per i titoli in sede concorsuale non potrebbe essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 su 30 in quanto dovrebbero pesare per non più di un terzo nella valutazione finale; in quella sede è stato infatti rilevato, avuto riguardo alla specificità della procedura di cui si trattava, ossia dell'avanzamento al grado di maresciallo capo, che "…soprattutto per le amministrazioni militari, esigenze del tutto particolari e peculiari possano condurre a riconoscere forme di avanzamento destinate a valorizzare in modo specifico il tratto dei titoli e soprattutto della tipologia del servizio effettivamente svolto. …Nel caso in esame, l'avanzamento a scelta per esami strutturalmente premia la valutazione del servizio, dove il criterio della scelta deve esser declinato attraverso una specifica, chiara ed analitica valutazione dei titoli e dei servizi resi in precedenza. E' quindi del tutto coerente con questa tecnica di avanzamento che la valutazione dei titoli e del servizio reso assuma un coefficiente relativamente più rilevante , rispetto alle prove culturali e tecnico professionali, di quello stabilito in via generale dal citato dpr n. 487/1994. …" (Consiglio di Stato, sez. II, parere del 24 giugno 2011, n. 2556).
Secondo la riconosciuta interpretazione della norma di cui trattasi, pertanto, l'amministrazione ha correttamente valutato i titoli con l'attribuzione di un punteggio pari a 10, ossia di un punteggio non superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo attribuibile. I titoli, anche in questo modo, avrebbero un peso comunque inferiore a quello delle prove scritte ed orali considerate nel complesso, anche se indubbiamente rilevante.
E, infatti - premesso che la formulazione del regolamento comunale nella materia è sostanzialmente conforme al disposto di cui all'articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, a parte il riferimento ai 7/10 di cui all'articolo 11, l'amministrazione, con le norme del bando della procedure di cui trattasi, dopo avere legittimamente scelto di definire il punteggio con il coefficiente dei decimi invece che dei trentesimi, ha, da un lato, rispettato l'equivalenza, indicando il punteggio minimo per il superamento delle prove di esame in 7/10 e, dall'altro, ha indicato il punteggio massimo attribuibile ai titoli in n. 10 punti che rappresentano, appunto, 1/3 del punteggio massimo complessivo (costituito da punti n. 90, di cui 30 per le prove scritte- risultando dalla media delle due prove- 30 per la prova orale e 30 per i titoli, come rideterminato a seguito dell'accoglimento della censura di cui al ricorso principale, avuto riguardo all'operato della commissione, come di seguito diffusamente indicato, secondo una lettura interpretativa del bando conforme alla norma di legge in materia).
E, infatti, l'articolo 3 del bando della procedura, rubricato "Valutazione dei titoli", dispone espressamente che "Per i titoli di servizio, cultura e vari, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10." e nei commi successivi, individua il punteggio massimo attribuibile per ogni singola categoria di titoli e all'interno di ogni singola categoria il punteggio relativo a ciascuna tipologia specificamente individuata, mentre il successivo articolo 6, rubricato "Ammissione alla prova orale", dispone a sua volta espressamente che "Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.".Infine l'articolo 7, rubricato "Formazione ed approvazione della graduatoria", dispone che "La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove di esame.".
Per le considerazioni tutte che precedono pertanto il ricorso incidentale è da respingere in quanto infondato nel merito.
3 - Il ricorso principale è, invece, fondato nel merito per le considerazioni tutte puntualmente esposte nella sentenza della sezione n. 6488/2013 dell'1.7.2013, secondo cui il bando della procedura di cui trattasi è illegittimo nella parte in cui, all'articolo 7, individua un criterio di attribuzione del punteggio non conforme a quanto statuito all'articolo 8 del d.P.R. n. 487/1994 in combinato disposto con il precedente articolo 7, criterio questo ultimo che assume valenza vincolante anche per le amministrazioni locali, per le considerazioni già in precedenza esposte sul punto.
4 - Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSOREIL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: piersi  -banned!-07/07/2014 07:46:10

- Messaggio eliminato -

Da: piersi  -banned!-16/07/2014 13:17:13
La notizia brutta è che non c'è una lira per le assunzioni (tolto il discorso sui precari, che politicamente segue un'altra strada, ormai si è capito... hai voglia a far diffide e altro) e che quindi bisogna aspettare per l'inizio delle assunzioni. Quanto? Boh... qualche mese, un anno.
La notizia bella è che assumeranno con certezza da questi concorsi, non potendone fare altri per mancanza di soldi: questo significa che porteranno le graduatorie ad esaurimento, buonissima cosa per gli idonei.
La domanda è: dove si compra un po' di pazienza?

Da: rent80 05/09/2014 12:43:36
Sull'albo pretorio è stata pubblicata la nuova graduatoria finale del nostro concorso...è stata riformulata in accordo al criterio della media degli scirtti al posto di quello della somma

Da: concorsista 2 10/09/2014 16:19:37

tar da ragione alla media tra scritto e orale
ovvero media del sette fra la media delle prove scritte e il  voto riportato nell'orale!!!!!!!!!!


N. 08843/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02244/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2244 del 2014, proposto da:
Valentina VENINATA, rappresentata e difesa dagli Avv. Franco Coccoli, Mario Sanino, Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino sito in Roma, Viale Parioli, 180;
contro
ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avv. Carlo Sportelli, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Sara Cirulli, Dario Colusso, Domenico Barbato;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 72 del 16 gennaio 2014, recante l'approvazione in via definitiva della graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 87 posti nel profilo professionale di Ingegnere - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia Tecnica;
- del bando con il quale il Comune di Roma ha indetto la procedura selettiva nella parte in cui stabilisce le modalità di formazione della graduatoria;
- per quanto occorrer possa, del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22 dicembre 2009;
- ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Espone in fatto l'odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta dal Comune di Roma con bando pubblicato in data 23 febbraio 2010, per il conferimento di 87 posti nel profilo professionale di Ingegnere - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia Tecnica, in esito alla quale si è classificata al 93° posto della relativa graduatoria, approvata con la gravata determinazione, con un punteggio complessivo di 23,90 punti, come tale risultando idonea non vincitrice.
Avverso tale determinazione, nonchè avverso la disciplina del concorso, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
1 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 487 del 1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 70 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per difetto di istruttoria, per sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, confusione e perplessità dell'azione amministrativa.
Nell'evidenziare parte ricorrente che la contestata graduatoria è stata formata a seguito dell'applicazione del criterio della somma aritmetica dei punteggi conseguiti dai candidati nelle prove scritte con i punteggi della prova orale e per i titoli posseduti, afferma come sia stata violata la regola in base alla quale la graduatoria deve essere formata applicando il criterio della somma tra la media dei punteggi ottenuti nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nella prova orale e quello per i titoli, che avrebbe consentito la sua utile collocazione nella graduatoria al 78° posto, con conseguente alterazione dell'esito della procedura concorsuale.
Richiama, a sostegno dell'impugnativa, l'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale, con riferimento ai concorsi per esami, prevede che il punteggio finale sia dato dalla somma della media dei voti conseguiti alle prove scritte con il voto attribuito per la prova orale, con regola asseritamente valevole anche per i concorsi per titoli ed esami, disciplinati dall'art. 8 del medesimo testo normativo, il quale stabilisce che la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione di titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, sostenendo come l'espressione riferita al voto complessivo debba essere intesa come somma della media dei voti delle prove scritte con i voti per la prova orale e per i titoli, altrimenti superandosi il quoziente del voto delle prove scritte, come avviene nella fattispecie in esame, in cui i voti sono espressi in decimi.
Afferma, inoltre, parte ricorrente come le procedure concorsuali indette dagli enti locali debbano comunque conformarsi a meccanismi oggettivi e trasparenti e debbano essere coerenti con i principi previsti dal D.P. R. n. 487 del 1994, in quanto recante la disciplina di carattere generale in materia concorsuale, in virtù dell'obbligo, previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, del rispetto dei principi generali, tra cui quello di adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti.
Per l'ipotesi in cui il bando di concorso, il quale all'art. 7 dispone che la graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle prove d'esame - con disposizione analoga a quelle dettata dall'art. 19 del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente - dovesse essere inteso nel senso dell'applicazione del criterio della somma aritmetica dei punteggi ottenuti nelle singole prove scritte con quelli per la prova orale e per i titoli, ne sostiene parte ricorrente l'illegittimità, rappresentando che l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 un limite invalicabile per la potestà regolamentare degli enti locali, i quali devono conformare la propria attività a meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso delle capacità richieste per il profilo professionale da ricoprire.
Chiede, quindi, parte ricorrente l'annullamento dei gravati provvedimenti, con riconoscimento della posizione alla stessa spettante in graduatoria in applicazione del criterio della media dei punteggi delle prove scritte.
Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione Comunale sostenendo, con articolate controdeduzioni, l'infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 3146/2014 è stato ordinato alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocatisi in graduatoria.
A tale incombente la ricorrente ha dato esecuzione mediante pubblicazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 aprile 2014, depositando prova di tale adempimento al fascicolo di causa.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2014 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 - Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la deliberazione - meglio descritta in epigrafe, recante l'approvazione in via definitiva della graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 87 posti nel profilo professionale di Ingegnere - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia Tecnica, in esito alla quale la ricorrente si è collocata al 93° posto, con un punteggio complessivo di punti 23,90, conseguito sulla base dell'applicazione, per la formazione della graduatoria,d ella somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove scritte con quelli ottenuti per la prova orale e per i titoli.
Contesta, in particolare, parte ricorrente, il criterio utilizzato per la formazione della graduatoria, sostenendo l'illegittimità dell'utilizzo del criterio della somma aritmetica dei punteggi delle prove scritte in luogo del criterio della media delle votazioni delle prove scritte, da sommare ai voti della prova orale e dei titoli, rappresentando come sulla base dell'applicazione di tale ultimo criterio la stessa si sarebbe collocata al 78° posto con 16,35 punti.
A sostegno della proposta azione invoca parte ricorrente l'applicabilità, anche ai concorsi per titoli ed esami, del criterio dettato dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 487 del 1994, previsto espressamente per i concorsi per soli esami, denunciando altresì l'illegittimità dell'art. 7 del bando di concorso e dell'art. 19 del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, laddove gli stessi dovessero essere intesi come riferiti al criterio della somma aritmetica dei punteggi ottenuti nelle singole prove scritte con quelli per la prova orale e per i titoli.
2 -Così brevemente dato atto del contenuto del ricorso in esame, deve essere innanzitutto rilevata la sua ammissibilità, avendo parte ricorrente dimostrato come in base all'utilizzo del diverso criterio della media dei voti conseguiti nelle prove scritte la stessa si sarebbe utilmente collocata in graduatoria, così superando la prova di resistenza che rende concreto l'interesse all'azione.
3 - Quanto al merito della proposta azione impugnatoria, ne ritiene il Collegio la fondatezza.
Prevede l'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994 - contenente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi - che nei concorsi per soli esami "Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio", mentre all'art. 8, dedicato alla diversa tipologia di concorsi per titoli ed esami, prevede, al comma 4, che "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame".
La diversa formulazione dei citati articoli, l'uno riferito ai concorsi per soli esami e l'altro ai concorsi per titoli ed esami, e la mancata riproduzione, nell'art. 8, del criterio della media dei voti conseguiti alle prove scritte, legittima l'astratta configurabilità di due distinte opzioni interpretative, che si fronteggiano nella presente controversia, l'una - sostenuta da parte ricorrente - volta ad affermare come anche nei concorsi per titoli ed esami debba farsi applicazione del criterio della somma della media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte con quelli ottenuti nella prova orale e per i titoli, e l'altra - patrocinata dalla resistente Amministrazione - che, facendo leva sulla diversità delle fattispecie concorsuali disciplinate dai citati articoli e sulla diversa ratio della selezione, esclude la possibilità di applicazione analogica del criterio delle media dei voti ai concorsi per titoli ed esami.
La questione è già stata affrontata in giurisprudenza e risolta - secondo il prevalente orientamento - nel senso che anche che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (Cons. Stato Sez. V - 7 ottobre 2013 n. 4922; n. 2412/2002 ; n. 8081/2004 ; n. 1443/2009 ; n. 397/2010; TAR Lazio, Roma, 1 luglio 2013 n. 6488; 23 giugno 2014 n. 6611; TAR Puglia, Bari n. 445/2007) in quanto, pur non prevedendo espressamente il comma 4 dell'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte - esplicitamente richiamata solo dall'articolo 7, comma 3, per i concorsi per soli esami - tale norma deve essere sottoposta ad una lettura coordinata con il precedente articolo, imponendo ragioni sistematiche di coordinamento normativo che il criterio della media dei voti per le prove scritte si applichi anche ai concorsi per titoli ed esami.
Ciò in quanto il legislatore, nel dettare la disposizione di cui all'art.8, comma 4 per i concorsi per titoli ed esami - che fa genericamente riferimento al voto complessivo, senza specificare le modalità per giungere al relativo calcolo - non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami, con la conseguenza che non essendo stata espressamente richiamata nell'articolo 8, comma 4, la modalità di calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d'esame, da sommare al punteggio dei titoli, deve ritenersi che implicitamente si sia fatto riferimento alla modalità di calcolo analiticamente ed espressamente prevista nella precedente disposizione.
Inoltre, una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso - per soli esami o per titoli ed esami - sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.
Dovendo ulteriormente rilevarsi, al riguardo, che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi.
La diversa formulazione tra l'art. 7, comma 3, e l'art. 8, comma 4, non consente quindi di ritenere che per i concorsi per titoli ed esami possa prescindersi dalla media dei voti delle prove scritte, in luogo della loro somma aritmetica, dal momento che viene in rilievo una diversità solo apparente delle due norme, non potendo quella dettata per i concorsi per titoli ed esami prescindere dalla precedente, non recando la prima alcuna espressa indicazione in ordine alle modalità di calcolo del valore delle prove scritte - potendo esse in astratto riferirsi sia alla media dei voti che alla loro somma ai fini della determinazione del punteggio complessivo da attribuire alle prove scritte - cosicchè si impone una lettura coordinata delle due disposizioni, delle quali la seconda non può ignorare quanto previsto dalla disposizione immediatamente precedente, dovendo quindi per ragioni sistematiche trovare applicazione anche nel concorso per titoli ed esami il criterio della media dei voti delle prove scritte, letteralmente dettato per i concorsi per esami.
Alla medesima conclusione si giunge anche tenendo conto che il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro, così evitando di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l'attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario, pur vertendo anche esse su molteplici materie.
Pertanto la medesima ratio che ispira la valutazione delle prove scritte, da intendersi unitariamente sia nei concorsi per soli esami che nei concorsi per titoli ed esami, suggerisce di far ricorso al medesimo criterio di valutazione di tali prove per entrambe le tipologie di concorso, dovendo il contenuto dell'art. 8, comma 4 - che genericamente fa riferimento al voto complessivo delle prove scritte - essere specificato attraverso la previsione del precedente articolo.
Non può inoltre condividersi la prospettazione di parte resistente che ricollega alla diversa modalità di calcolo del voto complessivo delle prove scritte, basato sulla media aritmetica delle singole votazioni invece che sulla media delle stesse, una precisa opzione volta a valorizzare il peso dei titoli posseduti.
Difatti, non può ritenersi che in caso di mancata applicazione, nei concorsi per titoli ed esami, della somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli, vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove, dal momento che in tale tipologia di concorsi l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
Il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale è stato, quindi, risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile dell'incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva.
Sulla base delle precedenti considerazioni deve dunque procedersi ad una lettura non atomistica delle due disposizioni, trovando l'inciso, di cui all'art. 8, comma 4, relativo al voto complessivo delle prove di esame, una sua compiuta corrispondenza nell'art. 7, comma 3, del medesimo decreto n. 487 del 1994, nel quale il voto delle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche è esplicitamente definito come "la somma della media dei voti conseguiti" ed è distinto come tale dal punteggio finale a sua volta definito come la somma di tale punteggio con la votazione conseguita nel colloquio, così assurgendo il criterio della media dei voti delle prove scritte alla stregua di un criterio generale ed unico, da applicare a tutti i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, siano essi concorsi per esami che concorsi per titoli ed esami.
All'applicazione di tale principio con riferimento alla procedura concorsuale sulla quale si innesta la presente controversia non ostano le previsioni recate dall'art. 7 del bando - il quale prevede che la graduatoria di merito sarà formata "sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove d'esame" - e dall'art. 19 del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, di cui il primo costituisce mera ripetizione, trattandosi di disposizioni che non recano alcuna chiara ed inequivoca indicazione circa la necessità di fare ricorso alla somma aritmetica dei voti delle prove scritte, in luogo della loro media, con la conseguenza che alle stesse deve essere attribuita la portata che risulta compatibile con i principi dell'ordinamento, come sopra illustrati, dettati dalla normativa generale in materia di accesso ai pubblici impieghi, la quale delinea il criterio generale della media dei voti delle prove scritte sia con riferimento ai concorsi per esami che ai concorsi per titoli ed esami, prestandosi il riferimento, di cui alla disciplina concorsuale, alla somma dei punteggi conseguiti nelle varie prove d'esame, ad una interpretazione secondum legem e, quindi, come riferimento alla somma della media dei voti delle prove scritte al voto della prova orale.
In tale ottica non vi è dunque luogo per procedere all'annullamento delle disposizioni del bando e del Regolamento, potendo le stesse, nell'ottica del principio di conservazione degli atti, essere interpretate in senso conforme ai principi sopra delineati, in base ai quali l'opzione conforme alle norme è quella secondo cui, anche nel caso di concorsi per titoli ed esami, va applicato il criterio della media dei voti delle prove scritte.
Soluzione questa che trova corrispondenza, avuto riguardo al contenuto del ricorso, nel petitum sostanziale, essendo l'azione impugnatoria proposta avverso le disposizioni del bando e del regolamento articolata solo per l'ipotesi in cui le stesse siano da interpretare in modo diverso rispetto a quello prospettato da parte ricorrente circa la necessità di fare applicazione del criterio della media dei voti delle prove scritte.
4 - Non può, inoltre, essere invocata, al fine di giungere a diverse conclusioni, l'autonomia regolamentare degli enti locali, dovendo i rapporti tra la potestà regolamentare degli stessi e la normativa statale essere analizzati alla luce dell'ordinamento del pubblico impiego, come modificato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale ha abrogato l'art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Infatti, prima di tale abrogazione, l'art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che demanda alla competenza regolamentare degli enti locali l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, consentiva agli stessi, nell'esercizio della potestà regolamentare, di definire le procedure per le assunzioni con riferimento ai principi della legge statale - rectius all'art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993 - e ad applicare il D.P.R. n. 487 del 1994 in via sussidiaria alle procedure di reclutamento, in mancanza, cioè di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, trovando tale disposizione la sua coerenza logica sotto il vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, il cui art. 36 regolava il solo reclutamento (assunzioni agli impieghi) del personale nelle amministrazioni pubbliche - con la conseguenza che, con il regolamento, gli enti locali potevano adattare alle proprie esigenze organizzative le modalità di accesso all'impiego nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 36 per l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni (concorso pubblico, selezione, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, chiamata numerica degli iscritti), ferma restando la loro piena potestà regolamentare nelle materie non disciplinate dalla legge statale, fra cui la procedura di reclutamento, applicabile perciò in via sussidiaria, in mancanza di esercizio della potestà regolamentare.
Con l'abrogazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 29 del 1993 ad opera del testo unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, l'art. 35 ha stabilito sia i principi propri dell'accesso all'impiego secondo le tipologie previste nel precedente art. 36 D.Lgs. n. 29 del 1993, sia quelli applicabili alle procedure proprie del reclutamento.
Se nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001, anche siffatti procedimenti sono stati riservati al regolamento degli Enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali", non è tuttavia più ripetuta la riserva esclusiva al regolamento degli Enti delle procedure concorsuali con applicazione in via sussidiaria del D.P.R. n. 487 del 1994, contenendo l'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti".
Fra i principi stabiliti dal terzo comma della disposizione in esame, che ricalcano quelli previsti dall'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487 del 1994, figura anche quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
I rapporti tra le due disposizioni - l'art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - vanno risolti sulla base del criterio temporale e del criterio logico-sistematico, dovendo ritenersi la prevalenza dell'art. 35 sulla disposizione dettata dall'art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 2000, tenuto conto altresì della riferibilità del D.Lgs. n. 165 del 2001 all'intero pubblico impiego, per l'effetto risultando superata - chiaramente ancorché implicitamente - la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali, la quale deve essere ricondotta ai principi di oggettività e trasparenza propri del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale trova applicazione, in quanto recante norme di principio, anche ai concorsi indetti dagli enti locali, con compressione della latitudine espansiva della relativa potestà regolamentare.
Non è peraltro possibile giungere a diversa conclusione alla luce della clausola di salvezza, contenuta nell'art. 70, ultimo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001, di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti con riferimento alla disciplina applicabile al reclutamento, non potendo ritenersi la riferibilità di tale clausola anche agli ordinamenti locali, e tenuto conto che anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal D.P.R. n. 487 del 1994.
Sulla base delle illustrate considerazioni non può quindi affermarsi la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita agli enti locali, rappresentando il rinvio, di cui al comma 7 dell'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001 - specifico per le procedure concorsuali negli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, il limite della potestà regolamentare.
Con la conseguenza che gli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.
Nel novero di tali meccanismi va ascritto anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche, e ciò in considerazione del carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487 del 1994, e della necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite.
Se quindi il regolamento dell'Ente locale ben si presta a conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni, così non è per il procedimento concorsuale di formazione delle graduatorie, la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti, con equo bilanciamento del peso delle prove e dei titoli, che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001 e che proprio per questo sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti.
Se, in astratto, la modalità di computo del punteggio complessivo attraverso, alternativamente, la sommatoria o la media dei voti, è del tutto discrezionale e rimessa alla libera determinazione del legislatore che può privilegiare le prove scritte rispetto a quelle orali e ai titoli o diversamente bilanciarli, tale scelta è stata trasfusa nell'opzione per il criterio della media dei voti contenuta nell'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994, che costituisce il meccanismo di formazione della graduatoria proprio dei concorsi di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni.
5 - In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere annullata la gravata determinazione di approvazione della graduatoria del concorso de qua, stante la rilevata illegittimità dell'applicazione, per la formazione della stessa, del criterio della somma dei voti riportati nelle prove scritte in luogo di quello della media di tali voti, con conseguente obbligo per la resistente Amministrazione di procedere alla riformulazione della graduatoria sulla base del criterio della media dei voti delle prove scritte.
6 - La peculiarità della questione controversa consente di disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 2244/2014 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto, annulla la gravata determinazione di approvazione della graduatoria del concorso in esame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Lavoro13 18/09/2014 16:33:29
Ragazzi, come si è comportata Roma Capitale riguardo ai Riservatari? Nel senso che sappiamo che sono partite le 12 raccomandate ma nei 12 ci sono 2riservatari? E come sono stati presi? In quale percentuale? Sono venuti prima di quale posizione? Fino a quale posizione hanno assunto?

Grazie a chi vorrà gentilmente rispondermi.

Da: Lavoro13 18/09/2014 17:05:31
Volevo dire... I RISERVATARI per essere chiamati DEVONO ESSERE VINCITORI, altrimenti nulla! Nel senso che, rispetto agli idonei hanno una "prelazione di chiamata" ma nn possono scalzare i legittimi vincitori. Mi sbaglio?

Noto che in qst profilo c'è scarsa partecipazione :(

Da: aboca  18/09/2014 22:08:41
Se fosse così a che servirebbe la riserva di posti? In realtà un riservatario vince il posto con la semplice idoneità.

Da: Lavoro13 18/09/2014 22:12:01
Grazie @aboca per la risposta!

Da: Lavoro13 18/09/2014 22:13:35
@aboca, scusa, ma fino a dove hanno chiamato? Il decimo mi sembra ess anke riservatario?

Grazie ancora.

Da: aboca  19/09/2014 00:30:08
Sono di altro profilo ....

Da: arcfranco 01/10/2014 11:20:23
Un grosso Augurio a tutti gli Ingegneri che oggi hanno preso servizio presso Roma Capitale.

BRAVI e complimenti

Da: sotire 01/10/2014 20:36:20
ciao, sono di altro profilo di concorso, chiedo ai 10 /12 ingegneri se è vero che sono stati effettivamente assunti.
Grazie, per avere remote speranze .

Da: arcfranco 02/10/2014 12:20:20
a me risulta che hanno preso servizio ieri e stanno scegliendo le sedi sulla base della disponibilità e della graduatoria. Sono in contatto con un vincitore conosciuto in questo forum. La fonte è attendibilissima.

Nutrite speranze o Voi vincitori. Speriamo anche che eventuali necessità future non vengano assorbite con "magheggi" ed assunzioni di parte. Che ci lasciassero invecchiare noi idonei con questa flebile speranza.

CIAOOOOOOOOOOOOO

Da: fefe_22 02/10/2014 14:46:27
Quanti ingegneri sono stati assunti? Nessuno ha rifiutato?

Da: piersi  -banned!-02/10/2014 15:24:40
Attualità. - 02/10/14 14:07
Campidoglio, Nieri: presentato piano assunzioni 2014 a sindacati
Vice sindaco: sforzo massimo per amministrazione turn over al 60% (ASCA) - Roma, 2 ott 2014 - "Questa mattina abbiamo presentato alle organizzazioni sindacali il Piano assunzionale 2014. L'amministrazione ha prodotto il massimo sforzo possibile per arrivare a coprire il turn-over fino al 60%, alzando la percentuale inizialmente prevista del 40%. Malgrado la delicatezza della fase economica e i vincoli del Piano di Rientro, abbiamo voluto dare speranza ai giovani e meno giovani che hanno investito tempo, fatica ed energie per superare un concorso pubblico e hanno l'entusiasmo di cui Roma Capitale ha bisogno per rilanciare i servizi ai cittadini". Lo dichiara in una nota il vicesindaco e assessore al Personale di Roma Luigi Nieri. "Tenendo conto dei fabbisogni dell'Ente, abbiamo inserito nel Piano 241 figure pescate da ogni profilo delle 22 procedure, cosi' come auspicato dai concorsisti, proprio per dare un segnale a tutti. Abbiamo inserito nel Piano anche 40 figure appartenenti alle categorie protette, arrivando dunque a ben 281 nuovi assunti. - Nieri aggiunge - Nelle prossime settimane porteremo in Giunta il provvedimento per l'approvazione. Intanto, ieri sono stati assunti gli ingegneri previsti nel Piano 2013 e per il 20 ottobre sono convocati per la firma i funzionari economici e gli statistici. Preziose energie che Roma Capitale e' felice di accogliere".

Da: arcfranco 03/10/2014 13:46:11
meno male che si parla di giovani e..............meno giovani. Preziose energie.
Se fanno due conti, mandare in pensione chi con gli scatti di anzianità ha raggiunto uno stipendio maggiore dei nuovi assunti che ........... hanno vedono bloccata da anni la possibilità di ascesa economica, fatta salva la farsa elettorale degli 80 euro .
Io dico sempre ai miei figli: prima i diritti e doveri poi...........

Qua ti fottono il potere di acquisto, ovvero i sacrosanti scatti salariali, poi ti " elargiscono " a forfait, così....... 80 euro  con la speranza che poi le spendi al supermercato, magari quello in cui lei è in astinenza e lui si preoccupa di noi cittadini e degli scaffali.

IO, e parlo solo per me, mi sento preso in giro. A prescindere del posto fisso o meno. Parlo da cittadino e qui chiudo perché non voglio iniziare alcuna polemica.

Felice della scelta del Campidoglio e credo che di necessità di personale ne abbiano a bizzeffe. Fisicamente ed economicamente.
Conosco qualche C6 che prendeva euro  1600 mese, Fatto il concorso interno da D1, prende di meno e con i blocchi degli scatti salariali, è rimasto fregato perché andrà in pensione senza alcuna possibilità di raggiungere il vecchio stipendio. Per non parlare delle mansioni più rischiose che ha.

Mi si illuminano gli occhi ed il cuore quando vedo le piazze e le strade di Hong Kong piene di studenti con le lampadine in mano. Wow. Qua gli studenti andavano in piazza nel 68 per buttare le molotov e farsi spaccare la testa dai poliziotti per finire poi la carriera politica in Parlamento.
Sono demoralizzato!!!! altro che posto fisso.

CIAO A TUTTI e scusate la divagazione che potete tranquillamente non leggere vista l'irrilevanza ai fini assunzionali..................

Da: piersi  -banned!-06/10/2014 08:43:58
Commento del Vicesindaco Nieri (5 ottobre 2014, ore 15:07) in risposta ad un post sulla sua pagina FB che chiedeva la ripartizione dei 241 posti per il 2014, in maniera proporzionale, secondo il numero dei posti messi a concorso

"Non abbiamo distribuito la ripartizione al Tavolo, dunque questa ipotesi, come le altre che ho letto in giro, è falsa. Quando il Piano sarà approvato in Giunta, verificherete che, al netto della necessità di riservare il maggior numero di posti agli insegnanti di scuola dell'infanzia, gli altri profili sono tutti equamente rappresentati. Ai 241 vanno aggiunti anche i 40 appartenenti alle categorie protette. Per un totale di 281 nuovi assunti. Ribadisco, si tratta del 60% di turn over, come indica la legge nazionale di riferimento."

Da: piersi  -banned!-29/10/2014 10:03:27
Voglio sottolineare e "lodare" quello che sono riusciti a fare i concorsisti della famiglia cultura che si sono fatti spingere bene bene politicamente, arrivando pure a franceschini, facendo giustamente i cavoli loro. Mentre nel vecchio comitato che si era formato rompevano le scatole a tutti per qualsiasi giusta iniziativa portata avanti a favore di tutti. La prova sarà data nel piano assunzionale, nella spartizione delle 241 assunzioni previste. Giusto per sapere

Da: rent80 29/10/2014 10:16:23
da un altro forum:
http://romapost.it/Detail_News_Display?ID=75787&typeb=0&Concorsone-i-minisindaci-segnali-rassicuranti

Tra le cose si parla di noi, incrociamo le dita!

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