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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Da: dm2479 ![]() | 20/05/2025 16:49:47 |
https://www.corteconti.it/Download?id=29bf62dd-2633-4b0d-b4f5-88e5be36d6c7 Io lo vengo a scoprire solo ora, ma questo piuttosto recente articolo della Rivista della Corte su transazione e amministrazione contiene un paragrafo (il 2.1.1) proprio sulla questione della possibilità di transigere su crediti relativi a sentenze della Corte già passate in giudicato. Quella che ritengo essere una buona notizia è che anche l'autore, che si è occupato a fondo della questione, è costretto a concludere che, malgrado la sua preferenza per la soluzione affermativa, non esiste una soluzione scolpita nella pietra e persone diverse la pensano in modo opposto sull'argomento. Quindi, anche in questo caso, probabilmente si voleva guardare al ragionamento, non alla conoscenza di una soluzione esatta, che forse non c'è (se non mi sono perso degli interventi successivi e più che autorevoli) | |
Da: Puntuale ![]() | 21/05/2025 02:10:39 |
Per Such Mess......da dove hai studiato il civile? | |
Da: dm2479 ![]() | ![]() |
Non avendo ancora capito come si faceva la prima prova, io vi propongo la mia soluzione, poi mi direte voi, se volete, come la pensate. Prima questione di massima: trovavo che non ci fosse alcun motivo sistematico per esentare i contratti di transazione dalla generale sottoposizione al controllo preventivo dei contratti delle amministrazioni. Siccome la norma applicabile però divide i contratti tra attivi e passivi, ho concluso che il contratto di approvazione di una transazione su sentenza in favore dell'amministrazione andasse considerato un contratto passivo, in quanto è l'amministrazione a pagare (rinunciando ad un credito) in cambio di una facilitazione (temporale o modale) nell'attività di riscossione; dunque, il contratto in questione andrebbe sottoposto al controllo se supera la soglia comunitaria diminuita (cosa che nel caso di specie avviene); Seconda questione di massima: ho proposto che il potere del pm contabile è limitato ad attività di stimolo, supervisione e consulenza, ma siccome il credito resta formalmente e sostanzialmente nella sola disponibilità dell'amministrazione, ed il pm non può considerarsi titolare della pretesa creditoria (a maggior ragione per quanto riguarda i crediti delle amministrazioni statali, per le quali viene meno anche il potere consulenziale del pm), le attribuzioni della procura non tolgono l'effettiva titolarità della posizione al governo, motivo per il quale una eventuale transazione è atto in tutto e per tutto governativo, che per questo va sottoposto comunque al controllo preventivo. Trasmissibilità del debito relativo al danno d'immagine agli eredi: nel caso di specie veniva detto che dalla sentenza non era possibile comprendere come si fosse arrivati alla quantificazione del danno in tre milioni. Si davano secondo me due casi: o non era comprensibile perché tacitamente si faceva riferimento al criterio del duplum di quanto illecitamente ricavato dal responsabile (ho scartato questa soluzione perché una sentenza avrebbe comunque dovuto motivare, anche molto sinteticamente, sul punto, con una frase del tipo: "Tizio ha ricevuto una tangente da un milione e mezzo, e dunque va condannato a tre milioni di risarcimento a titolo di danno all'immagine"), o non era comprensibile perché, appunto, il criterio del duplum non era stato adoperato e altri criteri erano illustrati in maniera vaga. Ho optato per la seconda ipotesi e dunque, mancando la prova di qualsiasi illecito arricchimento del responsabile, il debito non potrebbe passare agli eredi. Sulla mancanza di causa della transazione: in astratto una causa vi sarebbe stata, perché era in atto una opposizione all'esecuzione motivata da un asserito ne bis in idem, dovuto al fatto che il responsabile era stato condannato per gli stessi fatti in sede penale, civile e contabile. Non mi pareva che un ne bis in idem civilistico avesse anche una minima possibilità di essere accolto, perché la condanna provvisionale era in favore di un ministero, mentre quella contabile era in favore della presidenza del consiglio, e dunque mancava l'identità delle parti coinvolte. La procedura avrebbe però potuto portare a lamentare, anche in sede CEDU, un ne bis in idem per essere stata la persona condannata sia in sede penale che in sede contabile, con una sanzione molto elevata e non apparentemente collegata ad un arricchimento o ad un preciso danno dell'amministrazione. Restando ancora in piedi delle contestazioni non precluse dal giudicato, era possibile ritenere lecita la transazione anche relativamente ad una decisione non più soggetta ad impugnazione (eccettuata, appunto, l'opposizione). Approvazione o meno della transazione: rigetto dell'apposizione del visto perché, stante la mancata rinuncia del responsabile alla opposizione esecutiva fondata sul ne bis in idem, la transazione non avrebbe posto fine alla controversia, dunque la causa sarebbe mancata in concreto (mentre sarebbe stata ravvisabile se tale rinuncia ci fosse stata). Non sono assolutamente convinto, sia chiaro. | |
Da: mef19 ![]() | ![]() |
Buongiorno.A vostro avviso il prossimo bsndo sara' nel 2026? | |
Da: dm2479 ![]() | 01/06/2025 10:20:57 |
A saperlo..intanto facciamo TAR | |
Da: nottestellata ![]() | ![]() |
A oltre 50 anni, e dopo tanti anni di preparazione per preparare il concorso, apprendo, ormai con rassegnazione, che dopo avere speso molto tempo per la preparazione di questo concorso e anche somme importanti in libri, codici e corsi per la preparazione, oltre evidentemente al viaggio e al pernottamento per le prove, una concorsista Anna Maria Iadecola che è risultata vincitrice del concorso scriveva il libro addirittura con il Presidente della commissione Angelo Canale sulla tematica oggetto della traccia, pubblicato durante il periodo di svolgimento del concorso. Tutto ciò mentre io, come altri colleghi, studiavamo per il concorso con la speranza condivisa nella buona sorte dell'estrazione di una tematica che avevamo studiato. Ma a quanto pare c'è chi sperava nell'estrazione dell'argomento studiato prima del concorso e chi direttamente scriveva nel libro a cura del presidente della Commissione. Dopo questo penso che non parteciperò più a questo concorso anche se baderanno un nuovo concorso a breve. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. | |
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Da: dm2479 ![]() | ![]() ![]() |
@nottestellata Mi sembra che manchi qualcosa nel tuo ragionamento. Prima di tutto, non so te ma io, come penso tutti i partecipanti al concorso, sono un servitore dello Stato integro e con la schiena diritta. Se avessi degli elementi concreti per ritenere che ci siano delle cose poco chiare, prenderei con molta serenità la strada della Procura della Repubblica e metterei tutto nero su bianco. Ho sempre fatto così, fa parte del mio lavoro fare così e non mi sono mai trovato male. Poi, come me, penso tutti i partecipanti a questo concorso, che sono pochi e selezionati, hanno di meglio da fare che tenere dietro a selezioni che siano o anche solo appaiano truccate. Neanche io perderei il mio tempo in questo concorso se ritenessi che non è pulito. Il fatto è che - e credimi, ho esperienza di pulizia concorsuale - io tutto questo sporco non lo vedo, semplicemente, e come me in questo concorso ci sono troppi aspiranti che non tollererebbero il malaffare. Infine, senza volere minimamente entrare nel fatto specifico, davvero in una disciplina così settoriale e di nicchia come la contabilità pubblica è possibile scrivere qualcosa senza venire a conoscere i pochi altri che anche loro se ne occupano professionalmente? Ed è davvero un male che una commissione di concorso sia presieduta da chi scrive manuali sulla materia d'esame? | |
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