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ESAME AVVOCATO 2009
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| Da: anto | 15/12/2009 20:24:08 |
| torino da venezia bari da torino | |
| Da: klimt | 15/12/2009 20:31:33 |
| Bari corretta da torino? è un bene o un male? com'è torino?grazie | |
| Da: torinooo | 15/12/2009 21:04:00 |
| un male.. a torino la commissione non è troppo buona... e noi siamo corretti da venezia.. com'è?? | |
| Da: sami | 15/12/2009 22:18:22 |
| Supremo consesso in forma allargata :) | |
| Da: sami | 15/12/2009 22:18:53 |
| Ha posto...un arresto :) | |
| Da: johnny | 15/12/2009 22:28:40 |
| l'atto sarà un'opposizione a contravvenzione per photored | |
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| Da: begia | 15/12/2009 22:31:23 |
| per johnny:sinceramente mi sembra un pò banale! fate i seri sapete qualcosa su i possibili argomenti o sentenze che possono uscire per il parere di penale o per l'atto? | |
| Da: veggente | 15/12/2009 23:03:24 |
| la seconda osluzione di altalex è coerente nelle conclusioni, ma non mi trovo con i riferimenti normativi....voi avete citato la sentenza del 92 in relazione al 636?..io sono andato sparato sul 634 e nullità della clausola | |
| Da: torinoooo | 16/12/2009 01:11:59 |
| anche io veggente! | |
| Da: MESSINA | 16/12/2009 07:18:23 |
| Ma se ieri la commissione ci ha detto che ci corregge ANCONA...AXXO DICI ANONIMO!!!! | |
| Da: modena2 | 16/12/2009 07:21:43 |
| per favore qualcuno sa dirmi la possibile traccia di penale di oggi | |
| Da: sofi napoli | 16/12/2009 07:35:48 |
| qualcuno sa qualcosa dei pareri di oggi? | |
| Da: scheggia | 16/12/2009 08:04:49 |
| BUONGIORNO | |
| Da: pino | 16/12/2009 08:11:49 |
| buongiorno. ieri qualcuno alle 11.47 su questo forum ha fatto un bel regalo a molti, a lui auguriamo tutto il bene del mondo. Con la speranza che oggi qulcuno ne faccia un altro, vi consiglio di non scrivere le solite cazzate, tipo riferimenti a email che nessuno considera, intasando il forum. Aspettate e basta per il bene di chi sta dentro a farsi il mazzo per 7 ore e soprattutto per quelli che stanno fuori alla ricerca SOLO DI COSE SERIE!!!GRAZIE | |
| Da: mefisto | 16/12/2009 08:15:32 |
| anonimo spara cazzate..sapete chi corregge milano? | |
| Da: avvo | 16/12/2009 09:00:57 |
| stanno dettando | |
| Da: alex | 16/12/2009 10:16:43 |
| qualcuno sa già quali sono le tracce? | |
| Da: alex | 16/12/2009 10:16:48 |
| qualcuno sa già quali sono le tracce? | |
| Da: alex | 16/12/2009 10:16:54 |
| qualcuno sa già quali sono le tracce? | |
| Da: pino | 16/12/2009 10:22:31 |
| vai su "esame avvocato", ieri sono uscite li, e aspetta. | |
| Da: raga | 16/12/2009 10:29:20 |
| le tracce | |
| Da: tino | 16/12/2009 11:08:31 |
| qual'è il link di esame avvocato | |
| Da: maria | 16/12/2009 11:24:17 |
| cass.sez unite 2009 n.22676 | |
| Da: hostudiatocon leichestadandol''esame | 16/12/2009 12:19:51 |
| http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=664:esame-avvocato-parere-penale-1-&catid=25:corsi-esame-avvocato-2009&Itemid=50 | |
| Da: seconda traccia | 16/12/2009 12:28:15 |
| Da: seconda traccia | 16/12/2009 12:28:40 |
| ragazzi potete ripostare la seconda traccia...pls | |
| Da: muscio | 16/12/2009 17:29:00 |
| questa potrebbe essere la soluzione: Con specifico riferimento alla responsabilità penale di Sempronio in conseguenza della cessione o di cessione intermedia di sostanza stupefacente cui sia seguita la morte di Caio, la questione deve essere esaminata e risolta considerando, in via generale, la natura e l'ambito della responsabilità prevista dall'art. 586 cod. pen.. Come è noto, l'art. 586 cod. pen. (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) dispone che "Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83 c.p., ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate". L'art. 83 cod. pen. (Evento diverso da quello voluto dall'agente) a sua volta prevede che "Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati". Secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, l'art. 586 c.p. è norma speciale rispetto all'art. 83 c.p., comma 2 (aberratio delicti plurilesiva), avendo in comune una condotta base dolosa ed una conseguente produzione non voluta anche di un'altra e diversa offesa, e come elementi specializzanti la natura del reato base che deve essere un delitto e la natura dell'offesa non voluta che deve consistere nella morte o nelle lesioni (Cass., 4.11.2002, n. 2595). Morte o lesioni devono comunque costituire una conseguenza non voluta, e quindi non devono essere sorrette da alcun coefficiente di volontà , nemmeno nel grado minimo del dolo eventuale, giacchè in tal caso l'agente risponde anche dell'ulteriore delitto di omicidio volontario o di lesioni volontarie in concorso con il delitto inizialmente voluto. In ordine alla natura della responsabilità per la morte o le lesioni non volute ai sensi dell'art. 586 cod. pen., sono ravvisabili in giurisprudenza ed in dottrina diversi orientamenti. Il primo e più risalente orientamento giurisprudenziale ravvisava nell’art. 586 c.p. un caso di responsabilità oggettiva, riconducibile al disposto del comma terzo, dell’art. 42 c.p. La norma da ultimo citata, dopo aver sancito al secondo comma che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo, dispone che ‹‹la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione››. In tale disposizione venne individuata la matrice di una responsabilità penale, diversa da quella dolosa o colposa indicata nel precedente comma, e fondata sul puro rapporto causale tra azione od omissione ed evento. Per questa prima teoria, accertato il delitto di cessione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990, per ricondurre allo spacciatore la responsabilità della morte o lesione patita dall’assuntore, è necessaria una mera analisi sulla sussistenza del rapporto di causalità naturale, non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale. Pertanto, la responsabilità per la morte Caio prescinderebbe da un qualsiasi accertamento dell’elemento psicologico di Sempronio, in quanto se la morte era stata pensata come possibile, accettando il relativo rischio creato, Sempronio risponderebbe di un omicidio volontario, quantomeno a titolo di dolo eventuale, mentre del tutto avulsa rimarrebbe un indagine sull’esistenza della colpa.Altro orientamento ravvisa nell’art. 586 c.p. una forma di responsabilità per l’evento morte o lesioni fondata su una colpa specifica, derivante dalla violazione della norma penale incriminatrice del delitto doloso di base. In tale prospettiva all’art. 586 c.p. viene assegnato un ruolo di protezione ultima della vita e della salute individuale, e di conseguenza esso troverebbe applicazione nei confronti di Sempronio anche nel casi in cui il comportamento doloso di base non sia diretto ad offendere il bene giuridico specificamente tutelato, purché tra il comportamento illecito e l’evento non voluto (morte o lesioni) sussista un rapporto di causalità materiale. Pertanto, a ben vedere per Sempronio tale teoria si risolverebbe in un’equivalenza di effetti con la forma della responsabilità oggettiva. Infatti essa configurerebbe una colpa presunta della quale sarebbe inutile un qualsiasi accertamento. accettando tale opinione, l’evento non voluto verrebbe posto a carico di Sempronio solo sulla base del puro nesso di causalità . Un terzo orientamento, postula che al fine di poter imputare al reo l’evento non voluto cagionato (morte o lesioni) sarebbe necessario ed ineluttabile il requisito della prevedibilità , limitando però tale concetto alla prevedibilità in astratto. Questa teoria si risolve nel semplice richiamo ad una prevedibilità in re ipsa, insita e sempre presente in qualsiasi cessione di sostanza stupefacente. Tale teoria unitamente alle precedenti non risulta essere armonizzabile al moderno concetto di colpevolezza delineato dalla Corte Costituzionale con la “teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito� . Con sentenza la sentenza n. 322 del 2007, la Corte Costituzionale, nel confermare quanto già statuito nel 1988, ha chiarito che ‹‹l’art. 27 Cost. mira a garantire ai consociati libere scelte d’azione, sulla base di una valutazione anticipata delle conseguenze giuridico penali della propria condotta; calcolabilità che verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili››. Da tali principi costituzionali discende la scelta obbligata di disattendere interpretazioni dell’art. 586 c.p. fondate sulla mera responsabilità oggettiva pura o propria, la quale si limita a richiedere il sussistere del solo nesso di causalità , sia l’orientamento della colpa presunta per violazione di legge, sempre immancabile e che in definitiva si traduce in un camuffamento della responsabilità oggettiva, così come quello che richiede un prevedibilità in astratto, ossia una prevedibilità formale e in re ipsa. Con la sentenza a sez. un., 22 gennaio 2009 , n. 22676 la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter ravvedere nella fattispecie di cui all’art. 586 c.p. una responsabilità per colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola cautelare ed a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto, del rischio creato per la vita o l’incolumità fisica, intrinseco al reato dolo di base. La Suprema Corte sancisce, infatti, che ‹‹nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale››. Pertanto, come nel caso in esame l’ssunzione di alcol commista all’assunzione della droga inconoscibile da Sempronio in cui difettando il requisito della prevedibilità dell’evento non potrà essere rimproverata a Sempronio la morte o lesione di Caio. Potrà , invece, essere affermata la responsabilità penale di Sempronio nei casi in cui egli abbia fornito la dose letale essendo a conoscenza della circostanza che l’assuntore fosse dedito al consumo di alcol. Nell’ipotesi in cui la morte dei Caio, terzo assuntore, non conosciuto né conoscibile dal cedente originario, sia intervenuta per fattori ignoti e non conoscibili da Sempronio, come quello dell’assunzione contemporanea di alcol, la colpa dovrà dirsi esclusa. Rimarrebbe ferma la penale responsabilità di Sempronio in ordine al delitto di cui al primo comma dell’art. 73 d.p.R. 309 del 1990, di cui si ravviserebbero gli estremi per l’elevata quantità di sostanza stupefacente (800 g.), la suddivisone in dosi e la presenza di attrezzature atte alla pesatura (il bilancino di precisione) e la sostanza da taglio. In ordine alla prescrizione del reato, poi, il nuovo testo dell'articolo 157 del codice penale, così come modificato dalla L. 251/05, al comma 2° sancisce che “ per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita per legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti � In ipotesi di violazione dell'art. 73 del dpr 309/90, si dovrà , quindi, tener fermo, ai fini della quantificazione del termine prescrizionale, il limite di 20 anni, perchè esso è il quantitativo massimo di pena irrogabile per il reato base, prescindendo dalla valutazione in ordine all'effettiva sussistenza di attenuanti od aggravanti. | |
| Da: veramente | 16/12/2009 18:29:45 |
| veramente il limite di 250 mg è stato introdotto nel 2006 prima c'era un altro decreto. | |
| Da: Bologna | 16/12/2009 21:04:27 |
| BOLOGNA è CORRETTA DA ROMA INVECE NAPOLI SARA' CORRETTA DA BOLOGNA OGGI IL PRESIDENTE CI HA DETTO CHE CAUSA I 6000 CANDIDATI DI NAPOLI I RISULTATI DI BOLOGNA SI SAPRANNO MOLTO TARDI mi dispiace x i napoletani sarà una stangata micidiale la commissione bolognese è stata un incubo in questi due giorni ..ci accompagnano in bagno e ci scortano al tavolo..ragà na schifezza !! Cmq saluto i miei vecchi amici del forum | |
| Da: Bologna | 16/12/2009 21:12:17 |
| Da meridionale mi pento di appartenere a questa corte d'appello bolognese...un incubo uff | |
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