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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017 - NUOVA discussione
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| Da: Gli pseudo idonei con riserva.. | 16/05/2020 11:59:59 |
| Sono talmente ottusi e boriosi da non comprendere che GLI EMENDAMENTI SAREBBERO SERVITI PRINCIPALMENTE A SANARE IN MODO DIFINITIVO LA LORO POSIZIONE E A DARE ALLA SCUOLA UNA BOCCATA D'OSSIGENO IN TERMINI DI ASSUNZIONI, NUOVO PERSONALE, ULTERIORI PRESIDENZE... A chi andrebbero le nuove presidenze se non agli pseudo idonei con riserva? Ma loro preferiscono il MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI... | |
| Da: Leggi Leggi | 16/05/2020 12:03:54 |
| Consiglio di Stato sez V 21/10/2003 "Occorre perciò che vi sia comunque un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l'attività dell'ente che indice il concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto divista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione". | |
| Da: in attesa di nomina | 16/05/2020 12:04:18 |
| Mi è stato detto che Giannelli ha parlato di un numero indicativo ma LORDO. Le assunzioni quindi sarebbero poco più di 400. Se qualcuno ha ulteriori notizie postatele. | |
| Da: Gli pseudo idonei con riserva.. | 16/05/2020 12:05:43 |
| Pur di non lasciare il minimo spazio ai ricorrenti, FINIRANNO CON L'AFFOSSARE L'INTERO CONCORSO... BRAVI 👌👍👍 UNA POSIZIONE DA FOLLI, non c'è che dire! | |
| Da: Leggi Leggi | 16/05/2020 12:06:00 |
| NOTA A CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 aprile 2012, n. 2104 A cura di Valeria Coppola Il revirement del Consiglio di Stato: sì ai sindacalisti e ai politici nelle commissioni dei concorsi pubblici. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato è tornato a disquisire in merito alla querelle della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, con particolare riferimento alla problematica interpretativa che da sempre è stata oggetto di discussione in dottrina e giurisprudenza, ovverosia l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il problema origina da lontano, perciò, prima di soffermarsi sulle novità apportate dalla decisione in epigrafe - che si pone, coraggiosamente, in senso contrario alla passata corrente giurisprudenziale, in quanto ritiene che politici e sindacalisti non possono considerarsi assolutamente ed automaticamente banditi dalle commissioni di concorso - appare utile delineare un breve excursus giurisprudenziale sulle tematiche maggiormente rilevanti che hanno interessato la disposizione in commento. Tale norma, precisamente, alla lett. e), prevede che la composizione delle commissioni delle procedure di reclutamento nelle P.A. , debba essere composta esclusivamente da "esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali". La citata disposizione, in sostanza, cerca di soddisfare due esigenze: da un lato intende garantire l'imparzialità ed il buon andamento della procedura concorsuale, evitando ingerenze da parte degli organi politici e pericoli di contiguità e conoscenze personali, dall'altro garantisce il rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione, in base al quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai dirigenti spetta il compimento dell'attività amministrativa, della gestione e realizzazione dei risultati. Orbene, il divieto di cui all'art. 35 cit. risulta sancito sia nei riguardi delle persone che compongono l'organo di direzione politica dell'amministrazione, temendosi un'ingerenza nel reclutamento del personale, sia nei riguardi dei soggetti che ricoprono cariche politiche, delle quali si intende evitare un'attività di condizionamento dell'imparziale gestione del concorso direttamente riferibile alla loro appartenenza partitica. www.ildirittoamministrativo.it 2 Indubbiamente il divieto ha un'ampia portata ed intende eliminare il sospetto di condizionamento nell'assunzione e nell'avanzamento dei pubblici dipendenti da parte di soggetti che rivestono un ruolo decisivo nell'ambito dell'amministrazione che indice il concorso, oppure in generale nell'ambito politico, sindacale e professionale. La questione principale è quella di individuare esattamente chi può essere ricompreso all'interno delle categorie sopra delineate. Infatti, mentre la disposizione in esame ben delimita il concetto di componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso (da intendere come organo di vertice), ciò non può altrettanto ritenersi per le categorie che ricoprono cariche politiche, sindacali o professionali. Il problema, che da anni è oggetto di numerose pronunce amministrative, è, quindi, quello di capire cosa si intende per "carica politica". Il Consiglio di Stato, già con la decisione n. 4056 del 27 luglio 2002, ha precisato che il richiamo alle cariche politiche tout court si spiega proprio con riferimento ai partiti politici, in quanto"per carica politica deve intendersi solo l'ufficio che postula la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi e valori direttamente riferibili ad una parte politica, e cioè ad un partito, con la conseguenza che il divieto in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive all'interno dei partiti". In coerenza con tale principio, il Supremo Consesso amministrativo, con riferimento ad un caso di incompatibilità che investiva la figura di un consigliere comunale, ha negato la configurabilità della situazione di incompatibilità della nomina di commissario di concorso di tale soggetto o di un assessore, anche se appartenente ad un ente diverso da quello che ha bandito il concorso, per l'evidente mancanza, in tali incarichi, dei necessari caratteri sopra descritti. Difatti, la carica di consigliere comunale si caratterizza per la sua funzione rappresentativa, a fini per lo più amministrativi, di interessi della collettività territoriale di riferimento e non di interessi propriamente politici, nella stretta logica dell'appartenenza partitica. Sempre il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 ottobre 2003, n. 6526, nella quale l'eccellentissimo organo, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, riformando una sentenza del TAR Sardegna e consolidando un proprio precedente orientamento (Sez. V, del 27 luglio 2002, n. 4056), ha sostenuto che per la sussistenza della citata incompatibilità non basta la mera appartenenza ad un partito, ma è necessaria una condizione ulteriore, poiché vi deve essere "comunque un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l'attività dell'ente che indice il concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che www.ildirittoamministrativo.it 3 non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione". La situazione testè descritta è indubbiamente applicabile anche alle fattispecie riguardanti gli ente pubblici, quali ad esempio gli ordini professionali, gli enti parco e via dicendoâ, enti privi, all'interno della loro conformazione, della separazione tra politica e amministrazione. Di conseguenza, qualora alla commissione di concorso prenda parte un soggetto che rivesta un ruolo meramente istituzionale, oltretutto ratione temporis, questo non può di certo essere considerato alla stregua di "organo di direzione politica" dell'Ente, al pari di un Assessore negli Enti locali, di un Ministro nello Stato, di un componente del consiglio di amministrazione di una società pubblica, essendo palesemente diverso sia il ruolo ricoperto, che le funzioni attribuitegli, rappresentative, per lo più a fini amministrativi, di interessi della collettività di riferimento e non di interessi propriamente politici. Invero, è l'"appartenenza" in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal Legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso (TAR Sardegna, 15 ottobre 2002, n. 1367). Alla luce di tali orientamenti, è evidente che quando sia stato nominato come membro della commissione esaminatrice un soggetto che, ancorché presti il proprio servizio all'interno dell'Istituzione, sia estraneo all'organo di direzione politica, l'eventuale doglianza di errata composizione della commissione non può ex se giustificare l'azzeramento della procedura: in quanto o essa denuncia vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della stessa, che non può dunque essere recuperata, oppure, quando si tratti di presunti vizi formali che di per se non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sull'imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, sarà onere del ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quella errata e illegittima composizione della commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso (in tal senso, TAR Napoli, Sez. III, 7 ottobre 2010; 23 novembre 2010, n. 25669 che richiama alcuni precedenti conformi tra i quali TAR Napoli n. 6510 del 30 giugno 2010 e n. 17412 del 14 settembre 2010). Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza del 13 aprile 2012, n. 2104, ha invertito la rotta e ha riconosciuto legittima la nomina di un consigliere comunale di altra amministrazione in una commissione di concorso, ponendo, dunque, fine alla vexata www.ildirittoamministrativo.it 4 quaestio che ha investito i soggetti ricoprenti cariche politiche o sindacali, ai quali era negato ogni partecipazione come commissari di concorso alle procedure di selezione. I giudici di Palazzo Spada - ancorché l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa interpretava il divieto in argomento in modo assoluto - non sono stati così categorici ed hanno aperto le porte alla partecipazione degli organi politici e dei sindacalisti, interpretando estensivamente l'art. 35, comma 3, lett) e citato. Essi hanno, infatti, mitigato l'intransigenza interpretativa della norma, ritenendo che non basta essere assessore o consigliere comunale per perdere quella indipendenza di giudizio necessaria per valutare l'idoneità degli aspiranti dipendenti pubblici: è necessario dimostrare di volta in volta che la carica ricoperta in un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso influenzi in qualche modo l'attività di selezione/valutazione dell'ente procedente. "Una diversa interpretazione - si legge nella sentenza - verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d'imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione". Da qui, la soluzione prospettata dai giudici: "detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dell'attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sull'ente che indice la selezione, l'incompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi, salva la deducibilità delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili consentiti". In conclusione, non può ritenersi illegittima la commissione di concorso composta in parte da politici o sindacalisti, sia appartenenti all'ente che ha indetto la procedura concorsuale sia esterni, se non sussistano concreti e comprovati elementi di influenza dell'ente che ha bandito il concorso, da parte del politico in carica nominato componente della commissione, dovendosi escludere un'automatica commistione tra potere politico ed attività amministrativa; pertanto, in difetto di tale prova, non si può nemmeno ritenere implicitamente leso il diritto di ciascun concorrente di essere giudicato in piena serenità, senza avere dubbi di parzialità, se non altro sotto il profilo di possibili ingerenze politiche. In altri termini, non può ritenersi automaticamente leso il diritto ad una selezione dei concorrenti fondata sull'applicazione di parametri neutrali e sull'obiettiva valutazione delle attitudini, della preparazione e dei titoli professionali degli stessi candidati. La sentenza in commento reputa, quindi, insussistente il profilo di illegittimità dedotto in primo grado in quanto non risulta comprovata l'idoneità sostanziale dell'attività espletata dal www.ildirittoamministrativo.it 5 Presidente della Commissione, nella qualità di consigliere comunale ad incidere sulla sfera dell'ente che ha indetto la selezione in parola, e, annullando la sentenza di primo grado, conferma il significativo contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione tra le pronunce amministrative e quelle del Giudice di appello, poiché secondo la ratio dell'art. 35, cit., l'impedimento ad essere componente di commissioni concorsuali si produce non quando la posizione vietata dalla norma sia potenzialmente conseguibile, per effetto della sola designazione a poterla rivestire, ma quando essa è concretamente in atto, cioè formalmente assunta, e effettivamente idonea ad influenzare la P.A. che ha indetto la procedura selettiva. | |
| Da: Leggi Leggi | 16/05/2020 12:07:55 |
| Se i politici vogliono REGALARE ai bocciati il posto da DS, che lo facciano. Ma deve essere chiaro a tutta Italia che di REGALO trattasi, perché i vincitori di concorso vogliono andare al CdS. !!!!!!!!!!!!!! | |
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| Da: Leggi Leggi | 16/05/2020 12:08:57 |
| il Tar Lazio si è espresso. Ora tocca al Consiglio di Stato, che è l'organo superiore della Giustizia amministrativa!!!!!!!!!! | |
| Da: La sentenza citata | 16/05/2020 12:10:37 |
| NON FA GIURISPRUDENZA, ANCHE PERCHÉ ESSENDO DEL 2003 PRECEDE TUTTE LE NORME SULLA TRASPARENZA NELLA P. A. INOLTRE LE MOTIVAZIONI DI ANNULLAMENTO FANNO RIFERIMENTO A VARIE INCOMPATIBILITÀ INERENTI ANCHE ALLA DOCENZA NEI CORSI DI PREPARAZIONE.... Voi pseudo idonei con riserva VI AFFSNNATE PERCHÉ VI ACCORGETE CHE VI STA MANCANDO IL TERRENO SOTTO I PIEDI.... | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 12:13:47 |
| Dopo tanto brigare presto vedrete svanire per sempre i sogni di gloria... Pene d'amor perduto... Ah ah ah... Scio' a casa, il CdS ed il TAR vi ricacceranno indietro Co. E nel gioco dell'oca, alle caselle di partenza!!! Ridere.. 😂😂😂 | |
| Da: in attesa di nomina | 16/05/2020 12:15:40 |
| Quindi la domanda è: numero indicativo di 500 ma lordo o netto? | |
| Da: tuttofatto | 16/05/2020 12:24:18 |
| Sono uscite tutte le O.M. per la conclusione dell'anno scolastico. Speravo in altro, ma almeno da oggi sapremo come regolarci. Sull'emendamento credo che la volontà politica si sia definitivamente "sgranata". Ci attendono, pertanto, altri lunghi mesi o anni di bagarre virtuale. | |
| Da: Idoneo........ | 16/05/2020 12:24:35 |
| Lo vedremo | |
| Da: Idoneo........ | 16/05/2020 12:26:46 |
| Se fosse come dici, avremmo tutto l'interesse a che vi facciano passare il regalo. Invece vogliamo andare al CdS. Il Tar si è espresso. Ora tocca al CdS. Questa è giustizia | |
| Da: Basta | 16/05/2020 12:51:41 |
| C'è l'abbiamo fatta e non facciamo polemiche. | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 12:52:28 |
| Sgranata.... Ah ah ah... | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 12:55:07 |
| Non avete idea dei procedimenti parlamentari per il passaggio da D. L. a Legge... I bravo I.... Da scompissciarsi.... Tanto sono avulso dalle tematiche giuridiche.... Ed hanno superato un concorso... Ma presto TUTTI COMPITI DEGLI PSEUDO DS CON RISERVA AGLI ONORI DELLA STAMPA.... | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 12:56:16 |
| Non avete idea dei procedimenti parlamentari per il passaggio da D. L. a Legge... I bravoni... Da scompissciarsi.... Tanto sono avulsi dalle tematiche giuridiche.... Ed hanno superato un concorso... Ma presto TUTTI COMPITI DEGLI PSEUDO DS CON RISERVA AGLI ONORI DELLA STAMPA.... | |
| Da: Idoneo........ | 16/05/2020 12:58:10 |
| Speriamo. Così dai nostri compiti potete imparare (finalnente) qualcosa. Buona lettura! | |
| Da: Rossella Amore | 16/05/2020 12:58:26 |
| Ieri sera qui sul forum un Tizio vi aveva scritto che il Presidente di ANP parla di 500 assunzioni nuove. Qualcuno mi spieghi che significa lordo o netto quando si parla di immissioni in ruolo! Eppure dovreste essere pratici di fare la spesa, visto che le vostre donne non fanno nulla tutto il giorno! | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 12:59:18 |
| Non vogliono polemiche... Tranquilli, tra pochi giorni, se non passeranno gli emendamenti TUTTI I VOSTRI ELABORATI SARANNO CONSEGNATI E PUBBLICATI... E POI, CHE RIDERE... COMPITI PROVI DI 2 O PIÙ QUESITI IDONEI... COMPITI I COMPLETI IDONEI.... FIOCCHERANNO LE DENUNCE PENALI.... Che sollievo! Ritornerryr A CASA A CASA A CASA. E con disdoro | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 12:59:24 |
| Non vogliono polemiche... Tranquilli, tra pochi giorni, se non passeranno gli emendamenti TUTTI I VOSTRI ELABORATI SARANNO CONSEGNATI E PUBBLICATI... E POI, CHE RIDERE... COMPITI PROVI DI 2 O PIÙ QUESITI IDONEI... COMPITI I COMPLETI IDONEI.... FIOCCHERANNO LE DENUNCE PENALI.... Che sollievo! Ritornerryr A CASA A CASA A CASA. E con disdoro | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 12:59:39 |
| Non vogliono polemiche... Tranquilli, tra pochi giorni, se non passeranno gli emendamenti TUTTI I VOSTRI ELABORATI SARANNO CONSEGNATI E PUBBLICATI... E POI, CHE RIDERE... COMPITI PROVI DI 2 O PIÙ QUESITI IDONEI... COMPITI I COMPLETI IDONEI.... FIOCCHERANNO LE DENUNCE PENALI.... Che sollievo! Ritornerere a CASA A CASA A CASA. E con disdoro | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 13:00:51 |
| LA FESTA SI STA COMPIENDO!!! | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 13:02:07 |
| NON VOLETE GLI EMENDAMENTI? PRESTO VEDRETE QUELLO CHE ACCADRÀ... A CASA A CASA A CASA E CON DISDORO.. 🤣🤣🤣 | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 13:04:20 |
| LE PORCHERIE AFFIORERANNO E NON SI POTRÀ PIÙ PORRE NESSUNA PEZZA DI SANATORIA O EMENDAMENTO... MA TUTTO TUTTO TUTTO ANNULLATO DEFINITIVAMENTE... PIETRA TOMBALE SUL CONCORSO!!! CON VERGOGNA PER IL MINISTERO!!! | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 13:04:28 |
| LE PORCHERIE AFFIORERANNO E NON SI POTRÀ PIÙ PORRE NESSUNA PEZZA DI SANATORIA O EMENDAMENTO... MA TUTTO TUTTO TUTTO ANNULLATO DEFINITIVAMENTE... PIETRA TOMBALE SUL CONCORSO!!! CON VERGOGNA PER IL MINISTERO!!! | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 13:06:30 |
| Presto la Azzolina a CASA ANCHE LEI...!!! HA FATTO TROPPI ERRORI E, SE NON APPOGGERÀ GLI EMENDAMENTI, QUESTO CONCLUSIVO PASSO FALSO LE SARÀ FATALE LE COSTERÀ LA POLTRONA!!! | |
| Da: Poveri pseudo idonei con riserva... | 16/05/2020 13:06:44 |
| Presto la Azzolina a CASA ANCHE LEI...!!! HA FATTO TROPPI ERRORI E, SE NON APPOGGERÀ GLI EMENDAMENTI, QUESTO CONCLUSIVO PASSO FALSO LE SARÀ FATALE LE COSTERÀ LA POLTRONA!!! | |
| Da: Docente di Storia | 16/05/2020 13:09:34 |
| Mai avrei pensato che la bocciatura ad un concorso potesse avere effetti così devastanti sul cervello delle persone. | |
| Da: DaD | 16/05/2020 13:16:24 |
| La graduatoria scorrerà fino alla posizione 2546. | |
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