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12 dicembre 2017: Parere CIVILE
378 messaggi, letto 76525 volte
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| Da: Manlietto | 12/12/2017 19:32:02 |
| Sapete se a ROMA i partecipanti all'esame hanno finito e sono usciti? Ho la mia ragazza dentro e sto in ansia :-) | |
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Da: Ugo ![]() | 12/12/2017 19:38:45 |
| Ayeye hai centrato perfettamente il punto. | |
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Da: Ugo ![]() | 12/12/2017 19:45:58 |
| Aggiungo che lo stesso articolo che prevede la donazione modale pone il limite entro cui il dinatario deve adempiere all'onere nel valore della donazione e stessa. Quindi si può desumere che il valore dell'onere possa anche avvicinarsi a quello della donazione, senza che per questo si debba sfociare in un altro contratto. Quindi è vero tutto e il contrario di tutto. Ma su queste sottigliezze, su queste pippe mentali, si giocano il nostro futuro. Bastardi. | |
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| Da: Bariconsegna | 12/12/2017 19:51:41 |
| Hanno consegnato a Bari??? | |
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| Da: Xor | 12/12/2017 21:15:49 |
| Ma e' possibile che a Bari non abbiano ancora finito? | |
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| Da: Lepang | 12/12/2017 21:16:49 |
| donazione modale impone oneri di forma che non erano nella traccia | |
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| Da: osservatore obiettivo | 12/12/2017 21:45:59 |
| la tesi della donazione modale non sembrava francamente semplice da sostenere in quanto non emergeva l'animus donandi di Caia e le prestazioni di Mevia erano rese in rapporto sinallagmatico ("in cambio")....condivido anch'io che un parere completo dovesse dedicare qualche riga anche alla questione dell'inadempimento di Mevia, cosa che mi pare di aver letto solo nelle soluzioni della Scuola di Legge...la traccia forniva espressamente l'appiglio anche per trattare della risoluzione (in subordine alla declaratoria di nullità)...tant'è, domani sotto col penale!! | |
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| Da: Paulurro | 12/12/2017 22:06:54 |
| La donazione modale poteva sostenersi sulla base del fatto che c'era un rapporto di sproporzione tra le prestazioni noto a entrambe e quindi poteva presumersi lo spirito di liberalità in capo a caia e quindi una donazione modale. Ovviamente poi era nulla, mancando i testimoni prescritti dalla legge. il contratto poteva essere inoltre qualificarsi come contratto atipico di mantenimento e in quel caso c'era nullità per mancanza di causa o anche linnadempimento | |
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Da: Banan4 ![]() | 12/12/2017 23:41:13 |
| Credo che la donazione potesse sostenersi dal combianto disposto di: 1) macroscopica (!) sproporzione tra valore Nuda Proprietà o obbligo assistenziale (2 anni, noto alle parti) 2) mancanza di aleatorietà (malattia incurabile) Il discorso della forma non era trattato dalla traccia, credo si potesse dare per scontato che davanti al notaio fosse stata adottata la forma corretta... | |
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| Da: Paulurro | 13/12/2017 00:07:56 |
| La traccia diceva con l'assistenza di un notaio, quindi atto Pubblico si può Presumere ma niente diceva con riguardo alla presenza dei testimoni. Il Contratto era maggiormente strutturato come atipico di mantenimento, per il quale era sufficiente l'atto pubblico, per cui non si può parlare dell'errore del notaio. Del resto se non si parlava della Forma il Contratto sarebbe stato valido.... | |
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Da: Banan4 ![]() | 13/12/2017 00:38:42 |
| Il vitalizio alimentare sarebbe stato valido da un punto di vista formale ma nullo da un punto di vista sostanziale, mancando l'alea... Con la presenza dei notaio i testimoni li avrei dati per scontanti, ma questo esame riservva sempre tante sorprese :) | |
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| Da: @Boh | 13/12/2017 06:52:14 |
| Ho fatto esattamente quel tipo di ragionamento, sulla 2. Ma invertendo l'ordine iniziale, poiché erano "premessi" brevi cenni sullo status del concepito. Vediamo a giugno cosa ne avranno pensato i commissari. | |
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Da: Ariel2017 ![]() | 13/12/2017 10:00:51 |
| parlare della presenza o meno di testimoni è assolutamente irrilevante! Bisogna attenersi alla traccia e alla lettera della stessa, senza cercare o creare falsi problemi. Se nulla è indicata, il candidato deve fare affidamento al fatto che l'atto sia stato validamente stipulato. | |
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| Da: Deli26 | 13/12/2017 10:56:58 |
| Salve a tutti sapete se a Roma hanno dettato le tracce??? | |
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Da: gggg63 ![]() | 13/12/2017 11:01:46 |
| Sapete se a Napoli sono state dettate? | |
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Da: Lucio 85 ![]() | 13/12/2017 11:03:23 |
| Si | |
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Da: Max ![]() | 13/12/2017 11:05:15 |
| Io ho la foto delle tracce dv ve la mando? | |
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Da: Lucio 85 ![]() | 13/12/2017 11:06:24 |
| Si, dettate a Napoli, ci sta mia sorella, mi è stato detto che finisce alle sei ma volevo chiedere se i candidati devono aspettare tutte le sette ore o se hanno finito, possono uscire prima delle sei? Fate sapere. Grazie | |
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Da: gggg63 ![]() | 13/12/2017 11:11:30 |
| Possono uscire prima! Anche mia sorella sta sostenendo l'esame a Napoli... Ieri alle 18 lei era fuori anche se il termine era fissato per le 19 | |
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| Da: Sentenza traccia 1 | 13/12/2017 13:59:29 |
| ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 7 novembre 2017, n. 26338 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CANZIO Giovanni - Primo Presidente f.f. - Dott. SCHIRO' Stefano - Presidente di Sez. - Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. - Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere - Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere - Dott. FALASCHI Milena - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22263-2016 proposto da: R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE COCCHIARO; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata in data 25/07/2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato Antonio Invidia per delega dell'avvocato Raffaele Cocchiaro. Svolgimento del processo 1) Con sentenza 30 settembre 2014 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere infliggeva all'incolpato la sanzione disciplinare della radiazione, perchè responsabile di violazioni del codice deontologico connesse a reati nei confronti di una compagnia assicuratrice, di clienti, di un altro avvocato. L'incolpato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale forense denunciando nullità del giudizio e della decisione perchè emessa senza la presenza dell'avvocato e del suo difensore; persistente pendenza del giudizio penale; prescrizione dell'azione. Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 25 luglio 2016 dichiarava inammissibile il ricorso perchè riteneva che la procura rilasciata per l'impugnazione non fosse rispettosa del disposto di cui all'art. 83 c.p.c.. L'incolpato ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 settembre 2016 e illustrato da memoria. Il Consiglio dell'Ordine non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 2) Il CNF ha rilevato che l'atto allegato al ricorso era costituito da "nomina a difensore di fiducia" dell'avvocato del ricorrente, (il medesimo che ha ora sottoscritto il ricorso per cassazione), che non recava il conferimento del potere di impugnazione. Ha tuttavia reputato che questa nomina, pur considerata equivalente alla procura, fosse da ritenere una procura mancante, perchè redatta su foglio autonomo non congiunto materialmente all'atto cui si riferiva. Ha quindi ritenuto che il ricorso, sottoscritto soltanto dal difensore privo di procura speciale, fosse inammissibile. A tal fine ha ricordato che davanti al CNF il ricorso è ammissibile soltanto se rispettoso delle forme di cui all'art. 83 c.p.c. e quindi se sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata dopo la decisione del Consiglio dell'Ordine e prima della proposizione del ricorso. 3) Il ricorso soddisfa il requisito della esposizione sommaria dei fatti, perchè, oltre a riportare integralmente la breve sentenza impugnata, che verte su unica questione processuale, ne individua inequivocabilmente nella trattazione il passaggio determinante. Parte ricorrente evidenzia che l'atto di nomina era allegato all'atto di impugnazione e recava la data del 2 ottobre 2014, la stessa riportata nel ricorso, cui era allegato anche il provvedimento disciplinare impugnato. Sostiene che la pretesa di materializzazione con "incollatura" poteva ritenersi un "eccesso formale", risultando peraltro inequivocabile la volontà di impugnare, anche perchè l'incolpato aveva partecipato all'udienza. 3.1) Il ricorso è fondato. La stessa sentenza del CNF ha evidenziato che l'atto di nomina del difensore che aveva sottoscritto il ricorso recava data (2 ottobre) successiva alla decisione del COA impugnata (31, recte 30 settembre 2014) e ha pertanto concentrato i rilievi formali sulla circostanza che il foglio separato contenente la procura non fosse congiunto materialmente. Tuttavia non è contestabile che i tre atti (pronuncia disciplinare, ricorso al CNF e procura) fossero stati congiuntamente depositati e si trovassero all'esame del Consiglio. Risulta inoltre che alla stessa udienza fosse presente l'incolpato per insistere nel ricorso. A fronte di tali circostanze, il rilievo formale si risolveva in un vizio da equiparare a una sorta di errore materiale, sussistendo la certezza della data e del riferimento alla pronuncia impugnata (specialità) e l'inequivocabile certezza della provenienza degli atti dalla parte ricorrente. La procura era quindi da ritenere esistente e il ricorso poteva essere esaminato nel merito. 3.2) Giova ricordare che proprio in tema di giudizio disciplinare forense le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che "a norma dell'art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis", il giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura "ad litem" al difetto di rappresentanza processuale". La norma ivi citata e applicata dalle Sezioni Unite è il portato di un orientamento antiformalistico in tema di procura alle liti che il legislatore ha imbracciato ancor più decisamente di quanto fece in occasione della riforma dell'art. 83 c.p.c. varata nel 1997. Esso, nei giudizi cui sia applicabile il nuovo testo dell'art. 182 c.p.c., impone agli organi giudicanti che rilevino un vizio della procura di segnalarlo alle parti affinchè vi pongano rimedio, ed implica l'applicazione dell'art. 83 secondo una lettura quanto mai antiformalistica della casistica. In casi come quello in esame si deve aver riguardo all'inequivocità degli atti come prevalente sulla modulistica formulare e va data applicazione a quanto già affermato da Cass. 12332/09, secondo cui il requisito, posto dall'art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. 3.3) La giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi è da tempo interessata da un'impronta coerenziatrice di questo segno. Essa è ispirata dall'art. 6 p. 1 della Convenzione EDU, che tutela il "diritto a un tribunale", di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, nell'ambito del margine di apprezzamento (cfr CEDU, 18-02-1999, Waite c. Gov. Germania federale) che ha uno Stato, le regole formali non possono limitare l'accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza. Ogni limitazione si concilia con l'articolo 6 p. 1 soltanto se tende ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (cfr Corte eur. DU 16. 6. 2015 ric. Mazzoni N. 20485/06; e ancora la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, sull'art. 366 bis c.p.c.). Giova pertanto ricordare l'ordinanza 1081/16 e la successiva Cass. SU 25513/2016, che hanno censito altre pronunce della Corte EDU, nell'ottica di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto dall'art. 47 della Carta di Nizza. Mette conto menzionare esempi di temperamento razionale che hanno rivisitato la disciplina del giudizio di cassazione alla luce dell'art. 111 Cost. e delle normative sovrannazionali, quali Cass. 22726/11 e SU 23329/09 in tema di oneri di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Vanno altresì ricordati, proprio in tema di procura, gli insegnamenti, precorritori dei tempi, desumibili da SU n. 11178 del 27/10/1995 che, nell'ipotesi di procura non chiara ed univoca nell'esprimere la volontà di proporre ricorso per Cassazione, ha stabilito che l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. (principio richiamato, a proposito degli atti processuali, dall'art. 159 c.p.c.) e perciò attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti. Sulla stessa linea si è posta in anni più recenti Sez. U n. 21670 del 23/09/2013, la quale ha considerato che il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, con riguardo a giudizio per i danni da questo subiti in un infortunio scolastico, rimanendo inammissibile in relazione a tale qualità, può tuttavia ritenersi proposto dai genitori anche in proprio, ove quella specificazione risulti frutto di errore materiale, desumibile, nella specie, dalla partecipazione in proprio dei medesimi genitori ai precedenti gradi del processo, nonchè dal contenuto sostanziale della pretesa risarcitoria azionata. 3.4) Trattasi di pronunce pienamente calzanti nella specie, cui si applicano analoghe disposizioni sulla procura speciale, in ordine alla considerazione da riservare all'atto di nomina, da considerare procura e alla natura del vizio costituito dalla mancata cucitura al ricorso del foglio separato che, al momento della decisione, la conteneva. Si dà così continuità, sia pure solo applicativa, a criteri di necessaria proporzionalità tra le sanzioni irrimediabili e le violazioni processuali commesse. Si ribadisce ancora una volta che la strumentalità che le forme processuali assumono è in funzione della attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito e che la giustizia della decisione (SU 10531/13; 26242/14; 12310/15) è scopo dell'equo processo. Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al Consiglio Nazionale forense, che, secondo la composizione di rito, provvederà all'esame nel merito dell'impugnazione e alla liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale forense, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 4 aprile 2017. Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2017 | |
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Da: Federicaius ![]() | 13/12/2017 15:51:50 |
| Io devo sostenere l'esame di abilitazione tra due anni, alla traccia di civile di ieri avrei optato per donazione modale con azione di nullità e azione di risarcimento danno. Sarebbe stata sbagliata? soluzioni corrette possono passare? o mi devo conformare alla massa che dice che le buste non le aprono proprio? | |
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| Da: Boh | 13/12/2017 15:54:43 |
| Si hai fatto benone! considera che io l'ho letta al volo e dal forum, quindi mi ero persa i premessi brevi cenni! | |
| Rispondi | |
| Da: boiler | 13/12/2017 19:22:53 |
| Contratto atipico di mantenimento: nullo per mancanza di causa (alea), in subordine risoluzione per inadempimento. Donazione modale: nulla per mancanza della forma...se invece la si riteneva valida l'anziana signora avrebbe potuto solamente agire per l'adempimento. Fare entrambe le ipotesi (sia contr. atipico di mantenimento che don. modale) forse era più completo, anche se ci si poteva concentrare anche solo sul contr. atipico di mant. | |
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| Da: boiler | 13/12/2017 19:26:45 |
| Dico questo perchè la traccia dava elementi sia del contr. atipico di mantenimento che della donazione modale (contratto atipico di mantenimento perchè le prestazioni erano reciproche e collegate...... "in cambio" dice la traccia, donazione modale perchè c'è un enorme sproporzione di valore nota ad entrambe le parti fin dall'inizio tale da poter far presumere l'animus donandi in capo alla signora...c'era una cass 2016 che lo diceva) | |
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| Da: In panico | 13/12/2017 21:39:16 |
| Scusate. Ieri nel parere di civile ho fatto un.errore credo importante. Ho fatto il parere sostenendo la nullità per difetto di causa, ma.poi ho.scritto che pertanto si potrà agire per la risoluzione ma io.volevo dire per la nullità | |
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| Da: In panico | 13/12/2017 21:41:23 |
| Dite che se nel complesso ho fatto bene questo errore può incidere sulla sufficienza?!?!?!? Sono nel panico, non so se domani andarci | |
| Rispondi | |
| Da: In panico | 13/12/2017 21:42:23 |
| Vi prego aiutatemi | |
| Rispondi | |
| Da: In panico | 13/12/2017 21:48:03 |
| Aiuto vi prego.sono sola a casa sono nel panico | |
| Rispondi | |
Da: Luca03 ![]() | 13/12/2017 21:55:25 |
| In panico: se è nullo per difetto di causa non agisci per la risoluzione ma chiedi al giudice la declaratoria di nullità...se il contratto è nullo perché lo devi sciogliere? Vabbè non ci pensare... pensa a domani | |
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| Da: boiler | 13/12/2017 22:15:38 |
| @in panico. Ti capisco. Ti consiglio di presentarti domani, fidati. Se i commissari hanno un minimo di buon senso capiranno che si tratta di una mera "svista" da distrazione. Se il parere nel complesso è corretto non dovrebbe pregiudicare un esito positivo. | |
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