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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PRIVATO
484 messaggi, letto 51526 volte
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| Da: spartacus53 | 15/12/2016 12:17:07 |
| Ciao ragazzi, 2929 bis ... con esecuzione forzata è pignorabile da parte del creditore del disponente, che assuma l'esistenza di un danno derivante allo stesso dall'atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dal proprio debitore, il bene da quest'ultimo alienato a titolo gratuito e ciò indipendentemente dal preventivo esperimento dell'azione revocatoria che prima della novella costituiva presupposto indefettibile alla reazione del creditore danneggiato pignoramento entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione dopo l'anno solo azione revocatoria ovviamente prima dell'anno sono utilizzabili entrambe le azioni il dl 27.6.2015 n° 83 ( che ha introdotto il nuovo art 2929 ) è stato convertito in legge 132/15 | |
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Da: Lia16 ![]() | 15/12/2016 12:17:27 |
| Cass. civ. Sez. III, ÂSent., 22-01-2015, n. 1144 Svolgimento del processo La società ÂCapitalia s.p.a. convÂenne in giudizio N.L.Â, L. e D. (quest'ultiÂmo rappresentato dallÂa madre esercente la Âpotestà genitoriale) Âdeducendo di essere cÂreditrice di rilevantÂi importi nei confronÂti di N.L. e della moÂglie C. M.C. e chiedeÂndo che venisse dichiÂarata l'inefficacia - ex art. 2901 c.c. - Âdell'atto con cui il Âpredetto N.L. aveva tÂrasferito ai figli L. e D. la proprietà esÂclusiva dell'unico imÂmobile di cui era proÂprietario esclusivo. ÂSi costituirono in giÂudizio i convenuti asÂsumendo che il trasfeÂrimento immobiliare eÂra avvenuto in esecuzÂione dell'impegno assÂunto da N.L. nell'accÂordo di separazione cÂonsensuale - omologatÂo - intercorso con la C., ed era pertanto Âinsuscettibile di revÂoca ex art. 2901 c.c.Â. Il Tribunale rigettÂò la domanda, ritenenÂdo che il trasferimenÂto costituisse atto dÂovuto. La Corte di ApÂpello di Roma ha rifoÂrmato la sentenza, diÂchiarando l'inefficacÂia del trasferimento Ârispetto alla società  attrice. Ricorrono pÂer cassazione i N., aÂffidandosi a tre motiÂvi illustrati da memoÂria; resiste, a mezzo di controricorso, la Unicredit s.p.a. (inÂcorporante Capitalia Âs.p.a.). Motivi della decisione 1. I ricorÂrenti eccepiscono preÂliminarmente l'inesisÂtenza della notifica Âdella sentenza, in quÂanto effettuata in unÂa sola copia all'unicÂo difensore dei appelÂlati, ed assumono che deve tenersi conto uÂnicamente del termine "lungo" decorrente dÂal deposito della senÂtenza. La questione è priva di interesse pÂoichè il ricorso - avÂviato alla notifica iÂl 27.10.2011 - risultÂa comunque tempestivo in relazione al termÂine "breve" decorrentÂe dalla notificazione del 18.7.2011 (costiÂtuente l'effettiva daÂta di decorrenza, ai Âsensi di Cass., S.U. Ân. 29290/2008). lybraÂassociazionegiuridicaÂ.weebly.com LYBRA ASSÂOCIAZIONE GIURIDICO - CULTURALE 3 CORSO ORÂDINARIO ONLINE 2017 2Â. La Corte di merito Âha accolto la domanda ritenendo che l'attrÂice abbia ampiamente Âprovato la propria poÂsizione creditoria, a fronte della quale aÂveva formulato al debÂitore richiesta di riÂentro già in data 29.Â5.98; che, pertanto, Âil debitore era pienaÂmente consapevole delÂl'esistenza del crediÂto quando - il succesÂsivo 18.2.1999 - avevÂa sottoscritto gli acÂcordi di separazione Âconsensuale avanti al Presidente del TribuÂnale; che, essendogli stati notificati varÂi decreti ingiuntivi Ânel periodo marzo-aprÂile 1999, il N. aveva conoscenza dettagliaÂta della propria espoÂsizione alla data (15Â.12.1999) in cui sottÂoscrisse l'atto di trÂasferimento del bene Âin favore dei figli; Âche "non vi era alcunÂa necessità nè tantomÂeno obbligo per il paÂdre di impegnarsi a tÂrasferire ai figli la disponibilità del suÂo unico immobile in pÂroprietà esclusiva" e che, trattandosi di Âatto a titolo gratuitÂo, non era "necessariÂa alcuna dimostrazionÂe del cd. consilium fÂraudis tra debitore e terzi, che nel caso Âspecifico sono i figlÂi del disponente". 3. Il primo motivo (che deduce "violazione e falsa applicazione dÂegli artt. 101 e 102 Âc.p.c. e art. 2901 c.Âc. ... nullità della Âsentenza e del procedÂimento per violazione delle regole sul conÂtraddittorio e per irÂregolare costituzione del rapporto processÂuale", nonchè ogni poÂssibile vizio di motiÂvazione) censura la sÂentenza per non aver Ârilevato che al giudiÂzio avrebbe dovuto paÂrtecipare, fin dall'iÂnizio, la C. (moglie Âseparata del N. e madÂre degli altri due coÂnvenuti, nonchè origiÂnaria assegnataria - Âin sede di separazionÂe - dell'immobile poi trasferito). 3.1. Il motivo è infondato: Âle parti necessarie dÂel giudizio vanno indÂividuate nel creditorÂe, nel debitore e nei terzi cui era stato Âtrasferito l'immobile (ex multis, Cass. n. 8952/2000), mentre aÂlla C. residuava la pÂossibilità di tutelarÂe la propria posizionÂe di (originaria) assÂegnataria secondo il Âregime di tutela propÂrio del relativo diriÂtto personale di godiÂmento (ossia in termiÂni di opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assÂegnazione). 4. Il secÂondo motivo ("violaziÂone e falsa applicaziÂone degli artt. 147, Â148, 1322, 1333 e 141Â1 c.c. e art. 2901 c.Âc., comma 3" e ogni pÂossibile vizio di motÂivazione) censura la Âsentenza per avere esÂcluso che il trasferiÂmento costituisse attÂo dovuto e - come talÂe - escluso dalla posÂsibilità di revoca: sÂostengono, invece, i Âricorrenti che l'impeÂgno assunto dal N. in sede di separazione Âdoveva essere inquadrÂato nello schema del Âcontratto a favore di terzo o nella fattisÂpecie di cui all'art. 1333 c.c. e ribadiscÂono che, in quanto atÂto dovuto, il trasferÂimento non era soggetÂto a revoca. 4.1. Il Âmotivo è infondato, aÂtteso che il trasferiÂmento trae origine daÂlla libera determinazÂione del debitore (edÂ, anzi, dall'accordo Âdi due soggetti - marÂito e moglie - entramÂbi debitori nei confrÂonti di Capitalia) e Âdiviene "dovuto" solo in conseguenza di un impegno assunto dal ÂN. in costanza di espÂosizione debitoria neÂi confronti dell'attrÂice, di talchè l'accoÂrdo separativo, lungi dal divenire fonte dÂi un obbligo idoneo a giustificare l'appliÂcazione dell'art. 290Â1, comma 3, costituisÂce esso stesso parte Âdell'operazione revocÂabile (cfr. Cass. n. Â11914/2008). lybraassÂociazionegiuridica.weÂebly.com LYBRA ASSOCIÂAZIONE GIURIDICO - CUÂLTURALE 4 CORSO ORDINÂARIO ONLINE 2017 5. CÂon l'ultimo motivo ("Âviolazione e falsa apÂplicazione degli arttÂ. 147, 148, 769, 1322Â, 1333 e 1411 c.c. e Âart. 2901 c.c., commi 1 e 2" ed ogni possiÂbile vizio di motivazÂione), i ricorrenti sÂi dolgono del fatto cÂhe il trasferimento sÂia stato considerato Âatto a titolo gratuitÂo, così attribuendosi "all'accordo patrimoÂniale intercorso fra Âi coniugi N. - C. in Âsede di separazione uÂn intento di liberaliÂtà allo stesso sconosÂciuto", con la consegÂuenza di ritenere non necessario l'accertaÂmento dell'elemento sÂoggettivo della parteÂcipatio fraudis nei dÂestinatari dell'attriÂbuzione patrimoniale. 5.1. Il motivo è infÂondato: l'accertamentÂo della gratuità costÂituisce un apprezzameÂnto riservato al giudÂice di merito, non ceÂnsurabile se sorretto da motivazione esentÂe da vizi logici e giÂuridici (come nel casÂo, in cui la Corte ha evidenziato, fra l'aÂltro, che il doveroso mantenimento dei figÂli era già assicurato dalla previsione di Âun assegno mensile di 1.500.000 lire). 6. ÂLe spese di lite seguÂono la soccombenza. PÂ.Q.M. la Corte rigettÂa il ricorso e condanÂna i ricorrenti, in sÂolido, a rifondere alÂla controricorrente lÂe spese di lite, liquÂidate in Euro 12.200,Â00 (di cui Euro 200,0Â0 per esborsi), oltre rimborso spese forfeÂttarie e accessori di legge. Così deciso iÂn Roma, il 5 novembre 2014. Depositato in ÂCancelleria il 22 genÂnaio 2015 | |
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| Da: secondavi | 15/12/2016 12:18:10 |
| nooooo se leggi la ratio del 2901 capisci bene.... gli atti fraudolenti vengono dichiarati INEFFICACI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE!! | |
| Rispondi | |
| Da: secondavi | 15/12/2016 12:19:17 |
| LASCIATE STARE IL 2929.... NON C'è ALCUN RIFERIMENTO ALL'ESISTENZA DI UN TITOLO ESECUTIVOOOOOOO | |
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| Da: nonsoniente | 15/12/2016 12:19:34 |
| ma scusate dove è scritto che caietto è minore? per me siccome la traccia nulla dice è maggiorenne | |
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| Da: avvsalerno | 15/12/2016 12:19:37 |
| Sono da ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie. Questo è il principio ribadito dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Granata, con la sentenza n. 353 del 19.02.2016. Nel caso di specie, due istituti di credito agivano, ex art. 2901 c.c. (con separati giudizi poi riuniti), nei confronti di una stessa debitrice al fine di far dichiarare l'inefficacia dell'accordo di separazione consensuale, omologato e trascritto, relativamente a determinati beni immobili che con detto atto venivano trasferiti in favore della figlia minore della debitrice. A fondamento delle proprie difese, entrambe le banche asserivano che con detta operazione la comune debitrice aveva consapevolmente pregiudicato le rispettive ragioni creditorie. Si costituiva in giudizio la convenuta, oltre che il di lei coniuge e il curatore speciale della minore, eccependo l'inammissibilità dell'azione revocatoria poiché diretta avverso un provvedimento di separazione consensuale, inteso quale accordo avente efficacia meramente obbligatoria. Il Tribunale, nell'accogliere le domande di parte attrice, ha ribadito un principio oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità ovverosia quello di ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005), trattandosi di atti dispositivi che, rivestendo la forma dell'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c. Infatti, nel caso di cui si discute, l'accordo di separazione ha prodotto l'immediato effetto traslativo della proprietà dei beni immobili indicati in favore della figlia minore. A seguito di un magistrale excursus giurisprudenziale di legittimità che conferma quanto suesposto, il Giudice di merito rilevava che nel caso in disamina sussistevano sia il requisito oggettivo dell'eventus damni, che quello soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente per concedere la revocatoria ai sensi dell'art.2901 c.c.. Invero, ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo, il Giudice rilevava che dagli atti di causa risultava che i crediti vantati da entrambe le parti attrici erano da considerarsi sorti in data anteriore all'atto dispositivo, e precisamente al momento della costituzione dei rapporti contrattuali scaturenti dell'obbligazione di pagamento. Con riferimento, invece, all'esistenza dell'elemento soggettivo, il Tribunale osservava che lo stesso sussisteva in re ipsa tenuto conto della complessiva e variegata esposizione debitoria della convenuta. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 29869/2008; Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999) oltre alla circostanza che dall'atto di disposizione compiuto, successivamente al sorgere del credito, non è necessaria che sussista l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la conoscenza ovverosia l'agevole conoscibilità , da parte del debitore stesso (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000), del pregiudizio che in concreto viene arrecato alle ragioni del creditore. A nulla rileva, inoltre, l'eccezione formulata dal Curatore Speciale della minore che ha inteso considerare l'atto di disposizione in oggetto quale adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice debitrice e ciò perché la detta attribuzione patrimoniale in favore della minore rappresenta non già un atto con funzione solutoria-compensativa bensì un atto a titolo gratuito ed in quanto tale non è necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario dell'atto medesimo. Concludendo, il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, posto in essere nell'ambito della complessiva regolamentazione dell'accordo di separazione tra coniugi, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo l'avvenuta omologa, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione. Gli stessi principi sono applicabili anche alla revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ., 8515/2006; Cass. Civ., 15603/2005). Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale accoglieva la domanda delle attrici dichiarando l'inefficacia dell'accordo di separazione consensuale nella parte avente ad oggetto il trasferimento di determinati beni immobili e condannando i genitori-debitori-convenuti alle spese di lite. | |
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| Da: secondavi | 15/12/2016 12:20:02 |
| C'è UNA PRETESA CREDITORIAAAAA!! SENZA ALCUN ACCENNO AL TITOLO ESECUTIVO | |
| Rispondi | |
| Da: continua | 15/12/2016 12:22:57 |
| ma noi davvero nell'atto dobbiamo scrivere è creditore nei confronti di Caio di un'ingente somma di denaro??? | |
| Rispondi | |
| Da: Salvatore della patria | 15/12/2016 12:26:56 |
| Approfondimenti e soluzioni della questione: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/ | |
| Rispondi | |
| Da: franx79 | 15/12/2016 12:27:48 |
| LASCIAMO STARE IL 2929 BIS NON PORTA DA NESSUNA PARTE. TOLTO QUELLO L'ATTO SEMBRA SINCERAMENTE SEMPLICISSIMO | |
| Rispondi | |
| Da: fra | 15/12/2016 12:29:15 |
| anche io la penso così, il 2929 bis non porta a nulla. | |
| Rispondi | |
| Da: Avv | 15/12/2016 12:30:47 |
| NO NO NO 2929 bis | |
| Rispondi | |
| Da: secondavi | 15/12/2016 12:37:02 |
| raga concordate sulla cass civ n. 1144/2015.... confermate??? | |
| Rispondi | |
| Da: secondavi | 15/12/2016 12:38:37 |
| quali legali di tizio- terzo- a noi non importa impugnare l'accordo di separazione, ma ciò che a noi interessa è la revoca dell'atto di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile. SOLO QUELL'ATTO, SOLO L'INEFFICACIA DI QUELL'ATTO. CONCORDATE? | |
| Rispondi | |
Da: Lia16 ![]() | 15/12/2016 12:39:37 |
| penso che siano questÂi i motivi su cui sviÂluppare l'atto 4. Il secondo motivo Â("violazione e falsa Âapplicazione degli arÂtt. 147, 148, 1322, 1Â333 e 1411 c.c. e artÂ. 2901 c.c., comma 3" e ogni possibile vizÂio di motivazione) ceÂnsura la sentenza per avere escluso che il trasferimento costitÂuisse atto dovuto e - come tale - escluso Âdalla possibilità di Ârevoca: sostengono, iÂnvece, i ricorrenti cÂhe l'impegno assunto Âdal N. in sede di sepÂarazione doveva esserÂe inquadrato nello scÂhema del contratto a Âfavore di terzo o nelÂla fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. e ribadiscono che, in Âquanto atto dovuto, iÂl trasferimento non eÂra soggetto a revoca. 4.1. Il motivo è infÂondato, atteso che il trasferimento trae oÂrigine dalla libera dÂeterminazione del debÂitore (ed, anzi, dallÂ'accordo di due soggeÂtti - marito e moglie - entrambi debitori Ânei confronti di CapiÂtalia) e diviene "dovÂuto" solo in consegueÂnza di un impegno assÂunto dal N. in costanÂza di esposizione debÂitoria nei confronti Âdell'attrice, di talcÂhè l'accordo separatiÂvo, lungi dal divenirÂe fonte di un obbligo idoneo a giustificarÂe l'applicazione dellÂ'art. 2901, comma 3, Âcostituisce esso stesÂso parte dell'operaziÂone revocabile (cfr. ÂCass. n. 11914/2008). lybraassociazionegiuÂridica.weebly.com LYBÂRA ASSOCIAZIONE GIURIÂDICO - CULTURALE 4 COÂRSO ORDINARIO ONLINE 2017 5. Con l'ultimo Âmotivo ("violazione e falsa applicazione dÂegli artt. 147, 148, Â769, 1322, 1333 e 141Â1 c.c. e art. 2901 c.Âc., commi 1 e 2" ed oÂgni possibile vizio dÂi motivazione), i ricÂorrenti si dolgono deÂl fatto che il trasfeÂrimento sia stato conÂsiderato atto a titolÂo gratuito, così attrÂibuendosi "all'accordÂo patrimoniale intercÂorso fra i coniugi N. - C. in sede di sepaÂrazione un intento di liberalità allo stesÂso sconosciuto", con Âla conseguenza di ritÂenere non necessario Âl'accertamento dell'eÂlemento soggettivo deÂlla partecipatio frauÂdis nei destinatari dÂell'attribuzione patrÂimoniale. | |
| Rispondi | |
| Da: spartacus53 | 15/12/2016 12:40:15 |
| avete ragione 2929 non c'entra manca il titolo esecutivo solo 2901 | |
| Rispondi | |
| Da: secondavi | 15/12/2016 12:40:42 |
| ragaaaaaaaaaaaaaa aiuto!!! dubbio!!! | |
| Rispondi | |
| Da: Salvatore della patria | 15/12/2016 12:41:45 |
| GIURISPRUDENZA E SOLUZIONE DELLA QUESTIONE: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/ | |
| Rispondi | |
| Da: forte dubbio | 15/12/2016 12:42:38 |
| Atto di citazione semplice o atto di citazione in revocatoria??? | |
| Rispondi | |
| Da: secondavi | 15/12/2016 12:42:54 |
| si tratta di un atto a titolo gratuito, a favore del figlio! il figlio continua a vivere nella casa di proprietà della madre, e che prima era abitazione coniugale. revocatoria??? o azione volta a dichiarare l'esistenza di una simulazione?? | |
| Rispondi | |
| Da: spartacus53 | 15/12/2016 12:44:17 |
| attenzione decreto separazione omologata è titolo esecutivo decorso termine per reclamo | |
| Rispondi | |
| Da: continua | 15/12/2016 12:44:57 |
| l'azione revocatoria di atto a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori istanti fosse conosciuto oltre che dal debitore â€" donante anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2901 comma 1, n. 2, c.c. Invero, si è osservato, ai sensi del n. 1 del comma 1 dell'art. 2901 c.c. nella ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza nel debitore alienante di ledere le ragioni dei creditori, laddove nella ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito si richiede altresì l' animus nocendi quale dolosa preordinazione del debitore alienante in danno dei creditori. | |
| Rispondi | |
| Da: chika | 15/12/2016 12:45:46 |
| la traccia dice che Caio si impegna a versare a Sempronia l'assegno per il mantenimento di Caietto... si potrebbe da ciò desumere che Caietto è minorenne??? | |
| Rispondi | |
| Da: secondavi | 15/12/2016 12:46:42 |
| E' pienamente ammissibile la domanda di revocatoria del trasferimento immobiliare anche se contenuto negli accordi di separazione omologati, essendo la separazione logicamente scindibile dalla stipulazione del trasferimento. Le attribuzioni fatte in tale circostanza hanno una propria "tipicità " poiché possono avvenire senza corrispettivo ma non sono qualificate come donazione. E' giudice della revocatoria che dovrà valutare l'onerosità o a gratuità del trasferimento, ed in particolare se la disposizione sia fatta a scopo "solutorio-compensativo" dei rapporti tra coniugi. | |
| Rispondi | |
| Da: franx79 | 15/12/2016 12:46:45 |
| Non può essere simulazione perchè non vi è prova di accordo quindi lasciamola stare. Semmai il problema è chi citare? I genitori in proprio e quali esercenti la potestà di Caietto o nomina procuratore speciale? | |
| Rispondi | |
| Da: secondavi | 15/12/2016 12:49:01 |
| caio e caiettooooooo entrambi da citare | |
| Rispondi | |
| Da: secondavi | 15/12/2016 12:49:37 |
| dall'assegno di mantenimento non se ne deduce che cadetto sia minorenne | |
| Rispondi | |
| Da: continua | 15/12/2016 12:49:39 |
| facciamo che secondo la mente malata di chi ha scritto la traccia.. con Caietto volesse presumere la minore età ? | |
| Rispondi | |
| Da: Salvatore della patria | 15/12/2016 12:49:44 |
| GIURISPRUDENZA E SOLUZIONE DELLA QUESTIONE: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/ | |
| Rispondi | |
| Da: franx79 | 15/12/2016 12:49:48 |
| Non sappiamo se Caietto sia effettivamente minorenne quindi non considerate quanto scritto prima | |
| Rispondi | |
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