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14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64653 volte

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Da: Yesssssiiii14/12/2016 16:10:31
a mio modesto avviso, molto riassuntivamente, la traccia sulla falsità ideologica deve essere risolta facendo riferimento all'imputazione, senza addentrarsi nel concorso fra 479 e 483 c.p.. La contestazione, infatti, riguarda gli artt. 48 (fare attenzione alla circostanza che si richiama il 47 c.p.) e 479 c.p.. E' vero che si deve fare riferimento al fatto che, al più, trattasi di falsità in atto pubblico commessa dal privato, ma poi ci si deve concentrare sull'assenza del dolo, non solo nella falsa attestazione, ma anche, come è ovvio, nell'assenza del dolo con la predisposizione dell'atto privato trasfuso nell'atto pubblico (intervenuta registrazione al registro delle imprese). Se l'errore non è stato determinato dolosamente, di certo Tizio non risponde per avere indotto in errore il pubblico ufficiale che ha effettuato la registrazione alla camera di commercio, non essendo neppure prevista la falsità ideologica colposa in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (e qui c'è il 47 c.p. che afferma la punibilità per l'errore sul fatto reato, solo se il reato è punito per colpa). Insomma, assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Diversamente, se Tizio avesse indotto in errore dolosamente il pubblico ufficiale, avrebbe risposto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale in forza dell'art. 48 in combinato disposto con il 479 c.p..
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 16:10:44
@Berne non avevo letto,

in sostanza è sbagliata l'imputazione per 479 relativamente al tipo di procedimento amministrativo.

Una cosa è iscrizione a camera di commercio (caso in esame)
altra dichiarare requisiti falsi per partecipare a bando di gara dove si arriva ad un atto pubblico finale (assegnazione)

cmq mi fa piacere che siamo d'accordo (almeno sulla 1a)
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Da: auito da casa14/12/2016 16:10:44
napoli consegna alle 17.30
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Da: nik14/12/2016 16:12:19
ancora nulla per la seconda ragazzi??? è mai possibile in un forum del genere???
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Da: michele838314/12/2016 16:16:29
Ragazzi, datemi una mano con la traccia 2
Rispondi

Da: ultimi minuti14/12/2016 16:17:06
basta chiedere aiuti
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Da: orgoglio napoletano14/12/2016 16:26:57
la verità è che della seconda traccia nessuno ci ha capito una mazza inclusi quegli ebeti del ministero che l'hanno formulata. deficienti totali

cmq
......nel caso in oggetto , sebbene la gara sia stata conclusa e l'appalto aggiudicato viene accertato da parte della Guardia di Finanza il comportamento di Mevio che riceveva e li deteneva presso di lui appunti manoscritti concernenti la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato indicazioni per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società alfa (indicazioni poi rivelatesi recepite nella versione definitiva del detto bando di gara) pertanto idonei a turbare il procedimento di scelta del contraente.

Di conseguenza Tizio dovrà rispondere la fattispecie prevista e punita dall' art 353 bis cp. in concorso con Mevio.
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Da: Ravenerik  14/12/2016 16:27:05
Secondo me la seconda è 326 in continuazione con 353.

Rivelazione di segreto, Tizio concorre quale istigatore.

Abuso d'ufficio di Mevio in relazione all'adattamento del bando resta assorbito dal più grave reato di turbativa, aggravato dalla qualità di Mevio.
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Da: ZIOPANGULU14/12/2016 16:33:05
Con sentenza 26.2.2014 la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza 29.11.2012 del tribunale di Torino con la quale P. A. era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia, per il reato ex art. 483 c.p., comma 1 in relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76.

A seguito di comunicazione, effettuata dal P. in data 2.7.07, di inizio di attività attraverso l'ingresso nella titolarità di azienda di somministrazione di alimenti e bevande, era emerso che questi aveva fatto falsa attestazione sui propri requisiti morali.

Specificamente, l'imputato aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme della L. n. 287 del 1991 e di una L.R. n. 38 del 2006, art. 76 secondo cui l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio - necessaria per lo svolgimento della predetta attività commerciale - è esclusa per chi abbia riportato condanna per reati in materia di stupefacenti. Dal certificato penale, risultava che nei confronti del P. era stata emessa sentenza irrevocabile di applicazione della pena di due anni di reclusione per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L'imputato ha presentato ricorso per mancanza e contraddittorietà della motivazione: la corte di merito non ha dato adeguata risposta all'argomentazione contenuta nell'atto di impugnazione: la dichiarazione di inizio di un'attività commerciale si limita a comunicare alla pubblica amministrazione una situazione di fatto ed ha quindi natura privatistica e prescinde dall'emanazione di un provvedimento amministrativo. La pubblica amministrazione non ha poteri autorizzatori ma unicamente ablatori/inibitori dell'attività stessa.

L'atto in questione non aveva alcuna rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti inerenti all'attività commerciale e non è quindi qualificabile come atto pubblico adattabile all'interno del sistema penale. Il ricorso conclude con la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto.

La sentenza è meritevole di annullamento nei limiti che saranno appresso indicati. La corte territoriale ha esaminato il primo motivo contenente argomentazioni dell'appellante funzionali alla assoluzione per insussistenza del fatto, essendo la dichiarazione atto di natura privata (trattandosi di comunicazione dell'inizio dell'attività commerciale) e non atto pubblico. Correttamente il giudice di appello ha rilevato che la condotta del P. ha integrato il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) : nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla normativa statale e regionale , presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro Esercenti Commerciali, l'imputato ha attestato falsamente che nei suoi confronti non erano state pronunciate sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti.

Il delitto quindi sussiste, in quanto l'atto pubblico (iscrizione nel pubblico registro) - nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del cittadino P. è trasfusa - è destinato a provare la verità del fatto attestato . Nella fattispecie in esame , esistono le norme giuridiche richiamate nel modulo sottoscritto dal ricorrente, che lo obbligavano a dichiarare il vero e ricollegavano specifici effetti alla iscrizione predetta nella quale la sua autocertificazione è stata inserita.

E' però errata l'argomentazione formulata dalla corte nell'affrontare il successivo motivo di appello, secondo cui nella condotta reticente del dichiarante è mancato l'elemento psicologico del reato, in quanto nel modulo prestampato le norme richiamate sul possesso dei requisiti morali (art. 2 c.c. della L. n. 287 del 1991, artt. 4 e 5 e dalla L.R. n. 38 del 2996) non erano riprodotte nel loro contenuto, non fornendo quindi ai cittadini elementi utili per identificare quali fossero i richiesti requisiti soggettivi per l'iscrizione del pubblico registro.

La corte, infatti, riconosce che il modulo prestampato era "di non immediata comprensione, in ragione dei plurimi riferimenti normativi (non spiegati)", ma afferma che proprio questa mancanza di chiarezza "avrebbe dovuto suscitare in P. un dovere di accertamento". In tal modo la corte territoriale giunge a riconoscere la responsabilità del P. non in base a una cosciente volontà e a una consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero,non in base alla doverosa conoscenza della normativa vigente, ma in base ad una colposa omissione di indagine sul contenuto delle norme richiamate e sull'identificazione dei requisiti morali, richiesti dalla legge nazionale e dalla legge regionale. Ha affermato quindi la responsabilità dell'imputato a titolo di colpa per la consumazione di un reato punito esclusivamente a titolo di dolo.

Trattandosi di errore sull'essenziale elemento soggettivo del reato contestato, esso va rilevato di ufficio con annullamento sul punto della sentenza impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015
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Da: Alala14/12/2016 16:34:49
In tema di falsità ideologica di cui all'art. 483 c.p., IL DOLO DEVE ESSERE ESCLUSO qualora la falsità sia il risultato di una leggerezza o di una negligenza, non essendo prevista nel sistema la figura del FALSO DOCUMENTALE COLPOSO.
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Da: traccia 214/12/2016 16:37:29
chi e' veloce e con bella grafia cambi argomento
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Da: Cambiate traccia14/12/2016 16:40:33
Ragazzi se siete in difficiolt sulla seconda cambiate traccia se avete tempo e avete ottima grafia,non fatevi prendere dal panico mancano ancora 2 ore un pò per tutte le sedi. Sbrigatevi però
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Da: noc noc14/12/2016 16:43:02
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali - in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali - considerato che detta iscrizione, nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del privato si è trasfusa è atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato.

Qualora, tuttavia, detta dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 c.p., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 c.p. punibile a titolo di dolo.

«Tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art 48 c.p. colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. può concorrere - quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca (di cui agli artt. 48 e 479 c.p), semprechè la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità».
altalex
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Da: Berne  14/12/2016 16:43:20
Traccia n 2 353 aggravato per entrambi, no 353 bis perché la gara si è effettivamente tenuta muovendo un bando geneticamente manipolato oltre a 326 per entrambi aggravato ex art. 61 n 2, anche se in posta  precedente ho chiarito che i rapporti fra i due reati potrebbero essere collocati entro un quadro problematico più complesso.
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Da: Goldenbrunnen14/12/2016 16:48:18
La fattispecie concreta di reato della traccia n.2 si può tranquillamente sussumere sotto la fattispecie astratta di reato TURBATIVA D'ASTA
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Da: Goldenbrunnen14/12/2016 16:53:37
Poi c'è il problema di Tizio
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Da: Goldenbrunnen14/12/2016 17:03:06
Se tra Tizio e Mevio si pone in essere il pactum sceleris come sembra dalla traccia n.2 c'è anche il reato di CORRUZIONE
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Da: buddace80 14/12/2016 17:04:47
qualcuno sa a che ora consegnano a messina? grazie in anticipo!
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Da: Ravenerik 14/12/2016 17:11:10
Nulla è detto del corrispettivo per Mevio, quindi (salvo aggiungere dati inventati) la corruzione non sussiste.
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Da: Goldenbrunnen14/12/2016 17:14:12
Basta non farsi prendere dall'ansia quando si è al fronte!!!
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Da: Goldenbrunnen14/12/2016 17:17:14
Invece la CORRUZIONE sussiste nel caso di specie perché Mevio acconsente liberamente e non è assolutamente minacciato
Rispondi

Da: Ravenerik  14/12/2016 17:19:21
Manca uno degli elementi della corruzione: l'utilità.
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Da: #news 14/12/2016 17:24:39
Ragazzi novità da Napoli?
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Da: Goldenbrunnen14/12/2016 17:25:24
Sono "amici di vecchia data" non so se rendo l'idea
Rispondi

Da: Ravenerik  14/12/2016 17:26:00
Ah, ok. Era una battuta. Dovevi mettere una faccina! :-D
Rispondi

Da: #news 14/12/2016 17:27:31
A Napoli a che ora consegnano?

Rispondi

Da: Goldenbrunnen14/12/2016 17:28:56
Utilità è in re ipsa nel momento in cui si perfeziona l'accordo criminoso tra Tizio e Mevio
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Da: orgoglio napoletano14/12/2016 17:29:46
ancora co sta corruzione e bast
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Da: Mar14/12/2016 17:31:32
Ragazzi per favore sapete dirmi a che ora consegna Roma?  Grazie infinite e in bocca al lupo a tutti
Rispondi

Da: continua14/12/2016 17:32:18
la consegna a Napoli era prevista per le 17.30
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