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Bando di Terza Fascia ATA
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Da: io78  1  - 14/07/2018 18:53:45
Siete patetici anzi sei patetico, visto che sarai sempre lo stesso che scrive

Da: milla 2 14/07/2018 18:56:24
@@@  Mendel

Da: axelcrime 14/07/2018 19:09:17
Ciao Danu, mi rivolgo a te perche' mi sembri la piu' ferrata in materia, ma la prestazione d'opera occasionale al servizio di un comune puo' essere valutata come punteggio nella domanda del personale ata?
Grazie in anticipo ciao!!!

Da: Lillula14/07/2018 19:22:06
Cortesemente Chi potrebbe suggerirmi  come effettuare l'iscrizione al programma Garanzia giovani ??Grazie in anticipo

Da: Hope  :) 14/07/2018 19:26:36
In italia la legge non ammette ignoranza, forse qualcuno dovrebbe saperlo :)

Articolo per I leoncini/leone di tastiera sul forum ;) :

Diffamazione sui social: ecco cosa prevede la legge

I social network sono diventati l'ambiente virtuale più frequentato al mondo: l'espressione di un pensiero o opinione racchiude però insidie e conseguenze, anche di natura penale.

A tale riflessione, però, si deve aggiungere un ulteriore elemento, che non può essere trascurato quando si parla di informazione e di manifestazione del pensiero, e cioè la distinzione tra colui che comunica un'informazione a livello professionale, veicolata tramite una testata giornalistica online, e chi, invece, comunica determinate informazioni attraverso mezzi di diffusione del pensiero, quali i social network, che altro non sono se non "un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi...
Difatti, contrariamente a quanto avviene attraverso i media tradizionali (cartacei o digitali), in Internet la diffusione delle notizie, dei commenti e delle più disparate opinioni di coloro che utilizzano la rete non è (almeno ad oggi) oggetto di preventiva analisi e il margine di cadere, pertanto, nella commissione del reato di diffamazione è proporzionalmente più alto rispetto a quanto avvenga invece nei media tradizionali.

Veniamo perciò all'individuazione del delitto di diffamazione, previsto all'art. 595 del codice penale: "chiunque […] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro". Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l'offesa consiste nell'attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata).



Gli elementi che distinguono il reato di diffamazione sono pertanto la comunicazione con più persone, intesa come pluralità di soggetti che siano in grado di percepire l'offesa e di comprenderne il significato, e poi l'offesa alla reputazione del soggetto che si vuole colpire, in maniera cosciente e consapevole. Una volta individuata la condotta delittuosa, l'articolo fa cenno a elementi aggravanti e in particolar modo richiama il mezzo con cui l'offesa della reputazione altrui può essere commessa, il mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.

La giurisprudenza, almeno inizialmente, non aveva ravvisato la commissione del reato di diffamazione nell'ambito dei social network per la mancata individuazione degli elementi sopra richiamati, come ad esempio l'elemento della "comunicazione con più persone", escludendo la diffamazione in quanto il profilo privato di chi diffondeva il messaggio veniva identificato come ambiente virtuale "chiuso" e quindi privo degli elementi della "diffusività" e della "pubblicità". E sono infatti gli elementi della diffusione e della pubblicità attraverso il social network ad essere stati riscontrati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16712/2014, che ha ricondotto la fattispecie della diffamazione aggravata attraverso l'utilizzo del mezzo di pubblicità all'ipotesi di diffamazione attraverso il social network. Ha ribadito infatti la Corte di Cassazione che la pubblicazione di una frase offensiva su un social network rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e pertanto è indubbio che uno degli elementi essenziali della diffamazione venga riscontrato.

Il carattere quindi della diffusività del "profilo", della "bacheca" e di ogni altro spazio presente sui social network è oramai stato assodato dalla più recenti sentenze della Suprema Corte, che si sono succedute negli ultimi anni e che hanno rilevato quanto i social network siano mezzi idonei per realizzare la pubblicizzazione e la circolazione, tra un numero indeterminato di soggetti, di commenti, opinioni e informazioni, che, se offensivi, comportano l'integrazione del reato di diffamazione, aggravata dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità.

E' quanto è stato affermato dalla recente sentenza dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 50/2017), secondo cui "la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network ecc

La sopra richiamata sentenza della Cassazione sottolinea ancora una volta l'orientamento costante della Suprema Corte in merito alla valutazione del social network come mezzo potenziale, idoneo e capace per la consumazione del reato di diffamazione. Non vi è dubbio infatti, che a differenza del "mezzo stampa", la giurisprudenza abbia ampliato il concetto di "qualsiasi mezzo di pubblicità", richiamato nel comma 3 dell'art. 595 del codice penale, includendo la diffusione a mezzo fax, attraverso pubblico comizio, o a mezzo posta elettronica, tra gli strumenti atti a trasmettere dati e informazioni a un numero ampio, o anche indeterminato, di soggetti.

Oggi pertanto siamo attori e spettatori di un sistema che ci permette di inviare e di ricevere molteplici e differenti informazioni, grazie anche alla facilità e rapidità di accesso alla rete. I social network sono pertanto diventati l'ambiente virtuale più frequentato al mondo, dove ogni giorno milioni di persone interagiscono con gli altri, scambiandosi opinioni, foto, commenti e informazioni. L'azione più semplice di tutte, cioè l'esprimere un proprio pensiero o una propria opinione, racchiude però insidie e conseguenze, anche di natura penale, che a volte vengono ignorate e che invece il buon senso e la corretta utilizzazione dei social network dovrebbero aiutarci a conoscere.

Da: milla 214/07/2018 19:27:33
axelcrime  Purtroppo non può essere valutato

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Danu 14/07/2018 19:28:49

axelcrime
Ciao ho riportato quanto scritto sul link aprilo ci sono tante info

AGGIORNAMNETO 3 FASCIA ATA: CALCOLO DEL PUNTEGGIO SERVIZI SCUOLA E PA.

contratti di Prestazione d'opera/contratti progetti scuole/PON/etc. con enti pubblici/scuole/stato
..NON danno luogo a valutazione
â€"-> Punto H: pagina 11 della Nota 1293 del 22 febbraio 2012

Da: Danu 14/07/2018 19:32:41

Lillula
Vedi se riesci ad aprire il link e vedi un po ' le info


http://www.garanziagiovani.gov.it/FAQ/Pagine/default.aspx

Da: Lillula 14/07/2018 20:19:40
Grazie mille Danu

Da: adriano13579997 14/07/2018 20:29:22
buonasera ma qualcuno sa come funzione il sistema se ti chiamano e accetti puoi successivamente ridiutare per ....????

Da: Adelexxxxxx 14/07/2018 20:58:32
Rifiutare per tempo più lungo.

Es.
Prendi una supplenza cm cs dal 3 al 10 ottobre
Il 5 t chiamano x un posto di At o AA dal 6 al 16 puoi accettare rifiutando quella di prima

Da: adriano13579997 14/07/2018 21:07:15
quindi solo per un tempo più lungo? il profilo non c'entra?  e i giorni che hai lavorato te li pagano?

Da: Danu 14/07/2018 21:25:58

adriano13579997

Supplenze ATA: non è possibile lasciare una supplenza breve per un'altra sempre breve

di os

Da: Naida 14/07/2018 21:28:20
X Adelexxxx
Non si può fare quello ke hai scritto, si può fare solo se ti arriva una supplenza al 30/6

Da: adriano13579997 14/07/2018 22:06:05
grazie danu adelexx e nadia

x nadia mi sembra strano che deve essere per forza fino al 30 giugno...mi leggerò l'articolo NOTTE A TUTTI

Da: Pasqualino Maraja 14/07/2018 22:10:12
puoi prendere una supplenza più lunga di quella che hai non c entra nulla il 30 giugno l'importante è che sia lo stesso profilo o un profilo superiore a quello che stai ricorrendo

Da: Pasqualino Maraja 14/07/2018 22:10:15
puoi prendere una supplenza più lunga di quella che hai non c entra nulla il 30 giugno l'importante è che sia lo stesso profilo o un profilo superiore a quello che stai ricorrendo

Da: Adelexxxxxx 14/07/2018 22:17:35
Mi sembra strano solo fino al 30 giugno... Io so che debba essere più lunga della.prima... Cmq mi informo...

Da: Adelexxxxxx 14/07/2018 22:19:01
Pasqualino anch'io sapevo così... Profilo più alto e supplenza più lunga ...

Da: Pasqualino Maraja 14/07/2018 22:20:16
Adelexxxx è cosi fidati

Da: Adelexxxxxx 14/07/2018 22:35:27
Pasqualino mi fido anche xché confermi la mia risposta.. Quindi apposto così

Da: milla 214/07/2018 23:06:11
Adelexx  e  Pasqualino  Non è possibile lasciare una supplenza breve per una più lunga!

Da: Info3 14/07/2018 23:27:35
Quindi alla fine come funziona si può rifiutare un chiamata se già si lavora come cs o aa? Oppure si può lasciare una supllenza che sta per finire per accettarne una subito dopo la scadenza dell'altra? E si può accettare una supplenza ad esempio per aa se già si sta lavorando come supplenza su cs?
Grazie

Da: Danu 14/07/2018 23:36:36
Info3

Leggi il link che ho postato ad Adriano e di
Orizz.scuola

Da: Adelexxxxxx 14/07/2018 23:48:48
il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti ai sensi dell''art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - degli elenchi provinciali - delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli.

Inoltre le ricordo che la circolare prot. n. 37381 del 29-08-2017 conferma che l'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

In conclusione l'art. 7, commi 2 e 4, del regolamento delle supplenze del personale ATA approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, prevede la possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un'altra soltanto nel caso in cui il personale interessato non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche per accettarne un'altra di durata fino al suddetto termine oppure nel caso di personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra attribuita sulla base della graduatoria permanente oppure il personale che ha accettato una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica può accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Da: Adelexxxxxx 14/07/2018 23:54:44
Quindi mi scuso ma aveva ragione Nadia

Da: Danu 15/07/2018 00:01:56
Era scritto anche nel link di os

Da: Hope  :) 15/07/2018 00:23:41
Raga riepilogando si può lasciare solo se è al30giugno, esatto?:)

Da: jionny66  15/07/2018 00:36:10
Solo se è una supplenza al 30 giugno dello profilo o superiore pena depennamento da tutte le graduatorie nell'anno in corso

Da: Danu 15/07/2018 00:37:17
Si

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