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come calcolare valutazione prove secondo testo unico per ottenere 28 quarantesmi aiuto!!!
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Da: bocciatocon19/30e8/1012/08/2016 22:12:40
Dite la vostra che io dico la mia: quanti bocciati con 18/30 e 8/10 ci sono. Sencodo me sono stati prossima per averlo raggiunto e loro non lo sanno perché. Hanno fatto un' operazione assurda 18/30 aggiunto a 8/10  uguale a 26/40.
Art 400 comma 11, si ha la verifica che sono 6/10 e 8/10, quindi pienamente soddisfatto.
Il punteggio 26/40 é palesemente errato perché la valutazione globale delle prove porta 7/10 equivalente a 28/40, quanto richiede  il comma 10. Svegliatevi, richiedete gli accessi agli atti.
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Da: bocciatocon19/30e8/1012/08/2016 22:16:37
Difficoltà a scrivere con tablet
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Da: bocciatocon19/30e8/1014/08/2016 09:10:07
La non corretta applicazione dell'art 8 del ddg 106/2016 ha contribuito a numerose esclusioni per il proseguimento agli orali.
Il  testo  unico  Decreto  Legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  -all'art  400  prevede  due condizioni necessarie per continuare le prove di esame nelle fasi successive.
a)  Art  400  comma  11.  La  valutazione  delle  prove  scritte  e  grafiche  ha  luogo congiuntamente  secondo  le  modalità  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica  10  marzo  1989,  n.  116.  Peraltro,  l'attribuzione  ad  una  prova  di  un punteggio  che,  riportato  a  decimi,  sia  inferiore  a  sei  preclude  la  valutazione  della prova successiva.

In  considerazione  che  le  prove  possano  essere  valutate  su  basi  diverse  indica,  al  fine  di uniformare per tutte le prove lo stesso peso, la riconduzione in decimi.

b)  Art  400  comma  10.  Superano  le  prove  scritte,  grafiche  o  pratiche  e  la  prova  orale  i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

In  tal  caso  le  prove  scritte,  grafiche  o  pratiche  devono  essere  considerate  in quarantesimi  e  solo  una  votazione  non  inferiore  a  ventotto  da  diritto  al  proseguimento della  selezione.
È del  tutto  evidente  che  somme  di  punteggi  ragguagliati  con  parametri  diversi  non possono  essere  utilizzati  arbitrariamente  come  mera  somma  tra  i  numeratori  e denominatori delle frazioni per valutarne il merito della prove. 18/30  e  6/10  hanno  lo  stesso  valore,  il  giudizio  totale  24/40,  sufficiente,  equivalente  a 18/30 e a 6/10 solo perché trattasi di frazioni che hanno lo stesso valore, o meglio sono proporzioni che hanno una proprietà conosciuta come ASSOCIATIVA.
Proviamo  con  18/30  e  8/10  e  ricondotte  per  verificare  se  soddisfano  al  comma  11, valutazione  corrispondente  a  6/10  e  8/10, 
Soddisfatto  il  comma  11  e  a  colpo  d'occhio valutiamo  che  la  loro  media  (valutazione  globale)  porta  ad  un  risultato  confortante, 7/10, ovvero 28/40, ammesso.

Se  si  applica  la  somma  in  difformità  a  tutte  le  regole  più  elementari  di  calcolo  e  si trova  che  18/30  aggiunto  8/10  porta  a  26/40,  estromesso  dal  concorso.

Qualcosa non ha funzionato.
Ebbene  sì,  trattasi  di  valutazione  commisurate  con  parametri  diversi,  devono  essere ricondotte allo steso peso.
Posso  avvalermi  dei  risultati  ottenuti  per  la  verifica  del  comma  11  precedentemente normalizzati  su  base  dieci,  stesso  denominatore. 
Addizione  dei  numeratori,  ed  è  pronta la  media  in  ventesimi,  raddoppio  numeratore  e  denominatore,  si  avrà  la  tanta agognata  espressione  in  quarantesimi,  6/10  con  8/10  =14/20=28/40. 
Procedimento valido per qualunque valore e per qualsiasi base prima adottata.
Si possono ricondurre le prove in quarantesimi ,una é già presente, e poi fare la media aritmetica con l'altra.
Trattandosi  in  concreto,  qualunque  siano  le  prove  sostenute,  di  solo  due  valutazioni,  la media  di  tutte  le  prove  precedenti  la  pratica  e  la  prova  pratica,  può  essere  utile normalizzare  e  dare  lo  stesso  peso  in  ventesimi,  la  metà  di  quaranta.

La loro nuova valutazione sommata porta direttamente in quarantesimi. 18/30  con  8/10  ricondotte  a  12/20  e  16/20  che  danno  28/40  come  media,  risultato combaciante,  sovrapponibile,  con  la  prima  estemporanea  valutazione,  7/10  uguale  a 28/40.
Nulla  osta  che  questi  parametri,  oggetto  di  disappunto  siano  utilizzati,  ad  esempio nella  formulazione  della  graduatoria  di  merito  trattandosi  di  somma  di  punti ragguagliati su basi non omogenee tra di loro.
Art  400  comma  15.  La  graduatoria  di  merito  è  compilata  sulla  base  della  somma  dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle  prove  scritte,  grafiche  o  pratiche,  nella  prova orale e nella valutazione dei titoli. La  non  trasformazione  in  quarantesimi  ha  portato  all'esclusione  di  molti  dall'iter concorsuale. Ha  favorito  alcuni  contro  i  quali,  se  è  possibile  senza  compromettere  il  ricorso,  non ricorrere. 
Esempio
22/30  con  6/10  somma  eterogenea  28  punti  
23/30  con  6/10  somma  eterogenea  29  punti
22,58/30  con  6/10  somma  eterogenea  28,58  punti  ammessa
19,88/30  con  8/10  somma  eterogenea  27,88  punti  esclusa
22/30  =  7,33/10;  6/10  valutazione  13,33/20  =  26,66/40  ammessa
23/30  =  7,66/10;  6/10  valutazione  13,66/20  =  27,13/40  ammessa
22,58/30  =  7,52/10;  6/10  valutazione  13,52/20  =  27,04/40  ammessa
19.88/30 = 6,62/10; 8/10 valutazione 14,62/20 = 29,24/40 esclusa

Sulla  base  della  rigorosa  selezione  per  il  rispetto  del  comma  11  è  anche  auspicabile  che si  possa  dare  al  candidato  la  possibilità  di  avvalersi  nei  suoi  confronti  della  soluzione più favorevole per raggiungere la quota 28/40esimi o 28 punti non omogenei.
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Da: malconne24/10/2016 13:23:46

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