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22° Corso Vicebrigadieri Arma dei Carabinieri
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Da: Ecco qui ...08/05/2017 14:04:58
x shewa85
... si ricomincia con gli step. Dal 10 maggio si è arrivati al 10 luglio. AHAHAHAHAHA come mi fate ridere. Non ci sarà niente. L'aumento è già stato fatto. STOP.
Rispondi

Da: 1 gruppo di lavoro 23 corso V.B.08/05/2017 14:08:27
Ecco qui.... è aggiunto al mio gruppo
Rispondi

Da: 27.3 e spicci. 08/05/2017 14:12:27
Fare I gruppi studio per un concorso è come scop.a. re per diventare vergine....che gente...
Rispondi

Da: riccardignos 08/05/2017 14:25:37
Xshewa85, ma ci prendete per stupidi?ora siamo arrivati allo step del 10 luglio??non ci posso credere, senza parole
Rispondi

Da: shewa85  08/05/2017 14:31:22
Giovani cosa volete da me...io neppure lo conosco a peppe, ieri preso dalla curiosita' sono andato a guardare....leggete e non rompete a me che non c'entro nulla.
Rispondi

Da: riccardignos 08/05/2017 14:34:54
Secondo me questa richiesta del Cocer è stata buttata lá giusto per mettercela ecco cosa ci voleva dire Tarallo
Rispondi

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Da: per pio08/05/2017 14:36:15
PIO DACCI QUALCHE NOVITA' DI OGGI SE CE NE SONO OVVIAMENTE... GRAZIE
Rispondi

Da: Proiezioni... 08/05/2017 14:50:50
Novità verosimili sulle proiezioni?

Lorenzo de medici che fine hai fatto?
Qua tutti litigano... Almeno te sei cordiale ed educato e non cadi in provocazioni...

Cortesemente chi sa qualcosa?
Rispondi

Da: QUI TUTTI...08/05/2017 14:59:41
...SANNO... MA NESSUNO SA NIENTE ???
è DIVENTATO UNA TELENOVELA QUESTO CONCORSO...
BEAUTIFUL CI FA UN BAFFO...
Rispondi

Da: Giuseppe scalea08/05/2017 15:12:11
I lord sono impegnati la plebe aspetta
Rispondi

Da: ?????? 08/05/2017 15:23:15
Chi sarebbero i lord e chi la plebe?
Rispondi

Da: ATTENDIAMO08/05/2017 15:32:03
Grande Giuseppe... sappiamo oramai come i lord che fine hanno fatto loro si preparano le valige per reggio e noi siamo qui... comunque non fa niente si riprova per il 23 ...
Rispondi

Da: Giuseppe scalea08/05/2017 15:32:17
Come Odio chi ha manie di protagonismo
Rispondi

Da: ....vittoria...08/05/2017 15:38:26
Giuseppe scalea stai diventando patetico.............
Rispondi

Da: Giuseppe scalea08/05/2017 15:40:47
Ma tu sei un segretario dai come mi ha detto qualcuno sei.in centrale posso parlare con te
Rispondi

Da: Peppe7575  08/05/2017 16:07:51
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia
Informazioni sugli atti di riferimento
Numero dello schema: 395
Titolo: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia
Norma di autorizzazione: Articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5 della legge n. 124/2015
Numero di articoli: 48
Date:
presentazione: 28 febbraio 2017
assegnazione: 1 marzo 2017
termine per l'espressione del parere: 29 aprile 2017
Presupposti normativi
Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, commi 1,
lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
Il comma 1, lettera a) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle
funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare
sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. Criteri specifici sono
dettati per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel
campo della sicurezza agroalimentare. È prevista la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di
stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della
semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione
di ruoli, gradi e qualifiche, assicurando comunque il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti
disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna
Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il
quale riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente.
L'articolo 16, comma 4, disciplina le procedure per l'esercizio della delega:
attribuisce l'iniziativa al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati;
la fase consultiva prevede l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato,
nonché, successivamente, delle Commissioni parlamentari;
qualora tali pareri non vengano espressi nei termini, il Governo può comunque procedere nell'esercizio
della delega;
sono chiamate a pronunciarsi, in prima battuta, sia le Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari della Camera e del Senato sia la Commissione parlamentare per la semplificazione. Il termine
per l'espressione dei pareri è di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione: in questo caso sono chiamate a pronunciarsi soltanto le Commissioni competenti per
materia, che hanno dieci giorni di tempo dalla nuova trasmissione per esprimersi sulle osservazioni del
Governo;
è previsto, infine, un meccanismo di scorrimento dei termini per l'esercizio della delega: "Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1
o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni".
L'articolo 16, comma 7, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive di ciascuno dei decreti legislativi adottati a norma del comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega principale, entro dodici mesi
dalla loro entrata in vigore.
Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere l'ultimo giorno utile per potersi avvalere
dello scorrimento di 90 giorni del termine di esercizio della delega (il 28 febbraio 2017), pur in assenza dei
pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
Contenuto
Lo schema di decreto legislativo, in coerenza con le previsioni di delega, è finalizzato a modificare gli
ordinamenti del personale delle Forze di polizia, prevedendo un nuovo assetto funzionale ed organizzativo.
Lo schema di decreto è suddiviso in 5 capi, che comprendono 48 articoli.
I primi 4 capi sono distintamente dedicati alle 4 forze di polizia, il capo V contiene le disposizioni finali,
finanziarie e di coordinamento.
Il capo I (Revisione del ruolo del personale della Polizia di Stato) comprende gli articoli da 1 a 3 ed è
suddiviso in 2 sezioni; la sezione I (Disciplina dei ruoli) consta dell'articolo 1.
L'articolo 1, comma 1 interviene sui ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia, attraverso alcune modifiche puntuali al DPR 24 aprile 1982, n. 335. In particolare, viene semplificata
l'articolazione dei ruoli della Polizia di Stato che vengono ridotti dai sei attuali a quattro: vengono mantenuti i
primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e vengono abrogati i tre ruoli dirigenziali: il ruolo
direttivo speciale (mai istituito), il ruolo dei commissari e il ruolo dei dirigenti che confluiscono nella carriera
dei funzionari (lettere a), b) e c), che modificano gli articoli 1, 2 e 3 del DPR n. 335/1982. Viene quindi
modificato il regime di accesso ai ruoli della Polizia di Stato e vengono semplificate le procedure concorsuali,
rinviando ad un decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un
regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto, per le modalità di svolgimento del concorso,
la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione delle graduatorie finali. Il
comma 2 modifica la disciplina dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni attività
tecnico-scientifica o tecnica, di cui al DPR 10 giugno 1982, n. 337. Molte delle modifiche sono analoghe a
quelle operate al comma precedente nei confronti del personale che espleta funzioni di polizia. In particolare,
sono aboliti i profili professionali previsti attualmente per gli appartenenti a tutti i ruoli tecnici ad eccezione
dei dirigenti. Il comma 3 modifica la disciplina dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di
Stato attraverso novelle puntuali al DPR 30 aprile 1987, n. 240. Il comma 4 apporta una serie di modifiche
al DPR 24 aprile 1982, n. 338, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
Si ricorda in proposito che i ruoli dei sanitari della Polizia di Stato sono costituiti interamente da personale
direttivo e dirigente e che la relativa disciplina è ora recata principalmente dal decreto legislativo n..
334/2000, il quale ha accorpato in un unico provvedimento le norme riguardanti i ruoli direttivi e dirigenti di
tutto il personale della Polizia, sia quello che espleta funzioni di polizia, sia il personale tecnico, sia quello
sanitario, mentre nel DPR n. 338/1982, che originariamente ospitava integralmente la disciplina dei ruoli
sanitari, sono rimaste soltanto alcune disposizioni di carattere generale, oggetto di novella del comma in
esame, la cui portata deve essere valutata alla luce delle norme contenute nel successivo comma 5, il quale
modifica ampiamente e integra il citato decreto legislativo n. 334/2000, anche nella parte relativa ai ruoli
sanitari, in quanto interviene sulla disciplina dei ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato; in dettaglio, le
lettere dalla a) alla r) riguardano il personale che espleta funzioni di polizia; le lettere dalla s) alla gg) il
personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica; le lettere dalla hh) alla bbb) il personale
dei ruoli professionali dei sanitari.
La sezione II (Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato) comprende gli articoli 2 e 3.
L'articolo 2 reca una serie di disposizioni (dalla lettera a) alla lettera bbbb) relative alla fase di prima
applicazione del decreto; sono dettate, tra le altre, norme riguardanti copertura di vacanza organiche,
progressioni di carriera, misure compensative, disposizioni di deroga, incrementi della consistenza organica.
Norme transitorie di tenore analogo sono disposte anche per le altre Forze di polizia nei rispettivi capi. In
particolare, si provvede, per la Polizia di Stato, entro i termini ivi indicati, alla copertura dei posti per
l'accesso a diverse qualifiche nell'ambito delle risorse disponibili. Le previsioni sono finalizzate, secondo
quanto riportato nella relazione, ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova
disciplina dei ruoli. Viene disposta, in primo luogo, (lettere a), b), c), e d)) la copertura delle vacanze
organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi riservati a specifiche categorie di
personale da espletare fino al 2022; è previsto (lettera e)) il mantenimento della sede di servizio per gli
assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono ai ruoli superiori.
L'articolo 3 reca disposizioni comuni a tutti i ruoli della Polizia di Stato. Il comma 1 ridetermina le
dotazioni organiche con il rinvio alle Tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate allo schema di decreto, che sostituiscono le
Tabelle A, allegate ai DPR 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, nonché la Tabella F, allegata al DPR 30
aprile 1987, n. 240. Il comma 2 prevede la possibilità di procedere all'assunzione, nell'ambito della disciplina
delle facoltà assunzionali, di agenti anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, in
relazione alle vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri aggiuntivi. Il
comma 3 detta una disciplina transitoria, dal 2017 al 2021, con la finalità di incrementare, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 21.562 a 24.000 unità la
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A, allegata al DPR 24 aprile 1982, n. 335,
2
anche attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, assicurando
l'invarianza di spesa attraverso la disciplina delle facoltà assunzionali. Il comma 4 demanda ad un decreto
attuativo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione delle classi di laurea
triennale per l'accesso alla carriera dei funzionari attraverso concorso interno, nonché all'adeguamento del
regolamento sull'organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica
sicurezza, in relazione alla rimodulazione delle funzioni e dei ruoli e delle carriere. Il comma 5 una
disposizione transitoria che stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ivi menzionati,
continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti ("vigenti alla data di entrata in vigore dello
schema di decreto in esame"). Il comma 6 stabilisce che per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei
ruoli della Polizia di Stato il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della
prima prova, anche preliminare. Il comma 7 prevede che il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli
assistenti non sia richiesto per i volontari delle Forze armate, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero
congedati entro la stessa data. Il comma 13 stabilisce che i candidati che partecipano ai concorsi pubblici e
interni nella Polizia di Stato debbano mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al
termine delle procedure concorsuali. I commi da 9 a 11 danno la facoltà di istituire anche nella Polizia di
Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, anche attraverso il contestuale
adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, attualmente previsto per i soli funzionari, che viene esteso al
restante personale. E' demandata ad un decreto di attuazione la disciplina per l'applicazione dello stesso
ruolo d'onore e ad un regolamento quella per le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione
paralimpica; il personale non più idoneo alle attività della Sezione paraolimpica può essere impiegato in altre
attività istituzionali dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato.
Il capo II (Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri) reca una serie di novelle al Codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66/2010, comprende gli articoli da 4 a 32 ed è
suddiviso in 7 sezioni. Nello specifico, la prima sezione reca disposizioni generali concernenti le dotazioni e
i ruoli dell'Arma dei carabinieri, mentre le successive sezioni II, III, IV e V, dispongono, rispettivamente, in
merito ai ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri. Da ultimo, la
sezione VI prevede norme concernenti l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri e la VII norme di
coordinamento e finali.
La sezione I (Dotazione e ruoli) è costituita dagli articoli 4 e 5.
L'articolo 4 novella gli articoli 800, 826, 828 e 829 del Codice dell'ordinamento militare: vengono
aumentate le consistenze organiche degli ufficiali e dei sovrintendenti, mentre diminuisce quella degli
ispettori, degli appuntati e dei carabinieri. Vengono anche rimodulate le dotazioni extra organiche dell'Arma
dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali; per i beni e le attività
culturali ed il turismo; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; della salute e della Banca d'Italia.
L'articolo 5 interviene sulla normativa del Codice concernente i ruoli del personale dell'Arma dei
carabinieri, al fine di unificare il ruolo normale ed il ruolo speciale, il quale viene posto ad esaurimento, e di
ridefinire i comparti del ruolo tecnico-logistico, conseguentemente ridenominato "ruolo tecnico".
La sezione II (Ruoli degli ufficiali) comprende gli articoli da 6 a 10.
L'articolo 6 regola l'accesso nei ruoli degli ufficiali, modificando l'articolo 651 del Codice ed inserendo il
nuovo articolo 651-bis, al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze
armate da quella specifica prevista per l'Arma dei carabinieri.
L'articolo 7 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento degli ufficiali, modificando
l'articolo 722 e sostituendo l'articolo 734 del Codice, rispettivamente in materia di corsi di formazione per gli
ufficiali a nomina diretta, la durata dei quali viene raddoppiata, e di corsi di applicazione e perfezionamento
per gli ufficiali provenienti dall'Accademia militare. Vengono, inoltre, modificati anche gli articoli 735, 737 e
740 e sostituito l'articolo 736, sempre in materia di corsi, mentre l'articolo 738 è in materia di obblighi di
servizio per i vari ruoli degli ufficiali.
L'articolo 8 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento degli ufficiali.
L'articolo 9 disposizioni concernenti il giudizio di avanzamento degli ufficiali.
L'articolo 10 modifica l'articolo 1512 del Codice al fine di inquadrare il maestro direttore e il maestro vice
direttore della banda musicale nel ruolo normale e non più nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in
conseguenza della citata unificazione dei ruoli normale e speciale.
La sezione III (Ruolo degli ispettori) comprende gli articoli da 11 a 16.
L'articolo 11 in particolare novella l'articolo 679 del Codice, in materia di reclutamento dei marescialli e
degli ispettori, riservando il 20% dei posti banditi nel concorso interno al ruolo sovrintendenti e il restante
10% dei posti banditi nel concorso interno al ruolo appuntati e carabinieri; inoltre viene sostituito l'articolo
685 del Codice, in relazione all'ammissione al nuovo corso superiore di qualificazione, sostitutivo del
precedente corso annuale.
L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione e addestramento del personale del ruolo degli
ispettori.
L'articolo 13 interviene sui compiti del personale appartenente al ruolo degli ispettori, modificando l'articolo
848 del Codice.
L'articolo 14 novella l'articolo 1004 del Codice che attualmente disciplina la nomina nel complemento del
personale dell'Arma dei carabinieri. La modifica proposta è volta a consentire ai luogotenenti (quale grado
3
apicale del ruolo degli ispettori) la possibilità, all'atto della loro cessazione dal servizio, di conseguire, a
domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri.
L'articolo 15 prevede la qualifica di luogotenente e la qualifica di carica speciale, quale grado apicale del
ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti.
L'articolo 16 sostituisce l'articolo 1522 del Codice, concernente il personale delle bande musicali. La
nuova disposizione è volta a prevedere anche per il personale dei ruoli dei musicisti la possibilità della
promozione al grado di luogotenente, quale grado apicale del ruolo e l'attribuzione della qualifica di "carica
speciale".
La sezione IV (Ruolo dei sovrintendenti) comprende gli articoli da 17 a 21.
L'articolo 17 novella in più parti l'articolo 692 del Codice, concernente l'alimentazione del ruolo dei
sovrintendenti.
L'articolo 18 interviene sull'articolo 775 del Codice, concernente la formazione e l'addestramento dei
sovrintendenti.
L'articolo 19 novella l'articolo 849 del Codice che disciplina i compiti del personale appartenente al ruolo
sovrintendenti. In particolare le modifiche sono volte a specificare le mansioni della nuova figura del
brigadiere capo "qualifica speciale", contemplata dall'articolo 1297 del Codice, come modificato dall'articolo
21 dello schema di decreto legislativo in esame.
L'articolo 20 novella l'articolo 979 del Codice al fine di estendere l'impiego biennale presso i comandi di
stazione anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base.
L'articolo 21 interviene sugli articoli 1298 e 1299 del Codice ed introduce il nuovo articolo 1325-ter,
riducendo la permanenza minima nei gradi di vice brigadiere e brigadiere, prevedendo l'avanzamento "ad
anzianità" in luogo di quello "a scelta", attualmente disposto dall'articolo 1300 del Codice, del quale si
propone la soppressione; infine, introduce l'articolo 1325-ter, che disciplina l'attribuzione della qualifica di
"qualifica speciale" ai brigadieri con almeno 8 anni di permanenza nel grado che non si trovino nelle
condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in
sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media
nell'ultimo triennio.
La sezione V (Ruolo degli appuntati e dei carabinieri) comprende gli articoli da 22 a 24.
L'articolo 22 dispone in merito alla formazione e all'addestramento del personale appartenente ai ruoli
degli appuntati e dei carabinieri.
L'articolo 23 interviene sulle mansioni degli appartenenti ai richiamati ruoli.
L'articolo 24 modifica la disciplina dell'avanzamento, riducendo i tempi attualmente previsti per le
promozioni, ed introduce l'articolo 1325-quater, al fine di disciplinare la "qualifica speciale" per gli appuntati
scelti con 8 anni di permanenza nel grado che non si che non si trovino nelle condizioni che
determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari
più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio.
La sezione VI (Ordinamento dell'Arma dei carabinieri) comprende gli articoli 25 e 26.
L'articolo 25 sostituisce l'articolo 173 del Codice, concernente l'organizzazione territoriale dell'Arma dei
carabinieri, per adeguare le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti, secondo quanto previsto
nello schema in esame.
L'articolo 26 novella l'articolo 179 del Codice al fine di stabilire il principio generale in forza del quale i
luogotenenti - nuova carica apicale del ruolo degli ispettori - sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e
sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica
di ufficiale di pubblica sicurezza.
La sezione VII (Norme di coordinamento, transitorie e finali) comprende gli articoli da 27 a 32.
L'articolo 27 regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma dei carabinieri,
introducendo nel Codice gli articoli: 2196-ter, il quale dispone un regime transitorio fino al 2022 per
l'alimentazione del ruolo normale, limitatamente alla categoria dei luogotenenti e limitas al 2027 la
partecipazione del personale non direttivo e non dirigente dei ruoli forestali a esaurimento al concorso per
l'ammissione al ruolo normale; 2196-quater, che innalza in via transitoria, dal 2017 al 2022, il limite di età
(da 40 a 50 anni) per l'accesso al ruolo forestale degli ufficiali per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo Forestale dello Stato (CFS) transitato nei rispettivi ruoli dell'Arma; 2196-quinquies, che dal 2017 al
2021 prevede misure straordinarie di progressione verticale e volte a ridurre le carenze organiche nei ruoli di
ispettore e di sovrintendente; infine, introduce l'articolo 2199-bis, in forza del quale i volontari delle Forze
armate in servizio alla data del 31 dicembre 2020 potranno transitare nell'Arma dei carabinieri anche se non
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
L'articolo 28 regola il regime transitorio in materia di formazione, introducendo nel Codice l'articolo
2206-ter, che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del l° gennaio 2017 di
partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo.
L'articolo 29 disciplina il regime transitorio in materia di ruoli e organici, inserendo nuovi articoli e
apportando modificazioni alla disciplina vigente, in relazione sia agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento,
sia al personale dei ruoli forestali dell'Arma; disciplina, inoltre, il transito dal ruolo speciale a esaurimento al
ruolo normale.
L'articolo 30 in merito al regime transitorio dell'avanzamento del personale dell'Arma dei carabinieri reca
4
per lavoro straordinario; si prevede, dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio per
il personale con reddito non superiore a 28.000 euro annui; è determinato il nuovo trattamento economico
del personale dirigente; sono previste clausole di salvaguardia per il personale che percepisce un
trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del decreto; sono
attributi assegni personali di riordino o assegni funzionali in casi specifici; viene istituito un Fondo, dal 2018,
per il personale dirigente delle Forze di polizia; viene introdotta la Tabella DD di corrispondenza tra
qualifiche, gradi e ruoli; si rinvia ad un decreto interdirettoriale per la definizione dei segni distintivi delle
qualifiche e denominazioni previste dallo schema in esame; il comma 26 introduce una clausola di copertura
finanziaria attraverso il rinvio ad un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate
dallo schema di revisione dei ruoli, da effettuarsi con un DPCM da adottare su proposta del Ministero
dell'economia e delle finanze.
L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione
dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ed il rinvio a quota parte dello stanziamento
relativo al trattamento accessorio, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
L'articolo 47 dispone l'abrogazione - a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento - di una serie
di previsioni normative a decorrere dal 1° gennaio 2017, le quali si aggiungono alle abrogazioni disposte nei
singoli articoli del testo.
L'articolo 48 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del
presente schema di decreto legislativo.
Tipologia del provvedimento
Lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.
È corredato delle seguenti relazioni: illustrativa; tecnica; analisi tecnico-normativa; analisi d'impatto della
regolamentazione.
Sullo schema sono chiamate a pronunciarsi anche le Commissioni Affari costituzionali e Difesa della
Camera dei deputati, le Commissioni Bilancio dei due rami, le Commissioni Affari costituzionali e Difesa del
Senato.
Il parere del Consiglio di Stato
Lo schema è stato esaminato dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire
i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, che comprende magistrati provenienti
sia dalle sezioni consultive sia dalle sezioni giurisdizionali.
In linea generale, la Commissione Speciale ha rilevato:
che, sul piano delle carriere e dei ruoli, la riforma costituisce un passo importante per il superamento sia
di regimi "transitori" dell'assetto delle varie carriere (risalenti a diversi lustri fa) e sia del blocco del
contratto degli statali nel 2010 e prorogato anche per il 2015. Tale situazione aveva determinato molte
insoddisfazioni e un ulteriore incremento del contenzioso del personale;
che il "comparto Sicurezza richiedeva un impegno urgente, serio e concreto" per le Forze di polizia e
che accanto a tale essenziale finalità "appare forse opportuno evidenziare meglio anche che la
dichiarata razionalizzazione delle Forze di polizia determina un migliore servizio ai cittadini, sia sotto il
profilo della sicurezza che dell'ordine pubblico";
l'opportunità che il provvedimento trovi sbocco in un complessivo riordino normativo delle disposizioni
legislative nella materia;
la necessità di monitorare la riforma anche ai fini d'un eventuale correttivo.
La Commissione ha quindi formulato alcune osservazioni volte a migliorare il testo (ad es., in tema di
accesso dei sovrintendenti, di accelerazione dell'accesso alla dirigenza e di disallineamento nella
progressione di carriera degli Ispettori PS/CC) e sull'ampiezza delle disposizioni transitorie.
Il parere della Conferenza unificata
La conferenza unificata, nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso parere favorevole.
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione
L'articolo 37, comma 3, lettera c) abroga l'articolo 17 del decreto legislativo n. 443/1992, che risulta già
abrogato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 200/1995.
6
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Da: Festoso08/05/2017 16:10:12
Sto forum è troppo forte. Step Step secondo me ci saranno altri step dopo l'inizio del corso a velletri.
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Da: aahahah 08/05/2017 16:15:25
La poltrona tutti la vogliono ma nessuno la lascia
Rispondi

Da: Sicurezza.. 08/05/2017 16:22:22
Per qualcuno di buona volontà, oltre che discutere...
È possibile parlare di certezze?
Il minor punteggi dei 1066 sarebbe?
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Da: Ciruzzo08/05/2017 16:22:43
DAIII CAZZZZOOOO ALTRI 4 step supeatiiiii oggiii daiiii cazzzzoooooo tutti dentroooooo CI MANCANO 4 step domani 2 a giugno 3 a luglio 2 a settembre e solo 8 tra agosto e NOVEMBREEEE DAIIII CAZZZZOOOOOOOO TUTTTI E DICO TUTTTIIIII DENTROOOO
ALLE 16 si riunisce la camera
17 il parlamento in sede di votazione
19 il presidente fa la cacca
20 CONTROLLO QUALITÀ E STEPPP SUPERATOOOOOO
CHI REMA CONTRO È PERDENTEEEE CAZZZZOOOOOOO DAI PEPEPEPEPEPEEPOEEPEPEPEPEOEOPPPEPEPPEPEPPE TI VOTEREMOOO TUTTTIIII DAIIII
Rispondi

Da: Peppe7575  08/05/2017 16:24:21
troppa ignoranza... almeno leggete
Rispondi

Da: 1 gruppo di lavoro 23 corso V.B.08/05/2017 16:26:04
scalea sei stato inserito nel mio gruppo di lavoro....
Rispondi

Da: per peppe757508/05/2017 16:28:54
peppe7575 lascia perde sto forum... pensano solo a offendere e a ironizzare su tutto e tutti... vedremo alla fine chi riderà... ti stimo... forza avanti tutti... tutti dentro...
Rispondi

Da: Peppe7575  08/05/2017 16:58:39
giusto... infatti hai ragione... tolgo il disturbo... adios
Rispondi

Da: riccardignos 08/05/2017 17:09:11
Peppe7574, cosa c'entra con noi?non è menzionato niente del nostro corso
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Da: x riccardo08/05/2017 17:26:07
riccardo oramai non sa più che postare e mette di tutto su sto forum.... gli asini volano volano...
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Da: Totobaby08/05/2017 17:30:00
Bello leggere pensieri provenienti da colleghi speranzosi e ottimisti. Bello leggere pensieri sfiduciosi e pessimisti, siamo in democrazia ed ognuno può esprimere la sua opinione. Ma ciò che non accetto sono le offese gratuite che spesso leggo su questo forum ed , proprio per questo motivo, sto scrivendo meno su mininterno.  Essendo un forum aperto a tutti, sono molte le persone che, pur non essendo militari, possono approfittare per scrivere delle immense cavolate. La cosa triste è che qualcuno ci crede. Cari colleghi ( mi rivolgo a quelli veri, quelli che indossano gli alamari) questo è il momento di far buon viso a cattivo gioco. In tutte le caserme di Italia si vocifera, ormai già da tempo, sulla reale possibilità di vedere tutti gli idonei del 22° promossi al grado di sovrintendente. Pensate che questo non faccia invidia a nessuno?? quindi, onde dover ricorrere a psicanalisi o consulti vari, vi  consiglio vivamente di non rispondere alle cattiverie e/o eresie varie. Lasciate perdere! Nell'occasione invito i veri colleghi ad unirsi al gruppo su fb " Coerenza miliare..la voce dei CC" . In detto gruppo, pur non conoscendoli direttamente, sono stati aggiunti diversi membri della Rapprensentanza attuale per il tramite di altri colleghi. Quest'ultimi in qualità di membri leggeranno ogni tipo di discussione o commento proveniente da ognuno di noi. Non si parla solo del concorso che ci sta tanto a cuore ma si sta formando un gruppo di militari pronti a discutere delle problematiche che ci affliggono ogni giorno! Ricordate che , a differenza del 16 esimo, dove tanti sono prossimi al congedo, a noi mancano ancora tanti anni da trascorrere in questa Amministrazione quindi quale miglior occasione per unirci in dibattiti seri e educati. Profili fake o inventati saranno cestinati ovviamente! una cosa è certa cmq, li a rispondervi, saranno solo colleghi veri! A presto e.....tutti dentro!
Rispondi

Da: Giuseppe scalea08/05/2017 17:47:28
L avete fatto arrendere finitela dai fate i bravi in fondo in fondo anche lui vi offre un servizio qualcuno ne parla male però è bravo dai tutto sommato ps non mi è piaciuto manco quella mi piace al.delegato la fortuna
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Da: x totobeby08/05/2017 17:48:30
Grazie... infatti non posterò più niente su questo forum... lascio anche io mininterno pure non avendo fb..., ad agosto saprò qualcosa nel bene o nel male... Peppe vai tranquillo grazie per quello che hai fatto e farai .... buona vita a tutti addios.
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Da: Giuseppe scalea08/05/2017 17:48:58
Mi puoi spiegare il perché
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