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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: prinag 09/03/2017 11:33:55
RICORSO RESPINTOOO

Da: Marghe3891 09/03/2017 11:35:19
ah, un'altra cosa...c'è qualcuno di Pisa che parteciperà al concorso (quando si decideranno a fissare la data) ??

Da: Anto.1986 09/03/2017 11:35:49
Prinag, volevo illudermi :)

Da: ragioniere Ugo Fantozzi 09/03/2017 11:36:42
Respinto si, fanculo ahah

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Da: pizzico  
Reputazione utente: +53
09/03/2017 11:39:45
Ma prima di mettere in piedi questo ricorso, almeno potevano leggersi il dlgs165/2001, avrebbero evitato di spendere i soldi, tanto di guadagnato per gli avvocati.

Da: ragioniere Ugo Fantozzi 09/03/2017 11:41:32
Grazie poc... ragazzi il ricorso gli è stato RESPINTO. Avevo letto male, dall'inizio credevo l'avessero annullato, l'ho letto tutto apposto. Fanculo a sti piagnucoloni, dovete fare la prova come tutti invece di piangere. Meglio per noi.

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Da: Renata1984  09/03/2017 11:43:29
Musetta il problema é un eventuale orale... Il Simone potrebbe bastare? Due procedure in nemmeno 300 pagine? Non mi fido molto

Da: ragioniere Ugo Fantozzi 09/03/2017 11:46:05

Pubblicato il 09/03/2017
N. 03266/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2017, proposto da:
Carmelina Labate, Vincenzo Abaldo, Maria Grazia Cali, Laura Masci, Maria Teresa Cetra, Palmerina Valente, Susanna Ruozi, Emanuela Tatananni, Elisa Ugaldi, Cristina Persiani, Patrizia Fontana, Miranda Ingargiola, Cristina Valenti, Maria Celeste Rizzo, Valter Cua, Luisa Baresi, Gennaro Vitiello, rappresentati e difesi dall'avvocato Jacopo Angelini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Jacopo Angelini in Avezzano, via Molise n. 9;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
del decreto del Ministero della Giustizia del 18 novembre 2016 - Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, pubblicato in G.U. del 22 novembre 2016 - 4° serie speciale n. 92, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, successivo o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con il ricorso in epigrafe gli odierni esponenti, qualificatisi come dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, hanno adito questo Tribunale per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della giustizia del 18 novembre 2016, recante concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F 2 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, oltre agli atti presupposti e connessi.
Premettono di avere redatto ed inoltrato la domanda di partecipazione al concorso nei termini prescritti dal bando, dichiarando ex art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 di svolgere attualmente servizio presso la Pubblica Amministrazione della Giustizia, prestando, per l'appunto, lodevole servizio, oltre ad aver dichiarato il possesso di tutti i requisiti per l'ammissione a detto concorso pubblico.
Lamentano che "il bando non prevede affatto la possibilità di riservare una quota di posti agli impiegati interni del Ministero della Giustizia-Amministrazione giudiziaria", mentre "lascia riservati solo i posti per tutelare il diritto al lavoro dei disabili, ed inserisce un mero e semplice titolo preferenziale, ovverosia se il candidato abbia prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno all'interno del Ministero della Giustizia-Amministrazione giudiziaria".
2. Questi i motivi di gravame dedotti dagli odierni esponenti:
I) Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Violazione dell'art. 97 Cost.:
Parte ricorrente contesta la mancata previsione di una specifica quota di riserva di posti in favore dei dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria;
II) Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione di ogni norma e principio in tema di tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento:
E' illegittima la valorizzazione, mediante attribuzione di punteggio aggiuntivo, dell'esperienza maturata dai c.d. tirocinanti presso gli uffici giudiziari e/o l'ufficio per il processo, laddove nessun valore viene riconosciuto all'anzianità maturata dal personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria, con conseguente disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza.
3. Nel presente giudizio si è costituito il Ministero della giustizia per resistere al ricorso e chiederne il rigetto; in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, sia nei confronti di tutti i ricorrenti, che si troverebbero nei rispettivi rapporti in conflitto di interessi, essendo solo alcuni di essi dipendenti dell'amministrazione resistente; sia nei confronti della sig.ra Cristina Valenti, che, non risultando essere dipendente dell'amministrazione giudiziaria, non avrebbe alcun interesse ad agire rispetto alle domande e alle censure formulate in ricorso.
4. Alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2017 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
5. Può prescindersi dall'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa erariale, stante la manifesta infondatezza del gravame.
6. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la mancata previsione, per il concorso in esame, di una specifica riserva di quota dei posti messi a concorso in favore del personale già in servizio presso l'amministrazione della giustizia.
6.1 La doglianza non è meritevole di favorevole considerazione, atteso che, sulla base del quadro normativo di riferimento, non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione intimata di prevedere una siffatta riserva di posti in favore del personale interno nei concorsi pubblici.
E, invero, l'art. 62, comma 1, del D.lgs. 150/2009, che ha modificato l'art. 52 del D.lgs. 165/2001, prevede che: "I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore".
Ne discende la mancanza di un vincolo di legge in ordine all'inserimento nei concorsi pubblici di una riserva di posti in favore del personale interno. Al contrario, il legislatore ha rimesso alla valutazione discrezionale della stessa Amministrazione la scelta in tema di possibile riserva di posti in favore del personale in servizio; valutazione, peraltro, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità dell'atto, se non nei limiti in cui risultino vizi di evidente contraddittorietà, incongruenza ed illogicità amministrativa dell'atto, e rispondente ad esigenze correlate non all'interesse del singolo ma all'interesse pubblico, in applicazione dei principi dell'art. 97 Cost..
6.2 Nella specie, i suddetti vizi non sono rinvenibili, atteso che la procedura concorsuale per cui è causa è la più ampia possibile, e quindi, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, tale da favorire il massimo accesso, prevedendo una quota di riserva di posti solo in favore delle c.d. categorie protette, come imposto dalla legge per la tutela di particolari categorie.
7. Neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la previsione di un punteggio aggiuntivo per i titoli di cui all'art. 6 del Bando, merita adesione.
7.1 Osserva il Collegio che, all'art. 6 citato, è stato individuato il meccanismo finalizzato a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai c.d. tirocinanti, come individuati nello stesso bando, e che l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi, in relazione ai titoli posseduti dai soggetti anzidetti, non dà luogo ad alcuna riserva di posti ed è vincolata al superamento di tutte le altre prove di esame, ovvero prova preselettiva, prove scritte e colloquio.
7.2 Tuttavia, tale meccanismo risulta adottato in esecuzione delle pertinente previsioni normative.
E, invero, il comma 1 dell'art. 50 del D.L. 90/2014, ha espressamente previsto che, nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, debbano essere introdotti dei meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo, svolto ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 16-octies D.L. 179/2012, così come introdotto dal citato articolo 50. In seguito, l'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 20 ottobre 2016, recante "Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria...", ha ribadito l'esigenza di valorizzare i percorsi formativi previsti dall'articolo 73, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'articolo 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Pertanto, il bando oggetto dell'odierno giudizio è, per la previsione in contestazione, meramente attuativo di disposizioni normative alla cui attuazione l'Amministrazione era vincolata.
7.3 Inoltre, non sembra che per tale via sia stata operata alcuna forma di discriminazione fra i partecipanti al concorso; né che siano stati violati precetti normativi - allo stato insussistenti - che imponessero all'amministrazione di valorizzare l'anzianità di servizio del personale interno nell'ambito di procedure concorsuali per l'accesso a posti di pubblico impiego.
8. Per le ragioni su esposte il ricorso è infondato e va respinto.
9. Possono tuttavia compensarsi le spese di lite, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:


Carmine Volpe, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere




 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

Carmine Volpe
 


 


 


 


 


IL SEGRETARIO


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Da: prinag 09/03/2017 12:00:05
Eh bravo a CARMINE VOLPE....anche se penso che andranno avanti!!!

Da: ragioniere Ugo Fantozzi 09/03/2017 12:13:17
Io gli suggerirei di studiare come tutti: eccesso di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Se come no? Già vi danno i punti, la verità è che volevano la riserva di posti senza faticare sui libri. Io penso che in questo bando l'unica disparità di trattamento sia stata il non prevedere nessun punteggio per gli idonei in altri concorsi e prevederlo invece solo per questi signori, e forse il punteggio finale basato anche sui titoli di studio.

Da: Renata1984  09/03/2017 12:22:59
Le competenze del Sottosegretario di Stato possono essere revocate:

A. Dal Ministro.
B. Dal Capo dello Stato.
C. Dal Presidente del Consiglio.
D. Dal Ministro, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Da: 8@blu@8 09/03/2017 12:24:18
Buongiorno!
Ragioniere ben detto!
Che io sappia, chi ha aderito al ricorso collettivo, ha versato euro  50.00, quota comprensiva anche del secondo grado di giustizia amministrativa. Il ricorso innanzi al consiglio di stato, che, immagino, ci sarà, dovrà essere depositato entro fine aprile.
Speriamo che pure in secondo grado il ricorso venga respinto (anzi, a dispetto delle regole di netiquette, lo grido "RESPINTO") e speriamo, altresì, che entro l'estate si svolga la prova preselettiva.

Da: prinag 09/03/2017 12:27:23
Ciao Blu@....e secondo te prima delle preselettive bisogna attenere la sentenza di secondo grado??

Da: chicca877 09/03/2017 12:30:18
Si scrive a posto e non apposto e qual è non qual'è

Da: 8@blu@8 09/03/2017 12:38:17
Prinag se decidono di aspettare il pronunciamento del Consiglio di Stato, rischiamo di sostenere la prova preselettiva in primavera inoltrata/quasi estate. Ovviamente la prospettiva di tempi così lunghi non mi entusiasma, però è già qualcosa rispetto a una lunga sequenza di rinvii.

Da: Bob74 09/03/2017 12:40:23
Grazie ragioniere per lo spunto...
Io la mattina la sto dedicando ancora a pubblico la sera alle norme di amministrativo e ordinamento enti locali
Domanda
Il pdr prima di promulgare una legge può esercitare il suo potere di veto a)1 volta b) 2 volte c) 3 volte

Da: prinag 09/03/2017 12:42:26
A

Da: prinag 09/03/2017 12:43:49
Blu@spero prmia possibile anche io...

Da: pat_DT  09/03/2017 12:44:15
Una volta

Da: vaporeon  09/03/2017 12:47:28
Risposta b presidente della Repubblica!!!!

Da: vaporeon  09/03/2017 12:49:00
Solo una volta bob....poi il presidente se le camere deliberano nuovamente è obbligato a promulgare

Da: prinag 09/03/2017 12:49:20
La mia A era per bob

Da: musettatenera  
Reputazione utente: +58
09/03/2017 12:50:04
Renata beati voi che pensate già alla orale! Certo fai bene a seguire i tuoi convincimenti.
Ragioniere grazie sei sempre sul pezzo e sempre informatissimo.
Ma non c era bisogno di una ulteriore sentenza per saperlo, ragioniere mi fai morire, condivido e sottoscrivo il tuo pensiero.
Andiamo oltre .

Da: vaporeon  09/03/2017 12:51:35
Ragazzi il.motivo del rinvio non è dovuto a questi ricorsi ma al fatto oggettivo della difficoltà di organizzare un concorso a Roma con questo enorme numero di partecipanti....

Da: ragioniere Ugo Fantozzi 09/03/2017 12:57:46
L'ha postata poc2382. Grazie a lui.

Da: Bob74 09/03/2017 13:04:33
La A corretta

Da: Titti82.  09/03/2017 13:13:03
Buongiorno ragazzi, ricorso respinto e che questo concorso vada avanti con trasparenza e correttezza. Ho seri dubbi che vada così....ma voglio crederci!😞

Da: Renata1984  09/03/2017 13:14:10
Musetta ci penso nel caso in cui ci fosse una banca dati. Vista la vastità della materia un pensiero lo faccio già da ora per non trovarmi (in caso positivo) spiazzata.

Da: ragioniere Ugo Fantozzi 09/03/2017 13:15:58
Grazie chicca mi sa che sono stato io non il t9. Bestia:)

Da: Bob74 09/03/2017 13:22:12
Domanda..da concorso..
Si puo' disporre l avocazione quando Fra gli organi sussiste..a) una qualsiasi relazione interorganica b) una situazione di imprescindibile necessita' e urgenza c) un rapporto di gerarchia propria e impropia

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