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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: X su 1  - 28/04/2024 08:21:02
....e che scorrimento....!!!
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Da: X Jacobo28/04/2024 10:40:18
Lo scorrimento nel settore Territorio è stato fatto per dimostrare che oggi l'Agenzia, quando ritiene, scorre le graduatorie e non è più il tempo del no agli idonei.
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Da: X su 1  - 28/04/2024 12:11:42
L'agenzia  ha quasi sempre provveduto ad operare gli scorrimenti, anche integrali, delle graduatorie dei vari concorsi ad eccezione di quelle dei dirigenti per le ragioni note a tutti . E'  ora che questa insensata costumanza finisca.....
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Da: X Tutti28/04/2024 12:44:41
..e scorrimento  sarà.....!!!
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Da: X sopra28/04/2024 14:14:08
Soprattutto TOTALE e INTEGRALE
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Da: Territorio si e 175 no 2  - 28/04/2024 16:33:37
Il 175 non scorrerà, perché si tratta di un concorso ben diverso rispetto a quello del territorio.
Quest' ultimo è chiuso e non ha sostanzialmente ricorsi, mentre il 175 è ancora, e lo sarà per tanto tempo, sub judice.
Ci vorranno anni per chiudere tutti i ricorsi, senza contare che la validità della graduatoria degli idonei è molto dubbia, essendo trascorsi più di due anni dall'approvazione.
Di sicuro un ente esterno all'Agenzia dovrebbe essere molto sprovveduto per utilizzarla, con il rischio di dover annullare l' assunzione in futuro per effetto di nuove sentenze.
L' Agenzia invece, ha già pesanti richieste di risarcimenti, che potrebbero ricadere sulle persone di vertice. Assumere nuovi dirigenti senza una graduatoria veramente definitiva sarebbe un rischio altissimo proprio per le persone di vertice, che rischiano di pagare di tasca propria l'effetto di ulteriori annullamenti.
Fatevene una ragione, cominciate a fare altri concorsi e dimostrate il vostro valore con concorsi seri, soprattutto con prove scritte ed anonime. Nessuno potrà poi più dirci nulla
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Da: Piccolo problema 1  - 28/04/2024 17:21:18
Sono caducate 32 persone , che se tornassero vincitrici dopo i ricorsi  allora si che spetterebbero  i risarcimenti e segnalazioni alla corte dei conti … sia per la commissione che per i vertici che pur avendo la possibilità di assumere non lo fanno . Una cosa è parlare di idonei un'altra di vincitori che non lo sono più per errori della nuova commissione e con 150 posizioni da dirigente assegnabili .Poi ognuno fa la scelta che ritiene giusta , come i giudici amministrativi o contabili prenderanno le decisioni che riterranno giuste . E' il non scorrere che porta al risarcimento e non il contrario .
Rispondi

Da: certezze 1  - 28/04/2024 17:48:42
appunto...più scorrimento = meno ricorsi = meno potenziali risarcimenti = meno danno erariale = e vissero tutti felici e contenti tranne quelli che remano contro
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Da: X sopra 1  - 28/04/2024 19:47:06
Si scorrimento, ci guadagnano tutti.
Tranne lo Stato, che si ritroverà per anni raccomandati con orale fake in ruoli chiave della p.a.
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Da: X sopra sopra 1  - 28/04/2024 20:10:09
Non ci sarà lo scorrimento, neanche dei 39, non solo per i ricorsi,.
L'ilpotesi dell'urgenza appena saranno assunti i vincitori del 150 non sarà più sostenibile e nel frattempo sarà passato già quasi un'altra anno ( si va verso i quindici anni).
E una grande occasione, verrebbe da dire l'ennesima, si bandisca velocemente un concorso in base alla normativa vigente, soddisfando tutti i principi alla base dell'interesse pubblico tra cui non ultimo il principio di attualità della selezione e dei candidati ( oltre agli ovvi "imparzialità, trasparenza, pari opportunità ecc").
Rispondi

Da: ruoli chiave28/04/2024 20:11:23
ma chiave di che? Ma ci credi?
Rispondi

Da: ruoli chiave28/04/2024 20:14:49
ma chiave di che? Ma ci credi?
Rispondi

Da: certezze 1  - 28/04/2024 20:26:57
stiamo parlando dell'agenzia delle entrate, non dell'ONU, della Nato o dell' OMS...i ruoli chiave quali sarebbero? capo ufficio controlli?? la cui mancanza impatta sull'attività degli uffici come una zolletta di zucchero in una tazza di piscio?
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Da: X tutti 1  - 28/04/2024 22:30:36
Nelle prossime settimane ci sarà lo scorrimento TOTALE INTEGRALE GENERALE. Aspettate e vedrete, al massimo se ne parlerà ad ottobre, se proprio tutto va male....
Rispondi

Da: X su 1  - 28/04/2024 22:33:12
Sono un idoneo e state pur certi che finché la graduatoria è in piedi, impugnerò tutti i futuri concorsi da dirigente finché avrò fiato. Non sarò dirigente io, ma non lo saranno nemmeno vquelli che insultano gli altri senza aver nemmeno provato a fare né il 175 né il 150
Ps. Alcune delle tanto blasonate Poer e dei 19 comma 6 in servizio da anni non hanno nemmeno superato nessuno dei due concorsi.
Quindi quali sarebbero le loro particolari competenze?
Rispondi

Da: X X sopra sopra 2  - 28/04/2024 22:35:03
A memoria uno è' ancora in corso …. E un altro ha graduatoria valida … mica sono gratis i concorsi …. Bocciato in entrambe le procedure o neo assunto che confida nell'occasione della vita ed è  convinto di avere una marcia in più … retromarcia :) ?… ricordo che c'è sempre Sna … Mef o altro . Poi sono d'accordo che lo scorrimento non ci sarà ma per altre logiche .
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Da: X quello dei ruoli chiave28/04/2024 23:31:55
Ruoli "chiave dell'acqua" 😂
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Da: Doroteo29/04/2024 11:46:01
X x sopra sopra

Attualità  della selezione dei candidati...?!  Ma chr roba è  ?
Questa notte hai avuto degli incubi è  hai deciso  di fare l'intervento di cui sopra ?
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Da: GINO..29/04/2024 12:59:33
C'è la sentenza del consiglio di stato...
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Da: cucù lo scorrimento non c''è più 1  - 29/04/2024 15:12:04
I motivi di appello non sono fondati.

11.1. L'ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. L'idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. Stato, V, 31 marzo 2016, n. 1272: Cons. St. 7643/2023)

L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato Sez. VI., 22/05/2017, n. 2376).

La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.

In particolare, come ricordato nella sentenza gravata, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che la disciplina in materia di scorrimento non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico.

In tali circostanze l'Amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.

Nella specie, peraltro, quando è stato bandito il concorso la graduatoria non era stata ancora approvata in conseguenza del contenzioso che ha accompagnato quel concorso che è stato al centro di una lunga vicenda processuale conclusa nel 2015; solo in quel momento l'Agenzia ha potuto riavviare la procedura concorsuale con la preliminare selezione e il controllo delle domande in formato cartaceo e dei titoli prodotti.

Né può fondatamente sostenersi che l'Amministrazione prima di pubblicare un nuovo bando debba attendere la pubblicazione della graduatoria del concorso precedente in quanto questo comporterebbe l'introduzione di un limite alla funzione organizzativa non previsto dalla legge.

11.2. Ferma la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

Nel motivare l'opzione preferita, l'Amministrazione deve tenere in rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

La medesima decisione dell'Adunanza Plenaria richiamata ha posto in rilievo che sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione.

In particolare Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4873 del 16 maggio 2023 ha specificato che: "La stessa Adunanza Plenaria si preoccupa di precisare che "la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione"; tra questi "può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione"; o anche la valutazione del "contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria".

11.3. Nel caso in esame il Collegio rileva che, al di là dei casi di possibile deroga al principio del favor per lo scorrimento delle graduatorie, la soluzione della sentenza di primo grado che ha escluso l'obbligo di scorrimento della graduatoria è condivisibile.

Il TAR ha rilevato che il bando, come evidenziato nella delibera di avvio del 2 novembre 2018, "tiene conto della riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, disposta con gli atti del Direttore dell'Agenzia n. 186053 e n. 186067 del 7 agosto 2018 e n. 187175 del successivo 8 agosto" e mira ad attuare i criteri di reclutamento di cui all'art. 1, comma 93, della l. n. 205 del 2017, norma sopravvenuta rispetto alla data di redazione della precedente procedura selettiva, con l'obiettivo di selezionare in maniera più rigorosa le figure dirigenziali richieste.

Inoltre, il bando 2010 era un concorso per titoli e colloquio mentre il nuovo bando era articolato su due prove scritte (una delle quali espressamente finalizzata alla verifica della capacità organizzative e gestionali del concorrente a mezzo della proposizione di quesiti pratici) e una prova orale, anche essa orientata, oltre che alla valutazione delle competenze giuridico-economiche, alla verifica delle capacità cognitive e delle competenze manageriali dei candidati, da analizzarsi a mezzo di quesiti riguardanti "a) dinamiche della compliance fiscale, analisi delle strategie volte a favorirla; b) i diversi aspetti della relazione con i contribuenti nell'attività di servizio e assistenza e nell'attività di controllo; c) metodologie di controllo relative alle diverse tipologie di contribuenti; d) valutazione della performance organizzativa e della performance individuale; e) fattori che favoriscono e fattori che deprimono la motivazione al lavoro".

11.4. Come correttamente evidenziato dal TAR la disciplina concorsuale vigente a fine anno 2010, epoca di indizione del bando a 175 posti, è stata superata dalle modifiche normative intervenute successivamente previste dalla Legge n. 205 del 2017.

Da un raffronto tra i bandi dei due concorsi si notano evidenti differenze riguardo alle modalità di reclutamento. Il concorso per 175 dirigenti ha previsto lo svolgimento di una selezione con un'unica prova orale articolata in due fasi. Il concorso per 150 dirigenti, invece, ha previsto diverse modalità di selezione. Nello specifico, l'art. 9 del bando a 150 dirigenti prevede una prova scritta, a contenuto tecnico-pratico, che si articola in due fasi: a) la prima consiste in tre quesiti a risposta aperta, che il candidato ha facoltà di scegliere tra quelli formulati in sede di esame, su argomenti di carattere anche interdisciplinare, attinenti alle seguenti materie: âˆ' diritto tributario e scienza delle finanze; âˆ' diritto amministrativo; âˆ' diritto civile e commerciale; âˆ' elementi di diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; âˆ' elementi di economia aziendale; âˆ' elementi di diritto penale; âˆ' pianificazione, organizzazione e sistemi di controllo; âˆ' ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.; b) la seconda fase consiste nella prospettazione di un caso pratico di lavoro riguardante situazioni problematiche di tipo organizzativo e gestionale, ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. Il bando prevede, inoltre, il superamento di una prova orale che consiste in un colloquio volto ad approfondire la verifica delle capacità cognitive e delle competenze manageriali dei candidati.

Anche con riferimento alle materie oggetto delle prove si nota una significativa differenza tra i due concorsi: ad esempio, nel bando per 150 dirigenti, oltre alle materie già previste per quello a 175 dirigenti, vengono richieste ulteriori specifiche conoscenze sul diritto unionale, diritto penale, diritto civile e commerciale.

Il bando di concorso impugnato dai ricorrenti è stato evidentemente pensato per selezionare profili professionali peculiari e specializzati da inserire, attraverso una selezione teorico pratica multidisciplinare, in un quadro istituzionale profondamente mutato rispetto a quello esistente nel 2010 (si pensi solo all'ampliamento delle competenze dell'Agenzia delle Entrate in seguito all'incorporazione dell'Agenzia del Territorio avvenuta nel 2012).

11.5. La motivazione nell'atto di indizione delle selezioni a 150 posti è indicata nella nota del Direttore dell'Agenzia prot. n. 289087 del 2 novembre 2018 recante "avvio di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate", nella quale sono evidenziate le scelte compiute dall'Agenzia nella gestione delle procedure di assunzione dei dirigenti.

Da ultimo occorre evidenziare, per principio pacifico nella giurisprudenza, che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, "non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere" (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. IV, sent., 4 novembre 2020, n. 6809; Cons. di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1141).

L'appello deve essere, pertanto, respinto, potendosi, in ultimo, formulare una considerazione: proprio il peculiare andamento del concorso cui hanno partecipati gli appellanti (è noto che, a seguito delle sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023 ed in ottemperanza a queste si è aperta una nuova "fase valutativa" della predetta procedura concorsuale, e che questa ha a propria volta determinato l'impugnazione degli atti di recente adottati sia innanzi al Tar che, in seno a contenziosi pendenti, innanzi a questo Consiglio di Stato) costituisce plastica riprova della non condivisibilità delle critiche di parte appellante; invero a seguire sino alle estreme conseguenze queste ultime, all'Amministrazione sarebbe stato de facto impedito di procedere a garantirsi la provvista di personale sino alla completa definizione di quella procedura, che, però, ancora non era stata definitivamente conclusa seppur dopo un arco temporale decennale, il che, è evidente, costituirebbe conseguenza certamente implausibile .
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Da: Resta in piedi29/04/2024 16:45:32
Quel che resta del 150. Ma si tratta di rottami galleggianti. Il 150 l'aveva già fatto colare a picco la commissione del medesimo. Quindi non cambia nulla
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Da: Numero29/04/2024 17:30:35
Numero sentenza please
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Da: certezze 1  - 29/04/2024 17:35:27
lo scorrimento non é obbligatorio, e già si sapeva, ma viene ribadito che "l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei". considerato che il 150 ne farà uscire 40 e poco più e visto che 39 sono già previsti dal piao (come ribadito dall'avvocatura), mi pare evidente che nulla osti ad uno scorrimento parziale/totale... salvo i capricci del cardinale e di tutti i suoi vescovi
Rispondi

Da: x Numero29/04/2024 18:10:33
3855/2024
Rispondi

Da: X su 1  - 29/04/2024 18:47:20
Ei fu lo scorrimento parziale e totale . Punto.
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Da: Fine questione scorrimento 1  - 29/04/2024 18:48:37
La sentenza è fin troppo chiara.
I nuovi criteri di selezioni previsti nel 150 rendono inadeguata la modalità di selezione del 175.
Gli idonei non sono più idonei.
Niente di più e niente di meno
Rispondi

Da: X fine questione 1  - 29/04/2024 19:17:11
Sei solo un asino. Né più, né meno. La sentenza sancisce che gli idonei non avevano alcun diritto di chiedere l'annullamento del 150. Stop. Quello era l'oggetto del giudizio. Solo che nel mentre il 150 si è annullato da solo
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Da: in che 1  - 29/04/2024 19:23:18
in che senso si è annullato da solo?
ci sono 46 persone che stanno per fare un orale.
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Da: CdS che batosta 1  - 29/04/2024 19:25:35
Incredibile la parte finale della sentenza 3855:
all'Amministrazione sarebbe stato de facto impedito di procedere a garantirsi la provvista di personale sino alla completa definizione di quella procedura, che, però, ancora non era stata definitivamente conclusa seppur dopo un arco temporale decennale, il che, è evidente, costituirebbe conseguenza certamente implausibile.

Che significa: lo scorrimento (ammesso che si possa ancora concepire visto che le competenze richieste ora ai dirigenti sono mutate) deve attendere la fine dei numerosi contenziosi. Quindi chi si assume la responsabilità di disporre uno scorrimento prima della fine dei contenziosi rischia chiaramente di vedersi addebitata la colpa grave
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Da: certezze 1  - 29/04/2024 20:11:04
leggete cose  che non sono scritte in questa sentenza. se il  150 non fosse fallito il 175 sarebbe morto. il contenzioso contro il 150, instaurato per chiedere lo scorrimento del 175, si é concluso con la conferma che Ade poteva bandire un nuovo concorso anziché scorrere il vecchio. peccato che nel frattempo Ade abbia azzoppato il 150 mettendosi nella condizione di dover/poter scorrere il 175... come del resto ha affermato nel piao. non c'è niente di dirompente in ció che scrive il CDS, mentre ci sono tante minchiate in quello che scrivono alcuni scienziati del forum
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