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Vigili del Fuoco, 10 funzionari amministrativi-contabili
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| Da: Esterrefatto | 16/01/2016 17:48:29 |
| Altro che laurea, dal livello di certi post mi viene da pensare che qualcuno non abbia finito nemmeno l'asilo! | |
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| Da: Blatt | 16/01/2016 18:02:58 |
| E io faccio ricorso ancora di più. | |
| Rispondi | |
| Da: Per carla | 16/01/2016 21:31:18 |
| E fai benissimo | |
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| Da: Per blatt | 17/01/2016 09:03:59 |
| E fai benissimo. | |
| Rispondi | |
| Da: Blatt | 17/01/2016 12:19:39 |
| E io faccio altro ricorso. Ciù ricors is megl che uan. | |
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| Da: Fre | 18/01/2016 09:34:50 |
| Buongiorno colleghi e buon inizio settimana a tutti!Domanda:quali argomenti state approfondendo che vadano al di fuori dei programmi di studio canonici? | |
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| Da: Burp! | 18/01/2016 11:37:28 |
| Col poco tempo a disposizione pure il lusso di sconfinare oltre il programma? Finalmente domani si sapranno le date. | |
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| Da: Fre | 18/01/2016 11:54:06 |
| Beh,almeno proviamoci...cerchiamo di fare il più possibile!Si,domani sapremo di che morte moriremo! | |
| Rispondi | |
| Da: Fre | 18/01/2016 11:54:48 |
| Beh,almeno proviamoci...cerchiamo di fare il più possibile!Si,domani sapremo di che morte moriremo! | |
| Rispondi | |
Da: feels -banned!- | 18/01/2016 13:52:57 |
- Messaggio eliminato - | |
| Rispondi | |
| Da: Zzzzzzzz... | 18/01/2016 15:27:53 |
| Tutta 'sta foga di ricorrere per un concorso da 10 miseri posti è da folli. | |
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| Da: SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO | 18/01/2016 16:35:18 |
| ...Salve a tutti...dottori...dottoresse...dottorini... state studiando?? Vi consiglio di pensare al Vostro di fegato...e non al mio... Ma più che adesso...quando prenderete servizio...se lo prenderete...e dove lo prenderete.... CAPITO??? Poi viene il bello... ricordatevi queste parole e speriamo di poterci confrontare dopo la "presa servizio"... Vi ricordo che i Comandi sembra che stanno aspettando a braccia aperte questi mitici "Funzionari"...dopo anni...e anni...di vacanza nel ruolo!! Per gli amici "ricorsisti" vi posto una cosa molto interessatnte!! N. 05711/2014 REG.PROV.COLL. N. 00914/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA per l'annullamento: - del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente ad oggetto "indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado" nella parte in cui, all'art. 5 comma 6, ha previsto che possono essere ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio non inferiore a 35/50; - dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012; - delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n. nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti; - di ogni altro provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, il medesimo D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui, all'art. 5 comma 1, prevede che la prova preselettiva è unica per tutti i posti e le classi di concorso, nonché l'archivio dei quesiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 reso noto e pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con avviso del 27 novembre 2012. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con l'odierno gravame, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. A sostegno del gravame hanno dedotto di avere presentato regolare domanda di partecipazione al citato concorso e di avere partecipato alle prove preselettive, conseguendo un punteggio inferiore a quello minimo di 35/50 previsto dal bando, ma superiore o uguale ai 30/50. 2. A sostegno del gravame hanno articolato le seguenti doglianze: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 35 comma 3, lett. a), del d.lvo 30 marzo 2011 n. 165; violazione ed erronea applicazione dell'art. 400 del d.lvo 16 aprile 1994 n. 297; eccesso di potere per straripamento; violazione dell'art. 3 della legge 708/1990 n. 241- difetto di motivazione; violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.; 2) violazione sotto altro profilo dell'art. 400 del D.lvo 16 aprile 1994 n. 297; illogicità manifesta; contraddittorietà dell'azione amministrativa; 3) violazione sotto altro profilo delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ed art. 35 comma 3 lett. a) del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165; eccesso di potere per illogicità manifesta; manifesta ingiustizia; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dei principi del favor partecipationis e di buon andamento della P.A. 4. Con decreto n. 406 del 31 gennaio 2013, il Presidente ha accolto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ha ammesso con riserva i ricorrenti allo svolgimento delle prove scritte ed ha fissato per la trattazione collegiale del ricorso la camera di consiglio del 21 febbraio 2013. 5. Con decreto n. 598 dell'8 febbraio 2013, il Presidente ha rettificato il decreto n. 406 del 31 gennaio 2013. 6. Con ordinanza n. 898 del 22 febbraio 2013, la Sezione ha confermato la misura cautelare già concessa con il decreto presidenziale n. 406 del 31 gennaio 2013. 7. Con ordinanza n. 27468 del 27 dicembre 2013, il Presidente ha disposto incombenti istruttori al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ordinando l'acquisizione di una relazione recante l'indicazione dell'esito della procedura concorsuale alla quale parte ricorrente è stata ammessa con riserva. Con la medesima ordinanza ha altresì fissato l'udienza pubblica di discussione del gravame. 8. All'udienza pubblica dell'8 maggio 2014, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione DIRITTO 1. Rileva preliminarmente il Collegio che i difensori dei ricorrenti, con nota del 26 aprile 2014, hanno documentato in giudizio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'odierno gravame in capo a ........................................................................................ per non avere gli stessi superato le prove concorsuali. Pertanto, con riferimento a questi ultimi ricorrenti, 2.1 Deve invece essere esaminato nel merito, in quanto procedibile, il ricorso proposto dai ricorrenti diversi da quelli sopra indicati, i quali risultano utilmente collocati nelle graduatorie finali del concorso. Il ricorso è nel merito fondato e, in adesione al precedenti arresti della Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 285 del 10 gennaio 2014), va pertanto accolto, nei termini appresso meglio precisati. 2.2 Con esso i ricorrenti, che hanno partecipato alle prove preselettive del concorso a posti di docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, superandole con un punteggio compreso tra i trenta ed i trentacinque cinquantesimi, impugnano tale esito deducendo l'illegittimità della norma del bando di concorso, che prevede il superamento della prova con un punteggio minimo di 35/50, sostenendo che la disciplina dei concorsi a cattedra per il personale docente della scuola è recata dall'art. 400 del Testo Unico dell'Istruzione il quale non prevede la prova preselettiva. Osservano che se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, ciò appare del tutto ingiustificato ed irragionevole per le dette prove in cui il bando ha previsto lo stesso punteggio di 35/50, equivalente appunto a sette decimi. 2.3 La doglianza va accolta proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma, "non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito". E la censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce delle osservazioni dell'Amministrazione, secondo cui la prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi. Proprio in base alle osservazioni dell'Amministrazione alla fattispecie va ritenuto, infatti, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione". Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico. Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame. Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in evidenza e secondo cui detta norma non contemplerebbe nessuna preselezione, non impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi. 2.4 Il ricorso va pertanto accolto come sopra indicato e, per l'effetto, va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui all'art. 5, comma 6, I cpv. ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi. 3. La soccombenza solo parziale dell'Amministrazione determinata dall'accoglimento limitato delle prospettazioni di parte ricorrente consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo accoglie, nei termini meglio precisati in motivazione. Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con | |
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| Da: Zzzzzzzz... | 18/01/2016 16:41:41 |
| Dài, che domani escono le date. | |
| Rispondi | |
| Da: Fre | 18/01/2016 16:47:24 |
| Dai,che domani magari fanno un t.s.o. a questo poveretto! | |
| Rispondi | |
| Da: Burp! | 18/01/2016 16:51:09 |
| Prima ti lamenti del fatto che le prove non si sono svolte regolarmente, appigliandoti ad ogni tipo d'inezia e facezia; adesso te ne esci con la storia della soglia del punteggio. Insomma, accatastando pretesti su pretesti, alla prossima cos'altro tirerai dal cilindro? Pace all'anima del tuo povero fegato. | |
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Da: Idliketofly ![]() | 18/01/2016 17:53:01 |
| Continuare a cagare l'idiota equivale ad accanimento terapeutico!!! | |
| Rispondi | |
Da: Idliketofly ![]() | 18/01/2016 17:55:22 |
| Domanda: accordi pubblici, beni pubblici, esproprio per pubblica utilità sono anche trattati in contabilità di stato? | |
| Rispondi | |
| Da: Fre | 18/01/2016 18:19:40 |
| Beni pubblici (integralmente) ed esproprio (un accenno) si.Ma dipende anche dal manuale che scegli. | |
| Rispondi | |
Da: Idliketofly ![]() | 18/01/2016 18:23:02 |
| ok grazie! Perché sul Caringella sono ampiamente trattati! | |
| Rispondi | |
| Da: Burp! | 18/01/2016 18:25:29 |
| Anch'io ho il Caringella (il Compendione da 1000 pagg) ed è parecchio esaustivo, fin troppo! Per la contabilità spero che basti il manuale della Simone. | |
| Rispondi | |
| Da: Fre | 18/01/2016 18:26:09 |
| Infatti,quando terminato contabilità passerò ad amministrativo,naturalmente salterò le parti inerenti a contratti pubblici,beni pubblici ed organi,argomenti ampiamente trattati già in contabilità di stato. | |
| Rispondi | |
| Da: Fre | 18/01/2016 18:46:51 |
| Credimi,il manuale Simone di contabilità di stato non soltanto basta,ma è fin troppo dettagliato! | |
| Rispondi | |
Da: sentinella80 ![]() | 18/01/2016 18:55:08 |
| Quello che non va bene nel Manuale Simone (e ritengo anche su Caringella) sono i Contratti Pubblici... | |
| Rispondi | |
| Da: Fre | 18/01/2016 18:57:36 |
| Sentinella come mai affermi ciò?Io ritengo che i contratti pubblici in simone siano trattati piuttosto bene.Tu cosa ritieni manchi o sia trattato male? | |
| Rispondi | |
Da: sentinella80 ![]() | 18/01/2016 19:02:39 |
| In linea di massima va bene ma secondo me potrebbe non essere sufficiente. I contratti pubblici sono una vastissima materia a parte...Certo ci sono delle parti del Simone trattate bene, specie quando si parla delle novità, ma concentrare una materia così ampia in così poche pagine potrebbe essere rischioso. Fre parlo solo in base alla mia esperienza personale perchè mi è capitato di preparare scritto e orale di un concorso su questa materia. Ovvio che poi dipende da quello che esce ;) | |
| Rispondi | |
| Da: Fre | 18/01/2016 19:14:25 |
| Si ovviamente tutto dipende da ciò che uscirà.Però ritengo che i manuali summenzionati siano piuttosto completi,e che purtroppo ci sia troppo poco tempo per approfondire tutti gli argomenti in maniera perfetta.Cercheremo di fare il possibile,naturalmente.By the way,ci aggiorniamo domani quando usciranno le date,così avremo anche maggiore possibilità di gestire meglio lo studio! | |
| Rispondi | |
Da: Ghirozzo ![]() | 18/01/2016 20:00:16 |
| Risulta vincente un precedente ricorso per la prova preselettiva ripam ( analoga alla nostra). Vi giro il link: http://www.*******.com/ripam-coesione-il-tar-ha-accolto-il-ricorso-e-disposto-lammissione-alle-prove-scritte/ Quindi il ricorso avrebbe almeno 2 precenti vincenti con la preselezione del concorso docenti 2012. Quindi sarebbe fondato farlo nonostante qualcuno stia giocando a portar sfortuna!!!!! | |
| Rispondi | |
Da: sentinella80 ![]() | 18/01/2016 20:07:39 |
| Sbaglio o è stata aperta un'apposita discussione per il ricorso? Almeno in quel contesto puoi stare tranquillo che nessuno ti porterà sfortuna come dici e potrai condividere serenamente tutto con persone che hanno il tuo stesso interesse | |
| Rispondi | |
| Da: Zzzzzzzz... | 18/01/2016 20:14:34 |
| Visto che non c'è più lavoro, non si potrebbe modificare l'art. 1 Cost. con la dicitura "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sui ricorsi"? | |
| Rispondi | |
| Da: Blatt | 18/01/2016 20:21:47 |
| E io chiamo avv. Leon e faccio terzo ricorson. | |
| Rispondi | |
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