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Da: scheggia16/12/2009 11:26:33
riferimenti normativi seconda traccia per favore

Da: lupen16/12/2009 11:28:06
per la prima pag 881

Da: amica16/12/2009 11:29:58
avete le soluzioni

Da: Valeria 16/12/2009 11:30:25
E la prima

Da: luciano16/12/2009 11:30:55
scusa ma le tracce dove sono

Da: lupen16/12/2009 11:31:00
ragazzi sostenete solo che a causa del bilancino e per il fatto che l'eroina è suddivisa in 2 involucri e frammista a sostanza di taglio, sempronio risponderà soltanto del reato di cui all'art.73, comma 1 e 5 del dpr 309/90....poi nn risponde ddell'art 586 perchè ha assunto anche alcol....motivate cn la sentenza del 2009 e il parere è fatto.......sostenete pure che nn vi è prova certa che la dose assunta da tizio sia quella fornita da sempronio perchè sempronio è stato indiviuduato soltanto sulla base delle dichiarazioni di Caio...

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Da: luna16/12/2009 11:31:53
Il candidato assunte le vesti di avvocato di tizio, rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie .
Sentenza 24 settembre 2007, n. 35488

Da: castoro16/12/2009 11:32:03
qual è la più semplice,attendibile facile???????

Da: bellabimba16/12/2009 11:34:01
Il 10 febbraio 200 due amici,tizio e caio si accordavano per acquistare eroina da assumere insieme. Tizio ,raccolto il denaro, si recava nel vicino comune di beta rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già rifornito in passato. Acquistate due dosi, ritornava dall’amioco caio ed insieme assumevano la droga. Caio assumeva anche alcool. Subito dopo caio accusava un malore al quale seguiva il suo decesso. Il medico legale attribuiva la morte al narcotismo esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcoll etilico, anche esso depressivo del sistema nervoso centrale. Sulla base delle indicazioni fornite da Tizio ai carabinieri , lo spacciatore veniva identificato in sempronio. Veniva anche perquisita la sua abitazione, ove venivano rinvenute e sequestrate mg 800 di eroina, suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanze da taglio, nonché un bilancino di precisione. Sempronio decideva di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti di avv d sempronio rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.


colpa in concreto, nesso causale e responsabilità dello spacciatore per la morte dell’assuntore di stupefacenti. Salviamo l'art. 586 c.p. Corte di Cassazione - Sezioni Unite n. 22676 del 29 maggio 2009.
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 cod. pen. per l’evento morte non voluto richiede non soltanto che sia accertato il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza. La prevedibilità ed evitabilità dell’evento morte devono essere valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.


Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite affrontano il problema relativo alla responsabilità dello spacciatore per morte del tossicodipendente, svolgendo al contempo un’indagine ad ampio raggio sulla struttura del reato di cui all’art. 586 c.p.; è inoltre l’occasione per affrontare da vicino il tema della colpevolezza e la sua centralità all’interno del sistema di diritto penale.
È orientamento ormai consolidato quello per cui, ferma l’applicabilità dell’art. 575 c.p. in tutti quei casi in cui la cessione dello stupefacente sia sorretta dalla volontà (anche nella forma più sfumata del dolo eventuale) di determinare la morte dell’assuntore, nelle ipotesi in cui la condotta di spaccio non sia accompagnata dalla volizione dell’evento ulteriore debba individuarsi un’ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta di altro delitto doloso; in siffatti casi, ricorrerà pertanto un concorso formale tra il reato base di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la figura criminosa dell’art. 586 c.p. Questa linea interpretativa trova del resto conforto nella stessa formulazione dell’art. 81 d.P.R. n. 309/90 che, nel disciplinare la circostanza attenuante della prestazione del soccorso in caso di pericolo di morte o lesione dell’assuntore della sostanza stupefacente, richiama, tra le norme fondanti la responsabilità per la causazione della morte del consumatore, accanto agli artt. 589 e 590 c.p., anche l’art. 586 c.p.

Orbene, l’art. 586 c.p., quale norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni vita e integrità fisica, trova applicazione quando la morte o le lesioni, non rientranti nelle fattispecie speciali di stampo codicistico, siano conseguenza non voluta di altro delitto doloso; la ricorrenza di tale evento ulteriore comporta l’applicazione delle “disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate�. Trattasi, ad avviso della dottrina prevalente e di copiosa giurisprudenza, di una ipotesi speciale di aberratio delicti bioffensiva, dove l’elemento specializzante è dato dalla natura dell’offesa non voluta e dalla previsione di una circostanza aggravante speciale, oltre che dalla non necessaria indagine circa l’errore sui mezzi di esecuzione del reato o altra causa, che invece è richiesta dall’art. 83 c.p.
Alquanto discusso è il criterio di imputazione dell’evento morte, contrapponendosi al riguardo diversi orientamenti.
Limitando la nostra indagine al tema che ci occupa, ma il discorso potrebbe essere esteso in una prospettiva più ampia anche all’art. 586 c.p. in generale, secondo un primo indirizzo, il rapporto tra reato base e l’evento ulteriore deve essere ricostruito in termini di pura e semplice causalità materiale fra la pregressa condotta dolosa e l’evento medesimo, senza necessità di espletare in ordine a quest’ultimo alcuna indagine relativa all’elemento psicologico (Cass., Sez. Prima Pen., 23.10.1986, n. 11537; Cass., Sez. Sesta Pen., 02.12.1988, n. 11799). L’art 586 c.p., in altre parole, integrerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva che consente di addossare all’agente l’evento ulteriore per il solo fatto di aver innescato il nesso condizionalistico.
Secondo invece una diversa impostazione, prevalente nella giurisprudenza più recente ed ancorata all’indefettibile principio di colpevolezza, l’evento mortale non può essere ascritto allo spacciatore sulla base del mero nesso eziologico, a titolo dunque di responsabilità oggettiva, essendo invece necessario vagliare la sussistenza di un collante psicologico tra condotta ed evento: per l’esattezza, la punibilità in base all’art. 586 c.p. risulterebbe subordinata alla prevedibilità della morte o delle lesioni derivanti dal delitto presupposto (Cass. 26.02.1993, n. 1870; Cass. 22.07.1996, n. 7366; Cass. 21.04.2006, n. 14302).
La seconda interpretazione ha senz’altro il pregio di coniugare la fattispecie codicistica di cui si discorre ed il principio di colpevolezza declamato dall’art. 27 co. 1 Cost. ed in forza del quale lo spazio dell’illecito penale risulta circoscritto ai soli fatti riconducibili psicologicamente al soggetto agente. Come noto, infatti, il suddetto principio va inteso non soltanto nel significato minimo di divieto di responsabilità per fatto altrui, ma nel senso più pregnante di responsabilità per fatto proprio colpevole: nullum crimen sine culpa.
Sulla base di storiche sentenze della Consulta e della Corte Costituzionale, ormai divenute consolidato diritto vivente,la responsabilità oggettiva propria è sempre illegittima, diversamente, la responsabilità oggettiva impropria lo è soltanto nel caso in cui vengano posti a carico dell’agente, a prescindere dal dolo o dalla colpa, gli elementi principali della fattispecie, ovvero i componenti del fatto tipico che concorrono a determinarne il disvalore (o il maggior disvalore), in quanto intimamente connessi con l’offesa (e qui sta la loro “significatività�), quale nucleo centrale del reato.
Alla luce dei principi sopra esposti appare dunque costituzionalmente imposta quella linea interpretativa che, affrancandosi dal principio del versari in re illicita, postula nell’agente l’esistenza di un coefficiente di colpevolezza per l’attribuzione dell’evento morte: sotto il profilo soggettivo, dunque, l’art. 586 c.p. esigerebbe, oltre al dolo per il reato presupposto, anche la colpa per l’evento ulteriore. Ed è proprio in ordine a quest’ultimo profilo che si registrano orientamenti fortemente contrastanti, a riprova di tutte le difficoltà che si incontrano nel momento in cui si tratta di conciliare la moderna concezione della colpa e l’atteggiamento di colui che già versa in re illicita, soprattutto sotto il profilo dell’individuazione della regola cautelare sulla cui violazione fondare il giudizio di colpevolezza.

Infatti,si registrano pronunce in cui l’evento più grave viene imputato all’agente a titolo di colpa specifica, identificando la regola cautelare disattesa nella norma penale incriminatrice del reato base doloso. In tal senso si è quindi affermato che l’evento morte deve essere addebitato al fornitore della sostanza a norma dell’art. 586 c.p. a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell’evento letale (cfr., ad esempio, Cass., Sez. Sesta Pen., 26.02.1993, n. 1870). In altre parole, “l'evento lesivo, conseguente dal delitto doloso commesso, è imputato al colpevole, a titolo di colpa, per violazione di legge, perché l'art. 43 cod. pen. annovera tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e negligenza), anche l'inosservanza della legge. Invero tale espressione comprende anche la violazione delle stesse norme penali incriminatrici� (Cass.02.04.1986).
L’orientamento ad oggi prevalente in giurisprudenza e in dottrina è dunque quello che vede un’ imputazione del fatto più grave (morte o lesione) a titolo di colpa generica ed in concreto, ammettendo dunque la configurabilità di doveri cautelari anche per colui che già versa in re illicita.
Tale orientamento sopperisce alla mancanza di regole cautelari ad hoc per i contesti illeciti, mediante la ricostruzione di cautele generiche mutuate dall’esperienza comune e comunque distinte dalla norma incriminatrice. Così ragionando, l’evento ulteriore sarà addebitabile all’agente soltanto laddove ricorrano gli estremi della colpa, ergo sia accertata la violazione di una regola cautelare e l’evento più grave sia prevedibile, quale conseguenza della condotta criminosa, ed evitabile, osservando la regola cautelare od astenendosi dall’attività vietata.
L’accertamento della prevedibilità dovrà essere condotto in maniera rigorosa e avendo riguardo alla situazione fattuale oggetto del giudizio, tenendo conto di un coefficiente di prevedibilità concreta e non astratta del rischio connesso alla circolazione dello stupefacente determinato dalla commissione del reato doloso di base.(ad esempio grado di tossicità della sostanza, le condizioni di salute del tossicodipendente) .Laddove la prevedibilità dell’evento fosse valutata soltanto in astratto, si finirebbe per dedurre la colpa in maniera automatica dalla intrinseca pericolosità della sostanza stupefacente e dalla constatazione che, secondo la comune esperienza, la sua assunzione può provocare la morte del consumatore. Quindi, il recupero della colpevolezza sarebbe soltanto formale e la suddetta impostazione finirebbe per scadere nella responsabilità oggettiva.
A fronte di un siffatto quadro interpretativo, La Cassazione si è pronunciata per chiarire se “ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dello spacciatore per la morte dell'acquirente, in conseguenza della cessione della sostanza stupefacente, che risulti letale per il soggetto assuntore, sia sufficiente la prova del nesso di causalità materiale fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, purché non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, ovvero debba essere dimostrata anche la sussistenza di un profilo colposo per non aver preveduto l'evento.
Al fine di individuare la soluzione preferibile, non può ovviamente prescindersi dal principio di colpevolezza e dalle sentenze della Corte costituzionale che gli hanno esplicitamente riconosciuto rango costituzionale�: è da questa premessa che le Sezioni Unite muovono nel ricostruire l’elemento soggettivo della figura criminis sottoposta al loro esame.
E dal momento che fra gli elementi della fattispecie di cui all’art. 586 c.p., che devono essere coperti almeno dalla colpa, va ricompreso anche l’evento non voluto, “in quanto esso è significativo sia rispetto all’offesa sia rispetto alla pena,si impone la necessità di individuare un coefficiente psicologico in grado di collegare all’agente l’evento ulteriore non voluto, in una dimensione di autentica colpevolezza. Dunque, la Suprema Corte si chiede se anche in questi casi la colpa presenti la stessa struttura che connota le “normali� fattispecie colpose, ovvero se tale coefficiente psicologico subisca delle modificazioni, specie sotto il profilo contenutistico, in conseguenza del fatto che l’agente, attraverso il delitto base doloso, si è posto in un’area di illiceità penale.
Le Sezioni Unite osservano al riguardo che la circostanza del versari in re illicita non incide affatto sulla fisionomia della colpa, rendendosi necessarie sempre e comunque sia l’individuazione di un agente modello, sia un’indagine condotta alla luce del punto di vista di quest’ultimo e finalizzata a verificare se all’agente concreto sia rimproverabile o meno la violazione della regola cautelare diretta ad evitare eventi prevedibili ed analoghi a quello di fatto verificatosi. Quanto alla regola cautelare si esclude in maniera decisa che essa possa identificarsi nella stessa norma penale che incrimina il reato base, ossia la cessione dello stupefacente, posto che la norma di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 risulta sprovvista di finalità cautelari.
L’art. 73 d.P.R. n. 309/90 trova la sua ragion d’essere innanzitutto nell’esigenza di reprimere il mercato illegale della droga, approntando in tal modo, e seppure soltanto in via mediata, una tutela anticipata dell’incolumità dei consociati: si tratta in sostanza di uno scopo diverso da quello finalizzato alla diretta salvaguardia dell’integrità fisica del singolo individuo.
“a conferma del fatto che l’attuale legislazione in materia non ha una destinazione diretta ed immediata alla tutela dell’integrità fisica dei cittadini, sta la scelta del legislatore a favore della non punibilità del consumo personale di stupefacenti.
Quel pericolo iniziale per l’incolumità insito nel commercio di sostanze stupefacenti è già ampiamente previsto e punito dalle norme speciali che sanzionano l’attività anzidetta; tale disvalore non può quindi essere riprodotto in un altro reato per il tramite dell’art. 586 c.p., soprattutto se “sganciato� dalla sussistenza di un profilo psicologico di colpa e fondato esclusivamente su una responsabilità di tipo oggettivo o su una colpa presunta per violazione della legge penale, perché in questo modo si verrebbe a sanzionare nuovamente un fatto già incluso per il suo carico di disvalore nella pena comminata per la condotta di spaccio. Perché sussista un’autentica forma di colpevolezza sarà dunque necessario che l’agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla legge sugli stupefacenti e che sia specificatamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. occorrerà inoltre una valutazione positiva in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, compiuta ex ante, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tenendo conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto.
Inoltre, trattandosi di attività già ex se pericolosa, il giudizio sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento si farà più stringente: lo spacciatore, in sostanza, è chiamato a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a desistere dall’azione quando taluna di queste circostanze evidenzi un concreto pericolo per l’incolumità dell’assuntore, o comunque permanga una situazione di dubbio ed incertezza.
La colpa potrà pertanto escludersi soltanto allorquando la morte si verifichi per l’intervento di fattori non noti e non rappresentabili dal cedente, come ad esempio nel caso di cessione di una sostanza normale per quantità e qualità e di decesso dovuto alla contemporanea assunzione di sostanze alcoliche o di psicofarmaci, sempre che ovviamente lo spacciatore non fosse a conoscenza di una tale evenienza, ad esempio perché lo stupefacente è stato consegnato a soggetto che già si trovava in evidente stato di ebbrezza. Affermano infatti le Sezioni Unite: “potrà, invece, nei singoli casi concreti, ravvisarsi una responsabilità del cedente quando questi sia stato a conoscenza che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto lo stupefacente ceduto era dedito all’alcol o al consumo di psicofarmaci o aveva, al di là dell’apparenza, gravi difetti fisici ovvero anche quando la mancata conoscenza di uno di questi fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi inescusabili. Egualmente sarà ravvisabile la colpa nell’ipotesi in cui sia la particolare natura, quantità e qualità dello stupefacente ceduto o le modalità con cui il medesimo è stato miscelato con altre sostanze ad aumentarne la pericolosità per l’incolumità dell’assuntore.


Da: veronica16/12/2009 11:37:06
è una soluzione quest ultima????

Da: checco16/12/2009 11:38:21
Ragazzi ma un parere si riesce ad avere?! Grazieeeee!!!

Da: alfano16/12/2009 11:39:08
q       Cassazione penale, SS.UU., 22 gennaio 2009 - deposito del 29 maggio 2009, n. 22676  (Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 cod. pen. per l’evento morte non voluto richiede non soltanto che sia accertato il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale -diversa dalla norma penale che incrimina il reato base- e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza. La prevedibilità ed evitabilità dell’evento morte devono essere valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.).

Da: tonino ritacca16/12/2009 11:40:37
SPACCIO E MORTE DELL’ASSUNTORE



Cassazione, Sezioni Unite Penali, 29 maggio 2009, n. 22676



Per affermare la responsabilità dello spacciatore per morte dell’assuntore non basta il nesso eziologico tra cessione dello stupefacente e morte, ma occorre anche la colpa in concreto.



di Sara Farini



il presente contributo è tratto da Levita (a cura di), Cassazione penale 2009. Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità, roma, 2009



Area di classificazione: Delitti contro la persona

Sottoarea: Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto â€" Morte conseguente a cessione di sostanze stupefacenti â€" Responsabilità dello spacciatore â€" Colpa in concreto - Necessità.



Riferimenti normativi: Codice Penale, art. 586; Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73.



La massima: Nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 c.p. per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia rimproverabile allo spacciatore sotto il profilo della colpa in concreto, che esige la violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma penale che incrimina il reato base ed un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene vita del soggetto che assume la sostanza.

La prevedibilità ed evitabilità dell’evento devono essere valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.



Osservazioni introduttive

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite affrontano il problema relativo alla responsabilità dello spacciatore per morte del tossicodipendente, svolgendo al contempo un’indagine ad ampio raggio sulla struttura del reato di cui all’art. 586 c.p.; è inoltre l’occasione per affrontare da vicino il tema della colpevolezza e la sua centralità all’interno del sistema di diritto penale.

È orientamento ormai consolidato quello per cui, ferma l’applicabilità dell’art. 575 c.p. in tutti quei casi in cui la cessione dello stupefacente sia sorretta dalla volontà (anche nella forma più sfumata del dolo eventuale) di determinare la morte dell’assuntore, nelle ipotesi in cui la condotta di spaccio non sia accompagnata dalla volizione dell’evento ulteriore debba individuarsi un’ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta di altro delitto doloso; in siffatti casi, ricorrerà pertanto un concorso formale tra il reato base di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la figura criminosa dell’art. 586 c.p. Questa linea interpretativa trova del resto conforto nella stessa formulazione dell’art. 81 d.P.R. n. 309/90 che, nel disciplinare la circostanza attenuante della prestazione del soccorso in caso di pericolo di morte o lesione dell’assuntore della sostanza stupefacente, richiama, tra le norme fondanti la responsabilità per la causazione della morte del consumatore, accanto agli artt. 589 e 590 c.p., anche l’art. 586 c.p.

Orbene, l’art. 586 c.p., quale norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni vita e integrità fisica, trova applicazione quando la morte o le lesioni, non rientranti nelle fattispecie speciali di stampo codicistico, siano conseguenza non voluta di altro delitto doloso; la ricorrenza di tale evento ulteriore comporta l’applicazione delle “disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate�. Trattasi, ad avviso della dottrina prevalente e di copiosa giurisprudenza, di una ipotesi speciale di aberratio delicti bioffensiva, dove l’elemento specializzante è dato dalla natura dell’offesa non voluta e dalla previsione di una circostanza aggravante speciale, oltre che dalla non necessaria indagine circa l’errore sui mezzi di esecuzione del reato o altra causa, che invece è richiesta dall’art. 83 c.p.

Dal punto di vista oggettivo, l’art. 586 c.p. è strutturato su di una condotta “indistinta� e non tipizzata sotto il profilo descrittivo-naturalistico, consistente nella commissione di un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso - consumato o anche solo tentato -, fatta eccezione per le percosse e le lesioni, venendo altrimenti a configurarsi, in questo secondo caso, la diversa ipotesi dell’omicidio preterintenzionale. Così, secondo la giurisprudenza, non trova applicazione l’art. 586 c.p. laddove sia il soggetto agente ad iniettare direttamente la sostanza drogante nelle vene della vittima, dovendo ravvisarsi, in ipotesi di tal fatta, il delitto di cui all’art. 584 c.p., dal momento che la condotta in discorso integra la fattispecie di lesioni e non potendo assumere al riguardo alcun rilievo scriminante l’eventuale consenso del tossicodipendente (Cass., Sez. Quinta Pen., 23.03.2004, n. 13987).

Inoltre, tra la condotta che costituisce già di per sé reato doloso e l’evento morte o lesioni ulteriore deve intercorrere un rapporto di causalità.

Sul punto si è consolidato in giurisprudenza un orientamento che ne assume l’esistenza in termini alquanto ampi e che si risolve nel negare l’interruzione del nesso causale in presenza di comportamenti che, ulteriori rispetto alla prima condotta di cessione ed attribuibili a soggetti diversi dal primo spacciatore, si siano frapposti fra questa e l’evento morte. Per l’esattezza, si ritiene che il nesso eziologico tra la prima condotta e l’evento ulteriore non sia interrotto per effetto di successive cessioni di sostanza stupefacente, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili (ex multis Cass. Sez. Sesta Pen., 28.07.2003, n. 31760): da un punto di vista oggettivo, dunque, il reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. potrà essere contestato non soltanto all’immediato cedente, ma anche gli spacciatori “intermedi�, sino ad arrivare all’originario fornitore.

Alquanto discusso è invece il criterio di imputazione dell’evento morte, contrapponendosi al riguardo diversi orientamenti.

Limitando la nostra indagine al tema che ci occupa, ma il discorso potrebbe essere esteso in una prospettiva più ampia anche all’art. 586 c.p. in generale, secondo un primo indirizzo, il rapporto tra reato base e l’evento ulteriore deve essere ricostruito in termini di pura e semplice causalità materiale fra la pregressa condotta dolosa e l’evento medesimo, senza necessità di espletare in ordine a quest’ultimo alcuna indagine relativa all’elemento psicologico (Cass., Sez. Prima Pen., 23.10.1986, n. 11537; Cass., Sez. Sesta Pen., 02.12.1988, n. 11799). L’art 586 c.p., in altre parole, integrerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva che, in ossequio al canone di antica memoria del versari in re illicita, ed apparentemente confermato in positivo dall’art. 42 co. 3 c.p., consente di addossare all’agente l’evento ulteriore per il solo fatto di aver innescato il nesso condizionalistico.

Secondo invece una diversa impostazione, prevalente nella giurisprudenza più recente ed ancorata all’indefettibile principio di colpevolezza, l’evento mortale non può essere ascritto allo spacciatore sulla base del mero nesso eziologico, a titolo dunque di responsabilità oggettiva, essendo invece necessario vagliare la sussistenza di un collante psicologico tra condotta ed evento: per l’esattezza, la punibilità in base all’art. 586 c.p. risulterebbe subordinata alla prevedibilità della morte o delle lesioni derivanti dal delitto presupposto (Cass., Sez. Sesta Pen., 26.02.1993, n. 1870; Cass., Sez. Quarta Pen., 22.07.1996, n. 7366; Cass., Sez. Quinta Pen., 21.04.2006, n. 14302).

La seconda interpretazione ha senz’altro il pregio di coniugare la fattispecie codicistica di cui si discorre ed il principio di colpevolezza declamato dall’art. 27 co. 1 Cost. ed in forza del quale lo spazio dell’illecito penale risulta circoscritto ai soli fatti riconducibili psicologicamente al soggetto agente. Come noto, infatti, il suddetto principio, per come ricostruito alla luce delle coordinate delineate dalla più recente giurisprudenza costituzionale, va inteso non soltanto nel significato minimo di divieto di responsabilità per fatto altrui, ma nel senso più pregnante di responsabilità per fatto proprio colpevole: nullum crimen sine culpa.

E se è vero che le “storiche� sentenze della Consulta datate 1988 sull’ignorantia legis scusabile e sul furto d’uso hanno chiarito che non ogni ipotesi di responsabilità oggettiva deve ritenersi a priori in contrasto con l’art. 27 Cost., non si può neppure sottacere che nell’economia della fattispecie tratteggiata dall’art. 586 c.p. l’evento morte costituisce senz’altro l’elemento su cui si appunta prevalentemente il disvalore del fatto: è dunque necessario il riscontro di un coefficiente psicologico che riconduca all’agente l’evento stesso, fondando un giudizio di rimproverabilità, sì da autorizzare e giustificare l’intervento della sanzione penale. Al riguardo va infatti rammentato che Corte cost., sent., 24.03.1988, n. 364, seppur in forma di obiter dicta, aveva operato la fondamentale distinzione fra responsabilità oggettiva pura (o propria), involgente tutte quelle ipotesi criminose in cui nessun elemento del fatto tipico è coperto dal dolo o dalla colpa dell’agente e che pertanto già in astratto è in contrasto con l’art. 27 Cost., e responsabilità oggettiva impropria (o spuria), riferibile a tutte quelle fattispecie in cui un solo elemento del fatto - o più di uno, ma non tutti -, a differenza degli altri, non è coperto da alcun coefficiente psicologico. In quest’ultimo caso, la Consulta proponeva una verifica di costituzionalità condotta con riguardo agli elementi più significativi della fattispecie e diretta ad appurare che gli stessi siano “coperti� almeno dalla colpa dell’agente, pena altrimenti l’illegittimità della disposizione oggetto di esame. Quali siano questi elementi più significativi della fattispecie è lo stesso giudice delle leggi ad indicarlo nella successiva sentenza n. 1085 del 13.12.1988: “perché l’art. 27, comma 1, Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano all’agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati�.

Ricomponendo i principi derivanti dalle pronunce su indicate, ormai divenuti consolidato diritto vivente, mentre la responsabilità oggettiva propria è sempre illegittima, diversamente, la responsabilità oggettiva impropria lo è soltanto nel caso in cui vengano posti a carico dell’agente, a prescindere dal dolo o dalla colpa, gli elementi principali della fattispecie, ovvero i componenti del fatto tipico che concorrono a determinarne il disvalore (o il maggior disvalore), in quanto intimamente connessi con l’offesa (e qui sta la loro “significatività�), quale nucleo centrale del reato.

Alla luce dei principi sopra esposti appare dunque costituzionalmente imposta quella linea interpretativa che, affrancandosi dal principio del versari in re illicita, postula nell’agente l’esistenza di un coefficiente di colpevolezza per l’attribuzione dell’evento morte: sotto il profilo soggettivo, dunque, l’art. 586 c.p. esigerebbe, oltre al dolo per il reato presupposto, anche la colpa per l’evento ulteriore. Ed è proprio in ordine a quest’ultimo profilo che si registrano orientamenti fortemente contrastanti, a riprova di tutte le difficoltà esegetiche che si incontrano nel momento in cui si tratta di conciliare la moderna concezione della colpa e l’atteggiamento di colui che già versa in re illicita, soprattutto sotto il profilo dell’individuazione della regola cautelare sulla cui violazione fondare il giudizio di colpevolezza.

Ciò detto, si registrano pronunce in cui l’evento più grave viene imputato all’agente a titolo di colpa specifica, identificando la regola cautelare disattesa nella norma penale incriminatrice del reato base doloso. In tal senso si è quindi affermato che l’evento morte deve essere addebitato al fornitore, anche non immediato, della sostanza a norma dell’art. 586 c.p. a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell’evento letale (cfr., ad esempio, Cass., Sez. Sesta Pen., 26.02.1993, n. 1870). In altre parole, “l'evento lesivo, conseguente dal delitto doloso commesso, è imputato al colpevole, a titolo di colpa, per violazione di legge, perché l'art. 43 cod. pen. annovera tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e negligenza), anche l'inosservanza della legge. Invero tale espressione non limita questo modo di essere della colpa alla sola violazione di legge a carattere squisitamente o esclusivamente cautelare, ma comprende anche la violazione delle stesse norme penali incriminatrici� (così, Cass., Sez. Prima Pen., 02.04.1986, Navarino).

A tale tesi, che risulta sfornita di qualsiasi temperamento in chiave personalistica, viene generalmente obiettato di risolversi in una forma di colpevolezza presunta (o in re ipsa) e quindi in una forma di responsabilità oggettiva occulta, sia perché la norma che punisce il reato base non ha finalità cautelari, sia perché, una volta accertato il dolo del reato base, vi sarebbe sempre l’imputazione dell’evento ulteriore, senza necessità di indagare in ordine alla concreta prevedibilità del medesimo da parte dell’agente. È inoltre evidente l’impossibilità di attribuire alla norma incriminatrice una duplice funzione, repressiva e preventiva al tempo stesso, posto che un’attività vietata in assoluto non può poi essere oggetto di un divieto o di un comando strumentale, finalizzato alla sua corretta esecuzione: sarebbe come ammettere che quella stessa disposizione, da un lato, esprima il divieto di tenere un certo comportamento, e dall’altro, faccia obbligo di dare esecuzione alla condotta criminosa con cautela.

L’orientamento ad oggi prevalente in giurisprudenza e in dottrina è dunque quello che vede una imputazione del fatto più grave (morte o lesione) a titolo di colpa generica ed in concreto, ammettendo dunque la configurabilità di doveri cautelari anche per colui che già versa in re illicita.

Più in dettaglio, tale orientamento sopperisce alla mancanza di regole cautelari ad hoc per i contesti illeciti, mediante la ricostruzione di cautele generiche mutuate dall’esperienza comune e comunque distinte dalla norma incriminatrice. Così ragionando, l’evento ulteriore sarà addebitabile all’agente soltanto laddove ricorrano gli estremi della colpa, ergo sia accertata la violazione di una regola cautelare e l’evento più grave sia prevedibile, quale conseguenza della condotta criminosa, ed evitabile, osservando la regola cautelare od astenendosi dall’attività vietata.

L’accertamento del requisito della prevedibilità dovrà essere condotto in maniera rigorosa ed avendo riguardo alla situazione fattuale oggetto del giudizio, tenendo conto di un coefficiente di prevedibilità concreta e non astratta del rischio connesso alla circolazione dello stupefacente determinato dalla commissione del reato doloso di base (si dovrà valutare. ad esempio, il grado di tossicità della sostanza, le condizioni di salute del tossicodipendente, ecc.: cfr., ad esempio, Cass. Sez. Quinta Pen., 21.04.2006, n. 14302; Cass. Sez. Prima Pen., 14.11.2002, n. 2595; Cass. Sez. Sesta Pen., 29.11.2007, n. 12129). Laddove, infatti, la prevedibilità dell’evento fosse valutata soltanto in astratto, si finirebbe per dedurre la colpa in maniera automatica dalla intrinseca pericolosità della sostanza stupefacente e dalla constatazione che, secondo la comune esperienza, la sua assunzione può provocare la morte del consumatore. In tal senso, quindi, il recupero della colpevolezza sarebbe soltanto formale ed anche la suddetta impostazione ermeneutica finirebbe per scadere nella responsabilità oggettiva.

A fronte di un sì variegato quadro interpretativo, le Sezioni Unite sono quindi chiamate a chiarire se “ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dello spacciatore per la morte dell'acquirente, in conseguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostanza stupefacente che risulti letale per il soggetto assuntore, sia sufficiente la prova del nesso di causalità materiale fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, purché non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, ovvero debba essere dimostrata anche la sussistenza di un profilo colposo per non aver preveduto l'evento�.

Osservazioni conclusive

“Al fine di individuare la soluzione preferibile, non può ovviamente prescindersi dal principio di colpevolezza e dalle sentenze della Corte costituzionale che gli hanno esplicitamente riconosciuto rango costituzionale�: è da questa premessa di carattere metodologico che le Sezioni Unite muovono nel ricostruire l’elemento soggettivo della figura criminis sottoposta al loro esame.

E dal momento che, giuste le coordinate interpretative offerte dalla Consulta nei dicta del 1988, fra gli elementi della fattispecie di cui all’art. 586 c.p., che devono essere coperti almeno dalla colpa, va ricompreso anche l’evento non voluto, “in quanto esso è significativo sia rispetto all’offesa (in quanto offensivo di autonomi beni giuridici penalmente tutelati), sia rispetto alla pena (in quanto determina l’inflizione di una pena ulteriore)�, si impone la necessità di individuare un coefficiente psicologico in grado di collegare all’agente l’evento ulteriore non voluto, in una dimensione di autentica colpevolezza; diversamente opinando si “imporrerebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’istituto per contrasto con il principio di colpevolezza, secondo cui deve necessariamente postularsi la colpa dell’agente, almeno in relazione agli «elementi più significativi della fattispecie», fra i quali il «complessivo ultimo risultato vietato», se non si vuole incorrere nel divieto, ex art. 27, commi 1 e 3, Cost. della responsabilità oggettiva cd. pura o propria�.

Eletta dunque la via più sopra delineata, la Suprema Corte si chiede se anche in questi casi la colpa presenti la stessa struttura che connota le “normali� fattispecie colpose, ovvero se tale coefficiente psicologico subisca delle modificazioni, specie sotto il profilo contenutistico, in conseguenza del fatto che l’agente, attraverso il delitto base doloso, si è posto in un’area di illiceità penale.

Orbene, le Sezioni Unite osservano al riguardo che la circostanza del versari in re illicita non incide affatto sulla fisionomia della colpa, rendendosi necessarie sempre e comunque sia l’individuazione di un agente modello, sia un’indagine condotta alla luce del punto di vista di quest’ultimo e finalizzata a verificare se all’agente concreto sia rimproverabile o meno la violazione della regola cautelare diretta ad evitare eventi prevedibili ed analoghi a quello di fatto verificatosi.

Per quanto attiene, nello specifico, alla individuazione della regola cautelare violata, si esclude in maniera decisa che essa possa identificarsi nella stessa norma penale che incrimina il reato base, ossia la cessione dello stupefacente, posto che la norma di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 risulta sprovvista di finalità cautelari. Ed invero, la pericolosità delle condotte incriminate dalla legislazione in materia di stupefacenti è troppo “distante� rispetto alla singola condotta causativa dell’evento letale per poter imprimere alle stesse disposizioni incriminatrici uno scopo di tutela preventiva dell’individuo, in modo da giustificare anche concettualmente il ricorso alla colpa specifica. L’art. 73 d.P.R. n. 309/90 trova la sua ragion d’essere innanzitutto nell’esigenza di reprimere il mercato illegale della droga, approntando in tal modo, e seppure soltanto in via mediata, una tutela anticipata dell’incolumità dei consociati: si tratta in sostanza di uno scopo diverso da quello finalizzato alla diretta salvaguardia dell’integrità fisica del singolo individuo. Affermano infatti le Sezioni Unite: “a conferma del fatto che l’attuale legislazione in materia non ha una destinazione diretta ed immediata alla tutela dell’integrità fisica dei cittadini, sta la scelta del legislatore a favore della non punibilità del consumo personale di stupefacenti […] ed anche riconoscendo che lo scopo «ultimo» della sfera di protezione delle norme che vietano lo spaccio di sostanze stupefacenti sia la tutela della vita dei possibili consumatori, il disvalore di questo rischio generico si esaurisce nell’imputazione per il reato presupposto�. Quel pericolo iniziale per l’incolumità insito nel commercio di sostanze stupefacenti è già ampiamente previsto e punito dalle norme speciali che sanzionano l’attività anzidetta; tale disvalore non può quindi essere riprodotto in un altro reato per il tramite dell’art. 586 c.p., soprattutto se “sganciato� dalla sussistenza di un profilo psicologico di colpa e fondato esclusivamente su una responsabilità di tipo oggettivo o su una colpa presunta per violazione della legge penale, perché in questo modo si verrebbe a sanzionare nuovamente un fatto già incluso per il suo carico di disvalore nella pena comminata per la condotta di spaccio.

Perché sussista un’autentica forma di colpevolezza sarà dunque necessario che l’agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla legge sugli stupefacenti e che sia specificatamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali (ad es. non cedere sostanza drogante a chi fa uso di psicofarmaci); occorrerà inoltre una valutazione positiva in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, compiuta ex ante, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tenendo conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto. “Si dovrà pertanto verificare se dal punto di vista di un agente modello, nella situazione concreta, risultava prevedibile l’evento morte come conseguenza dell’assunzione, da parte di uno specifico soggetto di una determinata dose di droga. È evidente poi che per agente modello non si deve intendere uno «spacciatore modello», ma una persona ragionevole, fornita, al pari dell’agente reale di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede�.

Inoltre, trattandosi di attività già ex se pericolosa, il giudizio sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento si farà più stringente: lo spacciatore, in sostanza, è chiamato a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a desistere dall’azione quando taluna di queste circostanze evidenzi un concreto pericolo per l’incolumità dell’assuntore, o comunque permanga una situazione di dubbio ed incertezza.

La colpa potrà pertanto escludersi soltanto allorquando la morte si verifichi per l’intervento di fattori non noti e non rappresentabili dal cedente, come ad esempio nel caso di cessione di una sostanza normale per quantità e qualità e di decesso dovuto alla contemporanea assunzione di sostanze alcoliche o di psicofarmaci, sempre che ovviamente lo spacciatore non fosse a conoscenza di una tale evenienza, ad esempio perché lo stupefacente è stato consegnato a soggetto che già si trovava in evidente stato di ebbrezza. Affermano infatti le Sezioni Unite: “potrà, invece, nei singoli casi concreti, ravvisarsi una responsabilità del cedente quando questi sia stato a conoscenza che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto lo stupefacente ceduto era dedito all’alcol o al consumo di psicofarmaci o aveva, al di là dell’apparenza, gravi difetti fisici ovvero anche quando la mancata conoscenza di uno di questi fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi inescusabili, come ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia ceduto la sostanza ad un acquirente che denotava un alito vinoso, o che presentava caratteristiche esteriori di fragilità fisica o di consumatore di medicinali, o abbia ceduto la droga all’interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente si fa uso di sostanze alcoliche (essendo quindi altamente probabile una assunzione congiunta di droga e alcol), ovvero l’abbia ceduta a soggetti minorenni di cui poteva essere conoscibile la minore resistenza a quella determinata sostanza. Analogamente, la colpa in concreto potrebbe essere configurabile quando lo spacciatore abbia ceduto eroina ad un soggetto di cui conosceva i precedenti tentativi di disintossicazione e quindi la maggiore esposizione al rischio di overdose; o quando abbia ceduto sostanza micidiale come l’eroina a persona di giovanissima età, di esile costituzione fisica e che evidenziava la precedente assunzione di tranquillanti�.

Egualmente sarà ravvisabile la colpa nell’ipotesi in cui sia la particolare natura, quantità e qualità dello stupefacente ceduto o le modalità con cui il medesimo è stato miscelato con altre sostanze ad aumentarne la pericolosità per l’incolumità dell’assuntore.


Da: alfano nota a sentenza16/12/2009 11:40:51
La sentenza in commento si pone come dirimente dei delicati problemi interpretativi sorti sulla natura della responsabilità ex art. 586 c.p. L’occasione di chiarire in maniera definitiva e generale il titolo della responsabilità dell’articolo in oggetto, è originata da una fattispecie relativa alla responsabilità penale dello spacciatore in conseguenza di cessione di sostanza stupefacente cui ha fatto seguito la morte dell’assuntore.

L’articolo 586 c.p., rubricato ‹‹morte o lesioni come conseguenza di altro delitto›, letteralmente dispone che ‹‹quando da un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’art. 83 c.p. (aberratio delicti), ma le pene stabilite dagli artt. 589 e 590 c.p. sono aumentate››.

Relativamente alla natura e al criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute, sono state avanzate in  dottrina e in giurisprudenza diversi orientamenti. La Suprema Corte con la sentenza 29 maggio 2009, n. 22676 confuta tutte le diverse teorie prospettate, e propone una nuova chiave di lettura della natura dell’art. 586 c.p.

Teoria della responsabilità oggettiva.

Il primo e più risalente orientamento giurisprudenziale ravvisava nell’art. 586 c.p. un caso di responsabilità oggettiva, riconducibile al disposto del comma terzo, dell’art. 42 c.p. La norma da ultimo citata, dopo aver sancito al secondo comma che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo, dispone che ‹‹la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione››. I primi commentatori individuarono in tale disposizione la matrice di una responsabilità penale, diversa da quella dolosa o colposa indicata nel precedente comma, e fondata sul puro rapporto causale tra azione od omissione ed evento. Orbene, il reato di cui all’art. 586 c.p. venne, per lungo tempo, ricondotto ad una ipotesi di responsabilità oggettiva: accertato il delitto di base doloso, la morte o le lesioni erano imputate al reo sulla base del mero rapporto di causalità, l’unica indagine da compiere si risolveva nell’esistenza o meno di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.

Qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu: accertato il delitto di cessione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990, per ricondurre allo spacciatore la responsabilità della morte o lesione patita dall’assuntore, era necessaria una mera analisi sulla sussistenza del rapporto di causalità naturale, non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale. E si sosteneva che le cessioni multiple della sostanza stupefacente non fossero tali da assurgere al rango di cause sopravvenute ed eccezionali capaci di elidere il nesso eziologico, data la notorietà e la prevedibilità delle stesse. In ragione di ciò, le sanzioni di cui all’art. 586 c.p. venivano poste a carico sia del cedente immediato, ossia colui il quale ha ceduto direttamente la sostanza stupefacente letale all’assuntore, sia al cedente mediato, individuabile nel fornitore del cedente immediato.

Orbene, la responsabilità per la morte o lesioni causate prescindeva da un qualsiasi accertamento dell’elemento psicologico, in quanto se la morte era stata pensata come possibile, accettando il relativo rischio creato, lo spacciatore avrebbe risposto di un omicidio volontario, quantomeno a titolo di dolo eventuale, mentre del tutto avulsa rimaneva un indagine sull’esistenza della colpa.

Tale concezione derivava, a monte, dall’interpretazione assegnata al principio di colpevolezza contenuto nell’art. 27, comma primo, Cost., il quale sancisce che ‹‹la responsabilità penale è personale››. Per i fautori dell’ammissibilità nel nostro ordinamento di una forma di responsabilità oggettiva, l’enunciato “la responsabilità penale è personale� altro non significa che “responsabilità per fatto proprio del soggetto�. Ne consegue che sarebbe incostituzionale solo una responsabilità per fatto altrui o fatto naturale, laddove risulta del tutto armonizzabile a Costituzione un tipo di responsabilità in toto avulsa da un legame psicologico tra autore ed evento. In quest’ottica, la responsabilità oggettiva, contenuta nell’art. 42, comma terzo, c.p., è del tutto legittima in quanto richiede che l’evento sia [solo] conseguenza dell’azione od omissione di un soggetto.

Il principio del qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu fonda le sue origini nel diritto penale canonico, la cui filosofia di base tendeva alla sostanziale identificazione tra peccato e crimine. Ne conseguiva che il reo doveva rispondere di tutte le azioni criminose/peccaminose da lui compiute, quantunque esse avessero provocato eventi non voluti, indipendentemente, dunque, dalla sua colpevolezza. Ed invero, se occorre riconoscere che il versari in re illecita ha trovato applicazione negli ordinamenti penali di vari Stati, è anche vero che il suo ambito operativo si è progressivamente ridotto a causa di quel lento, ma inesorabile processo che è stato definito come “eticizzazione del diritto penale� e che ha condotto alla definizione del principio di colpevolezza espresso dal brocardo nullum crimen sine culpa.

Ancor prima, della fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 364/88 illuminante in merito al significato da attribuire al principio costituzionale di colpevolezza, era comunque intuitivo dubitare di una forma di responsabilità oggettiva. Ed invero, una responsabilità siffatta è carente della proiezione dell’uomo come persona rispetto alla verificazione dell’evento.

Teoria della colpa specifica.

Altro orientamento ravvisa nell’art. 586 c.p. una forma di responsabilità per l’evento morte o lesioni fondata su una colpa specifica, derivante dalla violazione della norma penale incriminatrice del delitto doloso di base. In tale prospettiva all’art. 586 c.p. viene assegnato un ruolo di protezione ultima della vita e della salute individuale, e di conseguenza esso troverebbe applicazione anche nei casi in cui il comportamento doloso di base non sia diretto ad offendere il bene giuridico specificamente tutelato, purché tra il comportamento illecito e l’evento non voluto (morte o lesioni) sussista un rapporto di causalità materiale. Tale forma di responsabilità viene ricondotta nell’alveo dell’art 43 c.p., il quale dopo aver elencato la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia, annovera tra i presupposti capaci di fondare un responsabilità colposa anche l’inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

Tale concezione ritiene, dunque, idonea alla configurazione dell’elemento psicologico colposo, non solo la violazione di leggi a carattere squisitamente cautelare, ma vi fa rientrare anche l’inosservanza delle stesse norme penali incriminatrici, assegnando a queste ultime, oltre la funzione loro propria di tutela del singolo bene giuridico, anche un ruolo di prevenzione delle possibili lesioni prodotte da fattispecie delittuose dolose ai beni stessi. In altri termini, si assegna alla norma penale incriminatrice una doppia funzione repressivo-preventiva, dando in tal modo luogo ad un ossimoro legislativo: la norma penale così connotata imporrebbe, da un lato di non tenere un certo comportamento dichiarato contrario ai fini dell’ordinamento giuridico, e dall’altro prescriverebbe di tenere tale comportamento assumendo tutte le cautele del caso. Sebbene sia vero che, in linea di principio, è possibile ravvedere in alcune norme penali incriminatrici una funzione preventiva, è altrettanto vero che non tutte prevedono regole cautelari atte a fondare un illecito colposo a norma dell’art. 43 c.p. Così, vi sono norme penali che posseggono un’esclusiva finalità repressiva, volta alla punizioni di comportamenti che hanno leso o posto in pericolo un determinato bene giuridico. L’obbligo di cautela, quindi, non può scaturire dalla stessa norma penale repressiva della condotta dolosa, ma esclusivamente da una diversa ed autonoma regola cautelare.

Oltre all’ultimo inconveniente citato, a ben vedere tale teoria si risolve in un’equivalenza di effetti con la forma della responsabilità oggettiva. Ed invero, essa configura una colpa presunta della quale sarebbe inutile un qualsiasi accertamento, consistente nella violazione dell’imperativo contenuto nella norma che incrimina il delitto doloso di base: ne consegue che anche accettando tale opinione, l’evento non voluto verrebbe posto a carico del reo solo sulla base del puro nesso di causalità. Portando a conclusione del tutto analoghe al qui in re illecita versatur respondit etiam pro casu, tale teoria non risulta essere armonizzabile al moderno concetto di colpevolezza delineato dalla Corte Costituzionale.

Teoria della prevedibilità in astratto.

Un terzo orientamento, postula che al fine di poter imputare al reo l’evento non voluto cagionato (morte o lesioni) sarebbe necessario ed ineluttabile il requisito della prevedibilità, limitando però tale concetto alla prevedibilità in astratto. Questa teoria si risolve nel semplice richiamo ad una prevedibilità in re ipsa, insita e sempre presente in qualsiasi cessione di sostanza stupefacente. La prevedibilità della morte o della lesione viene desunta dalla frequenza, dalla notorietà, in base all’id quod plerumque accidit, di possibili eventi mortali o lesivi susseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti, elidendo in tal modo l’accertamento sull’effettivo decorso causale per ricostruire le specifiche modalità di verificazione dell’evento. La Suprema Corte ritiene, correttamente, che tale teoria sia in realtà un camuffamento della teoria della responsabilità oggettiva e della colpa presunta, risolvendosi anch’essa in una forma di responsabilità basata sul solo nesso causale. Il richiamo al concetto di prevedibilità (astratta) non vale a nulla, essendo solo un formale e non sostanziale omaggio, al principio di colpevolezza.

Teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito.

La teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito promana da un’autorevole fonte dottrinale, ed origina da una peculiare scelta ermeneutica del disposto di cui all’art. 27 Cost.

Una prima interpretazione del principio di colpevolezza postula che l’enunciato “la responsabilità penale è personale� significhi responsabilità per fatto proprio del soggetto. In tale ordine d’idee, dunque, l’illecito potrebbe essere posto a carico di un soggetto quando l’evento è conseguenza della sua azione od omissione, senza esigere legami ulteriori tra evento ed agente.

Altra interpretazione del medesimo disposto porterebbe ad assegnare al principio costituzionale il significato di responsabilità per dolo o colpa, e l’art. 42, comma terzo, c.p. in quanto espressione di una responsabilità senza dolo né colpa sarebbe costituzionalmente illegittimo, o quantomeno privo di significato.

Alla prima delle due tesi, si obietta che una responsabilità fondata sul mero nesso causale tra azione od omissione dell’agente ed evento non è esclusiva dell’uomo come persona, ma è comune a tutto il mondo animale. Sarebbe dunque necessario richiede un legame ulteriore che manifesti nell’evento l’espressione dell’uomo come persona.

Alla seconda, che a seguito di plurime sentenze della Corte Costituzionale è oggi dominante, si appunta un’arbitraria sostituzione della locuzione “responsabilità personale� con l’altra “responsabilità colpevole�. Richiedere ai fini dell’affermazione della responsabilità, il dolo o quantomeno la colpa, è una conseguenza della confusione del principio costituzionale di colpevolezza con la concezione psicologica della colpevolezza.

Per tale autore il principio di colpevolezza esigerebbe solo che il soggetto sia eticamente rimproverabile per il fatto. Il concetto di colpa, come requisito minimo per l’imputazione del fatto all’agente, è fuorviante e non sempre tecnicamente corretto: il legislatore richiede, infatti, nell’ambito del concetto di colpa, da un lato la violazione di una regola cautelare, e dall’altro che il soggetto agisca in un ambito dove esiste un’area di rischio consentito. In tutte le attività in cui tale rischio lecito non sussiste, essendo l’attività di base è totalmente illecita, non è consentito configurare la colpa, ma non vi è ragione per non punire l’agente. Anzi, è eticamente corretto punirlo più gravemente delle corrispondenti forme colpose. Invero, la colpa è data dalla somma rischio consentito più il rischio illecito conseguenza diretta dello sforamento delle soglie poste dalle regole cautelari, ma la porzione di rischio lecito affrontato è indifferente per i fini sanzionatori dell’ordinamento giuridico. Nelle forme da responsabilità da rischio totalmente illecito, il rischio corso è già in nuce tutto illecito, e come tale andrà punito più severamente rispetto alle ipotesi colpose.

Dunque, scartate le due tesi estreme relative all’interpretazione del principio di colpevolezza, è possibile creare una terza categoria dogmatica, in cui “responsabilità personale� significhi dominio personale del soggetto sull’accadimento umano, che esige però necessariamente il requisito della evitabilità finalistica. Ciò si traduce nella ineluttabilità della prevedibilità ed evitabilità dell’evento nella situazione concreta. Ne consegue che sarà costituzionalmente illegittima una forma di responsabilità che punisca per un evento che concretamente non si sia potuto evitare.

Da tali premesse teoriche è possibile individuare una responsabilità penale scaturente dal disposto dell’art. 42, comma terzo, c.p. armonizzabile a Costituzione. Tale forma di responsabilità per essere legittima deve: rendere la c.d. responsabilità oggettiva ex art. 42, comma terzo, c.p. conforme al principio di personalità dell’illecito; non degenerare sempre in forme di responsabilità per colpa, perché non sempre sussiste la violazione delle regole cautelari, né a fortiori un’area di rischio consentito; esprimere le ragioni della maggiore gravità che i casi di responsabilità da rischio totalmente illecito possiedono rispetto al concorso di reato doloso con reato colposo. Il concetto di responsabilità da rischio totalmente illecito, per l’autore, si presta egregiamente a soddisfare le predette esigenze.

Invero, la sentenza in commento non dedica lo spazio che sarebbe stato necessario alla teoria da ultimo esposta, limitandosi ad accennarne i presupposti e ad una successiva sbiadita confutazione: liquidando il problema con la laconica espressione ‹‹non è questa la sede per esaminare criticamente questa teoria››.

La soluzione: responsabilità per colpa in concreto.  

L’ultimo e più recente orientamento ravvede nell’art. 586 c.p. un’ipotesi di responsabilità colpa in concreto, concepita nei suoi aspetti ordinari: violazione di una regola cautelare e accertamento della sussistenza dei requisiti della prevedibilità ed evitabilità relativamente all’evento realizzato, ma non voluto.

A dir il vero, questa è un’interpretazione indotta, quasi obbligata dal dovuto rispetto al principio di colpevolezza (art. 27, comma 1 Cost. in rapporto con il successivo comma 3) nella sua portata liberalgarantistica, così come delineato a partire dal 1988 con una serie di sentenze della Corte Costituzionale.

Sebbene, per ragioni di sintesi, non sia possibile un’analisi compiuta e completa delle sentenze dedicate al principio di colpevolezza, è doveroso quantomeno un richiamo dei principi in esse sanciti.

Con la sentenza n. 364 del 1988 la Corte Costituzionale colse l’occasione, derivante da un giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 42, 43, e 47 c.p., per fornire un’illuminante chiarificazione del contenuto e del significato da attribuire al principio di colpevolezza. L’approfondita esegesi della Corte portò ad intendere l’enunciato “la responsabilità penale è personale� come “responsabilità per fatto proprio colpevole�. Il principio di colpevolezza, si disse, pone un limite invalicabile al legislatore ordinario, impedendogli di punire comportamenti che si mostrino carenti dei requisiti subiettivi minimi d’imputazione. La Corte giunse ad individuare quale requisito subiettivo minimo la colpa dell’agente, insieme con i requisiti di prevedibilità ed evitabilità a questa connaturati, in relazione agli elementi più significativi della fattispecie. Si metteva in luce, lo stretto rapporto tra primo e terzo comma dell’art. 27 Cost., il quale sancisce che ‹‹le pene (…) devono tendere alla rieducazione del condannato››. Logica conseguenza di tale lettura combinata era la mancanza di senso della rieducazione di chi, non essendo (almeno) in colpa rispetto al fatto, non avesse certo bisogno di essere rieducato, a meno di non limitare lo scopo della pena ad una mera funzione deterrente: inaccettabile conclusione nel nostro sistema costituzionale data la grave strumentalizzazione cui sarebbe sottoposta la persona umana. Il principio di colpevolezza, si affermò, non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva spuria o impropria, nella quale un solo elemento della fattispecie, magari accidentale, non è coperto dal dolo o dalla colpa. Relativamente alla forma pura o propria di responsabilità obiettiva, ove è il risultato ultimo vietato a non essere sorretto da alcun coefficiente psicologico, va stabilito quali debbano essere gli elementi che non possono non essere coperti almeno dalla colpa dell’agente, affinché non si incorra in una antinomia con l’art. 27 Cost.

Con la successiva sentenza n. 1085 del 1988, la Consulta sancì che ‹‹perché l’art. 27 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilità sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegabili all’agente (siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili››. Esulano da tale ambito di rimproverabilità gli elementi estranei alla materia del divieto: come ad esempio, le condizioni estrinseche di punibilità. Si determinò in maniera definitiva l’illegittimità del principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, per contrasto con l’art. 27 Cost. il quale impone come elemento soggettivo minimo di riferibilità dell’evento al suo autore l’aspetto colposo.

Da ultimo, con la sentenza n. 322 del 2007, la Corte Costituzionale, nel confermare quanto già statuito nel 1988, ha chiarito che ‹‹l’art. 27 Cost. mira a garantire ai consociati libere scelte d’azione, sulla base di una valutazione anticipata delle conseguenze giuridico penali della propria condotta; calcolabilità che verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili››.

Da tali principi costituzionali discende la scelta obbligata di disattendere interpretazioni dell’art. 586 c.p. fondate sulla mera responsabilità oggettiva pura o propria, la quale si limita a richiedere il sussistere del solo nesso di causalità, sia l’orientamento della colpa presunta per violazione di legge, sempre immancabile e che in definitiva si traduce in un camuffamento della responsabilità oggettiva, così come quello che richiede un prevedibilità in astratto, ossia una prevedibilità formale e in re ipsa.

La tesi della responsabilità da rischio totalmente illecito, sebbene tecnicamente corretta nelle suoi risvolti pratici, paga il dazio di non essere conforme agli orientamenti costituzionali in tema di principio di colpevolezza. Nel nostro ordinamento, ormai è chiaro e incontrovertibile, non residua spazio per una terza forma di responsabilità colpevole, diversa dal dolo o dalla colpa, come quella che ritenga eticamente rimproverabile l’autore per la creazione di un rischio in nuce illecito sulla base dei requisiti della prevedibilità ed evitabilità.

La scelta, dunque, è obbligata. Ed è una scelta che avviene per differenza: in tutte le ipotesi in cui non è ravvisabile il dolo, per essere riferibili all’agire umano gli eventi provocati devono essere connotati dalla colpa. L’art. 586 rappresenta uno di questi casi emblematici, l’alternativa si pone tra connotazione colposa dell’evento non voluto e promozione di un giudizio di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di colpevolezza.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di poter ravvedere nella fattispecie di cui all’art. 586 c.p. una responsabilità per colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola cautelare ed a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto, del rischio creato per la vita o l’incolumità fisica, intrinseco al reato dolo di base.

La Corte prosegue l’analisi del delitto in questione rispondendo alle principali critiche avanzate da più parti, e richiamando a sostegno alcuni appigli di ordini logico e giuridico.

Alla prima e più intuitiva obiezione per la quale sarebbe logicamente non corretto che il legislatore prima vieti di tenere una determinata condotta (nella specie la cessione di sostanza stupefacente punita dall’art. 73 D.P.R. 309 del 1990) ritenuta contraria ai fini dell’ordinamento giuridico, poi richieda cautela verso la verificazione di eventi non voluti qualora ci si determini a tenerla ugualmente, la Corte risponde che l’impossibilità di configurare una colpa in chi versa in re illicita comporterebbe una lesione del principio di eguaglianza. Ed invero, la violazione si renderebbe effettiva nel trattare nello stesso modo le situazioni diverse di chi agisce in una serie di circostanze che rendano prevedibile la verificazione dell’ulteriore evento non voluto (morte o lesioni), rispetto a chi tenga la stessa condotta in situazioni talmente eccezionali da non renderlo prevedibile. Configurare, allora, un rimprovero per colpa in tali ipotesi equivale alla possibilità di trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente diverse.

Ed inoltre, la possibilità di ambientare un rimprovero per colpa nell’alveo di un comportamento doloso non è eventualità sconosciuta dal nostro ordinamento: il richiamo è all’art. 59, comma 2, c.p. ed al relativo regime di imputazione delle circostanze aggravanti. Tale articolo letteralmente dispone che ‹‹le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente (…) se da lui ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa››.

Eliminati gli ostacoli di ordine testuale e logico relativi alla configurabilità della colpa in ambito doloso, la Corte prosegue chiarendo quale sia la natura di questa colpa, ossia se essa debba subire modificazioni nella sua struttura o si tratti della stessa colpa presente nelle normali fattispecie colpose.

La Corte opta per la seconda soluzione: in tema di art. 586 c.p. deve ravvedersi una colpa “normale�, pena l’impoverimento e il travisamento del concetto di colpa stesso.

Dunque, la colpa, anche in tale ambito consiste ‹‹nella realizzazione di un evento non voluto, rimproverabile al soggetto per la violazione di una regola di diligenza, prudenza o imperizia, che discende da una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità della verificazione dell’evento. Tale valutazione deve essere compiuta con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente modello, ossia di un agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell’agente reale››. Una volta pensato l’agente modello, tenendo conto di tutte le circostanze fattuali presenti, occorre verificare la sussistenza della prevedibilità ed evitabilità, individuando dapprima la condotta che avrebbe tenuto l’agente modello, e in caso di divergenza dal comportamento tenuto dall’agente reale si potrà affermare l’esistenza della colpa.

Anche nelle ipotesi di chi versa in re illicita è possibile ideare l’agente modello, il quale non va individuato nel “delinquente modello�, ma si cristallizza attorno alla figura dell’�individuo medio razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l’agente�. Dunque, se l’uomo medio e razionale, posto nella situazione concreta in cui opera l’agente reale, avesse valuto come prevedibile la morte in ragione dell’assunzione della sostanza stupefacente ceduta si dovrà affermare l’esistenza della colpa, e l’integrazione in tutti i suoi elementi essenziali dell’art. 586 c.p.

Esclusa la prevedibilità in astratto, la colpa andrà sempre accertata in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il soggetto era o poteva essere a conoscenza e che evidenziavano il pericolo di eventi letali per l’assuntore.

L’esistenza dell’elemento psicologico colposo andrà esclusa tutte le volte in cui la lesione o la morte dell’assuntore derivino da circostanze imprevedibili, non conosciute e conoscibili dallo spacciatore. Assunzione di alcol commista all’assunzione della droga inconoscibile dallo spacciatore; cessione ad un apparente consumatore diretto che poi, all’insaputa del primo fornitore, abbia a sua volta ceduto la sostanza ad altro soggetto con gravi vizi fisici tali da rendere la dose letale; assunzione contemporanea di psicofarmaci; sono tutti esempi in cui difettando il requisito della prevedibilità dell’evento non potrà essere personalmente rimproverata la morte o lesione dell’assuntore allo spacciatore.

Potrà, invece, essere affermata la responsabilità penale del cedente nei casi in cui egli abbia fornito la dose letale essendo a conoscenza della circostanza che l’assuntore fosse dedito al consumo di alcol, o di psicofarmaci, o fosse affetto da gravi vizi fisici, ovvero anche quando tali evenienze siano da lui non conosciute a causa di un errore o ignoranza evitabili, così nel caso di cessione a soggetto che denota un alito particolarmente vinoso, o di cessione all’interno di discoteche o altri locali in cui si fa abitualmente uso di sostanze alcoliche.

Nel caso di cessioni plurime la colpa da accertarsi in concreto comporta, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dello spacciatore, che la morte del terzo assuntore sia intervenuta per un fattore eziologico prevedibile del cedente mediato. Dunque, nelle ipotesi in cui la morte del terzo assuntore, non conosciuto né conoscibile dal cedente originario, sia intervenuta per fattori ignoti e non conoscibili dallo spacciatore, come ad esempio l’assunzione contemporanea di alcol, la colpa dovrà dirsi esclusa.

Sarà possibile affermare l’esistenza della colpa, nei casi di cessioni plurime, qualora tali fattori fossero facilmente conoscibili dal cedente originario, come nel caso in cui egli fosse a conoscenza della circostanza che la sostanza stupefacente era destinata a successivo smercio all’interno di discoteche, ove il consumo di alcol è prassi abituale.  

Dunque, la Corte di Cassazione, ha definitivamente posto la parola fine relativamente all’imputazione dell’evento non voluto dell’art. 586 c.p.: ‹‹nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale››.

Sebbene, siano lodevoli gli sforzi interpretati della Suprema Corte finalizzati a riportare entro i confini delimitati dal principio di colpevolezza il crocevia dogmatico rappresentato del titolo della responsabilità per l’evento non voluto ex art. 586 c.p., tuttavia è bene non disconoscere che la categoria colpevolezza è del tutto estranea alla logica ispiratrice del codice penale Rocco. La verità è che, all’interno del codice del 1930, il principio di colpevolezza è sistematicamente contraddetto in tutti quegli istituti in cui era pensabile all’epoca la configurazione di responsabilità incolpevoli. Le esigenze storiche del tempo, originate da una necessità di esasperata difesa sociale, evidenziano profili di antinomia con l’attuale rapporto liberalgarantisco che governa il rapporto individuo-autorità, del quale il principio di colpevolezza è espressione suprema.

In una prospettiva di riforma del codice penale è bene augurarsi un’espunzione o una sostanziale modifica di quelle norme che erano originariamente state pensate come ipotesi di responsabilità oggettiva, presidio della supremazia della società sul singolo, a meno di non voler utilizzare il concetto di colpa come panacea del principio di colpevolezza, e continuare a compiere contorti sforzi dogmatici per adattargli istituti poco compatibili.  

Da: mary16/12/2009 11:46:23
quali sono le soluzioni???
dove le trovo

Da: bellabimba16/12/2009 11:46:30
SI, LEGGILA NO?

Da: Lucia16/12/2009 11:47:40
I RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SECONDA TRACCIA PER FAVORE!!!

Da: squalo 7616/12/2009 11:51:52
provo a dimmaginare che non essendo configurabile il reato di cui all'art.586 c.p.  possa poi trovare ingresso nell'ipotesi dell'art.73 309/90 la prescrizione essendo quella massima prevista nella misura di 9 anni.
richiesti commenti

Da: sissi16/12/2009 11:52:28
seconda traccia...riferimenti normativi.........per te LUCIA
Il contrasto giurisprudenziale

La quinta sezione penale della cassazione ha riscontrato un contrasto di giurisprudenza, relativo non solo al concorso fra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e quello di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.), ma anche agli esatti termini per la configurazione di questo secondo reato, in presenza o meno del primo.

Ha pertanto rimesso gli atti alle Sezioni Unite, che dopo aver chiarito che “il delitto di falsa attestazione del privato può concorrere - quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca, sempreché la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità�, hanno respinto il ricorso dei due legali rappresentanti.


Cass. pen., Sez. un., Sentenza 27 Settembre 2007 , n. 35488

Da: bellabimba16/12/2009 11:52:35
RAGAZZI, pERò, attivatevi anche un pò Leggete i documentoi che stiamo postando con apprezzabilissimo anticipo rispetto a ieri e riportate ciò che ritenete più opportuno. La soluzione è nello svolgimento pubblicato, è chiaro che un minimo di personalizzazione e di parafrasi può solo giovare a tutti voi. Non potete pretendere la pappa bella pronta. Il documento che ho pubblicato è una rileaborazione di quanto ho trovato sullì'argomento. Se avete qualche conoscenza in più sugli istituti aggiungete o limate, ma attivatevi, non fatevi prendere da ansia e disperazione, ok? lavorateci sopra, su.

Da: paolespo16/12/2009 11:52:46
Scusa l'ignoranza Alfano, ma cosa rappresenta il tuo post?un parere?Posso inviare la sola soluzione proposta?cosa mi consigli per aiutare il familiare impegnato?

Da: aiutante16/12/2009 11:52:54
é molto semplice traccia del falso x induzione del pubblico ufficilale

Da: mary16/12/2009 11:53:07
quella di alfano è la soluzione

Da: squalo 7616/12/2009 11:54:35
la sentenza del 2009 si conclude con l'annullamento della sentenza di corte di appello limitatamente ai reati di cui agli artt.83  e 586, quindi configurabilità dell'art.73 309/90 e quindi prescirzione ed indulto e sempronio si salva....

Da: mari 8516/12/2009 11:55:37
Ragazzi scusate qlc1 ha elaborato 1 dei pareri???

Da: alfano nota a sentenza16/12/2009 11:58:09
leggetevi il parere che ho postato..e poi voglio il cesto a natale.
forza Bari!!

Da: russian16/12/2009 12:00:27
La fattispecie oggetto di parere impone di analizzare la responsabilità penale dello spacciatore per morte dell’acquirente di sostanze stupefacenti, caso di recente analizzato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Cass. penale Sez. Unite sent. n. 22676/09, che ha chiarito che se lo spacciatore di droga non poteva prevedere la morte del tossicodipendente non puo' essere accusato di omicidio colposo.
Tuttavia, per meglio, sviscerare la fattispecie in oggetto è necessario analizzare il tema del reato da morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di cui all’art. 536 c.p., la quale va considerata quale norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela del bene fondamentale della vita e della incolumità fisica che si attua ogni volta che la morte sia conseguenza non voluta di altro delitto di natura dolosa, purchè diverso da lesioni e percosse.
Secondo i commentatori prevalenti l’art. 586 c.p. è norma di carattere speciale rispetto all’art 83 comma 2, dal momento che presuppone una condotta di base di natura dolosa e la conseguente produzione non voluta dell’evento morte o lesioni.
Dottrina minoritaria, invece, ritiene che tra le due norme via rapporto di genere a specie in quanto l’art. 586 cp a differenza dell’art. 83 comma 2 ( aberratio delicti plurilesiva) non subordina la responsabilità alla presenza di un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o di un’altra causa.

Controverso resta, tuttavia, sia per la dottrina che per la giurisprudenza il criterio di imputazione di responsabilità. Una parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, ritengono che si tratti di ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù del solo nesso di causalità ( qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu).
Relativamente alla fattispecie oggetto di parere occorre sottolineare che buona parte della giurisprudenza, con specifico riferimento alla vendita di sostanze stupefacenti, ritiene che per affermare la penale responsabilità del venditore per morte dell’acquirente di stupefacenti sia sufficiente il solo nesso di causalità interrotto da eventi eccezionali e, nel caso di successive cessioni di sostanze stupefacenti, considera non interrotto il nesso di causalità per effetto delle cessioni intermedie. Per essere più chiari, l’art. 586 c.p. troverebbe applicazione nei confronti di colui che a qualsiasi titolo illecito, cede una sostanza stupefacente in caso di morte del cessionario intervenuta a seguito della assunzione della sostanza ceduta, non occorrendo espletare alcuna indagine sull’esistenza della colpa, la cui presenza non sarebbe necessaria.
Secondo diversa interpretazione, la fattispecie rappresentata all’art. 586 c.p. andrebbe ricostruita come ipotesi di responsabilità per colpa specifica, fondata sulla semplice inosservanza della norma penale de reato base doloso.
Con particolare riguardo all’ipotesi di morte conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, si è ritenuto che l’evento morte è addebitabile allo spacciatore, anche se non realizzatosi nell’immediatezza dell’assunzione degli stupefacenti, a norma dell’art. 586 c.p. a titolo di colpa consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell’evento letale.
Tale tesi è stata oggetto di critica da costoro che rilevavano che non potrebbe parlarsi di violazione di regole cautelari nel contesto di un’attività già di per sé illecita. L’ordinamento cadrebbe infatti in contraddizione in quanto da un lato vieterebbe una certa attività e, al contempo, imporrebbe lo svolgimento della stessa con prudenza e diligenza.
Una terza tesi richiede che, per imputarsi l’evento morte o lesioni ex art 586 c.p., oltre al nesso di causalità anche la prevedibilità dell’evento facendo però riferimento ad una prevedibilità in astratto.
Infine, un’ultima tesi rileva che l’art. 586 c.p. configura ipotesi di responsabilità per colpa in concreto, accertata nei requisiti ordinari, fondata sulla violazione di regole cautelari di condotta e sulla necessità di un accertamento della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento non voluto da parte dell’agente.
Di recente, è intervenuta sul tema la chiarificatrice sentenza a Sezioni Unite n. 22676/09 che ha, da ultimo, inteso comporre l'annoso contrasto giurisprudenziale attinente ai presupposti necessari della responsabilità ex art. 586 c.p. per la morte o lesione di una persona come conseguenza non voluta di altro delitto, come nel caso di specie in riferimento particolare alla responsabilità penale dello spacciatore.
La pronuncia in commento, a riprova della diretta permeabilità del principio costituzionale di colpevolezza, statuisce come la responsabilità penale dello spacciatore per l'evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra la cessione e la morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto imputabile allo spacciatore, ovvero che si accertati in capo allo stesso la presenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale e a un coefficiente di prevedibilità e evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza.
Nella specie, dunque, se una coppia di amici, presuntivamente abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti - Tizio aveva già in passato acquistato stupefacenti da Sempronio- acquista stupefacenti, e, a seguito di assunzione di alcool Caio deceda non necessariamente la morte dovrà essere imputabile allo spacciatore.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi, fornito un significativo intervento risolutore alla luce dei principi costituzionali della responsabilità penale personale e della finalità rieducativa della pene con cui, nelle sentenze n. 364/88 e n. 1085/88 la Corte Costituzionale ha reinterpretato il principio di colpevolezza sulla base del collegamento sistematico dei commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., che nella sua espansione massima va interpretato come sinonimo “di responsabilità penale per fatto proprio colpevole�, il quale anche in virtù della finalità rieducativa della pena postula che il fatto addebitato sia psichicamente riportabile almeno nella forma della colpa al soggetto da rieducare. Invero, con le suddette pronunce, che segnano una svolta nella giurisprudenza costituzionale, la stessa giunge a sostenere come �il dolo e la colpa devono immancabilmente coprire gli elementi più significativi della fattispecie penale�, sollevando inevitabili obiezioni di costituzionalità in relazione all'istituto della responsabilità oggettiva.
Orbene, tentando di ricomporre in un quadro unitario gli assunti dettati dalla Corte Costituzionale la sentenza della Corte, cui il parere fa riferimento, ha accolto un orientamento, sviluppatosi solo negli ultimi anni in giurisprudenza, il quale mediante un'interpretazione adeguatrice dell'art. 586 c.p. al principio di colpevolezza, riconduce lo stesso ad una responsabilità per colpa in concreto. In particolare, il significativo principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite richiede che la responsabilità sia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta ed a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. Di conseguenza, in caso di morte o lesioni conseguenti all'assunzione di stupefacenti, la responsabilità dello spacciatore per questi ulteriori eventi potrà essere ravvisabile quando sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessione e l'evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti, e, da un altro lato, che l'evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all'agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi. Sarà quindi necessario che l'agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma (della legge sugli stupefacenti) che incrimina il delitto base e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. La Suprema Corte precisa, peraltro, come ai fini della responsabilità occorrerà espletare una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento, compiuta ex ante, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tendendo, inoltre, conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto. Secondo la teoria in commento, ad avviso della Corte l'unica compatibile con i principi costituzionali, si dovrà pertanto verificare se nella situazione concreta dal punto di vista di un agente modello, quale può essere una persona ragionevole consapevole degli effetti della sostanza ceduta, risultava prevedibile l'evento morte come conseguenza dell'assunzione da parte di uno specifico soggetto di una determinata dose di droga. Tale orientamento, ispirato a ragioni maggiormente garantiste, che in conformità alla giurisprudenza costituzionale tendono a ricondurre all'agente una responsabilità penale solo in casi di azioni controllabili, risulta, inoltre, coerente con la riforma del regime di imputazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 59 comma 2, a cui la legge n. 19 del 1990 ha esteso il principio di colpevolezza.
Lo spacciatore potrà ritenersi esente da colpa quando ad una attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto l'evento morte o lesioni erano imprevedibili in quanto intervenuto per effetto di fattori non noti o non rappresentabili dal cedente, come potrebbe verificarsi nel caso, di specie, di cessione di una normale quantità di droga a cui segue la morte a causa della contemporanea assunzione di alcool da parte di uno degli acquirenti. La colpa potrà invece essere ravvisabile quando la morte sia prevedibile, ed anche quando non sia prevista perché una circostanza pericolosa sia stata ignorata per colpa o sia stata erroneamente valutata sempre per colpa.
Alla stregua di tali principi, nel caso di specie Sempronio non potrà essere accusato della morte di Caio per essere solo il “venditore� delle sostanze stupefacenti, in quanto la morte di Caio è intervenuta per effetto di fattori non noti e non rappresentabili dal cedente e, precisamente per assunzione di alcool che alterato gli effetti della droga.

Da: mari 8516/12/2009 12:00:42
x alfano :



perdona l'incompetenza in materia...hai scritto la soluzione?a ke pagina?

Da: NAPOLI16/12/2009 12:00:46
x alfano a che pagina hai postato il parere x la prima traccia

Da: amici!!!16/12/2009 12:02:31
le sentenze vi sono arrivate...che volete di più!
fate qualcosa pure voi!!!

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