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chiarimenti permessi per visite specialistiche
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Da: collaboratore07/12/2013 21:03:51
Scusate la mia confusione non ci capisco niente, nel senso che c'è chi dice in un modo chi in un altro, vorrei sapere la normativa più aggiornata riguardo a ciò che regola l'assenza per una visita specialistica:
Posso richiedere un semplice permesso retribuito da giustificare con autocertificazione (indicando anche il reparto cosicché il Dirigente si possa informare?, questo anche per un medico privato?).
Oppure devo prendere un giorno di malattia? In questo caso come devo fare andare dal medico di base e richiedere un giorno di malattia e poi portare il foglio dell'ospedale o autocertificazione?
Che casino, il Dirigente mi può fare storie?
Può richiedere la visita fiscale, posso prendere un giorno intero anche se si tratta di un semplice esame del sangue?
Bisogna indicare l'ora?

Da: riccardina  -banned!-07/12/2013 21:10:14
chiedi un giorno per visita specialistica e non ti controlla nessuno, se lavori nel pubblico.
devi portare il certificato al lavoro però...

se si tratta di una struttura privata devi chiedere visita specialistica e non c'è il controllo , ma devi far certificare al medico privato che non si poteva fare in orario diverso ( di lavoro intendo) il modulo da far compilare al medico primavato dovrebbero dartelo in segreteria, ovviamente lo dovrai restituire accompagnato da certificato medico. spero di averti aiutato.

Da: collaboratore07/12/2013 21:36:21
Sono un collaboratore scolastico

Da: riccardina  -banned!-07/12/2013 21:49:51
L'orario lo possono anche scrivere cmq ti spetta la giornata pagata devi solo controllate se dopo la riforma fornero è un giorno pensionabile o come la l.104, non lo è piû.Chiedi alla segreteria.

Da: collaborativa07/12/2013 21:53:53
Non esiste il permesso per visita specislistica. Va preso un giorno di malattia, svvertendo che ci si recherà in visita (onde evitare il medico fiscale).
Il certificato può essere indistintamente quello della struttura ospedaliera o quello del medico di base (se la visita avverrà presso una struttura privata).

Da: riccardina  -banned!-07/12/2013 22:03:29
Si avverte la segreteria che si va il tal giorno in visita specialistica. Se è nel pubblico poi si porta il solo certificato al lavoro.Nel privato, ma nn lo fa nessuno, ma va fatto ti devi far certificare che la visita nn poteva essere fatta in orario diverso +il certificato e portarlo in sereteria.

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Da: riccardina  -banned!-07/12/2013 22:09:05
di Paolo Pizzo - Nell'"assenza per visita specialistica" vi rientra quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici. Non vi rientra invece la visita medica effettuata dal proprio medico di base a meno che quest'ultimo non la esegua a titolo di "specialista".
In questo caso l'attestazione dovrà recare nell'intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest'ultimo che è stata effettuata una "visita specialistica".
Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
La norma introduce quindi una novità: se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.
Bisogna fare una distinzione tra l'assenza per visita specialistica da imputare a malattia e quella per cui invece occorre uno dei permessi stabiliti dal CCNL/2007 del Comparto scuola.
1. Assenza imputata a malattia
La Circolare Ministeriale n. 301/1996 riconosceva valido anche per il comparto Scuola un parere espresso dall'ARAN per il comparto Ministeri: 
"…si riporta qui di seguito quanto precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996: 
"Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia".
La circolare n. 8/2008 del Ministero del Lavoro, per quanto riguardava i presupposti dell'imputabilità della visita specialistica alla assenza per malattia richiamava le sentenze della Cassazione n. 5027/1988 e 3578/1985, giurisprudenza richiamata a suo tempo dall'ARAN per il comparto Ministeri e che specificava che gli accertamenti diagnostici e clinici e le visite mediche potevano essere equiparate alla malattia solo se con particolari caratteristiche e requisiti: 
impossibilità di essere effettuati fuori dall'orario di lavoro, richiesta del medico e certificazione della struttura.
Tali orientamenti, soprattutto quello di dimostrare che non sia oggettivamente possibile effettuare la visita fuori dell'orario di lavoro per poterla imputare a malattia, sono stati superati dallo stesso  D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.
È la stessa ARAN che lo spiega in un Orientamento Applicativo per le Autonomie Locali:
"...Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell'art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall'art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.
In particolare l'art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell'assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).
In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall'ARAN in materia."
Ricordiamo, però, che dal momento che l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il nuovo regime per quanto riguarda la retribuzione. 
Ciò vuol dire che anche se l'assenza per malattia non riguarda un'infermità in atto ma viene fruita per un esame o visita specialistica, debba essere considerata come "malattia" a tutti gli effetti: ai fini della decurtazione retributiva e considerata come giorno di assenza ai fini del periodo massimo di comporto.
L'assenza non potrà quindi essere considerata "ad ore" ma necessariamente per l'intera giornata (è escluso il frazionamento della giornata di assenza per malattia).
Nota bene
Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996 sopra richiamata, nell'assenza potranno essere ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un'altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come "assenza per malattia".
Nel caso di visita specialistica effettuata dal medico di base in qualità di specialista, l'attestazione dovrà recare nell'intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest'ultimo che è stata effettuata una "visita specialistica".
Per ciò che riguarda la disposizione o meno della visita fiscale, già la circolare n. 8/2008 recitava:
"È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle "esigenze funzionali ed organizzative" di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi". 
La nota del MEF Prot. n. 27553 del 4/05/2009 afferma che "al di fuori dei casi di ricovero, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici si richiama l'obbligatorietà dell'accertamento medico-fiscale…".
Dal momento che l'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165 del 2001, quinto comma, come modificato dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 prevede la discrezionalità del Dirigente nel disporre la visita fiscale, soprattutto in virtù di una riduzione di spesa; dal momento che il Decreto Legge n. 98 del 2011 afferma che come "giustificazione" dell'assenza sarà sufficiente una attestazione di effettuazione della prestazione rilasciata da medico specialista o struttura anche privati riportante l'orario

Da: Chiara Acqua12/12/2013 19:31:49
In estrema sintesi: nessun dirigente scolastico invia la visita fiscale quando sa che l'assenza del dipendente è dovuta a visita medica specialistica. E' una contraddizione. Può succedere solo se la stessa visita specialistica è programmata in un periodo in cui il dipendente è già assente per malattia (solo in questo caso lo stesso dipendente deve avvisare preventivamente la segreteria comunicando giorno e orario in cui si troverà nello studio medico, in ambulatorio, presso un ospedale...) Certamente si può chiedere una giornata intera, se il medico rilascia il certificato... Per i docenti (di ruolo) è possibile anche chiedere uno dei tre giorni di permesso per motivi personali, con sola autocertificazione.  Diversamente si può chiedere un permesso breve di 2 ore (se basta) da recuperare nei due mesi successivi.


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