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Nuova disciplina filiazione
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Da: Ra84 ![]() | 08/08/2013 18:09:24 |
| ciao a tutti.. sto cercando di capire la nuova disciplina in tema di filiazione. Appurata la superata distinzione tra figli legittimi, naturali, adottati, con disciplina già desumibile dal testo del 2012. Mi pongo il problema della disciplina applicabile ora stante l'abrogazione degli art.155 bis, ter e quater c.c... Voi avete trovato un buon articolo che delinei ipotesi si soluzione o almeno interpretazione delle norme? Grazie! | |
Da: JulesGiu ![]() | 08/08/2013 18:38:47 |
| Purtoppo no, ma nn so se sapevi che è stato approvato neanche un mese fa il decreto legislativo che attua la delega conferita al governo con la legge 219/12. Sono stati modificati molti articoli del codice. | |
Da: Ra84 ![]() | 08/08/2013 18:47:42 |
| è proprio quello il problema!! i volumi di preparazione all'esame son aggiornati alla riforma del 2012..ma non trovo molto sulla riforma del 2013! | |
Da: The Witch King ![]() | 08/08/2013 19:34:56 |
| Scarica questo pdf e sei a posto...c'è il testo vecchio e nuovo http://www.altalex.com/index.php?idnot=63775 | |
Da: Ra84 ![]() | 08/08/2013 19:54:02 |
| Grazie colleghi!! ma deduco di non essermi spiegata un granchè bene. Il testo della riforma è disponibile (quello di Altalex è anche ben fatto) e l'ho letto già! Io però cercavo un commento alla medesima legge, poichè, per fare solo un mero esempio: sapere che gli artt. 155 bis, ter, quater, quinquies e sexies sono abrogati è indispensabile..il problema è come risolvere le relative questioni, atteso che suddette norme sono state sostituite dal capo II del libro IX, dall'art. 337 bis e ss., i quali non coincidono esattamente con le norme abrogate. Ora, il mio povero cervello può incamerare le norme così come sono, ma mi è un pochino difficile pormi e risolvere i problemi che ne possono scaturire visto il mio stato di larva! ;-) Per cui volevo sapere se qualcuno ha trovato un bel articolo sul punto! GRAZIE MILLE E BUONO STUDIO!! | |
Da: lukekiss ![]() | 08/08/2013 20:55:51 |
| abbiamo l'Italia che affonda e questi hanno pure approvato la riforma che ci tocca studiare proprio in itinere senza volumi che la espongano im modo sistematico..come non ne avessimo gia abbastanza da sapere.....uff!!! | |
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Da: Gargantua ![]() | 08/08/2013 21:13:31 |
| @ Re 84, anche nei testi aggiornati non si comprende molto, si limitano a sbandierare la completa equiparazione tra legittimi e naturali con conseguente sostituzione della locuzione "figli legittimi o naturali" con "figli". Di fatto cambia poco perchè in ogni caso si deve considerare i nati fuori dal matrimonio diversamente dai nati in costanza di e quindi, pur non operando la legittimazione, art. 280 segg. (abrogati), occorre comunque il riconoscimento. In materia successoria comunque l'equiparazione, quasi totale, c'era già e dovrai ricordarti che di fatto il diritto di commutazione in denaro, in caso di successione di legittimi e naturali, non è più previsto. In ogni caso se ti chiedessero queste cose sarebbe un bruttissimo segnale.......e spero che tu sia brava, come sembri. | |
Da: speranza_rm ![]() | 08/08/2013 21:28:16 |
| Fermo restando che dobbiamo saperlo, altrimenti siamo in torto noi, mi auguro un pò di umanità nelle commissioni, perché fare una domanda sulle ultimissime riforme non ancora stampate nemmeno sui codici più aggiornati paleserebbe una chiara intenzione di voler mettere in difficoltà il candidato! Poi vabbè siamo abituati a tutto, anche all' esame l'atto di penale (se non ricordo male) coinvolgeva un articolo modificato 2 settimane prima... | |
Da: Grimo ![]() | 08/08/2013 22:01:18 |
| È troppo!! Andiamo...non si spingeranno fino a li!!! | |
Da: Ra84 ![]() | 08/08/2013 23:08:12 |
| io non so dove possono spingersi,ma leggendo le domande in preappello in prima commissione a venezia (la mia),dove han chiesto la trascrivibilitá della domanda di usucapione,su cui la giurisprudenza è ondivaga e si è pronunciata recentemente..temo di dover sapere bene anche le ultime riforme! quella del 2012 l'ho studiata x lavoro..questa ultima è più corposa e temo di perdere qualche padsaggio... (sempre nella speranza che non approvino pure il dlgs sulle società di avvocati) | |
Da: The Witch King ![]() | 09/08/2013 00:22:23 |
| l testo, predisposto nell'ambito della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal prof. Cesare Massimo Bianca, stabilisce: - l'introduzione del principio dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l'eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli "legittimi" e ai figli "naturali" e la sostituzione degli stessi con quello di "figlio"; - il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; - la sostituzione della notizia di "potestà genitoriale" con quella di "responsabilità genitoriale"; - la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio. Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di: - limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l'azione di disconoscimento della paternità; - introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere "rapporti significativi" con i nipoti minorenni; - introdurre e disciplinare l'ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all'interno dei procedimenti che li riguardano; - portare a dieci anni il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; - modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del "diritto di commutazione" in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l'eredità dei figli naturali. | |
Da: Ra84 ![]() | 09/08/2013 07:06:04 |
| @the witch:forse mi prendi per scema,o davvero non mi so spiegare!! la ratio della riforma è evidente,per le ragioni della riforma ho già letto la legge di delega, le norme nuove si trovano e si leggono, si studiano. Il mio quesito riguarda l fase applicativa di suddette nuove norme. Non postarmi i4articoli del sole24ore,li ho letti,ma delineano solo i principi,e trattano sommariamente solo certe questioni pratiche (tipo l ascolto del minore anche infra 12enne). cercavo un commento puntuale e completo,più autorevole della mia misera opinione e teoria. tipo in dip come si coordinano le nuove norme con quelle esistenti? che conseguenze pratiche ci possono essere dalla abrogazione e sostituzione degli artt.155bis e ss? in particolare x i procedimenti in corso atteso che la riproduziobe di queste norme è simile,ma non identica alle precedenti? | |
Da: Grimo ![]() | 09/08/2013 07:56:38 |
| Ora...non vorrei portarti ad uno studio superficiale..ma il fatto stesso che tu sappia la riforma non ti pare sufficiente.. Scusami ma per studiare cosi approfonditamente la filiazione, quando hai l'appello, nel 2014?? | |
Da: Ra84 ![]() | 09/08/2013 08:29:35 |
| metà settembre. ma avendo in commissione2prof di civile e 2avv civilisti,ritengo opportuno sapere queste cose e magari trascurare altro.. | |
Da: AmsterdamXXX ![]() | 09/08/2013 08:45:30 |
| "Morirermo tutti!" (cit.) XD | |
Da: vezio ![]() | 09/08/2013 09:49:37 |
| @ra84. Nessuno qui ti prende per scema. La legge 219/2012 ha introdotto delle modifiche subito operative (v. A esempio art. 315bis e art. 74 c.c.). Per il resto ha attribuito delle deleghe al governo; il quale ha 12 mesi di tempo per attuarle. A quanto mi consta il governo attuale ha approvato in CdM una bozza di decreto legislativo delegato. Sempre a quanto mi consta il medesimo decreto non è stato ancora promulgato, né sono rinvenibili dei testi provvisori in rete. Quindi, al di là delle modifiche introdotte dalla legge n. 219 non abbiamo nessun cambiamento. Potresti illustrare a tutti noi di quali cambiamenti vai discorrendo. Mi riferisco agli artt. 155 ss. Cod. Civ., che, se non sbaglio, si riferiscono all'affidamento dei figli e all'assegnazione della casa familiare. In che misura sono state abrogate dette norme? Siamo tutti agitati per l'imminenza dell'esame, quindi lanciare il sasso e togliere la mano è scorretto.... | |
Da: vezio ![]() | 09/08/2013 09:56:45 |
| Gli artt. 155 e ss. Cod. Civ. Sono ancora operativi. E nessuna abrogazione è intervenuta in merito a dette norme. Nemmeno si pongono problemi di correlazione coi nuovi principi introdotti dalla riforma, atteso che dette norme sono figlie, a loro volta, di una riforma (2006) tesa a parificare, in caso di separazione, ma anche in caso di cessazione della convivenza (art. 4 l. N. 54/2006), i provvedimenti riguardo ai figli minori, e maggiori d'età. Veramente non riesco a capire quali questioni tu stia sollevando. | |
Da: Il_Grinta ![]() | 09/08/2013 10:07:37 |
| la riforma 2013 non è ancora entrata in vigore. Ad oggi, gli articoli citati da RA84 sono ancora vivi e vegeti. Dorvebbero essere proprio dei pagliacci per far domande su una riforma non ancora entrata in vigore. Anche nella pluridecorata scuola Veneziana | |
Da: Wallen ![]() | 09/08/2013 10:10:59 |
| Capisco l'ansia ma mi rifiuto di credere che interroghino in civile su uno schema di decreto legislativo delegato, quindi su norme non ancora in vigore. Keep calm and carry on guys and girls. | |
Da: Ra84 ![]() | 09/08/2013 10:24:06 |
| Premesso che non ho lanciato questioni tirando indietro la mano! Io parto dal presupposto che esistano delle nuove norme e che questo sia conosciuto, cercavo "la spiegazione" delle suddette. Non volevo offrirla io, perchè non ce l'ho. Ciò detto: la Legge 219/2012 (che tutti i codici ad oggi in libreria riportano) all'art. 2 delega il Governo all'approvazione di un Dlgs per il riordino della materia con l'obiettivo di superare le distinzioni tra i figli. Il Governo ha approvato suddetto Dlg a far data 12 luglio 2013. Il Decreto legislativo non è ancora pubblicato in GU. http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746 Atteso che le modifiche sono rilevanti e corpose non solo in tema di parificazione dei figli a livello di terminologia (tutti figli senza distinzione "legittimi", "naturali", etc., come già disposto dal testo del 2012), ma anche di disciplina sostanziale (al Libro primo, titolo IX sarà aggiunto un capo II che conterrà delle norme similari ma non identiche agli art. 155 bis e ss) mi ponevo il problema della loro interpretazione ed eventuale applicazione. Mi sembra non improbabile una domanda sul punto attesa l'amplia pubblicità sui giornali dell'approvazione del suddetto Decreto di data 12.07.13. Non è pubblicato in GU quindi non è ancora in vigore (e comunque post pubblicazione godrà certamente di vacatio legis). Ritengo però opportuno sapere qualche cosa sulle modifiche più che probabili, in quanto non meramente teoriche ma già determinate in un Dlgs puntuale e specifico. Non ho imposto a nessuno di studiarle. A me non sembrano argomenti improbabili. Per cui volevo essere informata e chiedevo se qualcuno aveva letto qualche cosa. | |
Da: Wallen ![]() | 09/08/2013 10:43:07 |
| A mio sommesso intendimento qualora passasse il principio che può essere chiesto anche ciò che non è in vigore allora diventerebbe complicato fissare dei criteri in base ai quali scegliere su quali possibili e/o probabili interventi legislativi dovrebbe limitarsi lo svolgimento della prova orale. Ritengo, sempre a mio parere, più verosimile che il candidato che mostri di sapere che il tal istituto e/o la tal disposizione specifica sia in via di probabile riforma, limitandosi ad un mero richiamo, sia già da considerarsi più che informato sul tema, escludendosi che la domanda verta specificamente sull'intervento legislativo non ancora in vigore nella materia oggetto della questione trattanda. | |
Da: The Witch King ![]() | 09/08/2013 10:52:19 |
| Intanto vedo che dilaga la maleducazione. Uno vuole aiutare e riceve queste risposte. Due: sei una giurista o aspirante tale: ti prendi il testo della legge e ti fai uno schema delle differenze. Se ti esce una riforma domani e devi scrivere un atto, aspetti il commento? Bah | |
Da: vezio ![]() | 09/08/2013 10:58:41 |
| Ma sopratutto, codeste benedette nuove norme, le potresti indicare precisamente, atteso che se L'unica ad esserne informata, mentre noi nemmeno abbiamo letto il testo di questo nuovo decreto così ampiamente pubblicizzato sui "giornali" (intendi sui quotidiani? L'es di avv deve tener conto anche delle cose riportate sui quotidiani?) | |
Da: Ra84 ![]() | 09/08/2013 10:59:53 |
| Perdonami,non mi semvrava di esser stata maleducata.ma tant'è,chiedo venia. lo schema è fatto (anche in virtù del tuo link!). cercavo un commento puntuale. secondo il tuo ragionamento ben venga l'esame senza codici annotati!tanto siam giuristi!la nostra interpretazione vale un Caringella,per dirne uno a caso! come ho scritto più su cercavo un commento più autorevole della mia opinione.. buono studio a tutti e tanti saluti! | |
Da: Ra84 ![]() | 09/08/2013 11:03:36 |
| @vezio: il link di altalex che ho indicato ha lo schema specifico punto a punto di tutto il decreto!! i giornali non intendo quelli di gossip, ma il presidente del Consiglio che sbandiera ai4venti l"approvazione di una riforma epocale. che non è stata ancora pubblicata in gu,non è in vigore, etc. | |
Da: 85ls ![]() | 09/08/2013 11:39:15 |
| Ciao! qui https://www.giuffre.it/ebusiness/62808/Torrente_Addenda.pdf trovi l'addenda del torrente. | |
Da: vezio ![]() | 09/08/2013 11:45:56 |
| @ra84 grazie per il link. atteso che nessuno di noi si sente un consigliere di stato, mi pare che oltre alla sostituzione della parola potestà con resp genitoriale, l'unica modifica rilevante sia quella di aver trasposto le norme prima vigenti dagli artt 155 ss. al capo IX. Tra l'altro il teso di altalex dice: ART. 5 (Modifiche all'articolo 155 del codice civile) 1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: " ART. 155 In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.". se poi si scorrono le norme del capo IX (337 bis ss.) ci si avvede che esse non sembrano altro, dalla mera trasposizione, con qualche accorgimento formale, delle norme prima contenute negli artt 155 - 155 sexies. Col risultato che se il testo fosse corretto, su assisterebbe alla coesistenza di due gruppi di norme sostanzialmente identiche nel codice civile. speriamo che Letta e compagnia non siano troppo occupati con le vacanze estive, barche, motoscafi e cani dudù. Oppure speriamo che quello racchiuso nel testo di altalex sia un refuso. cmq ricomposta in termini meno ansiogeni credo che questa possa essere una discussione costruttiva | |
Da: Ra84 ![]() | 09/08/2013 12:02:14 |
| il testo è corretto, nella misura in cui all'art. 105 dispone: "(Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218." Io non volevo angosciare nessuno! nè tanto meno sono angosciata.. era partito tutto chiedendo se qualcuno aveva letto qualche cosa di "corposo" in merito, perchè la mia lucidità è quel che è al momento.. | |
Da: Grimo ![]() | 09/08/2013 12:30:18 |
| In sostanza: qual'è la disciplina vigente? | |
Da: vezio ![]() | 09/08/2013 12:37:04 |
| Ok allora se è corretto direi che le cose stanno così: fino alla promulgazione del decreto la disciplina vigente rimane quella successiva alla legge 219/2012 (quindi con gli artt. 155 ss. vigenti); dopo la promulgazione del decreto, quelle norme saranno poste in coda alla disciplina sulla potestà (ora chiamata,con formula molto poco elegante, responsabilità genitoriale). direi che dubbi interpretativi rilevanti sui nuovi artt. 337 bis ss. Nn ce ne siano giusto? | |
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