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Segretario Comunale, COA IV, 260 posti (2008)
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| Da: mari | 25/02/2010 08:05:35 |
| brevemente ed in merito all'imminente concorso in magistratura: le anomalie affiorate nello svolgimento dell'ultima procedura concorsuale sono di tutta evidenza, chi non le vede o, pur rilevandole, cerca di giustificarle o è un ipocrita o è un ingenuo. Premesso ciò, ritengo opportuno, anche al fine di trovare le motivazioni giuste per affrontare cotanta prova con l'impegno e la serietà che merita, un approccio diverso e costruttivo: limitarsi a sputare in un piatto in cui verosimilmente, poi, ci si troverà a mangiare, è sterile. | |
| Da: ELI | 25/02/2010 09:01:22 |
| sono semplicemente senza parole:( | |
| Da: geoche | 25/02/2010 09:27:32 |
| non capisco perchè parlate del coa v nel forum dedicato a coa IV! QUALCUNO PER CORTESIA MI PUO' DIRE COME STA PROCEDENDO LA CORREZIONE DEL COA IV? SI SA QUALCHE PERCENTUALE DEI PROMOSSI/BOCCIATI? GRAZIE A CHI MI RISPONDE | |
| Da: Dylan | 25/02/2010 09:52:08 |
| ho chiamato qualche settimana fa all'ages e mi hanno risposto che l'esito delle correzioni si saprà verso fine maggio...sulle percentuali di promossi non si son pronunciati! | |
| Da: giòfrancesca | 25/02/2010 09:59:41 |
| PER CORSISTA COA3: hai novità per noi del COA IV da quel di Frascati? grazie e buon corso. | |
| Da: Avv. Muà dib (Leto Atreides...) | 25/02/2010 18:00:19 |
| E tu chiamale se vuoi "essenziale"...a me invece pare la bibliografia TOTALE per un'ottima preparazione ... e non solo per il concorso da segretario comunale... Quando ho trovato quelle info in rete, per un attimo credevo di aver reperito davvero un ottimo consiglio, poi scorrendo i nomi degli Autori mi sono reso davvero conto dell'inutilità di tutto qull'elenco... Chi l'ha scritto era davvero entusiasta e io me ne rallegro, ma sinceramente, per chiunque abbia mai avuto un approccio meno accademico e più "di sostanza" alle materie oggetto di prova concorsuale (e qui mi vengono in mente tutti gli amici forumisti che si accingono a partecipare al concorso in magistratura o esami di stato o concorsi di livello analogo) quello non è un consiglio o un sunto dell' "essenziale" (nel senso più filosofico e quindi ottimo del termine) bensì e solo un elenco, mera trascrizione di alcuni dei migliori scritti didattici. Buona cosa per chi non ha mai avuto modo di approfondire oltre ai libri dell'università , inutile perdita di tempo per chi di quegli Autori conosce "pro e contro". Quanto alla sentenza della Cass. riportata su Italia Oggi: ulteriore e ennesima conferma di quanto vado predicando da luglio. Ci sono Istituti che sono capisaldi del nostro ordinamento giuridico, mentre ci sono altri Istituti che sono delle altalene...questa è un'altalena: con una sentenza di qua, con un'altra di là , cds di qua, c.cass. di là . Chi scrive una traccia dovrebbe conoscere questa circostanza e semplicemente astenersi, per buon senso e per una buona correzione... (Per il resto tra C.Cass e CDS è sempre stata guerra fredda...sin dalla notte dei tempi, non voglio tediarvi, ma già la L. 2248 del 1865 nel suo celeberrimo All. E) conteneva già il compromesso per mettere fine a questo "conflitto"...) | |
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| Da: fw+èl | 25/02/2010 18:25:38 |
| 3wà | |
| Da: birbetta | 25/02/2010 21:37:20 |
| qualcuno sa dirmi qualcosa sui tutor di frascati? | |
| Da: ewgv | 25/02/2010 22:19:01 |
| èw,fvw | |
| Da: importante! | 25/02/2010 22:47:55 |
| Ho paura!!!!!.....ho parlato oggi con un sindacalista del sindacato autonomo dell' ages. Pare, così mi ha detto, che vogliano entro l' estate concludere gli scritti del coa5! insomma,ragazzi miei, un disastro.... | |
| Da: giù per ADELE | 25/02/2010 22:58:49 |
| meno male che la bibliografia è solo "essenziale"!!! | |
| Da: x importante | 26/02/2010 00:21:04 |
| ..e le correzioni co4? | |
| Da: dolcebru | 26/02/2010 08:28:20 |
| A Frascati hanno detto che le correzioni sono a poco più della metà e che stanno facendo una grossa scrematura col primo scritto. Pensano che alla fine ci saranno circa 250-270 idonei. Fonte: il vicedirettore dell'Ages Carlino, membro della commissione. Non sono corsista Coa3 ma morosa di corsista che mi ha passato l'informazione. | |
| Da: sfkps | 26/02/2010 08:44:58 |
| wfkflp | |
| Da: andrea | 26/02/2010 09:10:44 |
| . Con riferimento alla questione concernente la sorte del contratto. Osserva il Collegio come, secondo l’impostazione tradizionale e più risalente della giurisprudenza civile, il contratto stipulato sulla base di un’aggiudicazione illegittima è annullabile ex art. 1425 o art. 1427 c.c. (a seconda della catalogazione dogmatica del vizio alla quale si accede); tale conclusione viene raggiunta sulla base del rilievo che le norme che regolano le procedure ad evidenza pubblica servono a consentire la corretta formazione della volontà del contraente pubblico, sicché la loro violazione implica un vizio del consenso manifestato dalla pubblica amministrazione ovvero, secondo un’altra ricostruzione, ne rivela l’incapacità a contrarre. Il corollario più evidente di tale impostazione è costituito dall’imputazione alla sola Pubblica Amministrazione della legittimazione alla proposizione della domanda di annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1441 c.c.. Secondo una diversa ricostruzione, il contratto concluso in esito ad un’aggiudicazione illegittima è affetto da nullità assoluta ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., per violazione di norme imperative attesa la natura inderogabile delle disposizioni che regolano la selezione del contraente privato ai fini dell’affidamento di un appalto pubblico. Tuttavia, la prevalente giurisprudenza amministrativa, già prima delle recenti riforme introdotte con il Dl.gs 80/1998, e con la L. 205/2000, (che hanno esteso l’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa alle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento degli appalti pubblici ed il novero dei pertinenti poteri di cognizione e di condanna) ha preferito ricostruire la fattispecie in termini di caducazione del contratto per effetto dell’annullamento della presupposta aggiudicazione, negando così ogni ipotesi di invalidità del negozio giuridico, connettendo la sola conseguenza dell’inefficacia all’eliminazione del provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale pubblicistica che ha preceduto la sua conclusione e, soprattutto, escludendo che la stipula del contratto determinasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro l’aggiudicazione. Tale ricostruzione è stata confermata anche dopo le recenti riforme del processo amministrativo. Tuttavia, rispetto a tale tesi, all’interno dello stesso Consiglio di Stato non si riscontra un’uniformità di vedute. In specie, la V Sezione ha ribadito la tesi dell’efficacia caducante nel caso di annullamento degli atti della procedura amministrativa, in forza del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente stipulato, e, mantenendo ferma l’adesione alla teoria della caducazione automatica, ha ritenuto che i termini della questione debbano essere ricostruiti alla luce della categoria dell’inefficacia successiva, da intendersi quale “inidoneità funzionale� del programma negoziale a spiegare ulteriori effetti successivamente alla pronuncia di annullamento La VI Sezione ha, in particolare, ascritto la fattispecie allo schema della caducazione automatica, che comporta la necessaria ed immediata cessazione dell’efficacia del contratto per il solo effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione (senza bisogno, cioè, di pronunce costitutive), sulla base del rilievo della sussistenza di una connessione funzionale tra la sequenza procedimentale pubblicistica e la conseguente stipula del contratto che implica, in analogia alle fattispecie privatistiche del collegamento negoziale, la caducazione del negozio dipendente, nel caso di annullamento di quello presupposto. La IV Sezione ha, invece, optato per la diversa catalogazione della fattispecie in termini di inefficacia sopravvenuta relativa, che comporta la cessazione degli effetti del contratto non in via automatica, ma per effetto della necessaria iniziativa giurisdizionale del contraente pretermesso e con il duplice limite della buona fede dei terzi, in applicazione analogica degli artt. 23, comma 2, e 25, comma 2 cod. civ. e dell’eccessiva onerosità della sostituzione del contraente per la p.a., debitrice nella relativa domanda di reintegrazione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c.. Ciò posto, il Collegio prosegue nell’illustrazione del dibattito giurisprudenziale ripercorrendo le critiche indirizzate a ciascuna delle soluzioni riferite nonchè evidenziando le lacune riscontrabili a carico di ciascuna di esse, per la cui lettura si rinvia alla pronuncia in epigrafe. Rispetto a tutte tali ricostruzioni dogmatiche la Sezione ritiene, criticamente, rispetto alle posizioni riassunte, che la tesi della inefficacia del contratto non possa prescindere dalla analisi della natura giuridica e della valenza sostanziale dell’aggiudicazione, che si pone, quindi, come antecedente logico necessario, anche al fine (successivo) di ascrivere la fattispecie ad una delle categorie civilistiche che autorizzano la classificazione della situazione in termini di inefficacia ( e costituirà , quindi, questa, la ragione pregnante che giustifica ad avviso del Collegio la rimessione della questione de qua alla Plenaria). Ed infatti, occorre procedere ad una verifica della portata degli effetti e della conseguente ricostruzione del vincolo che la lega al contratto: in mancanza di tale, presupposta ricostruzione dogmatica risulta, infatti, arduo, se non impossibile, pervenire ad una soluzione della questione in esame, coerente con il sistema. Talchè l’affermazione dell’inefficacia va sostenuta dall’individuazione della situazione giuridica che la presuppone e la costituisce: nell’ordinamento civile l’inefficacia non è, infatti, una categoria dogmatica ma fattuale, nel senso che indica la sola conseguenza della perdita degli effetti di un negozio giuridico in alcune fattispecie tipicamente previste (nullità , annullabilità o simulazione del negozio giuridico; risoluzione o rescissione del contratto; verificazione della condizione risolutiva od omessa verificazione di quella sospensiva, scadenza del termine) e non anche la causa dell’originaria o sopravvenuta inidoneità del negozio a produrre i suoi effetti (legali e negoziali). Il Collegio, ritiene, quindi doveroso ascrivere la fattispecie ad uno dei predetti schemi, al fine di giustificare l’affermazione dell’inefficacia del contratto, principiando la ricostruzione qui prospettata dalla Sezione con l’esame (logicamente antecedente) della valenza dell’aggiudicazione. La natura giuridica dell’aggiudicazione si presta ad essere decifrata secondo un duplice schema: a) l’atto ha solo valenza provvedimentale b) l’atto ha anche valore negoziale. Secondo la prima impostazione, l’aggiudicazione è il provvedimento conclusivo della procedura ad evidenza pubblica, con il quale l’amministrazione aggiudicatrice si limita a selezionare l’impresa con la quale stipulerà , in seguito, il contratto d’appalto, senza manifestare, con quello, alcuna volontà negoziale. Per la seconda qualificazione dell’aggiudicazione la procedura ad evidenza pubblica serve a regolare la formazione del consenso della pubblica amministrazione (che, a differenza dei soggetti privati, non è libera di negoziare gli appalti pubblici con chi vuole ed alle condizioni che vuole) sia con riguardo al contenuto dell’accordo, sia con riguardo all’identità del contraente. Le varie fasi della sequenza procedimentale vanno, allora, classificate, oltre che in termini pubblicistici, secondo lo schema privatistico della formazione del consenso contrattuale. In coerenza con tali coordinate, il bando deve essere, quindi, qualificato come invito ad offrire (e, in particolare, come atto prenegoziale che stimola l’iniziativa delle imprese interessate a contrattare e che contiene alcuni elementi del futuro contratto), l’offerta come proposta contrattuale (e, in particolare, come manifestazione della volontà dell’impresa di contrarre alle condizioni offerte) e, infine, l’aggiudicazione come accettazione della proposta (e, in particolare, come manifestazione della volontà dell’amministrazione di affidare l’appalto all’impresa selezionata e di vincolarsi al rispetto delle condizioni dalla stessa proposte, come integrate da quelle contenute nel bando o nel capitolato). Secondo questa ricostruzione, l’aggiudicazione presenta una duplice natura, amministrativa e negoziale, nel senso che si pone, al contempo, come provvedimento conclusivo della procedura di selezione del contraente privato e di atto giuridico con il quale l’amministrazione formalizza la propria volontà di contrarre con l’impresa scelta ed alle condizioni dalla stessa offerte. La duplice natura dell’atto implica anche la coesistenza in esso degli effetti dispositivi propri degli atti pubblici e di quelli negoziali tipici degli atti privati. La diversità della valenza sostanziale ascrivibile a ciascuna delle nature riscontrate non impedisce, tuttavia, di riconoscere un legame indissolubile tra gli effetti relativamente prodotti, sicché la regola simul stabunt simul cadent va applicata, prima che al rapporto tra aggiudicazione e contratto, agli effetti pubblicistici e privatistici rintracciabili nel medesimo atto di aggiudicazione. A tale impostazione consegue, inoltre, che l’accordo contrattuale si forma al momento dell’adozione dell’aggiudicazione e che l’eventuale stipula, separata e successiva, del contratto acquista valenza meramente riproduttiva del consenso già manifestato dalle parti e cristallizzato, in tutti i suoi elementi, nell’atto conclusivo della procedura ad evidenza pubblica. La qualificazione dell’aggiudicazione come atto (anche) negoziale si fonda, peraltro, oltre che sul rilievo della concentrazione in quel provvedimento di tutti gli elementi dell’accordo (sicché non pare ammissibile una successiva, diversa regolamentazione del rapporto che, quand’anche convenuta dalle parti, risulterebbe affetta da invalidità radicale), anche sul dato positivo. Si consideri all’uopo, rammenta il Collegio che il disposto di cui all’art. 16, comma 4, R.D. 2240/ 1923, n. 2440 (ancora in vigore per le parti non tacitamente abrogate da disposizioni successive incompatibili) sancisce l’equivalenza dell’aggiudicazione “per ogni effetto legale� al contratto, indicando chiaramente la valenza negoziale della prima e la sua idoneità a costituire, da sola, il vincolo contrattuale con l’appaltatore selezionato (di talché l’eventuale sottoscrizione del documento negoziale, quand’anche prescritta dalla legge, varrebbe come mera conferma di obbligazioni già sorte per effetto diretto dell’aggiudicazione). Il Collegio, procede, quindi, a riassumere il quadro di tutte le soluzioni prospettate in giurisprudenza circa la configurazione sostanziale della aggiudicazione. Una prima teoria, esalta il vincolo logico ed ontologico che lega inscindibilmente la valenza pubblicistica e quella privatistica ascrivibili all’aggiudicazione, per cui l’annullamento giurisdizionale di quest’ultima, che opera, com’è noto, ex tunc, ne elimina gli effetti fin dalla sua adozione, non solo con riferimento al suo contenuto propriamente provvedimentale, ma anche con riguardo a quello tipicamente negoziale. Ne consegue, ancora, che la demolizione dell’atto con cui l’amministrazione ha espresso la sua volontà negoziale, priva il relativo negozio giuridico dell’elemento essenziale costituito dall’accordo, che deve, quindi, ritenersi insussistente, per effetto dell’elisione dell’atto generativo del consenso di una delle parti. Tale conclusione vale anche per i casi nei quali una disposizione positiva impone la stipula del contratto, quale documento separato dall’aggiudicazione, posto che, in questi casi, la sottoscrizione dell’atto negoziale vale come riproduzione dell’accordo già formatosi per effetto dell’incontro delle volontà delle parti nella riferita sequenza bando - offerta - aggiudicazione. La conseguenza di tale impostazione è che il contratto è nullo per mancanza dell’accordo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1428, comma 2, e 1325, comma 1, n. 1) cod. civ., come, peraltro, recentemente ritenuto dalla Corte di Cassazione. A ben vedere, infatti, l’annullamento dell’aggiudicazione non incide sul consenso, nel senso che ne rivela un vizio, ma elimina radicalmente l’atto con il quale è stato manifestata la volontà , sicché la sua conseguenza più immediata ed evidente va ravvisata proprio nella demolizione, con efficacia retroattiva, di una parte essenziale dell’accordo e, quindi, nell’accertamento (anche se non diretto) della mancanza di quest’ultimo. L’ipotesi ricostruttiva di cui innanzi, argomenta, ancora la Sezione, postula la qualificazione dell’aggiudicazione come atto (anche) negoziale; ove, di contro, dovesse negarsi tale natura e riconoscersi la sua sola valenza provvedimentale, si dovrebbe ricostruire la fattispecie in termini diversi. Secondo altra tesi, invece, l’aggiudicazione si pone come condizione di diritto del contratto di appalto, con la conseguenza che la sua eliminazione (e, quindi, il suo venir meno) determina la sopravvenuta inefficacia del negozio per l’intervenuto difetto di una situazione giuridica (la validità e l’efficacia dell’aggiudicazione), la cui persistenza ne condiziona (con valenza risolutiva) l’idoneità a produrre i suoi effetti tipici. La Sezione ritiene, alla stregua di quanto precede che il quadro delle soluzioni configurate dalla giurisprudenza, ordinaria ed amministrativa, si rivela composito ed articolato e, perciò, privo di quella necessaria coerenza e di quell’indispensabile sistematicità che assicurano la certezza dei rapporti giuridici, l’uniformità delle relative regole di giudizio e, in definitiva, l’effettività della tutela giurisdizionale. Da qui la necessità dell’indicazione di parametri certi e della ricostruzione dogmatica della fattispecie in termini coerenti con il sistema positivo nonché la necessità di una valutazione da parte dll’Adunanza Plenaria in quale schema privatistico ascrivere l’inefficacia del contratto d’appalto (non risultando, in definitiva, controverso tale effetto) quale conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione. | |
| Da: giòfrancesca PER DOLCEBRU | 26/02/2010 09:21:14 |
| Grazie Dolcebru per le informazioni che ci hai passato....certo...la proiezione di 250-270 idonei circa agli scritti può avere solo risvolti positivi in sede di - eventuali - orali....Quando hai altre news, postale! | |
| Da: x andrea | 26/02/2010 09:41:22 |
| ma tu hai scritto tutto così correttamente .. sei stra bravo | |
| Da: andrea | 26/02/2010 09:49:52 |
| no è una nota sul sito di caringella pensavo fosse utile per confrontare il proprio tema | |
| Da: perla | 26/02/2010 10:06:15 |
| Qualcuno sa dirmi l'indirizzo e mail del sito dell'agenzia? | |
| Da: Arancia rossa di Sicilia | 26/02/2010 10:30:18 |
| Buon giorno. Devo ancora iniziare a studiare. Io possiedo questi testi: Diritto civile: Istittuzioni di diritto privato ( edizioni simone 2009) Diritto costituzionale: Martinez ( ultima edizione) Diritto amministrativo: Manuale breve Giuffrè, 2009. Per iniziare vanno bene? E di enti locali cosa mi consigliate? E per la terza prova?? Help | |
| Da: Per arancia rossa di sicilia | 26/02/2010 10:38:34 |
| Ricordo alla destinataria del presente messaggio e a tutti coloro che volessero avere informazioni su testi e quant'altro riguardanti il Coa IV, che è stato appositamente aperto un tread specifico per questo concorso. Questa discussione riguarda esclusivamente il COA IV. Per tale concorso infatti, i tempi cominicano ad essere caldi in ordine a notizie inerenti l'esito delle prove scritte. | |
| Da: ricapitolando | 26/02/2010 10:43:24 |
| Proiezioni ,esito scritti a Maggio , 250-270 promossi. Per i fortunati orali veloci tra Luglio e Settembre-Ottobre. C' è da soffrire... | |
| Da: perla | 26/02/2010 11:01:45 |
| e per il coa v? Che tempi sono previsti? ConfermatO Luglio? | |
| Da: per il coa IV....... | 26/02/2010 11:04:51 |
| è stata estratta la lettera per gli orali?????? | |
| Da: barcel xperla | 26/02/2010 11:05:35 |
| luglio??? ma nn saranno a giugno? | |
| Da: ci | 26/02/2010 11:16:05 |
| eh già , si sa qualcosa circa l'astrazione della lettera per gli orali? Non è che si procede in ordine alfabetico? | |
| Da: perla | 26/02/2010 11:16:47 |
| si giugno per preselezioni e scritti per luglio, anche se sono un poì scettica in quanto rischiano di ritrovarsi tutta la zavorra del coa iv se non sono state ancora pubblicati gli esiti scritti. | |
| Da: Ã wktE | 26/02/2010 12:29:19 |
| WèKGTà è | |
| Da: ciao | 26/02/2010 12:41:42 |
| x ricapitolando: ma come fai a dire che i promossi saranno solo 250-270? ancora non hanno finito di correggere?? cmq spero che sia così e che io sia tra quelli... :)) | |
| Da: x ciao | 26/02/2010 13:09:18 |
| ..veramente riportavo una notzia da Frascati di dolcebru. Ma qui siamo solo nel campo delle previsioni. Possono pure essere 245 o 280... | |
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