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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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| Da: King of legals | 08/01/2021 21:03:52 |
| Siete i miei migliori clienti, non vi abbandonerò mai | |
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| Da: Ma vai a friggerti | 08/01/2021 21:06:35 |
| " tutte le sentenze in merito a questo concorso ve le avevo non solo pronosticate ma giuridicamente motivate...chi me ne riconosce due, chi tre, chi di più.." Io te le riconosco tutte, guarda 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☺ï¸�🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 | |
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| Da: Trolloni vari | 08/01/2021 21:19:08 |
| Vogliamo però anche parlare dei troll che, giorni addietro, ha detto di aver saputo che il CDS aveva deciso è rigettato il ricorso, che la sentenza sarebbe stata pubblicata nel giro di poche ore? Il mio avvocato mi ha detto di non dare retta... è io gli credo, am ve perché i fatti (nessuna sentenza ancora pubblicata) gli dano ragione! | |
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| Da: Trolloni vari | 08/01/2021 21:19:53 |
| Hanno deltto.... e rigettato.... scusate | |
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| Da: Trolloni vari | 08/01/2021 21:21:00 |
| Hanno detto... e io gli credo... Che palle il mio iPad | |
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| Da: King of legals | 08/01/2021 21:22:37 |
| Non disperate, il CDS non conta. Andremo in Cassazione, in Europa, in America e pure in Asia. Seguitemi, non ve ne pentirete | |
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| Da: King of legals | 08/01/2021 21:28:41 |
| Solo 200 euro a persona, mi pare di essere scarsamente esoso | |
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| Da: Una precisazione | 08/01/2021 21:41:00 |
| Sei solo scarsamente simpatico.. | |
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| Da: King of legals | 08/01/2021 21:56:04 |
| Non è qualità precipua di un legale risultare simpatico, bensì di essere efficace e condurre tutti quanti ad una certissima vittoria. Seguitemi, l'esborso è per voi sostenibile, e sarete tutti dirigenti entro poche settimane | |
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| Da: Una precisazione | 08/01/2021 22:29:14 |
| In farmacia.. | |
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| Da: For King of legals | 08/01/2021 22:40:52 |
| Sono interessato. Finalmente, un legale con gli attributi! Posso avere i suo contatti? Siamo già in 100/150 interessati. Potremmo arrivare anche a 1000/1500. | |
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| Da: King of legals | 08/01/2021 22:48:28 |
| Benissimo, significa che nella categoria docenti ancora esistono persone lungimiranti, avvedute e poco taccagne. Scrivetemi all'indirizzo: albaeterna.2025@cavilli.it Riceverete pronta risposta e dati per il bonifico da inoltrare entro 72 ore, perché altrimenti, data l'imminenza di sentenza e risoluzione del caso, vado in sofferenza economica. Al porto, infatti, vogliono il saldo 2021 per il posto occupato dalla mia barca | |
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| Da: Sincons | 08/01/2021 22:50:48 |
| Estratto sentenza Tar del 22 ottobre 2020 inerente il concorso dsga. Forse questa volta il Mi si è difeso - Per quanto concerne la dott.ssa Busceti dirigente amministrativo - DG per le risorse umane e finanziarie, parte ricorrente ne desume l'incompatibilità muovendo dal fatto che abbia svolto, quale relatrice alcuni corsi di formazione per dirigenti scolastici e DSGA, quando l'art. 10, comma 2, lett. c) del bando indicava tale circostanza come causa ostativa alla nomina quale commissario. Il d.m. n. 138 del 2017, all'art. 16, comma 2, lett. c), prevede espressamente che i presidenti, i componenti aggregati della commissione e delle sottocommissioni di concorso non debbono svolgere o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici (clausola del medesimo tenore è contenuta nell'art. 10, comma 2, lett. c) del bando allegato da parte ricorrente datato 20 dicembre 2018) La lezione della dott.ssa Busceti svolte in data antecedente rispetto all'anno di riferimento indicato nel bando non rilevano, facendo la norma espressamente riferimento all'ultimo anno. Ne discende che con riferimento alla dott.ssa Busceti non emerge la causa di incompatibilità descritta nel bando con riferimento a lezioni anteriori all'anno. Parte ricorrente ha allegato due locandine relativa a corsi svolti dalla stessa nel febbraio 2019, che come emerge dalle stesse locandine depositate e come osservato da parte resistente non riguardano il concorso o la preparazione al concorso, e non appaiono destinate alla preparazione al concorso né riguardano attività o corsi finalizzati alla preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Si tratta al contrario di due eventi organizzati dopo il bando qualificati in modo generico come "corsi di formazione" organizzati dall'associazione dei direttori delle istituzioni scolastiche, destinato alla formazione professionale alla luce dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità, tra l'altro gratuito per gli iscritti alla stessa associazione. Ne discende che entrambi i corsi non appaiono rientrare nell'ambito delle attività didattiche finalizzate alla preparazione del concorso in oggetto, n | |
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| Da: Luisato | 08/01/2021 23:04:06 |
| Per Sincons La sentenza è del 23 ottobre 2020 ( non del 22) e il seguito è questo : Ne discende che con riferimento alla dott.ssa Busceti non emerge la causa di incompatibilità descritta nel bando con riferimento a lezioni Ne discende che entrambi i corsi non appaiono rientrare nell'ambito delle attività didattiche finalizzate alla preparazione del concorso in oggetto, non rientrando quindi nel citato divieto. 2.5.2. Per quanto concerne la posizione del dott. Sciascia, parte ricorrente ne sostiene l'incompatibilità per la lettera a) del medesimo decreto ministeriale ove si precisa che i componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso. Parte ricorrente cita un'ordinanza cautelare del Tar Lazio a sostegno della sua tesi, ma l'ordinanza, in realtà, non reca alcuna motivazione sul punto, limitandosi ad affermare "Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo alle peculiarità e specificità delle censure proposte" (tanto più che un vizio di composizione della commissione avrebbe dovuto determinare una caducazione dell'intero concorso e non della ricorrezione di un solo elaborato). Non appare pertanto, in mancanza di altri elementi, utilizzabile dal collegio come precedente da esaminare per comprendere in modo più analitico la posizione sostenuta da parte ricorrente. In modo generico, parte ricorrente rappresenta che Sciascia sarebbe rappresentante dell'organo di direzione politica. In realtà dall'esame dei verbali della commissione, risulta indicato come dirigente amministrativo, DG per lo studente. Parte ricorrente si limita tautologicamente a fare riferimento alla nomina politica senza però indicarne le ragioni o la ratio né in realtà la nomina costituisce di per sé un elemento sufficiente a declinare come componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione (il riferimento normativo deve essere evidentemente riferito ad esempio al Gabinetto del Ministro o ad altre posizioni di tal guisa) o come organo politico. Ne discende che in difetto di prova contraria, alla luce della non contestata qualifica di Sciascia come dirigente amministrativo del Miur, in mancanza di elementi di diverso tenore desumibili dalle allegazioni delle parti e alla luce della inidoneità della nomina a consentire di qualificare come organo di direzione politica o come avente natura politica, il rapporto di lavoro esistente tra Miur e Sciascia l'eccezione appare destituita di fondamento. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con rigetto delle ulteriori domande formulate dalle parti. 4. In considerazione dell'esito del giudizio e della sua novità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone Sono d' accordo con te, forse in questa circostanza il Mi si è difeso meglio. Vediamo ora cosa deciderà il Cds, anche a fronte di questa nuova posizione del Tar | |
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| Da: Luisato | 08/01/2021 23:05:12 |
| Per Sincons La sentenza è del 23 ottobre 2020 ( non del 22) e il seguito è questo : Ne discende che con riferimento alla dott.ssa Busceti non emerge la causa di incompatibilità descritta nel bando con riferimento a lezioni Ne discende che entrambi i corsi non appaiono rientrare nell'ambito delle attività didattiche finalizzate alla preparazione del concorso in oggetto, non rientrando quindi nel citato divieto. 2.5.2. Per quanto concerne la posizione del dott. Sciascia, parte ricorrente ne sostiene l'incompatibilità per la lettera a) del medesimo decreto ministeriale ove si precisa che i componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso. Parte ricorrente cita un'ordinanza cautelare del Tar Lazio a sostegno della sua tesi, ma l'ordinanza, in realtà, non reca alcuna motivazione sul punto, limitandosi ad affermare "Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo alle peculiarità e specificità delle censure proposte" (tanto più che un vizio di composizione della commissione avrebbe dovuto determinare una caducazione dell'intero concorso e non della ricorrezione di un solo elaborato). Non appare pertanto, in mancanza di altri elementi, utilizzabile dal collegio come precedente da esaminare per comprendere in modo più analitico la posizione sostenuta da parte ricorrente. In modo generico, parte ricorrente rappresenta che Sciascia sarebbe rappresentante dell'organo di direzione politica. In realtà dall'esame dei verbali della commissione, risulta indicato come dirigente amministrativo, DG per lo studente. Parte ricorrente si limita tautologicamente a fare riferimento alla nomina politica senza però indicarne le ragioni o la ratio né in realtà la nomina costituisce di per sé un elemento sufficiente a declinare come componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione (il riferimento normativo deve essere evidentemente riferito ad esempio al Gabinetto del Ministro o ad altre posizioni di tal guisa) o come organo politico. Ne discende che in difetto di prova contraria, alla luce della non contestata qualifica di Sciascia come dirigente amministrativo del Miur, in mancanza di elementi di diverso tenore desumibili dalle allegazioni delle parti e alla luce della inidoneità della nomina a consentire di qualificare come organo di direzione politica o come avente natura politica, il rapporto di lavoro esistente tra Miur e Sciascia l'eccezione appare destituita di fondamento. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con rigetto delle ulteriori domande formulate dalle parti. 4. In considerazione dell'esito del giudizio e della sua novità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone Sono d' accordo con te, forse in questa circostanza il Mi si è difeso meglio. Vediamo ora cosa deciderà il Cds, anche a fronte di questa nuova posizione del Tar | |
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| Da: For King | 08/01/2021 23:11:09 |
| Grazie. Inviata già l'email, domani, seguirà il bonifico. Finalmente, un legale con gli attributi. Diffondo l'informazione. | |
| Rispondi | |
| Da: X luisato | 09/01/2021 07:37:22 |
| Ma francesca busceti è la nostra commissaria. Incredibile, il Tar stesso ha cambiato idea su di lei, ora non è più incompatibile? Il corso non è più di preparazione al concorso? Sogno o son desto? | |
| Rispondi | |
| Da: Peppeeport | 09/01/2021 07:59:54 |
| Infatti è ciò che diciamo da un anno e mezzo e che hanno scritto i nostri avvocati. Non c'è alcuna incompatibilità, erano corsi rivolti a tutti e di formazione generale | |
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| Da: Quindi... | 09/01/2021 08:04:41 |
| È proprio lo stesso Sapone che si ricrede? Pazzesco | |
| Rispondi | |
| Da: Una precisazione | 09/01/2021 09:12:36 |
| Ma come fate a non capire che le 2 situazioni sono perfettamente diverse.. Il corso per i dsga è stato solo una formazione, tenuta dopo e non prima della prova Gli incompatibili per il concorso ds sono tutt'altra storia La sentenza del TAR di Sapone sui dsga corrobora quella sui ds, proprio perché i corsi di PREPARAZIONE al concorso, fatti nell'anno antecedente lo stesso, sono un vulnus insanabile | |
| Rispondi | |
| Da: Ai supervincitori DS del forum | 09/01/2021 09:20:15 |
| Avete vinto il concorso DS, volete fare pure quello DT ma ancora non avete capito come funziona il diritto amministrativo ! TAR e CdS si pronunciano su situazioni SOGGETTIVE giuridicamente tutelate, emettono sentenze su doglianze contestualizzate alla specifica situazione descritta nel ricorso. Con molta arroganza anticipate sentenze senza sapere cosa si impugna nei ricorsi e quali argomentazioni si portano a supporto delle doglianze | |
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| Da: Che Dio salvi la Scuola | 09/01/2021 09:37:18 |
| Relativamente alla sentenza del Presidente Sapone (di cui si fa riferimento sopra) è chiarissimo che trattasi di un contesto apparentemente simile al concorso per DS del 2017, ma nella sostanza completamente diverso. Possiamo affermare che sono due situazioni assolutamente non paragonabili: prima di fasciarsi il capo o brindare (pseudo ds a tempo determinato), dovremmo avere la lucidità di riflettere sulle notizie veicolate. È nostro compito essere di insegnamento a tantissimi ragazzi e ragazze su argomenti come: educazione, rispetto, tolleranza, non violenza (anche verbale), linguaggio consono. Ritornando alla imminente sentenza del Consiglio di Stato, è chiaro che dovrà valutare: A) "La causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso". E la risposta non può che essere affermativa (la carica di Sindaco è carica politica e sussiste anche "un qualche elemento di possibile incidenza": già ispettore del MIUR, corso di preparazione al concorso, ecc. ecc.). B) Nel caso dei corsi di preparazione al concorso (per gli altri commissari), trattasi di veri e propri percorsi destinati al concorso di DS del 2017. Incompatibilità prevista specificatamente dal bando di concorso (che richiama norme di rango superiore). Anche in questo caso la risposta del CdS (a nostro parere) non può che essere di conferma del giudizio espresso dal TAR. Concludendo: il CdS non può che confermare la sentenza del TAR appena dopo il rimpasto di Governo. Poi tutto è possibile…ma questa è un'altra storia… P.S.: ho lezione alle 11:00, …E ricordiamoci: educazione, rispetto, tolleranza, non violenza (anche verbale), linguaggio consono … | |
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| Da: Quindi... | 09/01/2021 09:39:30 |
| Ricorrenti e troll State alla frutta, direi pure al dessert | |
| Rispondi | |
| Da: Una precisazione | 09/01/2021 09:55:20 |
| Ben detto.. | |
| Rispondi | |
| Da: Siete matti | 09/01/2021 09:58:47 |
| Da legare | |
| Rispondi | |
| Da: Ma vai a friggerti | 09/01/2021 10:00:16 |
| Quindi i bocciati DSGA avrebbero fatto ricorso pe un corso tenutosi dopo il concorso? Allora stanno piu' alla frutta di voi! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 | |
| Rispondi | |
| Da: X i ricorrenti | 09/01/2021 10:13:27 |
| Del concorso DS. Sinceramente, solo molta pena per come i vostri legali vi hanno raggirato | |
| Rispondi | |
| Da: Gorgonzola DOC | 09/01/2021 10:27:32 |
| In efetti, una storia che lascia senza parole. Solo tanta pena per il nostro Paese, in mano a insegnanti talmente acceccati dall'arrivismo che si venderebbero l'anina | |
| Rispondi | |
| Da: Gorgonzola DOC | 09/01/2021 10:28:10 |
| E cadono nelle trappole di certi avvocati da strapazzo | |
| Rispondi | |
| Da: Ma vai a friggerti | 09/01/2021 11:07:22 |
| Concordo. C'è da fare, tuttavia, anche un'altra riflessione. Nella scuola non esiste una vera progressione di carriera, a parte gli scaloni stipendiali legati all'anzianità di servizio. L'unica possibilità che un insegnante ha per far carriera è il concorso per DS. Ciò non giustifica affatto certi comportamenti sleali e scorretti (ingiurie, accuse, diffamazioni, calunnie, vilipendi etc), certamente, ma dovrebbe indurre il legislatore a riflettere e ad intervenire per ampliare le possibilità di carriera dei docenti | |
| Rispondi | |
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