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Comune di Roma, 200 istruttori amministrativi: e ora???!!?
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| Da: kid | 01/08/2009 23:54:51 |
| Ciao Francesca, e mi raccomando, oltre ai tacchi una bella parrucca rossa e gli occhi fuori dalle orbite... vedrai che un seggio salta fuori! Chiedo scusa a tutti se mi sono permesso di DISFUNZIONALIZZARE, m'è scappato. | |
| Da: Fraccazzo da Velletri | 02/08/2009 00:00:19 |
| che sia l'ultima volta cari ragazzi miei, "disfunzionalizzare" è peccato grave, soprattutto in italia, paese protetto da Dio!!! a nanna su belli | |
| Da: guardate che esistono | 02/08/2009 07:39:25 |
| altri forum per scrivere cose diverse (cagate) dalle info sul concorso...poi il nick delle 0.00 si commenta da solo... | |
| Da: guarda te | 02/08/2009 10:33:35 |
| ma di sabato sera che info sul concorso volevi? ma che stai a rosicare che con te nessuno chiacchiera? | |
Da: Mina ![]() | 02/08/2009 11:42:12 |
| No no ha ragione lui! Di sabato sera si verificano sempre gli sviluppi più interessanti nei concorsi! Kid e Francesca siete fenomenali! Disfunzionalizzate alla grande! | |
| Da: Manovra d''estate | 02/08/2009 11:59:14 |
| Assunzioni precari (articolo 17, comma da 10 a 19). Previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Ci sarà un percorso di reclutamento speciale, per il triennio dal 2010 al 2012, fondato sul concorso pubblico, per il personale che pur avendo i requisiti previsti dalle citate leggi finanziarie non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione previsti essendo la vigenza degli stessi limitata al 31 dicembre 2009. E' data possibilità , anche, alle amministrazioni di poter riservare ai precari una percentuale non superiore al 40% dei posti complessivi messi a concorso. Tale percentuale può salire al 50% per i comuni che si costituiscono in unione. Importante novità , poi, sul fronte validità graduatorie. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, sono prorogate al 31 dicembre 2010. Che ne pensate? Fate i vostri commenti! | |
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| Da: kalibro | 02/08/2009 12:18:08 |
E si, per qualche ora Kid e Francesca hanno disfunzionalizzato il forum come ai vecchi tempi...Troppo simpatici...disfunzionalmente parlando...:) | |
| Da: x guarda te | 02/08/2009 19:43:39 |
| di domenica mattina sei già sul forum... | |
| Da: ok | 02/08/2009 22:51:42 |
| visto che vi piace tanto prendere in giro chi è sulla stessa vostra barca, lascio il forum con tanti saluti a tutti. | |
| Da: ko | 02/08/2009 22:54:34 |
| Ciao... | |
| Da: Francesca | 02/08/2009 23:01:08 |
| nooo OK, ti arrendi per un po' di DISFUNZIONALIZZAZIONE serale? dai su vado via io, Tranq. Bacio a Mina, Kalibro, kid e a tutti i "talebani" del forum ;) | |
| Da: x manovra d''''estate | 02/08/2009 23:10:00 |
| metti la retromarcia, non si capisce una cippalippa !! | |
Da: Procione ![]() | 03/08/2009 00:27:25 |
| I talebaaani??? Miiii che paura! | |
| Da: X x manovra d''''''''estate | 03/08/2009 00:57:54 |
| Sei un minchione! Se non capisci vuol dire che sei un povero minchione! | |
| Da: disperato | 03/08/2009 10:31:26 |
| i precari ce lo mettono tutto nel c..!!! siete daccordo o sbaglio? | |
| Da: x disperato | 03/08/2009 12:07:10 |
| sbagli | |
| Da: per x disperato | 03/08/2009 16:30:30 |
| come fai a negare l'evidenza???? | |
| Da: x disperato | 03/08/2009 21:02:39 |
| boh | |
| Da: silvio | 03/08/2009 21:07:01 |
| ...che disperazione... | |
| Da: Tutte le proroghe della manovra d''estate | 04/08/2009 17:37:52 |
| www.ilsole24ore.com 13 giugno 2009 di Nicoletta Cottone Assunzione di personale nella Pubblica amministrazione (articolo 23, comma 3). Ulteriore proroga dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009 dei termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato. La proroga riguarda i termini entro i quali procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni che si sono verificate nell'anno 2007. La norma originaria prevede che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente a una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Prorogato anche il termine per l'effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008. La disposizione prevede che, per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato siano autorizzati a effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Assunzioni e concorsi nella Pubblica amministrazione (articolo 17, commi da 14 a 19). Rinviati al 31 dicembre 2010 una serie di termini: per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006); per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, comma 526 della legge 296/2006); per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 1, comma 527 della legge 296/2006); per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 112/2008); rinviato del termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (articolo 66, comma 13, del decreto legge 112/2008). Prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004. | |
| Da: art. 17 legge anticrisi | 04/08/2009 18:30:54 |
| DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». 2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze». 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. 6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.». 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonche' del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. ..... ..... | |
| Da: Roma: per il Belgio recuperati Vucinic, Mexes e To | 04/08/2009 19:46:15 |
| Francesco Totti, Mirko Vucinic e Philippe Mexes sono tra i convocati di Luciano Spalletti in vista del match di giovedì in Belgio contro il Gent, valido per il ritorno dei preliminari di Europa League. Non ci sono, invece, i brasiliani Juan e Baptista alle prese con problemi fisici. La squadra si è allenata regolarmente con Totti che si è allenato regolarmente, così come Mexes. Lavoro a parte, invece, per Cicinho, Juan, Baptista, Tonetto e Okaka. Questo l'elenco completo dei convocati: Andreolli, Mexes, Pizarro, Vucinic, Totti, Taddei, Motta, Faty, Pacheco Antunes, De Rossi, Riise, Esposito, Guberti, Tonetto, Cerci, Artur, Doni, Brighi, Pena, Cassetti, Okaka, Menez. | |
| Da: Francesca | 04/08/2009 19:53:57 |
| è il caso di dire...: ognuno apporta al forum quello che può! ;) saluti di buone vacanze, anche se con questi chiri di luna... bacioni a tutti e in particolare a Mina (la bomba!) | |
| Da: conversione legge decreto anticrisi | 04/08/2009 23:38:41 |
| art. 17 con correttivi N. 1724 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA) con il Ministro dell’interno (MARONI) e con il Ministro della giustizia (ALFANO) (V. Stampato Camera n. 2561) approvato dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2009 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 luglio 2009 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA All’articolo 17: al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»; dopo il comma 4 e` inserito il seguente: «4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»; al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni » sono inserite le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» sono inserite le seguenti: «e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere» ed e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente »; al comma 8, secondo periodo, le parole:«elenco ISTAT pubblicato in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall’ISTAT ai sensi»; al comma 9, le parole: «d’intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e la parola: «integrato» e` sostituita dalla seguente: «modificato »; al comma 10, le parole: «e dell’articolo 3, comma 90,» sono sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 3, comma 90,» ed e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti»; al comma 11, le parole: «nonché del personale di cui» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal personale di cui»; al comma 13, le parole: «ai sensi dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa»; il comma 14 e` soppresso; al comma 18, le parole: «comma 13 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13, del decreto-legge»; al comma 19, le parole: «Le graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «L’efficacia delle graduatorie», le parole: «1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e le parole: «sono prorogate al» sono sostituite dalle seguenti: «e` prorogata fino al»; al comma 21, le parole: «n. 39 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «12 febbraio 1993, n. 39», le parole: «del Collegio del CNIPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Autorità » e le parole: «del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente" »; dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti: «22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»; al comma 23: alla lettera a), le parole: «A decorrere dall’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: «dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 5-bis»; il comma 24 e` sostituito dal seguente: «24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l’anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante l’utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; il comma 25 e` sostituito dal seguente: «25. L’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo»; al comma 26: alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003»; alla lettera b), le parole: «così sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal seguente» e dopo le parole: «le amministrazioni redigono » sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»; alla lettera d), le parole: «il seguente comma: "6.» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente: "5-bis.» e le parole: «di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto»; al comma 29, capoverso «Art. 57-bis», al comma 2, le parole: «Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»; al comma 30, capoverso f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»; dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti: «30-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e` inserito il seguente: "1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e` competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità ". 30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’azione e` esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e` nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. 30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e` inserito il seguente: "In ogni caso e` esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ."; b) al comma 1-bis, dopo le parole: "dall’amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,". 30-quinquies. All’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non puo` disporre la compensazione delle spese del giudizio e"»; al comma 33, le parole: «articolo 45, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45 del regolamento di cui al»; dopo il comma 34 e` inserito il seguente: «34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e` autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l’intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e` approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione»; dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti: «35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009. 35-ter. Al fine di assicurare l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’eccezionale impegno connesso all’emergenza sismica nella regione Abruzzo, e` autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell’attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall’anno 2010, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all’esterno, di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all’emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, e` autorizzata l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell’articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell’ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, e` autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA e` nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e` formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, e` designato dal Ministro dell’economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e` scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. 35-novies. Il comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente: "11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princıpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa". 35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d’imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. 35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne` dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni». | |
| Da: solo vigili!!! e gli IA??? | 06/08/2009 12:54:48 |
| ROMA: CAVALLARI, IN ARRIVO 200 NUOVI VIGILI URBANI Roma, 5 ago. - (Adnkronos) - ''I primi 200 idonei della graduatoria dei vigili urbani prenderanno servizio presso il Comune di Roma il prossimo 21 settembre: sono partite oggi le lettere di convocazione per la stipula dei contratti''. Lo dichiara in una nota Enrico Cavallari, assessore alle Risorse umane di Roma. ''A decorrere dallo stesso 21 settembre - continua l'assessore - scenderanno in campo anche i 60 cosiddetti 'vigilini', gli istruttori tecnici della mobilita' con incarico di Operatore comunale della mobilita' (Ocm), entrati a far parte della famiglia della Polizia Municipale. Con l'arrivo delle complessive 260 unita' la Giunta Alemanno segna un ulteriore passo in avanti in tema di sicurezza, assoluta priorita' di questo mandato. Siamo certi che le nuove forze in campo renderanno i cittadini maggiormente sicuri''. ''I restanti 400 idonei della graduatoria dei vigili urbani - conclude Cavallari - verranno assunti dal Comune di Roma entro il 2011 come previsto dall'accordo sindacale dello scorso maggio''. | |
| Da: VIV | 06/08/2009 13:14:01 |
| beh pare evidente che gli IA non sono una priorità ma non sono propri presi in considerazione per ora!! mah speriamo ma ormai credo che qualche notizia si potrà avere dopo settembre | |
| Da: ... ma i nuovi assunti... | 07/08/2009 07:00:48 |
| ... quelli che che ci promettevano di non abbandonarci... potrebbero anche passarci a fare un salutino! lo sappiamo che di notizie non ne hanno, malameno raccontarci un pò di più com'è il lavoro, come si trovano con i colleghi, se sanno quando avranno qualche gg di ferie...! mah! | |
| Da: da marcello | 07/08/2009 13:27:09 |
| è stato siglato un protocollo d' intesa tra i sindacati di categoria e il comune di Roma che riguarda i dipendenti comunali. Sarebbe interessante sapere se c'è qualcosa che riguarda gli idonei al concorso I.A. | |
| Da: CIAO | 07/08/2009 13:49:00 |
| E COME FACCIAMO A SAPERLO? | |
| Da: CIAO | 07/08/2009 15:05:03 |
| ieri una mia amica mi ha raccontato che una sua amica entrata al comune laureata non è per niente soddisfatta di quello che fà e cioè imbusta lettere e da informazioni allo sportello del municipio | |
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