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Concorso per 12.000 DOCENTI - Discussione principale
36817 messaggi, letto 801746 volte

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Da: Mariusicchia28/01/2013 20:07:41
Penso sistemeranno i candidati con ricorso in unica altra sede come hanno fatto per la preselezione. Per il rinvio prove  penso sia molto improbabile visto la pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Rispondi

Da: WebM 28/01/2013 20:09:04
@famigi Lo so io pure ho l'albergo prenotato ma pensa se i posti nelle scuole non bastano.
Per un attimo lasciamo da parte ciò che sarebbe giusto o no e guardiamo all'aspetto organizzativo,se i candidati in più per una prova sono una decina o poco più penso che i posti ci saranno,se dovessero essere di più però non è detto.
E ricordo che se il problema sorge in una regione va ad intaccare anche le altre perchè le prove devono svolgersi lo stesso giorno per singola classe di concorso in tutta Italia.
Rispondi

Da: WebM 28/01/2013 20:10:08
@ Mariusicchia ma lì facevamo tutti quiz,qua che fanno? Mettono assieme chi fa Tecnologia con chi fa Italiano o chi fa Elettronica con chi fa Matematica ecc???
Rispondi

Da: famigi28/01/2013 20:10:46
purtroppo non slitteranno
Rispondi

Da: F7128/01/2013 20:17:44
Infatti, concordo. Far slittare le prove sarebbe un ulteriore problema di organizzazione... e mi pare che già stanno parecchio incasinati. Riguardo ai ricorsisti...ma lasciamoli perdere. Non perchè vadano considerati degli "incapaci", al contrario. Sicuramente tra loro (e io ne conosco qualcuno) c'è gente che insegna da anni e che solo per problemi di tempo, di famiglia, di lavoro, non ha potuto prepararsi a dovere. Tra l'altro il ricorso "costa", quindi semmai andrebbero biasimati i sindacati che hanno promesso loro una "vittoria" che probabilmente non arriverà mai. Studiamo, ragazzi, prepariamoci e speriamo anche in un pizzico di fortuna; come dicevo prima, a prescindere dal risultato, quello che impariamo nessuno ce lo può togliere.
Rispondi

Da: Mariusicchia28/01/2013 20:20:30
Useranno la sorveglianza pitbull. Tutto qua.....facile no !
Rispondi

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Da: aita81 28/01/2013 20:23:06
per tua bella informazione i ricorristi hanno vinto e parteciperanno agli scritti!!!!!! vai a informarti prima di parlare!!!
Rispondi

Da: matira 28/01/2013 20:25:25
io penso una cosa: il TAR li ha ammessi sì, ma con riserva.. quanti dei ricorsisti hanno studiato costantemente col dubbio che il ricorso non venisse accolto? penso pochi. Se poi hanno comunque studiato buon per loro. A noi che cambia? nulla. I posti erano pochi da subito, quindi.. qualche migliaio in più o in meno che differenza fa? noi studiamo e basta. La resa dei conti sarà solo alla fine, per tutti.. ricorsisti e non.
Rispondi

Da: sole786928/01/2013 20:29:31
ho vs certi scienziati che sono passati che nemm sanno scrivere in italiano , viva chi ha fatto ricorso
Rispondi

Da: famigi28/01/2013 20:29:58
ATTENZIONE forse qualcosa qui non è chiaro il TAR già si è espresso in maniera positiva al riguardo di una ricorrente  non vedo perchè  dovrebbe pronunciarsi diversamente per gli altri Ragazzi capisco che questa cosa a qualcuno dispiaccia molto ma non dobbiamo fare disinformazione su via...
Rispondi

Da: matira 28/01/2013 20:33:19
ANIEF - I candidati con punteggio da 30 a 34,5 possono partecipare agli scritti CON RISERVA per ordine del giudice se in possesso dell'ordinanza. La prima ricorrente del sindacato potrà accedere alle successive prove. Il 7 febbraio l'udienza per altri 5.000 candidati. Prorogati i termini per l'adesione al ricorso al 30 gennaio.

Il ricorso patrocinato dall'avv. ANIEF, Irene Lo Bue, domiciliata presso l'avv. Salvatore Russo, segue il successo avuto dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli sui requisiti di accesso. Per la seconda volta i giudici amministrativi danno dunque ragione - anche se in sede cautelare - ai legali dell'Anief, questa volta ammettendo alle prove scritte in calendario dall'11 al 21 febbraio prossimi i ricorrenti che erano stati esclusi pur avendo raggiunto la soglia della sufficienza (30/50) prevista dalla legge rispetto alla soglia arbitraria dei 35 punti scelta dal Miur.

"Ancora una volta la giustizia ha sanato una evidente condizione di illegittimità che aveva escluso dalle selezioni candidati che ora possono dimostrare il loro merito", dichiara il presidente ANIEF, Marcello Pacifico. "Questo è il secondo dei ricorsi annunciati a settembre all'indomani della pubblicazione del bando di concorso che il sindacato vince".

Chi tra i candidati non ha ancora proposto ricorso al TAR Lazio e vuole chiedere un decreto monocratico alla luce dell'ordinanza cautelare n. 375/13 per partecipare alle prove, se in possesso di un punteggio da 30 a 34,5 ottenuto alle preselezioni, deve chiedere le istruzioni operative di adesione al ricorso alla mail proroga.soglia35@anief.net improrogabilmente entro le ore 15 del 30 gennaio 2013. P
Rispondi

Da: Jenna28/01/2013 20:36:59
Sarà stata una concorrente molto...capace...ehm ehm...

x Mar c: ma il motivo...quello che fa girare il mondo penso...noooo non quella :S oddio non so...cioè uno porta l'altra...e insomma...sento "profumo" di casini.
Al peggio non c'è mai fine!!
Rispondi

Da: Mariusicchia28/01/2013 20:44:35
Appunto !!!!!!! Riserva uguale Cautelativa. Il TAR non si pronuncia in via definitiva, ma deve per forza ammettere con riserva alle prove prima che ci sia la sentenza. Ma avete studiato la parte giuridica del concorso?Si dice chiaramente si può fare ricorso e in attesa di sentenza si deve cautelare il ricorrente. Non ho studiato legge , ma mi sembra chiaro, no??? si ammette alla prova con riserva , poi si vedrà! Lo stesso accade nella scuola per le bocciature. Si può fare ricorso in caso di bocciatura e si viene iscritto alla classe successiva con riserva fino a che si ha una sentenza definitiva.......appunto causa, ricorso, soldi soldi, soldi......dipende tutto dal giudice e dalla veloce giustizia italiana. Ma non ve lo hanno spiegato i vs avvocati?Sto ricorso mi Sto arrivando di una bella BUFALA!
Rispondi

Da: leanderthal28/01/2013 20:45:27
Salve a tutti,
non c'è niente come una bella polemica per fare correre un po' il forum, in poche ore molte pagine...
La mia opinione è questa:
se sono stati lesi dei diritti è lecito chiedere che la situazione sia sanata; io però non avrei fatto ricorso, mi sembra una mancanza di onor proprio iniziare a gareggiare a certe condizioni e poi fare rimostranze. E' una questione di onore e di lealtà (come dice Manuemme), non di altro, secondo me.
Ciao a tutti
Rispondi

Da: Mariusicchia28/01/2013 20:51:09
Dovevo studiare legge!!!!!!!
Rispondi

Da: WebM 28/01/2013 20:51:20
Posto che è certo che faranno di tutto per non far slittare le prove e sicuramente non slitteranno sistemando alla meno peggio i nuovi.
Sapete su cosa vertono gli altri ricorsi?
Nessuno mi ha risposto su questo.
Rispondi

Da: ricorsi28/01/2013 21:00:30
Per WebM che io sappia sul punteggio e sui titoli di accesso acquisiti dopo l'anno X.
Rispondi

Da: Mariusicchia28/01/2013 21:07:22
A proposito chi non supera lo scritto PUÃ' FARE RICORSO!   Prevedo il futuro.... La storia infinita.
Rispondi

Da: Manuemme 28/01/2013 21:18:42
Secondo la teoria della sufficienza direi si' perche' Il minimo resta il 7 per cui chi prenderà il 6 farà ricorso, l'unica differenza e' che mentre nella preselezione io con il mio 46 partiro' dallo stesso punteggio di chi ha preso 30 o anche il 35, nello scritto sarà diverso perché il punteggio ottenuto sarà importante ai fini della graduatoria, insomma ricordo che i posti sono pochissimi e ricorsisti o non occorrerà comunque fare una prova eccellente per sperare di andare davvero ad insegnare, visto che non c'è in ballo altro che quello dato che superare tutto il concorso non porterà neanche ad avere l'abilitazione.... Forse pero' anche per questo si faranno ricorsi (l'anief quest'anno fa cassa! ;))
Rispondi

Da: Masiamosicuri?28/01/2013 21:18:46
Dal Testo unico (D.Lgs. 297/94)

Questo è l'articolo che disciplina i concorsi nella scuola: dai commi 10 e 11 si deduce che il ricorso è infondato, in quanto non si fa riferimento a prove preselettive (normate da bando, che è legge speciale) ma alla valutazione delle prove scritte e grafiche che avviene congiuntamente. Il riferimento ai sei decimi è tutto qui: se nella valutazione congiunta una delle due prove non raggunge i sei decimi, è preclusa la valutazione dell'altra (anche se per ipotesi fosse valutabile 10/10).
A mio modesto parere il ricorso è infondato (e in questo mi conforta il fatto che nell'invito al ricorso non si citi la legge in questione ma si parli genericamente di illeggittimità).
Voi cosa ne pensate?



Art. 400 - Concorsi per titoli ed esami
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono
integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e
professionali, nonchè per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artisticoprofessionali
e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di
abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.
2. E' stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti
d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di
accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle
prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in
relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è
integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano
conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova
orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti,
in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo
necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio
aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso
della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno
due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta
consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è
finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui
contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del
punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte,
grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione
ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della
prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti
dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova
e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento,
qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono
avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi
e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla
valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle
graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al
medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o
nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche
all'approvazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei
bandi.
18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo
provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero
delle cattedre o posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente.
I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina
stessa è stata conferita.
Rispondi

Da: Masiamosicuri?28/01/2013 21:18:48
Dal Testo unico (D.Lgs. 297/94)

Questo è l'articolo che disciplina i concorsi nella scuola: dai commi 10 e 11 si deduce che il ricorso è infondato, in quanto non si fa riferimento a prove preselettive (normate da bando, che è legge speciale) ma alla valutazione delle prove scritte e grafiche che avviene congiuntamente. Il riferimento ai sei decimi è tutto qui: se nella valutazione congiunta una delle due prove non raggunge i sei decimi, è preclusa la valutazione dell'altra (anche se per ipotesi fosse valutabile 10/10).
A mio modesto parere il ricorso è infondato (e in questo mi conforta il fatto che nell'invito al ricorso non si citi la legge in questione ma si parli genericamente di illeggittimità).
Voi cosa ne pensate?



Art. 400 - Concorsi per titoli ed esami
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono
integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e
professionali, nonchè per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artisticoprofessionali
e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di
abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.
2. E' stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti
d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di
accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle
prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in
relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è
integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano
conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova
orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti,
in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo
necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio
aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso
della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno
due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta
consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è
finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui
contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del
punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte,
grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione
ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della
prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti
dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova
e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento,
qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono
avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi
e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla
valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle
graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al
medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o
nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche
all'approvazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei
bandi.
18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo
provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero
delle cattedre o posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente.
I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina
stessa è stata conferita.
Rispondi

Da: WebM 28/01/2013 21:21:12
Vabbè ogni concorso ha i suoi ricorsi,a me in questo momento importa solo sapere se questo numero ulteriore di candidati da allocare nelle varie scuole creerà problemi di date.
Il resto non ne parlo tanto la mia opinione non vale nulla,non sono io che decido,fosse dipeso da me certo non avrei fatto passare 13 anni senza bandire concorsi.
Rispondi

Da: Cleo 73 28/01/2013 21:21:45
frodo
la data per A059 è il 20 di mattina....credo sia così per tutte le regioni, però verifica!
ciao ciao
Rispondi

Da: Mariusicchia28/01/2013 21:27:49
Anche io penso sia infondato, ma che importa? Chi doveva fare i soldi li ha fatti e chi li doveva uscire li ha usciti. Per il resto non conta nulla. Penso tutta la società sia impostata per togliere i soldi di tasca a tutti noi . E state sicuri che avrebbero inventato non so che cosa per sfruttare un ' occasione d'oro come questa. Sembra la storia del gatto e la volpe con Pinocchio. Povera Italia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: fusissima28/01/2013 21:33:14
per piacere qualcuno mi sa dire se per cdc a33 bisogna studiare tutte le avvertenze generali?
Rispondi

Da: Del28/01/2013 21:34:06
NON RICORSISTI ROSICONI
Rispondi

Da: Mariusicchia28/01/2013 21:34:38
Le Avvertenze generali sono per tutte le classi di concorso. Vedi bando.
Rispondi

Da: matira 28/01/2013 21:34:52
@fusissima
le avvertenze generali sono da studiare per tutte le classi di concorso
Rispondi

Da: anna1111128/01/2013 21:45:12
In un forum di orizz..scuola ho letto che probabilmente i ricorsisti faranno le prove scritte a maggio....chi ha riportato la notizia ha detto di averla sentita in una sede sindacale (forse qualcuno già sapeva che sarebbero stati accettati i ricorsi, dato che la notizia l'ho letta venerdì scorso...). Sarà vero??? Mah...
Rispondi

Da: xxx28/01/2013 21:55:12
qualcuno sa se è vero che occorre pagare una tassa per la prova scritta?
Rispondi

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