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Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
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| Da: caffècorretto | 04/08/2013 13:41:11 |
| L'altro giorno, il quotidiano indipendente "Il Giornale" titolava a caratteri cubitali in prima pagina: "BERLUSCONI - NON E' FINITA". Perché, sono già in arrivo altre condanne? | |
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| Da: ammazzacaffè | 04/08/2013 13:53:18 |
| Un amico che ha insegnato nelle scuole carcerarie mi raccontava che ai nuovi detenuti viene subito spiegato questo particolare: quando si trovano a fare la doccia con gli altri carcerati, non devono assolutamente abbassarsi per raccogliere la saponetta caduta sul pavimento. | |
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| Da: ricorrenti | 04/08/2013 22:58:51 |
| Oltre ad aver dimostrato di non sapere scrivere, infatti siete stati bocciati, dimostrate pure di non saper leggere una sentenza che parla chiaro : "l'attuazione della sentenza che dichiara l'illegittimità di una fase della procedura concorsuale deve avvenire, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, in modo da preservare, ove possibile, le fasi della procedura stessa immuni dai vizi denunciati." Quindi, niente orali per gli idonei, in quanto tale fase, a meno che voi non abbiate già dimostrato il contrario (in questo caso andiamo sul penale e sulle querele), è immune da vizi che, invece, voi avete denunciato cavillosamente per gli scritti. In realtà , voi non siete mossi da senso di giustizia per un torto subito, ma dalla profonda invidia di un ego mostruoso. | |
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| Da: @ricorrenti | 04/08/2013 23:26:37 |
| Visto che non hai dubbi, come risolveresti la situazione dell'ex-idoneo all'orale che non passa più la prova scritta? | |
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| Da: @@ricorrenti | 04/08/2013 23:55:31 |
| l'ex-idoneo all'orale che non passa più la prova scritta sicuramente prima di darsi per vinto fa ricorso come avete fatto voi e se gli garba di essere cattivoe st.... come voi trova un buon avvocato che sappia trovare i giusti cavilli che re-invalidino tutta la procedura. | |
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| Da: Ricorrenti | 05/08/2013 00:12:02 |
| Da: @ricorrenti 04/08/2013 23.26.37 Visto che non hai dubbi, come risolveresti la situazione dell'ex-idoneo all'orale che non passa più la prova scritta? Rispondi ......ma che cazzo dici, ti sei mangiato il cervello? Stiamo parlando di un atto amministrativo ritenuto valido (orale) rispetto ad un altro inficiato da vizi procedurali per cui è prevista la ricorrezione (scritto). | |
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| Da: Ricorrenti | 05/08/2013 00:14:32 |
| Da: @@ricorrenti 04/08/2013 23.55.31 l'ex-idoneo all'orale che non passa più la prova scritta sicuramente prima di darsi per vinto fa ricorso come avete fatto voi e se gli garba di essere cattivoe st.... come voi trova un buon avvocato che sappia trovare i giusti cavilli che re-invalidino tutta la procedura. ....pienamente d'accordo! | |
| Rispondi | |
| Da: Ricorrenti | 05/08/2013 00:15:22 |
| Da: @@ricorrenti 04/08/2013 23.55.31 l'ex-idoneo all'orale che non passa più la prova scritta sicuramente prima di darsi per vinto fa ricorso come avete fatto voi e se gli garba di essere cattivoe st.... come voi trova un buon avvocato che sappia trovare i giusti cavilli che re-invalidino tutta la procedura. ....pienamente d'accordo! | |
| Rispondi | |
| Da: @ricorrenti | 05/08/2013 00:54:26 |
| Intanto modera i termini, maleducato e cafone. Che siano due atti amministrativi distinti, lo sanno anche i bambini. Il punto è che il secondo (orale) discende dal primo (scritti). Se è considerato valido l'orale dovrebbero essere ritenuti validi anche i due scritti, il cui superamento ha permesso al candidato ex-idoneo di presentarsi agli orali stessi. Un ex-idoneo che non superasse la rinnovata fase degli scritti si troverebbe nella situazione di aver superato degli orali non cassati dal CDS, quindi "validi" amministrativamente parlando, ma non gli scritti. Come la mettiamo, saputello? | |
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| Da: x@ricorrenti | 05/08/2013 09:14:31 |
| Punto sul vivo eh? Chi la fa l'aspetti! | |
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| Da: @ricorrenti | 05/08/2013 10:17:49 |
| Ma è una replica sensata quella che hai postato? Mi è crollata la mandibola sulle ginocchia..... | |
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| Da: parva lex | 05/08/2013 10:49:30 |
| E se invece andasse in questo modo? La nuova correzione (ricorrezione) determina il superamento definitivo degli scritti. Poi si aprono tre diversi scenari: 1. Già idoneo riconfermato idoneo agli scritti che ha già superato l'orale, diventa ds senza dover sostenere una nuova prova orale. 2. Già idoneo non riconfermato idoneo dopo la ricorrezione degli scritti: viene automaticamente escluso dalla nuova graduatoria, poiché è il risultato della ricorrezione degli scritti che determina o meno l'ammissione alla prova orale. Il superamento della prima prova orale non ha più nessun valore. 3. Già non idoneo che raggiunge l'idoneità con la ricorrezione degli scritti: dovrà ovviamente affrontare la prova orale | |
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| Da: @parva lex | 05/08/2013 11:01:43 |
| Ma non credo che la prima prova orale possa valere, nella riedizione degli scritti, solo per alcuni, coloro che li superano, e non per tutti. Almeno dal punto di vista del diritto. | |
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| Da: parva lex | 05/08/2013 11:24:24 |
| Non sono certo un esperto di diritto amministrativo ma la domanda è pertinente: quale valore potrà avere una valutazione positiva ad una prova orale che esiste solo in quanto direttamente conseguente e DIPENDENTE dal superamento delle prove scritte? Per analogia (ma forse l'esempio è un po' assurdo) io supero l'esame di teoria per la patente di guida. Di seguito supero la prova pratica di guida dell'auto. Causa errore materiale degli esaminatori, mi viene infine comunicato d'ufficio che io non ho affatto superato l'esame di teoria. A quel punto, sono o non sono un neo-patentato? | |
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| Da: Grillo2013 | 05/08/2013 11:29:52 |
| A questo link la bozza del decreto legge con la soluzione per la lombardia, all'articolo 17...: http://www.dirigentiscuola.org/attachments/article/1213/DL%20occupazione%20nelle%20pubbliche%20amministrazioni-29%20luglio%20_2013.pdf Art. 17 Misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 1. Al fine di consentire l'avvio del regolare anno scolastico, in deroga all'articolo 1 -sexies, comma 1, del decreto -legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazi oni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere conferiti incarichi di presidenza per il solo anno scolastico 2013-2014 ai seguenti soggetti: a) soggetti non in quiescenza risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1° gennaio 2011, ma che non hanno frequentato il corso di formazione o che pur avendolo frequentato non hanno comunque completato la procedura concorsuale; b) soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale , n. 94 del 26 novembre 2004 o la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006; c) soggetti che hanno ottenuto l'annullamento degli atti del concorso bandito nella regione Lombardia ai sensi del DDG del 13 luglio 2011 e ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti disponibili dell'area V. 2. Gli incarichi cessano comunque alla da ta di nomina dell'avente diritto. All'incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all'80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l'indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Siamo sicuri che la norma dia l'incarico agli idonei? A me pare che nelle due sentenze sia il tar che il cds dissero che non c'erano controinteressati... Dunque l'incarico va solo coloro che "hanno ottenuto l'annullamento", cioè i ricorrenti... | |
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| Da: jack lo squartatore | 05/08/2013 11:43:11 |
| Sto aspettando che - prima o poi - un neo-dirigente già non idoneo ma recuperato nei tempi supplementari scelga la sede scolastica in cui lavoro. Al primo Collegio Docenti, avrei pronte alcune domandine da fare a questo super esperto di diritto: 1 - Il sistema organizzativo Il decreto legislativo 297/94 prevede una pluralità di organismi aventi specifiche responsabilità . I POF rispondono alle seguenti istanze? 1 - Il consiglio di istituto ha "elaborato e adottato gli indirizzi generali" e li ha espressi sottoforma di competenze generali? 2 - Le competenze generali che il Consiglio ha identificato sono armoniche con quelle espresse nei nuovi regolamenti di riordino del 2010? 3 - Il Consiglio di istituto ha deliberato i "criteri generali della programmazione educativa"? 4 - Il Collegio dei docenti ha "programmato l'azione educativa" per tracciare itinerari atti alla promozione delle competenze generali che il Consiglio di istituto ha elencato? 5 - Sono indicate le modalità che il Collegio dei docenti segue per "valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica"? 6 - Sono precisate le modalità operative del Consiglio di classe che "coordina" gli insegnamenti e assicura la loro convergenza sinergica verso la promozione dei traguardi indicati dal collegio? 7 - Sono predisposte le condizioni affinché la didattica delle singole discipline sia orientata al conseguimento sia delle competenze generali sia delle competenze specifiche? 2 - L'autonomia delle istituzioni scolastiche Il DPR 275/99 pone la progettazione a fondamento della vita delle scuola. I Pof 1 - contengono l'esatta e circostanziata descrizione del risultato da conseguire? 2 - forniscono le risultanze delle analisi condotte per identificare il campo del problema? 3 - descrivono compiutamente le ipotesi risolutive formulate? 4 - prefigurano procedimenti per la rilevazione degli esiti? 5 - prevedono la comparazione dei risultati ottenuti con gli esiti attesi e la capitalizzazione degli eventuali scostamenti? 3 - Orientamento del sistema scuola La legge 53/2003 finalizza il servizio scolastico alla promozione dell'apprendimento per "sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità , generali e specifiche". La struttura dei Pof si caratterizza per aver indicato: 1 - le capacità e le competenze generali come nuclei portanti? 2 - le conoscenze e le abilità come "strumento e occasione" d'apprendimento? 3 - le competenze specifiche come classi sottordinate a quelle generali? 4 - la valutazione come una fase del feed-back? | |
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| Da: @ Grillo 2013 | 05/08/2013 11:49:55 |
| Ringraziandoti per la notizia che hai postato, riesci possibilmente ad aggiungere qualche informazione in più? Nel link indicato ho trovato solo il testo del provvedimento, senza data e senza altre indicazioni. | |
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| Da: parva lex | 05/08/2013 11:54:44 |
| Bozza del Decreto-legge " disposizioni urgenti in materia di occupazione nelle pubbliche amministrazioni " esitabile dal prossimo consiglio dei ministri. Stampa Creato Domenica, 04 Agosto 2013 12:05 Ultima modifica il Domenica, 04 Agosto 2013 17:28 Scritto da redazione Visite: 23 Di particolare interesse la norma sblocca concorso dirigente in Lombardia e cioè l'Art.17 "Misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico" , che così recita: 1. Al fine di consentire l'avvio del regolare anno scolastico, in deroga all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere conferiti incarichi di presidenza per il solo anno scolastico 2013-2014 ai seguenti soggetti: a) soggetti non in quiescenza risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1° gennaio 2011, ma che non hanno frequentato il corso di formazione o che pur avendolo frequentato non hanno comunque completato la procedura concorsuale; b) soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 o la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006; c) soggetti che hanno ottenuto l'annullamento degli atti del concorso bandito nella regione Lombardia ai sensi del DDG del 13 luglio 2011 e ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti disponibili dell'area V. 2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell'avente diritto. All'incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all'80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l'indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. QUANDO VERRA' DISCUSSO PER ESSERE APPROVATO? | |
| Rispondi | |
| Da: uè | 05/08/2013 11:56:24 |
| fatemi capire meglio... | |
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| Da: che fine ha fatto Maviglia? | 05/08/2013 12:15:31 |
| http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2013/08/decrlo444_13.pdf | |
| Rispondi | |
| Da: QUINDI | 05/08/2013 12:29:28 |
| Il fatto di aver presentato ricorso contro una procedura concorsuale, risultata poi nulla, limitatamente almeno agli scritti, per presunta violazione dell'anonimato, costituisce titolo necessario per accedere al ruolo dirigenziale, seppur momentaneamente (ma a questo momentaneamente non ci crede nessuno). Ne deriva che tutti gli altri non idonei, che non hanno presentato ricorso avverso la procedura, pur essendo stati oggetto di una selezione nella quale l'anonimato può essere stato violato hanno meno diritti degli altri. Credo che ormai bisogna scendere in campo. O solo gli idonei o tutti | |
| Rispondi | |
| Da: @quindi | 05/08/2013 12:47:00 |
| Scusate la mia ignoranza, ma secondo me così il decreto è estremamente impreciso. Se dovesse passare così com'è adesso ci vorrebbe poi un decreto attuativo per mettere in pratica | |
| Rispondi | |
| Da: Xidonei/quindi | 05/08/2013 12:59:38 |
| Ma scendete in piazza davvero,non se ne può più! | |
| Rispondi | |
| Da: Ricorrenti | 05/08/2013 13:55:57 |
| Maleducato e cafone vi sei tu che accecato dall'ignoranza arrivi a dire che la precedenza è dei ricorrenti. È questo che intendi per merito: pagare l'avvocato trovacavilli e ottenere il lasciapassare per aggirare il bando di concorso che prevedeva il superamento di tutt'e quattro le fasi del concorso? Bravo! Se avrai mai la sorte di diventare DS, stai attento che i tuoi docenti non usino con te gli stessi trucchi che hai usato con i già idonei. Per te sarebbe esiziale. Ma si sa, la legge del contrappasso è sempre lì, pronta a colpire al momento opportuno. | |
| Rispondi | |
| Da: flit | 05/08/2013 13:56:54 |
| Hai ragione: gli idonei dormono. A 25 giorni dal primo settembre. | |
| Rispondi | |
| Da: Quindi | 05/08/2013 14:02:37 |
| L'atteggiamento arrogante e mafioso dei ricorrenti deve essere oggetto di indagine approfondita a tutto campo e di successiva alla Procura della Repubblica. Non è possibile che chi fa ricorso possa avere la precedenza su chi ha rispettato e superato le quattro fasi di un concorso artatamente riformato per cavilli non imputabili ai candidati. | |
| Rispondi | |
| Da: Quindi | 05/08/2013 14:03:43 |
| Successiva denunzia... | |
| Rispondi | |
| Da: Osservazione | 05/08/2013 14:04:12 |
| La ricorrezione degli scritti è per tutti coloro che hanno superato la preselettiva: ex idonei, ricorrenti e non ricorrenti. In base a quale principio si privilegiano alcuni e non tutti? Dove è possibile leggere la bozza Bozza del Decreto-legge " disposizioni urgenti in materia di occupazione nelle pubbliche amministrazioni " esitabile dal prossimo consiglio dei ministri? | |
| Rispondi | |
| Da: Osservazione | 05/08/2013 14:27:31 |
| Ho recuperato la bozza del Decreto-legge. La soluzione non è piaciuta alla Gelmini, ex Ministro dell'istruzione, che ha tuonato: "non credo proprio che l'aver fatto ricorso e l'aver pagato un avvocato possa costituire un titolo di particolare merito!" Il C. d. S. ha imposto la ricorrezione di tutti gli scritti, è rimasta valida solo la preselettiva. Vanno salvaguardati i diritti di tutti! | |
| Rispondi | |
| Da: Osservazione | 05/08/2013 14:35:03 |
| A questo punto sono auspicabili le reggenze che evitano ogni contenzioso. | |
| Rispondi | |
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