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1886 Allievi Carabinieri
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| Da: ALLA FACCIA VOSTRA!!! IO VADO AL CORSO | 09/08/2012 12:24:27 |
| TROVATEVI UN LAVORO APPOSTA SCRIVERE TAGLI TAGLI TAGLI... TROVATEVI UN LAVORO PRIMA O POI LA PAGHETTA DELLA MAMMA FINIRA'.. LA VOSTRA INVIDIA E LA MIA FORZA!!!!!!!!! | |
| Da: X i creduloni di Austin Powers Semper | 09/08/2012 12:24:37 |
| X Topina delle Sabine,ancora aspetto una risposta,ho capito che sei una ragazza(dalla sindrome di inferiorità ),te la prendi con persone che non possono risponderti a dovere(hanno postato che sono in ferie),e con Genesi,che sai che è un ragazzo,ma continui a rivolgerti al femminile,lui per come si comporta sul forum dimostra di essere un ragazzo serio e lo dimostra non accettando le tue provocazioni,che per altro dimostrano che sei una insoddisfatta della tua vita,invidiosa e con una cattiveria dentro che prima o poi scoppi,stai attenta che già dai sintomi di malattia grave!! X POKI e altri centinaia di nick:come mai nomini sempre quelle persone che neanche ti calcolano!?Sei invidioso o geloso che non ti hanno dato un pò di confidenza?Lo capisci(se non lo capisci,rivolgiti ad un buon psichiatra) che la tua è un ossessione paranoica(malattia pericolosa)!!?? | |
| Da: X i creduloni di Austin Powers Semper | 09/08/2012 12:25:28 |
| X Topina delle Sabine,ancora aspetto una risposta,ho capito che sei una ragazza(dalla sindrome di inferiorità ),te la prendi con persone che non possono risponderti a dovere(hanno postato che sono in ferie),e con Genesi,che sai che è un ragazzo,ma continui a rivolgerti al femminile,lui per come si comporta sul forum dimostra di essere un ragazzo serio e lo dimostra non accettando le tue provocazioni,che per altro dimostrano che sei una insoddisfatta della tua vita,invidiosa e con una cattiveria dentro che prima o poi scoppi,stai attenta che già dai sintomi di malattia grave!! X POKI e altri centinaia di nick:come mai nomini sempre quelle persone che neanche ti calcolano!?Sei invidioso o geloso che non ti hanno dato un pò di confidenza?Lo capisci(se non lo capisci,rivolgiti ad un buon psichiatra) che la tua è un ossessione paranoica(malattia pericolosa)!!?? | |
| Da: X i creduloni di Austin Powers Semper | 09/08/2012 12:26:34 |
| X Topina delle Sabine,ancora aspetto una risposta,ho capito che sei una ragazza(dalla sindrome di inferiorità ),te la prendi con persone che non possono risponderti a dovere(hanno postato che sono in ferie),e con Genesi,che sai che è un ragazzo,ma continui a rivolgerti al femminile,lui per come si comporta sul forum dimostra di essere un ragazzo serio e lo dimostra non accettando le tue provocazioni,che per altro dimostrano che sei una insoddisfatta della tua vita,invidiosa e con una cattiveria dentro che prima o poi scoppi,stai attenta che già dai sintomi di malattia grave!! X POKI e altri centinaia di nick:come mai nomini sempre quelle persone che neanche ti calcolano!?Sei invidioso o geloso che non ti hanno dato un pò di confidenza?Lo capisci(se non lo capisci,rivolgiti ad un buon psichiatra) che la tua è un ossessione paranoica(malattia pericolosa)!!?? | |
| Da: ooooooooo1 binario | 09/08/2012 12:28:00 |
| COMUNQUE LEGGENDO L'ART. 14 C'è COME AL SOLITO NELLE LEGGI ITALIANE AMBIGUITA' NEL NOSTRO CASO NOI COPRIAMO I PENSIONAMENTI 2011 . 1886 IN OGNI CASO NN è IL FARBISOGNO REALE CREDO GIA' SIAMO AL 50% CIRCA . LA LEGGE PREVEDE I TAGLI 2012/13 MA PER I PENSIONAMENTI DI TALI ANNI PER CUI IL NOSTRO CONCORSO NN CENTRA NULLA POTREBBE QUESTO SI SUBIRE IL TAGLIO DI QUALCHE CENTINAIO DI POSTI, MA NN è DETTO NE ME LO AUGURO. CHI è IN SERVIZIO SA CHE C'è MOLTA CARENZA DI PERSONALE | |
| Da: Luca851cc | 09/08/2012 12:29:26 |
| Questa notizia è veramente strana. Possibile un taglio Dell 80% ?!?! Di ufficiale ancora non ce niente, ma se fosse così sarebbe proprio un vero schifo, predicano tanto la sicurezza e poi tolgono posti? Chiamano a fare quiz,prove fisiche e visite mediche migliaia di persone per poi dire alla fine "prendiamo solo 240 persone"?! Dopo tutti i soldi che noi abbiamo speso per treni e alberghi? Sarebbe veramente uno schifo,una vergogna! Aspettiamo notizie ufficiali, e speriamo che questo governo non sia così pazzo come sembra!!! Lasci 1500 alievi carabinieri a casa Xke vuoi risparmiare?? Manda a casa 10 parlamentari...hai lo stesso risparmio! VERGOGNA | |
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| Da: X i creduloni di Austin Powers Semper | 09/08/2012 12:31:00 |
| Da: X i creduloni di Austin Powers Semper 08/08/2012 23.04.11 Non è una truffa,avevo già postato la nuova norma ma fate finta di niente: Art. 14. Riduzione delle spese di personale 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia: a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "Per il quadriennio 2010-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio 2010-2014"; b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per l'anno 2015"; c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2016". 2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine e' aggiunto il seguente periodo "La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016" 3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole "Per il quadriennio 2009-2012" sono sostituite dalle seguenti "Per il triennio 2009-2011" e, dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1�° dicembre 2005." 4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2011-2014" e all'ultimo periodo le parole "del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016". 5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole " e 2012". 6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unita' non superiore all'80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. 7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. 8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unita' di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi. 9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea. 10. Sino al 31 dicembre 2014 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto. 11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unita'" sono sostituite dalle seguenti "70 unita'"; b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "e' stabilito" sino a "unita'" sono sostituite dalle seguenti "e' stabilito entro il limite massimo di 624 unita'". | |
| Da: X tu che non credono nei tagli | 09/08/2012 12:33:39 |
| allora x ora non sta scritto da nessuna parte che non ci saranno i tagli, però se ne parla, ma no tra noi ma tra alte cariche ufficiali, io dico di prevenire di fare qualcosa, di prevenire a questa situazione reale o fantomatica che sia, dopo se sarà vero rimaneremo tutti a bocca aperta tranne i 241 di come dicono che partiranno, io penso che è meglio provare e presi in giro per aver capito una cosa per un altra che poi magari capita e non possiamo piu fare nulla | |
| Da: X i creduloni di Austin Powers Semper | 09/08/2012 12:34:11 |
| Da: X i creduloni di Austin Powers Semper 08/08/2012 23.06.11 Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. 5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. 6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi. 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012. 8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita': a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1�° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale. 12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. 13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9". 18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ". b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'". 19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicita' e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1�° ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico. | |
| Da: TAGLI AL CONCORSO... | 09/08/2012 12:35:42 |
| SE IL CONCORSO VOLETE SALVARE.... BEPPE GRILLO DOVETE CONTATTARE.... MUOVIAMOCI... IL CONCORSO 1886 NON SI TOCCA NON SI TOCCA NON SI TOCCA NON SI TOCCA NON SI TOCCA NON SI TOCCA | |
| Da: TAGLI AL CONCORSO... | 09/08/2012 12:35:43 |
| SE IL CONCORSO VOLETE SALVARE.... BEPPE GRILLO DOVETE CONTATTARE.... MUOVIAMOCI... IL CONCORSO 1886 NON SI TOCCA NON SI TOCCA NON SI TOCCA NON SI TOCCA NON SI TOCCA NON SI TOCCA | |
| Da: TAGLI AL CONCORSO... | 09/08/2012 12:35:43 |
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