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1886 Allievi Carabinieri
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Da: sale l attesa11/06/2012 17:44:23
ragazzi ma varra' pubblicata una graduatoria? o si procede come prima,,,,

Da: sale l attesa11/06/2012 17:44:23
ragazzi ma varra' pubblicata una graduatoria? o si procede come prima,,,,

Da: oss11/06/2012 17:45:40
ciao roxx ma che dici che hanno scartato 6 ragazzi,solo due scartati,uno alla corsa,tempo 4,44  ed un altro alle flessioni ne ha fatte 8
lo fatto io oggi il concorso e c'ero ed ho visto tutto

Da: genesi1 11/06/2012 17:45:52
roxx, fatto il riposino dopo il turno 6/14? ahahahah;)

Da: sos11/06/2012 17:46:19
non sono riuscito a capire  lo vorrei sapere

Da: sos11/06/2012 17:48:13
non presentati

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Da: francisDrake85 11/06/2012 17:48:19
Si si una bruttissima influenza ma adesso tutto bene e si ricomincia a lavorare..grazie ;) per il resto ho notato tutto,ma la cosa che mi fà morire e che si ammazzano tra di loro senza un motivo...XD

Da: roxx 11/06/2012 17:49:02
oss se hai letto il mio post...che ho letto pagine indietro che hanno scartato 6 ragazzi...non sono affermazioni date da me..ho fatto solo un "copia incolla"

magari genesi..non riesco a dormire il pomeriggio e poi la mattina sono un cadavere..poi domani corso pompiere (che ci fanno fare in fabbrica)con bombole e tuta chimica.che palle...

Da: qqqqqq11/06/2012 17:49:20
sbarramento 70 poi vedrete 74 75 vfp4 76 diretti

Da: genesi1 11/06/2012 17:50:59
fa piacere che adesso stai di nuovo bene, infatti tutte ste medie e offese gratuite a che prò!

Da: francisDrake85 11/06/2012 17:51:51
Tranquillo che da giorno 21 molti spariranno....XD

Da: nyon84 11/06/2012 17:51:54
x oss... ho scritto io che oggi erano 6 gli scartati...infatti chi mi ha informato si è confuso,boh...:(

Da: genesi1 11/06/2012 17:53:55
il famoso corso x la 626 roxx, l'ho fatto anch'io quando ho lavorato in fabbrica, non con tuta e bombole ;)

Da: ursulaaaaa11/06/2012 17:55:02
qqqqqqq secondo me tu sei troppo sicuro io credo che la tua ipotesi sia troppo bassa magari fosse così

Da: genesi1 11/06/2012 17:55:35
ciao nyon;) devi stare attenta quando posti le cose, quì non aspettano altro x criticarti;)ahahahahahahah

Da: roxx 11/06/2012 17:56:31
noi si..la facciano una volta al mese...e facciamo una simulazione di perdita di acido oppure idrogeno,silice oppure tubo bucato con fuori uscita di acqua a 8bar..e senza bombole e tuta chimica non esci dal reparto xD

Da: baaa11/06/2012 17:56:49
sbarramento a 2 giorni dalla fine delle fisiche?

Da: serra11/06/2012 17:57:03
Ragazzi, ho saputo da fonte attendibile, che chi ha un punteggio finale da 78 in avanti entra di sicuro nei CC.?
Un saluto a tutti.

Da: aspiraante11/06/2012 17:58:17
aiutatemi,dove avete dormito voi?nn riesco a trovare nulla

Da: genesi1 11/06/2012 17:58:20
è giusto che sia così roxx;) come si dice, prevenire è meglio che curare

Da: roxx 11/06/2012 17:59:15
aspirante prova al village flaminio

Da: Mirko1985 11/06/2012 18:00:00
X serra
che punteggio hai finale?

Da: eeeeee11/06/2012 18:00:02
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI



Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
(C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro)
 

TESTO UNIFICATO DELLA XI COMMISSIONE LAVORO


Art. 1.

      1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.

      2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai princìpi di cui al comma 1 e al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.

      3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.

      4. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 come, da ultimo, modificato dal comma 9 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, per quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.

      5. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

      6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.

      7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ogni singolo candidato in misura non superiore a 10 euro.

      8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

      9. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;
          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;
            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Il corso-concorso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo dell'Unione europea o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

      10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.


Camera dei Deputati, Testo Unificato C. 4116 Damiano e abb.

Da: eeeeee11/06/2012 18:01:36
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI



Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
(C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro)
 

TESTO UNIFICATO DELLA XI COMMISSIONE LAVORO


Art. 1.

      1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.

      2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai princìpi di cui al comma 1 e al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.

      3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.

      4. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 come, da ultimo, modificato dal comma 9 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, per quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.

      5. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

      6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.

      7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ogni singolo candidato in misura non superiore a 10 euro.

      8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

      9. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;
          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;
            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Il corso-concorso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo dell'Unione europea o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

      10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.


Camera dei Deputati, Testo Unificato C. 4116 Damiano e abb.

Da: eeeeee11/06/2012 18:01:55
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4116-4366-4455-A


Pag. 1

PROPOSTE DI LEGGE
n. 4116, d'iniziativa dei deputati
DAMIANO, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime
Presentata il 24 febbraio 2011
n. 4366, d'iniziativa dei deputati
CAZZOLA, MOFFA, ANTONINO FOTI, SCANDROGLIO
Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e disposizioni concernenti la loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche
Presentata il 19 maggio 2011
NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 22 maggio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 4116, 4366 e 4455. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

Pag. 2

n. 4455, d'iniziativa dei deputati
DI PIETRO, BORGHESI, PALADINI, ANIELLO FORMISANO, DONADI, EVANGELISTI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, ROTA, ZAZZERA
Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
Presentata il 24 giugno 2011
(Relatore: VINCENZO ANTONIO FONTANA)

Pag. 3




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 4116 e abbinate, recante «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi»;

            considerato che le misure contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva dello Stato «ordinamento e amministrazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
        La II Commissione,

          esaminato il testo unificato in oggetto;

          ritenuto conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione che le graduatorie dei concorsi non abbiano periodi di validità eccessivamente protratti nel tempo, anche al fine di non disperdere nel tempo la professionalità dei soggetti che potranno essere assunti;

          ritenuta altresì conforme al predetto principio la vigente disciplina che consente alla pubblica amministrazione di affidare ruoli dirigenziali con contratti di diritto privato,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 4



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
        La V Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4116 e abbinate, recante disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi;

            preso atto dei chiarimenti forniti nelle note depositate dal Governo, in base ai quali:

                all'articolo 1, comma 1, al fine di evitare contenziosi in relazione al diritto all'assunzione a tempo indeterminato vantato dai vincitori dei concorsi, sarebbe opportuno espungere la previsione di cui al terzo periodo, volta a consentire il reclutamento di soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti anche con contratti di lavoro a tempo determinato;

                al medesimo comma 1, ultimo periodo, è necessario prevedere l'individuazione di modalità applicative del suddetto comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie;

            al comma 2 dell'articolo 1 occorre prevedere che la possibilità di attingere alle graduatorie dei concorsi da parte degli enti territoriali avvenga nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni;

            al comma 9 dell'articolo 1 è necessario sopprimere le lettere c) e d), in quanto l'estensione della durata del corso-concorso e della quota dei posti che si riserverebbe alla procedura del corso-concorso, nonché la prevista erogazione delle borse di studio a carico della pubblica amministrazione sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;

            osservato, al riguardo, che:

                con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, che disciplinano l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, introducendo un criterio meritocratico, potranno individuarsi in sede applicativa opportuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di un contenzioso relativo alla mancata assunzione a tempo indeterminato;

                ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai partecipanti al corso-concorso previsto dal medesimo articolo è già corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

                la durata complessiva delle attività connesse al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non è sostanzialmente incrementata, in quanto a legislazione vigente il

Pag. 5

corso ha durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione, mentre sulla base della modifica prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera c), il corso ha una durata di diciotto mesi, comprensivi di un periodo di applicazione, la cui durata peraltro non è predeterminata;
      esprime
PARERE FAVOREVOLE
      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie»;

            all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni»;

            all'articolo 1, comma 9, lettera c), sostituire le parole: «nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            all'articolo 1, comma 9, sopprimere la lettera d).
      e con le seguenti osservazioni:

            in sede di attuazione dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, si individuino modalità applicative della disposizione volte ad escludere l'insorgenza di contenziosi tesi a richiedere l'assunzione a tempo indeterminato;

            si valuti l'opportunità di limitare la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, in quanto il riferimento a graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 potrebbe consentire di attingere per nuove assunzioni a graduatorie troppo risalenti nel tempo;

            appare opportuno introdurre, in deroga al principio del concorso unico previsto dall'articolo 1, comma 4, una disposizione volta a fare salvi i concorsi ad alto tasso di specializzazione promossi dalla Scuola superiore del Ministero dell'economia e delle finanze;

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            si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 1, comma 7, con quelle contenute nell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono un analogo contributo per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

            si valuti l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, lettera b), in ordine ai requisiti di accesso al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consentono l'accesso anche ai soggetti in possesso della sola laurea, senza richiedere, come ora previsto, il possesso di una laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, anche in considerazione del fatto che ai dipendenti pubblici verrebbe richiesta, oltre al possesso della laurea, anche un'esperienza professionale quinquennale.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n.4116 e abbinate, recante «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevata l'esigenza di tenere conto delle specificità funzionali e delle particolari esigenze organizzative dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, al fine di assicurare a tali cruciali settori della pubblica amministrazione la flessibilità necessaria per svolgere nel modo più incisivo possibile l'attività di contrasto dell'evasione fiscale;

            evidenziata inoltre la necessità di coordinare l'intervento normativo con le misure in materia di reclutamento di personale dell'Amministrazione finanziaria recate dal decreto-legge n. 16 del 2012, recentemente esaminato dalla Commissione Finanze,
      esprime
PARERE FAVOREVOLE
      con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito ad integrare il testo del provvedimento, nel senso di specificare che restano salve le previsioni

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di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale consente alle agenzie fiscali di espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed in presenza dell'esigenza urgente di assicurare la funzionalità delle strutture e di garantire un'efficace contrasto all'evasione, prevedendo, altresì, che, nelle more dell'espletamento delle predette procedure concorsuali, le predette agenzie possano attribuire ai propri funzionari incarichi dirigenziali a tempo determinato la cui durata è fissata in relazione al tempo di copertura del posto vacante mediante concorso, nonché di cui al comma 24-bis del citato articolo 8 del decreto-legge n. 16, che autorizza la Guardia di finanza ad effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa stabiliti, utilizzando il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo degli appuntati e finanzieri.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4116 e abbinate;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 4, si preveda che anche dopo il 2014 tutte le amministrazioni dello Stato abbiano l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco delle graduatorie in vigore, al fine della loro pubblicazione sul sito;

            2) con riferimento all'articolo 1, comma 6, si introduca un identico obbligo di comunicazione delle graduatorie in vigore alla funzione pubblica ai fini di pubblicità e garanzia del corretto svolgimento delle procedure di assunzione a seguito di concorso, aggiornando le graduatorie segnalate periodicamente, al massimo entro sei mesi;

            3) appare necessario vincolare tutte le amministrazioni pubbliche ad indire nuovi bandi di concorso solo ove risultino accantonate, in tutto o in parte, le somme necessarie ad assumere i vincitori del

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concorso, pena l'impossibilità di indire nuovi bandi di concorso. Si preveda inoltre per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
            4) si introduca il principio di responsabilità erariale in capo a chiunque - all'interno della pubblica amministrazione - ostacoli, ritardi o impedisca il corretto svolgimento di un concorso o l'assunzione dei vincitori;

            5) si preveda, infine, che nei concorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione siano riconosciuti punteggi utili per la graduatoria ai candidati che abbiano svolto presso l'Ente incarichi a tempo determinato nelle stesse qualifica e funzioni poste a bando;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo all'articolo 1, comma 9, lettera d), si valuti l'opportunità di mantenere al 30 per cento il numero dei posti che potranno essere assegnati;

            b) si valuti altresì l'opportunità di inserire una previsione che valorizzi il ruolo dei lavoratori a tempo determinato e interinali, impiegati presso la pubblica amministrazione.

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TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Art. 1.
      1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo

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periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.
      2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure

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necessarie per dare attuazione ai princìpi di cui al comma 1 e al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.
      3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 come, da ultimo, modificato dal comma 9 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, per

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quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
      5. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
      6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
      7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ogni singolo candidato in misura non superiore a 10 euro.
      8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
      9. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;

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              c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Il corso-concorso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo dell'Unione europea o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

      10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Frontespizio        Pareri        Progetto di Legge


Da: eeeeee11/06/2012 18:02:02
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4116-4366-4455-A


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PROPOSTE DI LEGGE
n. 4116, d'iniziativa dei deputati
DAMIANO, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime
Presentata il 24 febbraio 2011
n. 4366, d'iniziativa dei deputati
CAZZOLA, MOFFA, ANTONINO FOTI, SCANDROGLIO
Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e disposizioni concernenti la loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche
Presentata il 19 maggio 2011
NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 22 maggio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 4116, 4366 e 4455. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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n. 4455, d'iniziativa dei deputati
DI PIETRO, BORGHESI, PALADINI, ANIELLO FORMISANO, DONADI, EVANGELISTI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, ROTA, ZAZZERA
Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
Presentata il 24 giugno 2011
(Relatore: VINCENZO ANTONIO FONTANA)

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 4116 e abbinate, recante «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi»;

            considerato che le misure contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva dello Stato «ordinamento e amministrazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
        La II Commissione,

          esaminato il testo unificato in oggetto;

          ritenuto conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione che le graduatorie dei concorsi non abbiano periodi di validità eccessivamente protratti nel tempo, anche al fine di non disperdere nel tempo la professionalità dei soggetti che potranno essere assunti;

          ritenuta altresì conforme al predetto principio la vigente disciplina che consente alla pubblica amministrazione di affidare ruoli dirigenziali con contratti di diritto privato,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
        La V Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4116 e abbinate, recante disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi;

            preso atto dei chiarimenti forniti nelle note depositate dal Governo, in base ai quali:

                all'articolo 1, comma 1, al fine di evitare contenziosi in relazione al diritto all'assunzione a tempo indeterminato vantato dai vincitori dei concorsi, sarebbe opportuno espungere la previsione di cui al terzo periodo, volta a consentire il reclutamento di soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti anche con contratti di lavoro a tempo determinato;

                al medesimo comma 1, ultimo periodo, è necessario prevedere l'individuazione di modalità applicative del suddetto comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie;

            al comma 2 dell'articolo 1 occorre prevedere che la possibilità di attingere alle graduatorie dei concorsi da parte degli enti territoriali avvenga nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni;

            al comma 9 dell'articolo 1 è necessario sopprimere le lettere c) e d), in quanto l'estensione della durata del corso-concorso e della quota dei posti che si riserverebbe alla procedura del corso-concorso, nonché la prevista erogazione delle borse di studio a carico della pubblica amministrazione sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;

            osservato, al riguardo, che:

                con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, che disciplinano l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, introducendo un criterio meritocratico, potranno individuarsi in sede applicativa opportuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di un contenzioso relativo alla mancata assunzione a tempo indeterminato;

                ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai partecipanti al corso-concorso previsto dal medesimo articolo è già corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

                la durata complessiva delle attività connesse al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non è sostanzialmente incrementata, in quanto a legislazione vigente il

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corso ha durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione, mentre sulla base della modifica prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera c), il corso ha una durata di diciotto mesi, comprensivi di un periodo di applicazione, la cui durata peraltro non è predeterminata;
      esprime
PARERE FAVOREVOLE
      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie»;

            all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni»;

            all'articolo 1, comma 9, lettera c), sostituire le parole: «nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            all'articolo 1, comma 9, sopprimere la lettera d).
      e con le seguenti osservazioni:

            in sede di attuazione dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, si individuino modalità applicative della disposizione volte ad escludere l'insorgenza di contenziosi tesi a richiedere l'assunzione a tempo indeterminato;

            si valuti l'opportunità di limitare la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, in quanto il riferimento a graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 potrebbe consentire di attingere per nuove assunzioni a graduatorie troppo risalenti nel tempo;

            appare opportuno introdurre, in deroga al principio del concorso unico previsto dall'articolo 1, comma 4, una disposizione volta a fare salvi i concorsi ad alto tasso di specializzazione promossi dalla Scuola superiore del Ministero dell'economia e delle finanze;

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            si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 1, comma 7, con quelle contenute nell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono un analogo contributo per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

            si valuti l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, lettera b), in ordine ai requisiti di accesso al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consentono l'accesso anche ai soggetti in possesso della sola laurea, senza richiedere, come ora previsto, il possesso di una laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, anche in considerazione del fatto che ai dipendenti pubblici verrebbe richiesta, oltre al possesso della laurea, anche un'esperienza professionale quinquennale.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n.4116 e abbinate, recante «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevata l'esigenza di tenere conto delle specificità funzionali e delle particolari esigenze organizzative dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, al fine di assicurare a tali cruciali settori della pubblica amministrazione la flessibilità necessaria per svolgere nel modo più incisivo possibile l'attività di contrasto dell'evasione fiscale;

            evidenziata inoltre la necessità di coordinare l'intervento normativo con le misure in materia di reclutamento di personale dell'Amministrazione finanziaria recate dal decreto-legge n. 16 del 2012, recentemente esaminato dalla Commissione Finanze,
      esprime
PARERE FAVOREVOLE
      con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito ad integrare il testo del provvedimento, nel senso di specificare che restano salve le previsioni

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di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale consente alle agenzie fiscali di espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed in presenza dell'esigenza urgente di assicurare la funzionalità delle strutture e di garantire un'efficace contrasto all'evasione, prevedendo, altresì, che, nelle more dell'espletamento delle predette procedure concorsuali, le predette agenzie possano attribuire ai propri funzionari incarichi dirigenziali a tempo determinato la cui durata è fissata in relazione al tempo di copertura del posto vacante mediante concorso, nonché di cui al comma 24-bis del citato articolo 8 del decreto-legge n. 16, che autorizza la Guardia di finanza ad effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa stabiliti, utilizzando il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo degli appuntati e finanzieri.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4116 e abbinate;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 4, si preveda che anche dopo il 2014 tutte le amministrazioni dello Stato abbiano l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco delle graduatorie in vigore, al fine della loro pubblicazione sul sito;

            2) con riferimento all'articolo 1, comma 6, si introduca un identico obbligo di comunicazione delle graduatorie in vigore alla funzione pubblica ai fini di pubblicità e garanzia del corretto svolgimento delle procedure di assunzione a seguito di concorso, aggiornando le graduatorie segnalate periodicamente, al massimo entro sei mesi;

            3) appare necessario vincolare tutte le amministrazioni pubbliche ad indire nuovi bandi di concorso solo ove risultino accantonate, in tutto o in parte, le somme necessarie ad assumere i vincitori del

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concorso, pena l'impossibilità di indire nuovi bandi di concorso. Si preveda inoltre per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
            4) si introduca il principio di responsabilità erariale in capo a chiunque - all'interno della pubblica amministrazione - ostacoli, ritardi o impedisca il corretto svolgimento di un concorso o l'assunzione dei vincitori;

            5) si preveda, infine, che nei concorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione siano riconosciuti punteggi utili per la graduatoria ai candidati che abbiano svolto presso l'Ente incarichi a tempo determinato nelle stesse qualifica e funzioni poste a bando;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo all'articolo 1, comma 9, lettera d), si valuti l'opportunità di mantenere al 30 per cento il numero dei posti che potranno essere assegnati;

            b) si valuti altresì l'opportunità di inserire una previsione che valorizzi il ruolo dei lavoratori a tempo determinato e interinali, impiegati presso la pubblica amministrazione.

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TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Art. 1.
      1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo

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periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.
      2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure

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necessarie per dare attuazione ai princìpi di cui al comma 1 e al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.
      3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 come, da ultimo, modificato dal comma 9 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, per

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quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
      5. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
      6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
      7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ogni singolo candidato in misura non superiore a 10 euro.
      8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
      9. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;

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              c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Il corso-concorso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo dell'Unione europea o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

      10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Frontespizio        Pareri        Progetto di Legge


Da: serra11/06/2012 18:02:07
X Mirko1985, io ho un punteggio finale di 78.

Da: roxx 11/06/2012 18:05:22
x eeeee ti ringrazio che ci fracassi le palline con sto spam

Da: genesi1 11/06/2012 18:06:55
x eeeeee, non comportarti come gli altri pirla, lo abbiamo letto, lo conosciamo, ci vuole ancora tempo, deve essere ancora discusso e approvato nei 2 rami del parlamento, è solo l'approvazione del testo unificato da parte della commissione lavoro della camera, non è ancora legge!

Da: qqqqqq11/06/2012 18:08:01
ragazzi ho una fonte molto importante all'interno del cnsr la media per le visite e' 70 74 vfp4 75 76 cc

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