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Polizia di Stato - Concorso per titoli ed esami per 411 VICE ISPETTORI 2024 (INTERNO - AGT/ASS.)
36928 messaggi, letto 1809255 volte

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Da: Tutti professori05/02/2026 10:29:17
State buoni
Rispondi

Da: 9 marzo05/02/2026 10:33:06
e il nove marzo non si parte più...
Rispondi

Da: X paziente05/02/2026 11:02:12
Avevi scritto che lo scorrimento parziale non ci sarà nel pacchetto sicurezza,confermi?
Rispondi

Da: VR5970 05/02/2026 11:04:02
X Paziente, ci sarà o non ci sarà questo scorrimento parziale?
Rispondi

Da: Patentatovero05/02/2026 11:06:42
Non ci sarà.Sará usata la scusa che andava dato priorità ad altro visto l'evento,con la futura promessa che sarà ripreso in seguito,come sempre fatto fin'oggi.
Rispondi

Da: !!!!!!!05/02/2026 11:12:04
le buone notizie (per noi) vi spaventano così tanto? troll e gufi siete quasi fuori da questo concorso
Rispondi

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Da: Pantera rosa05/02/2026 11:16:45
La riunione dovrebbe essere oggi pomeriggio .
Rispondi

Da: Ipotesi05/02/2026 11:44:17
Mah... Io ho sognato che c'era lo scorrimento integrale in arrivo..
Chissà...
Rispondi

Da: Agghiaggiande05/02/2026 11:52:02
Non ci sarà niente. I 535 partiranno al 100% ma non saranno inseriti in questo decreto. Saluti
Rispondi

Da: Truelife05/02/2026 12:00:45
Una settimana che lo dico,solo insulti ho preso,come se a me non interessasse lo scorrimento,bah
Rispondi

Da: Fra05/02/2026 13:04:23
Ecco gli oracoli
Rispondi

Da: x1500 nuovo concorso05/02/2026 14:28:41
a colui che da questa informazione di previsione di concorso interno .... oggi  con il decreto alle ore 17.00 dovrebbe esserci la proroga del Riordino delle carriere quindi è chiaro che si potrà indire un nuovo concorso interno.
Vedrai che si sarà un sicuro riferimento alla graduatoria tutt'ora in essere.
Ti rammento che se dovesse uscire a novembre, troverà definizione nella sua graduatoria non prima di 15/18 mesi.
cmq ti auguro il meglio per la tua vità e se sei un collega che per poco non sei stato idoneo tifo per te per il prossimo, crederci sempre.
In Bocca al lupo

Rispondi

Da: X x 1500 concorso05/02/2026 14:33:20
Non ci sarà nessun riferimento al nostro concorso
Rispondi

Da: Ampliamento05/02/2026 14:40:44
Ma pomeriggio questi fantomatici 535 verranno menzionati?
Rispondi

Da: x05/02/2026 14:49:47
Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 16.10 a Palazzo Chigi.
Rispondi

Da: X ampliamento05/02/2026 14:49:52
No
Rispondi

Da: NemesiV 05/02/2026 14:57:59
....ma in tutto ciò, non una parola di anticipazione e o di commento dai sindacati.... davvero in queste settimane si è parlato praticamente del nulla ? Davvero il peso "politico" dei sindacati ( incapaci di essere uniti anche di fronte a istanze e criticità di interesse comune) è prossimo a zero ? Al di là della coperture finanziare che si trovano senza troppi fastidi, ma perché far campare in aria così sto 535 !? ....oggi con un pò di pazienza avremo le risposte...e ai posteri le eventuali ( e speriamo di no) ardue sentenze e meno ardue disdette.
Rispondi

Da: Ampliamento05/02/2026 15:03:23
Aspettiamo e vedremo,ma neanche il 20% dei posti a bando? Qua ci stanno a prendere in giro tutti
Rispondi

Da: X ampliamento05/02/2026 15:23:46
Ci hanno sempre preso per il culo
Rispondi

Da: x05/02/2026 15:37:34
All'ordine del giorno figura in particolare un decreto legge recante 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale. Tra gli altri provvedimenti un Dl con 'Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni', un Ddl con 'Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonche' di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno
Rispondi

Da: x05/02/2026 15:38:02
All'ordine del giorno ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno
Rispondi

Da: X ampliamento05/02/2026 15:44:29
Non ci sarà nulla per il nostro concorso chiedete a chi pagate profumatamente ogni mese
Rispondi

Da: x05/02/2026 16:01:49
ma non ti annoi a scrivere sempre le stesse cose - madonna frustazione
Rispondi

Da: X ampliamento05/02/2026 16:04:25
La frustrazione è vostra che ancora li pagate e gli date seguito
Rispondi

Da: Agghiaggiande05/02/2026 16:05:05
I 535 sono sicuri ma non adesso. Non state a sentire le cazzate
Rispondi

Da: x05/02/2026 16:09:25
e tu stai qui, perchè sei un grande fallito
Rispondi

Da: FINE SPERANZA05/02/2026 17:22:39
Art. 17.
(Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle
carriere della Polizia di Stato)
1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi,
interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di
Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata
all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.
Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai
ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il
conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi già indetti, purché gli
accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati.
3. Per esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino
al 31 dicembre 2028, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi,
esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli
accertamenti obbligatori, secondo le modalità determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame
o accertamento facoltativi è assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di
concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio
attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere
integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, nonché i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle
procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2028,
ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato
sono ammessi, nel limite del 10 per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei
requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo
professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.
14
Art. 18.
(Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a-bis), la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2025»;
b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter)» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies e d-ter)»;
c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies e d)».
d) dopo la lettera c-quinquies), è aggiunta la seguente: «c-sexies). Alla copertura dei posti
riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da
bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni dal 2026 al 2029 secondo i
seguenti criteri:
1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del
ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il
cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti
capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti
capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta
qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste.»;
e) la lettera r-bis) è sostituita dalla seguente:
"r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi
straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore,
riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalità
di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza";
f) dopo la lettera ll-bis) è aggiunta la seguente: «ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili
al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito
comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai
sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 337 del 1982;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del
ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di
effettivo servizio ed espletato secondo le modalità attuative definite con decreto del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un
successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo
20-quater, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982».
2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i posti disponibili per i candidati
idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1, lettera d), possono essere ampliati
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di un numero massimo di canditati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della
dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
3. Il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati.
Art. 19.
(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)
1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, possono
essere indetti concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati
ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli
ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un dirigente della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari
della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da
due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono
le prove d'esame. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della PoliziaDirettore generale della pubblica sicurezza. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun
sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove
relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata con un
esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di
polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato
con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario
dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto
di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario,
con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice può
avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici,
compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un
quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione
esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di
impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione,
cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del
collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della
Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva
l'espressa rinuncia dell'interessato.
3. In deroga all'articolo 27-ter del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei
concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro
formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria,
con particolare riguardo all'attività investigativa.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi
motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni
se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da
causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel
qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua
16
idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una
delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.
Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che
richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo
precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso
femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni
sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste
dalla normativa vigente.
5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica
di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale
con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.
6. All'articolo 31-bis del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "una delle
lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334" sono sostituite dalle parole "laurea o laurea magistrale
o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno".
7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad
alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti
previsti a legislazione vigente.
8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero
agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per
la cui assunzione è richiesta una laurea.
Rispondi

Da: Chissà05/02/2026 17:38:20
a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, anche attingendo agli elenchi dei candidati idonei, presenti in graduatorie la cui validità sia venuta meno da non più di dodici mesi e, comunque, in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Rispondi

Da: 20??05/02/2026 17:56:12
Allora il 20 % dei posti a bando ci sarà?
Rispondi

Da: X chissà05/02/2026 18:03:05
Concorsi pubblici ignorantone
Rispondi

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