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Polizia di Stato - Concorso per titoli ed esami per 411 VICE ISPETTORI 2024 (INTERNO - AGT/ASS.)
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Da: The End 👍»â»22/11/2025 19:32:39
È finito tutto, basta continuare a scrivere castronerie, fino a qualche giorno fa si poteva avere ancora qualche speranza.
Rispondi

Da: Cim22/11/2025 19:50:59
Fate Silenzio

VERMI
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Da: Beneinformato22/11/2025 19:51:08
Accorpamento nell emendame to 65 quinques

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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Da: Beneinformato22/11/2025 19:51:21
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Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

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          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

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6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

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«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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Da: Beneinformato22/11/2025 19:51:25
Accorpamento nell emendame to 65 quinques

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«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

          1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

          4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

6. _in relazione al concorso 411 ispettori polizia di stato si dispone lo scorrimento della graduatoria idonei non vincitori portando a copertura della base economica dello scorrimento, una rivalutazione dell accise idrocarburi per il biennio 2026/2027_
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