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Dirigenti scolastici - Discussione generale fino al 2012
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Da: letizia67 ![]() | 15/05/2012 23:21:08 |
| io ho una modesta proposta per evitare di ammazzarci di panico ancor prima degli orali. chi posta la domanda cerchi di evidenziare in modo chiaro qual era la domanda vera e propria, e sottolinei quali sono state le sottodomande/sollecitazione della commissione e, in modo ancora diverso, eventuali risposte, scoperte, proprie interpretazioni. dico questo perché immagino che la domanda fosse "le circolari del MIUR e quelle del Ds" e non so come sia venuta fuori la questione dell'impugnazione. | |
| Da: evakant | 15/05/2012 23:21:18 |
| @elisa60 ...insomma devo andare a dormire senza la "carrambata"?! | |
Da: iaiobros ![]() | 15/05/2012 23:21:43 |
| grazie Letizia x la fonte! ciò conferma l'inoppugnabilità delle circolari! quindi domanda trabocchetto? La natura giuridica delle circolari amministrative di Francesco Manfreda* La recente sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 7521 del 2010 ha ribadito un indirizzo già consolidato in giurisprudenza relativamente alla natura delle circolari amministrative evidenziando come le stesse sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale; pertanto tali atti di indirizzo interpretativo non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione e non sono vincolanti per i soggetti estranei all'Amministrazione, mentre, per gli organi destinatari, esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem. Sulla stessa scia i giudici di Palazzo Spada si sono espressi a seguito dell'impugnazione di una decisione del TAR Abruzzo stabilendo a tal proposito che una circolare della P.A. non ha alcuna idoneità a determinare effetti nei confronti dei soggetti estranei all'Amministrazione, onde essa non può, tra l'altro, fissare termini perentori nei confronti di soggetti terzi e non sussiste alcun onere di proporre una specifica impugnazione contro di essa. A tal proposito occorre ricordare che la circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Una delle funzioni che ad essa può essere assegnata è quella interpretativa, con cui l'Autorità di vertice dell'Amministrazione, chiarendo il significato di leggi o regolamenti destinati ad essere applicate dagli uffici sottordinati, vuole garantirne l'uniforme applicazione da parte dell'apparato amministrativo. Poiché si tratta di un atto endogeno alla PA, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva, con la conseguente possibilità d'impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva. L'impugnazione della sola circolare interpretativa non è perciò possibile, per carenza di interesse concreto da parte del ricorrente, ma anche per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il giudice intervenire su un atto interno all'Amministrazione senza che ciò comporti anche una violazione della riserva di Amministrazione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta sull'argomento evidenziando come le circolari amministrative non possano essere considerate atti amministrativi in senso proprio, ma vadano considerate piuttosto un mezzo per portare alla conoscenza dei suoi destinatari disposizioni normative, organizzative, interpretative o informative. In altre parole, le circolari non sono fonti di diritto ma si limitano a veicolare disposizioni a carattere interno - di varia tipologia: ordini di servizio, istruzioni, chiarimenti sulla effettiva portata di norme vere e proprie - impartite a direttori e funzionari della PA al fine di armonizzarne l' azione. La Cassazione a sezioni unite ha avuto modo di chiarire in diverse decisioni che le circolari sviluppano un' efficacia interna non assoluta, nel senso che se un dirigente o un funzionario la disattendono non è detto che l' atto in concreto adottato sia viziato da eccesso di potere e quindi nullo. La circolare, infatti, può essere legittimamente disattesa nel caso in cui risulti palesemente illegittima: non va dimenticato che, in quanto atto interno della PA, la circolare non può disporre contra legem, essendo sempre inidonea ad incidere sulle posizioni soggettive di terzi a meno che non venga recepita da un atto amministrativo vero e proprio (a titolo esemplificativo, ordinanza di ingiunzione). Nei casi in cui non risulti manifestamente illegittima, invece, si ritiene generalmente che la circolare emanata dall' autorità centrale o comunque dagli organi gerarchicamente superiori vincoli enti e organi periferici subordinati, tracciando il confine dell' eccesso di potere. Più di recente il Consiglio di Stato (sez. IV, 21.06.2010 n. 3877) è tornato sull'argomento stabilendo come le circolari amministrativi sono atti diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.5.2005, nr. 2768). Ne discende che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto applicativo di essa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.4.2003, n. 1894). Pertanto, si può pacificamente concludere nel senso che la circolare è e rimane una indicazione di massima non provvedimentale, di per sé diretta, sotto il profilo formale, agli organi della pubblica amministrazione, ma neppure a contenuto normativo in funzione regolamentare, proprio perché non generale ed astratta, perché rivolta in via specifica ad una amministrazione. La circolare allora potrà avere anche un contenuto interpretativo, contenendo istruzioni, che avranno rilevanza secondo i principi applicabili ai rapporti tra funzionari amministrativi, obbligando il destinatario in quanto riproduttiva ed esplicativa di norme giuridiche con ciò escludendosene la portata normativa e, conseguentemente, l'obbligatorietà per il cittadino. Di tal chè, quando non avrà tale contenuto e funzione, essa non potrà definirsi propriamente circolare: sarà atto diverso, di volta in volta amministrativo generale o normativo, ma per assumere legittimamente questa funzione dovrà essere accompagnato anche dalle garanzie proprie di quegli atti. | |
Da: letizia67 ![]() | 15/05/2012 23:23:34 |
| no, iaio, io non credo che la domanda fosse un trabocchetto. io temo che la specifica parte dell'inapplicabilità o dell'impugnazione sia venuta fuori dopo che il candidato ha esitato. per questo ribadisco quanto postato prima: chi posta la domanda cerchi di evidenziare in modo chiaro qual era la domanda vera e propria, e sottolinei quali sono state le sottodomande/sollecitazione della commissione e, in modo ancora diverso, eventuali risposte, scoperte, proprie interpretazioni. dico questo perché immagino che la domanda fosse "le circolari del MIUR e quelle del Ds" e non so come sia venuta fuori la questione dell'impugnazione. | |
Da: iaiobros ![]() | 15/05/2012 23:23:38 |
| io ho una modesta proposta per evitare di ammazzarci di panico ancor prima degli orali. chi posta la domanda cerchi di evidenziare in modo chiaro qual era la domanda vera e propria, e sottolinei quali sono state le sottodomande/sollecitazione della commissione e, in modo ancora diverso, eventuali risposte, scoperte, proprie interpretazioni. dico questo perché immagino che la domanda fosse "le circolari del MIUR e quelle del Ds" e non so come sia venuta fuori la questione dell'impugnazione. allora avrebbe + senso, ciò nonostante hanno sempre la stessa funzione pur in ambiti diversi, io non so come farò all'orale a parlare per almeno 5 minuti su un argomento, proprio non ci riesco! | |
| Da: FORZA... | 15/05/2012 23:25:01 |
| Raccontiamo quello che sappiamo... non avremo programma di protezione... ma il legale più attento costruirà la vendetta !! E' solo il caso di chiedere GIUSTIZIA! Molti (non tutti...) non hanno da ricambiare favori ad alcuno ! | |
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Da: letizia67 ![]() | 15/05/2012 23:29:57 |
| ora to faccio vedere un appunto che ho preso io nei giorni scorsi, proprio perché volevo capire se le domande siano tanto pestifere (e qualcuna per me lo è eccome). la domanda era: "un suo allievo causa un danno. parli della differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale" la candidata ne ha parlato, iniziando dal contratto. il presidente ha riportato il discorso sulla responsabilità e ha citato la responsabilità aquiliana, ossia il dovere di risarcire un danno di cui si sia responsabili (il famoso neminem laedere). ma NON ha chiesto "la responsabilità aquiliana", ne ha parlato lui. e di lì la culpa in vigilando etc etc... | |
Da: PATTYLOMBARDA ![]() | 15/05/2012 23:31:10 |
| Eccomi finalmente...... Giornata da dimenticare!!!! Adesso ditemi voi come si fa a studiare, io sono cotta!!!!! @atena2. Se arrivi venerdì alle 12 puoi chiedere le domande a chi e' già li' dal mattino??? Io riesco ad andare lunedì....... Facci sapere come va ...... Buona notte a tutti!!!!! | |
| Da: per non dimenticare | 15/05/2012 23:31:33 |
| jerryfor e MisterBrufolo vorrebbero opporsi.........ma non sanno a cosa..........?????!!!!!! scrivete a trombati@ds.it Tanto è solo un gioco : ) | |
| Da: Groviera | 15/05/2012 23:40:43 |
| per elenator e iaiobros per quanto riguarda i problemi legati allo spettro autistico, vegono anche definiti disturbi pervasivi dello sviluppo. Sono diverse problematiche riconosciute nel manuale DSM IV e vanno dall'autismo alla sindrome di Asperger o di Rhett. Nell'autismo, di cui non si conosce ancora bene la causa risultano compromesse soprattutto le aree della comunicazione e della relazione, oltre alla comparsa di movimenti o suoni stereotipati. Ultimamente si parla di spettro autistico perché molte problematiche di tipo cognitivo comportamentale che non avrebbero altrimenti una possibilità di diagnosi si fanno rientrare in questa casistica. Il trattamento a cui deve sottoporsi un bambino affetto da questa patologia è di tipo cognitivo comportamentale, talvolta farmacologico. In pratica a seconda della severità del disturbo che varia da disturbi di tipo lieve a disturbi assolutamente invalidanti possono essere usati diversi metodi. Il TEACCH viene utilizzato per lo più in casi di bambini o adolescenti non verbali. Scopo di questo metodo è quello di creare delle routines. Le routines non sono una vera e propria conoscenza, perché vengono poste in essere in modo acritico e standardizzato. Per esempio se il mio ragazzo autistico è in grado di far funzionare l'asciugatrice e dovesse andare via l'energia elettrica, egli toglierebbe comunque il bucato dall'asciugatrice perché è trascorso il tempo. Per lui non fa differenza che il bucato sia ancora bagnato. Sta ottenendo ottimi risultati, invece, il metodo ABA cioè applied behaviour analysis. E' un metodo intensivo a lungo termine. I bambini anche di età inferirore ai tre anni vengono sottoposti a training di circa sei ore in cui devono rispondere allo stimolo che è stato loro dato in modo adeguato e l'input non viene eliminato fino a quando non si ha la risposta richiesta. Una tortura, in pratica, a cui i bambini sono sottoposti. I risultati sono davvero eccezionali. Io ho un alunno diversamente abile che è stato trattato con il metodo ABA ed è eccezionale! | |
| Da: primus inter pares | 15/05/2012 23:42:55 |
ciao Groviera, approfitto della tua presenza per salutarti caramente.... a livello pedagogico hai davvero pochi rivali ,fortunati i tuoi giovani alunni,sul serio! | |
| Da: Groviera | 15/05/2012 23:46:18 |
| ciao primus, ricambio il saluto e ti ringrazio. Alla fine so le cose che dovrei sapere, avrei dovuto saperne anche altre purtroppo. | |
| Da: strage aglli orali in calabria | 15/05/2012 23:46:24 |
| @ W la calabria su 8 candidati ammessi i n. 2-4-6-8 | |
| Da: strage aglli orali in calabria | 15/05/2012 23:46:54 |
| pare che abbiano risposto bene | |
Da: iaiobros ![]() | 15/05/2012 23:47:57 |
| ora to faccio vedere un appunto che ho preso io nei giorni scorsi, proprio perché volevo capire se le domande siano tanto pestifere (e qualcuna per me lo è eccome). la domanda era: "un suo allievo causa un danno. parli della differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale" la candidata ne ha parlato, iniziando dal contratto. il presidente ha riportato il discorso sulla responsabilità e ha citato la responsabilità aquiliana, ossia il dovere di risarcire un danno di cui si sia responsabili (il famoso neminem laedere). ma NON ha chiesto "la responsabilità aquiliana", ne ha parlato lui. e di lì la culpa in vigilando etc etc... pensa che io mi sono andato anche a studiare perchè si chiami così...sai mai che me lo chieda...(caio aquilio responsabilità generale nel diritto romano che ha già citato + volte il presidente, non derivante da norma specifica) e ieri..guarda un po' mi ero fatto le obbligazioni, sull inadempimento solo questo: La mancata o inesatta esecuzione della prestazione (inadempimento) è fonte di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, e fa sorgere in capo al debitore l'obbligo di risarcire il danno cagionato al creditore, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. ora ho aggiunto Nei contratti a prestazioni corrispettive (ovvero anche riferiti come "sinallagmatici" poiché è necessario che vi sia una interdipendenza funzionale tra le prestazioni caratterizzanti l'accordo) si parla di risoluzione per inadempimento quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, venendo meno alla regola giuridica di antica memoria "pacta sunt servanda". Condizione per richiedere la risoluzione per inadempimento è quindi il mancato o inesatto o tardivo adempimento della prestazione imputabile al debitore. Il legislatore disciplina due figure: • la risoluzione giudiziale, che scioglie il contratto a seguito di una sentenza costitutiva; • la risoluzione di diritto, che scioglie il contratto automaticamente al verificarsi dei presupposti stabiliti dal legislatore negli articoli 1454 c.c. (diffida ad adempiere), 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale). Perciò, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro potrà scegliere tra due possibilità pratiche: • chiedere l'adempimento del contratto in maniera coattiva. • chiedere la risoluzione del contratto (per inadempimento, appunto). fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453, 1° comma, c.c.). Presupposto basilare, inoltre, per ottenere la risoluzione giudiziale del contratto è che l'inadempimento di una delle parti sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.). Fa eccezione la clausola risolutiva espressa, in presenza della quale la parte non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto prescindendo dal giudizio circa la non scarsa importanza dell'adempimento. L'altro contraente non potrà , tuttavia, chiedere l'adempimento del contratto se prima ne aveva chiesto la risoluzione, mentre sarà per lui possibile domandare la risoluzione anche se prima aveva promosso giudizio per ottenere l'adempimento. La sinallagmaticità dei contratti a prestazioni corrispettive è tale che ciascuno dei contraenti può comunque rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere, contemporaneamente, la propria prestazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1460 c.c. Inadempimento e responsabilità contrattuale [modifica] Sia la domanda di adempimento sia quella di risoluzione del contratto possono essere accompagnate dalla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.) cosicché, se vengono richiesti i danni insieme alla risoluzione del contratto, la stima del danno sofferto (art. 1223 c.c.) riguarderà i costi sostenuti per concludere il contratto e per adempiere alle proprie obbligazioni (danno emergente) e il vantaggio patrimoniale che si sarebbe potuto conseguire mediante l'esecuzione del contratto da parte del debitore (lucro cessante); se invece, la richiesta di risarcimento affianca la domanda di adempimento, la determinazione del danno riguarda soltanto quello derivante dall'inesatto o tardivo adempimento del debitore. MA SI PUO' andare avanti cosi? | |
| Da: deciso1960 | 15/05/2012 23:49:38 |
| @per non dimenticare DOVRESTI SMETTERLA DI INFASTIDIRE CHI HA SPESO TEMPO, DENARO E IMPEGNO IN UN CONCORSO, ORGANIZZATO PER TUTTI, MA PILOTATO PER GLI AMICI DELLA CASTA. Il 70% dei non ammessi è vittima di una qualche cabina di regia che protegge proprio quelli che dovresti colpire col tuo sacasmo. A che serve schernire i più deboli dal punto di vista delle raccomandazioni, ma orgogliosamente pieni di merito e che possono andare fieri di vivere con la schiena dritta? Fammi un favore: smettila! Unisciti, invece, a chi protesta contro gli amici dei colletti bianchi, dei sindacati e delle associazioni professionali che non si pestano mai i piedi a vicenda e godono ad ogni nuova puntata delle tue invidiose invettive, sparate a vanvera. Rifletti! Conta fino a cento prima di intervenire ancora e poi taci! Grazie a nome di tutti i concorrenti onesti. | |
Da: iaiobros ![]() | 15/05/2012 23:50:25 |
| Da: Groviera 15/05/2012 23.40.43 per elenator e iaiobros per quanto riguarda i problemi legati allo spettro autistico, vegono anche definiti disturbi pervasivi dello sviluppo. Sono diverse problematiche riconosciute nel manuale DSM IV e vanno dall'autismo alla sindrome di Asperger o di Rhett. Nell'autismo, di cui non si conosce ancora bene la causa risultano compromesse soprattutto le aree della comunicazione e della relazione, oltre alla comparsa di movimenti o suoni stereotipati. Ultimamente si parla di spettro autistico perché molte problematiche di tipo cognitivo comportamentale che non avrebbero altrimenti una possibilità di diagnosi si fanno rientrare in questa casistica. Il trattamento a cui deve sottoporsi un bambino affetto da questa patologia è di tipo cognitivo comportamentale, talvolta farmacologico. In pratica a seconda della severità del disturbo che varia da disturbi di tipo lieve a disturbi assolutamente invalidanti possono essere usati diversi metodi. Il TEACCH viene utilizzato per lo più in casi di bambini o adolescenti non verbali. Scopo di questo metodo è quello di creare delle routines. Le routines non sono una vera e propria conoscenza, perché vengono poste in essere in modo acritico e standardizzato. Per esempio se il mio ragazzo autistico è in grado di far funzionare l'asciugatrice e dovesse andare via l'energia elettrica, egli toglierebbe comunque il bucato dall'asciugatrice perché è trascorso il tempo. Per lui non fa differenza che il bucato sia ancora bagnato. Sta ottenendo ottimi risultati, invece, il metodo ABA cioè applied behaviour analysis. E' un metodo intensivo a lungo termine. I bambini anche di età inferirore ai tre anni vengono sottoposti a training di circa sei ore in cui devono rispondere allo stimolo che è stato loro dato in modo adeguato e l'input non viene eliminato fino a quando non si ha la risposta richiesta. Una tortura, in pratica, a cui i bambini sono sottoposti. I risultati sono davvero eccezionali. Io ho un alunno diversamente abile che è stato trattato con il metodo ABA ed è eccezionale! grazie, preziosa anke perchè nn hanno ancora kiesto asperger e rhett...sai mai (tortura????????????????????) | |
Da: letizia67 ![]() | 15/05/2012 23:58:46 |
| @iaio certo che sarebbe ottimo sapere tutto (anche che Aquilio si pronunciò in merito al danno specifico sul "bestiame aggregabile", compresi gli schiavi), ma io non ho lucidità sufficiente per ricordarmi così specificatamente dettagli che non pratico. poi magari mi bocceranno proprio su quelli, ma qui si tratta di scegliere: arrivare all'esame preparatissimi o arrivarci anche vivi? io inizio a pensare di dover fare una scelta, anche perché stamane ero in classe e non sapevo come mimetizzare l'ennesimo attacco di tachicardia di fronte a 28 adolescenti rispettosamente scalmanati... | |
| Da: Groviera | 15/05/2012 23:58:58 |
| sì, obbligare un qualsiasi essere umano a DOVER fare ciò che non vuole fare, sia perché ha una patologia, sia perché è immaturo in quanto bimbo piccolo per sei ore al giorno, io la definisco una tortura. Però altrettanto affermo che ne vale la pena. La costanza paga. Il mio alunno se lo vedessi nel gruppo classe non lo rinocosceresti autistico. Ha solo qualche momento di stanchezza, ma è verbale, autonomo e in matematica è un asso. Non come rain man ma ce la può fare. | |
Da: iaiobros ![]() | 15/05/2012 23:59:41 |
Andreoli dixit: c'è un programma nazionale del 2007 con attribuzione di denaro a chi prende 100 all'esame di stato fan le domande e non sanno le risposte...ed è già la seconda volta per il soggetto in questione (la volta scorsa riteneva che fosse il C.d.I una volta a nominae i collaboratori del D.S.): i premi vanno ai 100 e lode NON ai 100!! PROGRAMMA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE a.s. 2011/2012 Nell'ambito del Programma Nazionale di promozione delle eccellenze, il Ministero ha individuato tramite l'allegato decreto le attività che nell'a.s. 2011/2012 consentiranno agli studenti degli scuole secondarie di secondo grado di ottenere incentivi legati all'eccellenza. Gli studenti che conseguiranno 100 e lode all'esame di stato conclusivo del corso di studi e quelli che riporteranno risultati elevati nelle competizioni riconosciute nel programma nazionale di promozione delle eccellenze avranno titolo a conseguire uno dei seguenti incentivi: | |
| Da: bipbipbip | 16/05/2012 00:01:36 |
| @groviera grazie e bravissima. e generosa, anche. sogni d'oro | |
Da: iaiobros ![]() | 16/05/2012 00:01:45 |
| Da: Groviera 15/05/2012 23.58.58 sì, obbligare un qualsiasi essere umano a DOVER fare ciò che non vuole fare, sia perché ha una patologia, sia perché è immaturo in quanto bimbo piccolo per sei ore al giorno, io la definisco una tortura. Però altrettanto affermo che ne vale la pena. La costanza paga. Il mio alunno se lo vedessi nel gruppo classe non lo rinocosceresti autistico. Ha solo qualche momento di stanchezza, ma è verbale, autonomo e in matematica è un asso. Non come rain man ma ce la può fare. perdonami se dico una cretinata ma non me ne intendo: ma lui capisce perchè sta facendo tutto quel che lo si sta obbligando a fare? o èè solo un ripetersi? trova un senso? scusa ancora la mia ignoranza in materia! | |
| Da: Groviera | 16/05/2012 00:02:52 |
| io vado. In bocca al lupo a tutti. | |
Da: iaiobros ![]() | 16/05/2012 00:04:26 |
| Da: letizia67 15/05/2012 23.58.46 @iaio certo che sarebbe ottimo sapere tutto (anche che Aquilio si pronunciò in merito al danno specifico sul "bestiame aggregabile", compresi gli schiavi), ma io non ho lucidità sufficiente per ricordarmi così specificatamente dettagli che non pratico. poi magari mi bocceranno proprio su quelli, ma qui si tratta di scegliere: arrivare all'esame preparatissimi o arrivarci anche vivi? io inizio a pensare di dover fare una scelta, anche perché stamane ero in classe e non sapevo come mimetizzare l'ennesimo attacco di tachicardia di fronte a 28 adolescenti rispettosamente scalmanati... no beh certo non bocceranno su aquilio ci mankerebbe!! conviene arrivare vivi all'esame...solo continuo a trovare falle nell amia preparazione, vedi i principi del codice di comportamento, vedi ieri la 262 del 2007 vedi i disturbi pervasivi, vedi quella domanda sulla "motivazione del mandato e della causale" che ora mi andrò a cercare (potebbe essere una questione di rendicontazione?) | |
Da: iaiobros ![]() | 16/05/2012 00:04:58 |
| ci lasci col dubbiooooooooooooooooooooo? | |
Da: iaiobros ![]() | 16/05/2012 00:07:29 |
| boh ho riguardato art 12 del 44 01 spiegazione esplicita non c'è può solo essere a fini di controllo successivo o giustificativo dell'operazione di pagamento ( ma lo cide la parola stessa...causale) | |
| Da: Groviera | 16/05/2012 00:08:40 |
| all'inizio no. E' un violare i loro bisogni che sono quelli di estraneazione. L'intervento ha come scopo quello di instaurare delle routines che dopo alcuni anni di trattamento tendono a "normalizzare" i bambini. Ovviamente i risultati sono variabili. A scuola non siamo attrezzati per usare il metodo ABA che è posto in essere, di solito, dagli psicologi. Durante il training vengono dati ai bambini i cosiddetti token, altro non sono che ricompense che vanno dalla tipica caramella, all'abbraccio, dal poter utilizzare il gioco preferito per un po' di tempo. I risultati li trovo davvero eccezionali. | |
Da: letizia67 ![]() | 16/05/2012 00:13:48 |
| mandato e causale: proviamo a ragionarci senza guardare? il mandato è (vado a braccio) un ordine che il Ds dà all'isituto cassiere di consegnare a un terzo una somma di denaro. Intanto tutte le azioni della PA devono riportare una motivazione e a maggior ragione quelle che presumono un successivo controllo della legittimità della spesa. ma se non ci fosse la causale, il creditore potrebbe sempre affermare che la somma riscossa non ha coperto l'impegno di spesa per quella specifica prestazione: come si potrebbe risalire alla natura del pagamento, se non con una causale espressa? | |
Da: iaiobros ![]() | 16/05/2012 00:14:19 |
| grazie delle info e della disponibilità io chiudo domani giornata lunghissima! notte a tutti | |
| Da: Groviera | 16/05/2012 00:15:50 |
| Il mio alunno si è normalizzato. Interagisce intervenendo durante la lezione. Si giustifica se non ha eseguito i compiti. Alla fine, questo tipo d'intervento tende a ricostruire dall'esterno quello che per tutti noi è stato frutto di un percorso di crescita. E' come dare dall'esterno delle informazioni. In pratica è come quando inserisco i dati nel computer e quindi ricostruisco una sequenza. Spero di essere stata chiara. | |
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