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CONCORSO MEF DIRIGENTI 20 POSTI FUNZIONI ISPETTIVE
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Da: Clalo10/02/2023 22:52:44
Ragazzi sono praticamente sotto terra
90 la prima 60 la seconda
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Da: Gichiga 10/02/2023 23:03:58
Dado anch'io ho superato gli scritti.
Come ti stai organizzando per l'orale??
Per chi non l'ha superato...ragazzi non mollate!! Io ho avuto diverse delusioni ma non ho mai mollato...e i risultati positivi prima o poi arrivano!!
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Da: Anjia 1  - 10/02/2023 23:09:10
Io al contrario, ho superato la 2° prova e non la prima!
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Da: Jennifer 8010/02/2023 23:16:38
Dado quindi il fatto che il triennio era prima dell'emergenza sanitaria cosa comporta? Non ho capito bene.. il fatto che fosse un servizio pubblico essenziale non era sufficiente a consentire il salvataggio? Bisognava deliberare  cosa esattamente?
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Da: Mauryyy10/02/2023 23:54:47
Io 80 la prima e 65 la seconda
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Da: Mauryyy10/02/2023 23:59:00
Anijia come hai risolto la prova pratica?
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Da: dado2022 11/02/2023 00:24:20
sono stati severissimi, basti guardare il numero di giorni dedicati all'orale. altro che 1 su 2, ne è passato 1 su 5.
x Jennifer: la Cdc, nel parere che avevo letto io, sottolineava che la ratio del TUSP fosse la fondamentale esigenza di razionalizzare e, se possibile, eliminare quante più partecipazioni pubbliche fosse possibile. Su questo presupposto, soggiacendo le partecipate, per quanto non previsto dallo stesso TUSP, alle regole del codice civile, occorre applicare a rigore la normativa sulle società commerciali, tanto più che, nel caso di specie, si trattava di ente  a partecipazione pubblica totalitaria. Dunque, il provvedimento comunale non può considerarsi legittimo, in quanto produttivo di danno alle casse pubbliche.
Spero di essermi spiegato bene. Ciao e teniamo duro
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Da: dado2022 11/02/2023 00:31:08
A chi è passato: mi raccomando, mettetecela tutta!
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Da: Gichiga 11/02/2023 06:08:22
qualcuno è interessato al confronto in preparazione degli orali?
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Da: Jennifer11/02/2023 07:47:25
Dado scusa ma il soccorso finanziario da normativa sembrava praticabile nel caso specifico anche perché il comune aveva accaantonato a fondo perdite ogni anno e quindi quelle somme potevano essere utilizzate per ripianare le perdite della società. O no?
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Da: 1 su 4 1  - 11/02/2023 07:50:20
di quelli che si sono seduti vi pare poco?????? nemmeno al concorso da bidelli passa uno su 4 di chi realmente partecipa
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Da: Bea 1  - 11/02/2023 08:11:16
Io ho superato, ci confrontiamo per orali ?
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Da: Assurdo11/02/2023 10:13:40
Ci hanno messo 4 mesi per questi risultati di m****
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Da: Jennifer 8011/02/2023 10:20:05
Chi ha passato la seconda prova sarebbe così gentile da spiegare quale era la soluzione o cmq la questione di fondo?
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Da: Gichiga  1  - 11/02/2023 10:36:18
Ma l'elenco degli ammessi quando viene pubblicato?
Rispondi

Da: Gichiga  1  - 11/02/2023 10:36:29
Ma l'elenco degli ammessi quando viene pubblicato?
Rispondi

Da: Nik11/02/2023 11:46:22
Scusate ma io sono andato su ripam cloud ma non esce nulla circa il concorso per 20 dirigenti mef
Rispondi

Da: Lavrov 1  - 11/02/2023 12:01:55
È una fake non c'è nulla ne sul sito del mef ne su step one
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Da: dado2022 11/02/2023 15:20:38
Sul tema, con la recente Deliberazione n. 31/2022, la Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia ha chiarito che secondo le norme di diritto comune (che si applicano altresì alle società partecipate), nelle società di capitali - per le obbligazioni sociali - risponde solamente la società con il relativo patrimonio (ex artt. 2325 e 2462 c.c.). Dunque, in assenza di specifica deroga normativa, anche il socio pubblico - analogamente ad ogni altro socio - rimane esposto nei limiti della quota capitale detenuta[3].

Del resto, la questione è stata più volte affrontata dalla medesima Corte, la quale è giunta a consolidare l'orientamento secondo cui non sussiste a carico del socio pubblico - anche se unico socio - alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite né all'assunzione diretta dei debiti di una società partecipata[4].

In particolare, la Corte, tramite la citata Deliberazione ha rammentato che "da tempo il legislatore ha previsto che il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati rimane, anzitutto, precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio", confermando il disposto dell'art 14, comma 5, del TUSP.

Tale norma, del resto, esclude direttamente la possibilità di ricorrere al "soccorso finanziario" quale particolare forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite delle società "in mano pubblica", da parte dell'ente partecipante, a favore delle partecipate versanti nelle menzionate condizioni di dissesto.

La regola ha la funzione di cristallizzare l'abbandono della logica di "salvataggio obbligatorio" degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto, anche per uniformità alle norme europee che vietano ai soggetti operanti nel mercato di fruire di un diverso trattamento, coincidente con l'attribuzione di diritti speciali od esclusivi[5].

Invece, a sostegno delle società partecipate e con riferimento all'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, nel 2021 è entrata in vigore una previsione finalizzata a limitare gli effetti economici conseguenti a tale crisi: il Legislatore ha stabilito che l'esercizio dell'anno 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del TUSP[6] (art. 10, comma 6 bis, del D.L. n. 77 del 2021[7] conv. in L. n. 108 del 2021).

Inoltre, la Deliberazione n. 31/2022 specifica testualmente che "la neutralizzazione del divieto di sostegno finanziario prevista dal legislatore, nel decreto semplificazioni del 2021, è una misura a favore delle partecipate che, in ragione della pandemia, abbiano dichiarato perdite di esercizio"; tuttavia, tale previsione non deve e "non può costituire uno strumento per eludere e aggirare i divieti previsti, per le società in perdita ultratriennale, dal regime ordinario".

La ratio del divieto di "soccorso finanziario" generalizzato

Dunque, laddove non risultano riscontrabili condizioni di pacifica ed evidente straordinarietà nonché motivazioni riconducibili agli stretti profili corrispondenti, il "soccorso finanziario" non è ammesso poiché rappresenterebbe un'elusione dell'intento del Legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico. Quest'ultima resta, dunque, la regola generale in tema di soccorso finanziario in favore di organismi a partecipazione pubblica.

In relazione agli interventi straordinari, la Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Veneto, con la Deliberazione n. 18/2021 ha disposto che la motivazione di tali interventi deve dare conto delle ragioni fattuali e giuridiche "dello specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali" con esplicitazione delle "ragioni economico-giuridiche dell'operazione le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare […] una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, […] nonché una compiuta valutazione circa l'opportunità di conservazione in vita dell'organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione".

In conclusione deve ritenersi fortemente limitata - per le amministrazioni locali - l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati, mediante erogazione di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiono privi quantomeno di una puntuale prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari[8].










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Da: Lilibetter11/02/2023 15:23:48
Scusa dado ma tu vai pontificando in ogni forum? Sei qui, sei su quello Enac peraltro scrivendo cose del tutto sbagliate, se su quello dell'ufficio del processo.
A ogni concorso ci sei tu. Della serie ndo cojo cojo.
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Da: Crepet11/02/2023 15:25:21
sta pure sul thread del concorso tar
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Da: dado2022 11/02/2023 17:11:10
lillibetter e crepet, una padellata di cazzi vostri no?
Vorrei sapere cosa ci sarebbe di sbagliato, poi
Rispondi

Da: dado2022  1  - 11/02/2023 17:13:32
e se rispondere a una collega equivale a pontificare, beh... mi sembra siate stati quanto meno inopportuni, se non offensivi.
Rispondi

Da: dado2022  1  - 11/02/2023 17:17:43
Lascio volentieri la parola a voi. Intervenire sui forum, a quanto pare, è diventato un reato.
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Da: Per Jennifer11/02/2023 20:22:49
Jennifer io ho superato la seconda prova sostenendo che operava il divieto di soccorso finanziario e che era altresì prospettabile una responsabilità degli amministratori per danno erariale.
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Da: Jennifer 8011/02/2023 20:45:37
Grazie
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Da: francolex 12/02/2023 13:54:42
Ok ....pure io ho superato le prove
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Da: Gichiga 12/02/2023 14:38:31
Venerdì qualcuno ha già ricevuto la comunicazione per l'orale?
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Da: francolex 12/02/2023 15:46:28
Non credo...ho visto con lo spid.....per chi è interessato si potrebbe fare un gruppo di studio
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Da: Gichiga 12/02/2023 16:06:48
Io sono interessata
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